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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 46/2025
promossa da:
, c.f. e , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Saverio Cosi del foro di Roma, come da procura depositata nel fascicolo telematico unitamente al ricorso, presso il cui studio in Roma,
via Crescenzio n. 20, sono elettivamente domiciliati
( ) Email_1
pagina 1 di 10 ricorrenti
contro
(C.F.: e SE GA (C.F. Controparte_1 C.F._3
), elett.te domiciliati in Palestrina, via della Martuccia n.92 presso C.F._4
e nello studio dell'Avv. Michelangelo Iurlaro (pec
, che li rappresenta e difende giusta procura in Email_2
calce alla memoria di costituzione
resistenti
Oggetto: liquidazione del compenso professionale.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza in data 9.10.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2
dedotto che: con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 6.4.202, avevano chiesto a questa Corte di appello la condanna di SE e al pagamento del CP_1
compenso professionale relativo ai distinti giudizi ex L. PI innanzi la stessa Corte
intrapresi in favore dei convenuti anche nella fase esecutiva;
la parte resistente aveva eccepito, tra l'altro, la prescrizione presuntiva del credito che la Corte aveva accolto,
provvedimento cassato dal Supremo collegio con sentenza n. 32552/24, emessa il
14.12.24, nella quale è stato specificato che, allorché non vi sia sentenza resa ex art. 221
c.p.c. che confuti di falso una procura alle liti, sussiste presunzione iuris et de iure di identità tra mandato professionale e procura alle liti e in ogni caso, pur avendo i convenuti contestato la sussistenza del mandato alle liti e per tal via l'eccezione di pagina 2 di 10 prescrizione presuntiva risultava inefficace ex art. 2959 c.c., la Corte perugina doveva,
subordinatamente, ammettere il giuramento decisorio per superare eventualmente l'eccezione di prescrizione presuntiva;
i resistenti non potranno svolgere querela di falso sulla procura alle liti di un documento già versato in atti nel precedente giudizio essendo il giudizio di rinvio un giudizio “chiuso”; la liquidazione degli onorari dovrebbe effettuarsi sullo base della tabella per i giudizi cognitivi;
in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, tra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà
di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
Hanno chiesto pertanto la liquidazione dei compensi in base ai principi enunciati dalla Corte suprema.
Si sono costituiti i resistenti deducendo che: i ricorrenti si erano dichiarati entrambi antistatari per le spese di lite chiedendo la distrazione delle stesse fin dal ricorso, e come tali erano stati riconosciuti da questa Corte d'appello, che, nel decreto di accoglimento, le aveva liquidate distraendole in loro favore;
nel mandato alle liti vi sarebbe stato lo specifico accordo tra le parti a proposito del pagamento delle spese legali dei difensori, accordo che avrebbe previsto che entrambi li avrebbero limitati a quelli liquidati all'esito dei giudizi dalla Corte d'appello direttamente in loro favore,
pagina 3 di 10 come antistatari, non intendendo essi, in difetto, proporre il giudizio per equa riparazione per l'eccessiva durata della causa civile coltivata presso il Tribunale di
Velletri, sicché le parti si sarebbero accordate che nessun onorario sarebbe stato loro chiesto per i due giudizi ex art. 89/2001 e gli avvocati e si sarebbe Parte_2 Pt_1
ritenuti soddisfatti di quanto liquidato dal Giudice all'esito, non avendo null'altro a pretendere;
successivamente alla definizione dei giudizi riuniti, nulla avrebbero saputo in merito alla vicenda, se non che vi era stato decreto di accoglimento, ma non avevano mai incassato le somme liquidate a loro favore per l'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo;
a distanza di 10 anni avevano ricevuto la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. oggi riassunto.
