Articolo 3 della Legge 23 febbraio 1950, n. 55
Articolo 2
Versione
28 marzo 1950
Art. 3.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio dell'entrata dello Stato.

Entrata in vigore il 28 marzo 1950
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