Hanno sostenuto che: nel primo giudizio celebrato davanti la Corte d'appello avevano eccepito la prescrizione del credito a titolo di compenso per l'opera prestata nel giudizio di equa riparazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2956 n. 2 c.c. e
2957, comma 2, c.c., essendo decorso il termine triennale dall'esaurimento dell'opera prestata in quanto era stato definito con decreto della Corte d'appello n. 1201/12,
pubblicato il 30.8.2012; nel giudizio di rinvio, attenendosi ai principi fissati dalla Corte
suprema, si potrebbero esaminare i fatti e le deduzioni articolate dalle parti nella precedente fase del giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse e giungere, comunque, al rigetto delle avverse domande essendo stata la sentenza d'appello annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge,
reimpostando secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia,
così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non esaminati perché ritenuti assorbiti dall'accoglimento di altra questione giuridica;
l'obbligazione de qua era stata regolamentata per patto esplicito tra le parti all'epoca,
pagina 4 di 10 accordo mai contestato e, dunque, confermato per fatti concludenti dalle controparti;
visto il lasso di tempo intercorso, a conferma di detto accordo la somma liquidata a carico del dovrebbe essere stata incassata dai ricorrenti, e, quindi, essere CP_2
scorporata da quanto si pretende oggi in più come “dovuto”; i ricorrenti non avevano dimostrato in modo esplicito di aver avuto accordi diversi da quelli eccepiti da essi resistenti, né tanto meno di aver ricevuto o non ricevuto il pagamento da parte del
Ministero soccombente delle spese liquidate, né di averlo richiesto in alcun modo;
i ricorrenti agendo in ritardo hanno ulteriormente danneggiato, con violazione del dovere di correttezza e probità, e Passaggeri che, diversamente, avrebbero CP_1
potuto a loro volta agire contro il soccombente per recuperare quanto CP_2
eventualmente costretti a versare agli ex difensori, previa richiesta alla Corte d'appello di rettifica della distrazione delle spese legali oggetto di condanna per il giudizio di equa riparazione, facoltà attualmente preclusa vista la tardività dell'azione posta in essere dai ricorrenti;
le somme richieste sarebbero errate anche perché la liquidazione degli onorari dovrebbe essere effettuata in base alle tariffe vigenti all'epoca della prestazione in base al d.m. 140/2012, ovvero al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine nel giudizio ed eliminando la voce per l'attività
istruttoria, non svolta stante il tipo di procedimento in questione, e considerata la particolare facilità e ripetitività del giudizio.
Con riferimento all'Avv. in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento Pt_1
di compenso professionale in suo favore a carico dei resistenti, hanno: riproposto l'eccezione di compensazione con la somma maggiore dovuta dalla stessa in favore di essi resistenti in virtù di sentenza del Tribunale civile di Roma n. 5830/2018 del
16.3.2018 che l'ha condannata alle spese di lite, liquidate in € 5.560,00, oltre accessori, e pagina 5 di 10 della sentenza della Corte d'appello di Roma n.5942/2022 del 28.9.2022 che l'ha condannata alle spese di lite, liquidate in € 4.835,00 oltre accessori;
hanno ribadito di non avere incassato le somme dell'equo indennizzo riconosciute dalla Corte d'appello di Roma ovvero € 3.920,00 ciascuno non avendo avuto esito le richieste fatte allo studio legale degli istanti in merito.
Hanno contestato poi: le deduzioni contenute nell'atto di riassunzione inerenti presunte contestazioni di falso della procura alle liti depositata dalla controparte, per essere gran parte delle difese contenute in tale atto ultronee e non conferenti al caso di specie, non essendo stata svolta alcuna contestazione sul mandato alle liti, non accettando il contraddittorio su quanto dissertato invano dai ricorrenti;
l'illegittimo ampliamento e/o mutamento della domanda fatta nel corso del precedente giudizio di merito poiché, mentre nel ricorso iniziale si chiedeva solo il compenso per i procedimenti ex lege PI riuniti, nelle note depositate per la trattazione scritta erano stati chiesti ulteriori compensi professionali, per un presunto giudizio in Cassazione di cui nulla si sarebbe detto nel ricorso iniziale e su cui non vi è stato alcun contraddittorio, allegando una nuova notula e duplicando le somme;
la lettera raccomandata con ricevuta di risposta sarebbe un invito alla negoziazione assistita inviato ai resistenti nel lontano 2015 in nome e per conto dell'Avv. in Parte_1
merito al pagamento di compensi professionali per un altro contenzioso rispetto a quello che ci occupa, ovvero a quello instaurato nei confronti di tali Controparte_3
e , da cui poi ha avuto origine la causa dinanzi al Tribunale di Roma che CP_4
avrebbe portato al rigetto delle domande e la condanna alle spese della controparte, in favore degli odierni resistenti.
pagina 6 di 10 La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025.
Si osserva che avendo i ricorrenti introdotto la domanda di pagamento dei compensi professionali con il procedimento di cui agli art. 281 decies c.p.c.,
l'individuazione del Giudice competente andrebbe fatta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n.
150/2011 che, enunciando un criterio di competenza funzionale, lo individua nell'Ufficio
giudiziario presso il quale l'avvocato abbia prestato la propria opera. Tuttavia, la Corte
di cassazione, quando si è occupata della radicazione della competenza per territorio nelle controversie tra l'avvocato - professionista ed il cliente - consumatore, quale la fattispecie in esame (fin da Cass. ord. n. 12685 del 2011) ha ritenuto la prevalenza del foro del consumatore ossia del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente. In particolare, ha statuito che il rapporto tra l'art.14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. ord. n.
8406 del 15.3.2022; v. anche Cass. SSUU 2018/4485 e Cass. ord. n. 5703 del 12.3.2014).
Anche Cass. 13 luglio 2023, n. 20153 ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità di applicare l'art. 38,
comma 2, c.p.c. (conformi: Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda pagina 7 di 10 dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass. 2023/34469;
Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018).
La norma in tema di foro del consumatore individua, quindi, una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, e nella contumacia del convenuto, nel cui interesse è
prevista, e in difetto di clausole che contengano accordi derogatori, il rilievo è rimesso alle verifiche preliminari dell'organo giudiziario adito (cfr. Cass. 12981/2020; Cass.
5933/2012). Nel caso di specie, tuttavia, l'incompetenza funzionale non è stata rilevata nei termini di cui all'art. 38, 3° comma, c.p.c., e, quindi, rimane ferma quella della Corte.
Nel merito deve osservarsi, in termini decisivi, che i resistenti nella memoria in data 17.10.2022 - con la quale si sono costituiti nel primo giudizio celebratosi dinanzi a questa Corte di appello per decidere sulla domanda di liquidazione dei compensi,
proposta dai ricorrenti - hanno dedotto nei seguenti termini: “in merito al mandato cui
fanno riferimento le controparti, vi era stato specifico accordo tra le parti a proposito del
pagamento delle spese legali dei difensori, accordo che prevedeva che entrambi li avrebbero
limitati a quelli liquidati all'esito dei giudizi dalla Corte d'Appello direttamente in loro favore,
come antistatari, non intendendo in difetto i Sigg.ri e SE proporre il giudizio per CP_1
equa riparazione per l'eccessiva durata della causa civile coltivata illo tempore presso il
Tribunale di Velletri. Le parti dunque si accordarono che nessun onorario sarebbe stato chiesto
agli odierni resistenti per i due giudizi ex art. 89/2001, e gli avvocati e si Parte_2 Pt_1
sarebbe ritenuti soddisfatti di quanto liquidato dalla Corte d'Appello di ER all'esito” (v.
pag. 2 ultimo capoverso e prime quattro righe della pagina 3).
Tali deduzioni difensive, reiterate nel giudizio che ci occupa alla pagina 8 della memoria di costituzione, non risultano essere state mai contestate (neanche genericamente) dai ricorrenti, né nel primo giudizio dinanzi alla Corte di appello di pagina 8 di 10 ER (n. 221/2022 .R.G.) né in questo, sicché siffatto accordo preventivo deve ritenersi confermato e deve essere posto a fondamento della decisione ex art. 115, 1° comma,
c.p.c..
Pertanto, avendo la Corte di appello di ER, in entrambi i giudizi di equa riparazione ex legge PI (poi riuniti all'udienza del 2.7.2012), liquidato, con decreto n.
1201/2012, pubblicato il 30.8.2012, le spese di lite in favore di ciascuna parte vittoriosa con distrazione in favore dei rispettivi difensori antistatari e Parte_1 [...]
, sulla scorta della lettera del cennato accordo stragiudiziale, nessun compenso Parte_2
ulteriore può essere loro riconosciuto, dovendosi ritenere integralmente soddisfatti da tale liquidazione come preventivamente concordato con i clienti.
Le domande vanno, dunque, rigettate.
Atteso l'esito finale della lite, valutato complessivamente, le spese del primo giudizio dinanzi a questa Corte, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dei ricorrenti in solido.
Si liquidano come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore di ogni singola controversia, con riferimento al d.m. n.55/2014 e al d.m. n.
37/2018, come integrato dal d.m. n.147/2022 vigente al momento della definizione dell'intero giudizio giacché l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. n.
19989/2021 e n. 31884/2018), con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale medi, detratta la fase istruttoria non svolta in nessuno del giudizi, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale esplicata nell'esame delle plurime questioni giuridiche trattate, nonché al risultato conseguito e con riduzione del pagina 9 di 10 20% in ragione della natura e semplicità dell'affare e del ripetersi in parte delle stesse questioni nei tre giudizi.
Quindi vanno liquidate (tenuto conto dello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00)
per il primo giudizio dinanzi alla Corte di appello di ER in complessivi € 1.538,40
per compensi professionali, per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione in complessivi € 1.875,40 per compensi professionali, e per questo giudizio in complessivi
€ 1.538,40 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali,
i.v.a. e c.a.p. su tutte le somme liquidate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
rigetta la domanda;
condanna e a rifondere in solido a e ad Parte_2 Parte_1 Controparte_1
GA SE le spese di lite, liquidate per il primo giudizio dinanzi alla Corte di appello di ER in complessivi € 1.538,40 per compensi professionali, per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione in complessivi € 1.875,40 per compensi professionali e per questo giudizio in complessivi € 1.538,40 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. su tutte le somme liquidate..
ER, 23.10.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 46/2025
promossa da:
, c.f. e , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Saverio Cosi del foro di Roma, come da procura depositata nel fascicolo telematico unitamente al ricorso, presso il cui studio in Roma,
via Crescenzio n. 20, sono elettivamente domiciliati
( ) Email_1
pagina 1 di 10 ricorrenti
contro
(C.F.: e SE GA (C.F. Controparte_1 C.F._3
), elett.te domiciliati in Palestrina, via della Martuccia n.92 presso C.F._4
e nello studio dell'Avv. Michelangelo Iurlaro (pec
, che li rappresenta e difende giusta procura in Email_2
calce alla memoria di costituzione
resistenti
Oggetto: liquidazione del compenso professionale.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza in data 9.10.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2
dedotto che: con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 6.4.202, avevano chiesto a questa Corte di appello la condanna di SE e al pagamento del CP_1
compenso professionale relativo ai distinti giudizi ex L. PI innanzi la stessa Corte
intrapresi in favore dei convenuti anche nella fase esecutiva;
la parte resistente aveva eccepito, tra l'altro, la prescrizione presuntiva del credito che la Corte aveva accolto,
provvedimento cassato dal Supremo collegio con sentenza n. 32552/24, emessa il
14.12.24, nella quale è stato specificato che, allorché non vi sia sentenza resa ex art. 221
c.p.c. che confuti di falso una procura alle liti, sussiste presunzione iuris et de iure di identità tra mandato professionale e procura alle liti e in ogni caso, pur avendo i convenuti contestato la sussistenza del mandato alle liti e per tal via l'eccezione di pagina 2 di 10 prescrizione presuntiva risultava inefficace ex art. 2959 c.c., la Corte perugina doveva,
subordinatamente, ammettere il giuramento decisorio per superare eventualmente l'eccezione di prescrizione presuntiva;
i resistenti non potranno svolgere querela di falso sulla procura alle liti di un documento già versato in atti nel precedente giudizio essendo il giudizio di rinvio un giudizio “chiuso”; la liquidazione degli onorari dovrebbe effettuarsi sullo base della tabella per i giudizi cognitivi;
in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, tra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà
di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
Hanno chiesto pertanto la liquidazione dei compensi in base ai principi enunciati dalla Corte suprema.
Si sono costituiti i resistenti deducendo che: i ricorrenti si erano dichiarati entrambi antistatari per le spese di lite chiedendo la distrazione delle stesse fin dal ricorso, e come tali erano stati riconosciuti da questa Corte d'appello, che, nel decreto di accoglimento, le aveva liquidate distraendole in loro favore;
nel mandato alle liti vi sarebbe stato lo specifico accordo tra le parti a proposito del pagamento delle spese legali dei difensori, accordo che avrebbe previsto che entrambi li avrebbero limitati a quelli liquidati all'esito dei giudizi dalla Corte d'appello direttamente in loro favore,
pagina 3 di 10 come antistatari, non intendendo essi, in difetto, proporre il giudizio per equa riparazione per l'eccessiva durata della causa civile coltivata presso il Tribunale di
Velletri, sicché le parti si sarebbero accordate che nessun onorario sarebbe stato loro chiesto per i due giudizi ex art. 89/2001 e gli avvocati e si sarebbe Parte_2 Pt_1
ritenuti soddisfatti di quanto liquidato dal Giudice all'esito, non avendo null'altro a pretendere;
successivamente alla definizione dei giudizi riuniti, nulla avrebbero saputo in merito alla vicenda, se non che vi era stato decreto di accoglimento, ma non avevano mai incassato le somme liquidate a loro favore per l'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo;
a distanza di 10 anni avevano ricevuto la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. oggi riassunto.
Hanno sostenuto che: nel primo giudizio celebrato davanti la Corte d'appello avevano eccepito la prescrizione del credito a titolo di compenso per l'opera prestata nel giudizio di equa riparazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2956 n. 2 c.c. e
2957, comma 2, c.c., essendo decorso il termine triennale dall'esaurimento dell'opera prestata in quanto era stato definito con decreto della Corte d'appello n. 1201/12,
pubblicato il 30.8.2012; nel giudizio di rinvio, attenendosi ai principi fissati dalla Corte
suprema, si potrebbero esaminare i fatti e le deduzioni articolate dalle parti nella precedente fase del giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse e giungere, comunque, al rigetto delle avverse domande essendo stata la sentenza d'appello annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge,
reimpostando secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia,
così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non esaminati perché ritenuti assorbiti dall'accoglimento di altra questione giuridica;
l'obbligazione de qua era stata regolamentata per patto esplicito tra le parti all'epoca,
pagina 4 di 10 accordo mai contestato e, dunque, confermato per fatti concludenti dalle controparti;
visto il lasso di tempo intercorso, a conferma di detto accordo la somma liquidata a carico del dovrebbe essere stata incassata dai ricorrenti, e, quindi, essere CP_2
scorporata da quanto si pretende oggi in più come “dovuto”; i ricorrenti non avevano dimostrato in modo esplicito di aver avuto accordi diversi da quelli eccepiti da essi resistenti, né tanto meno di aver ricevuto o non ricevuto il pagamento da parte del
Ministero soccombente delle spese liquidate, né di averlo richiesto in alcun modo;
i ricorrenti agendo in ritardo hanno ulteriormente danneggiato, con violazione del dovere di correttezza e probità, e Passaggeri che, diversamente, avrebbero CP_1
potuto a loro volta agire contro il soccombente per recuperare quanto CP_2
eventualmente costretti a versare agli ex difensori, previa richiesta alla Corte d'appello di rettifica della distrazione delle spese legali oggetto di condanna per il giudizio di equa riparazione, facoltà attualmente preclusa vista la tardività dell'azione posta in essere dai ricorrenti;
le somme richieste sarebbero errate anche perché la liquidazione degli onorari dovrebbe essere effettuata in base alle tariffe vigenti all'epoca della prestazione in base al d.m. 140/2012, ovvero al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine nel giudizio ed eliminando la voce per l'attività
istruttoria, non svolta stante il tipo di procedimento in questione, e considerata la particolare facilità e ripetitività del giudizio.
Con riferimento all'Avv. in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento Pt_1
di compenso professionale in suo favore a carico dei resistenti, hanno: riproposto l'eccezione di compensazione con la somma maggiore dovuta dalla stessa in favore di essi resistenti in virtù di sentenza del Tribunale civile di Roma n. 5830/2018 del
16.3.2018 che l'ha condannata alle spese di lite, liquidate in € 5.560,00, oltre accessori, e pagina 5 di 10 della sentenza della Corte d'appello di Roma n.5942/2022 del 28.9.2022 che l'ha condannata alle spese di lite, liquidate in € 4.835,00 oltre accessori;
hanno ribadito di non avere incassato le somme dell'equo indennizzo riconosciute dalla Corte d'appello di Roma ovvero € 3.920,00 ciascuno non avendo avuto esito le richieste fatte allo studio legale degli istanti in merito.
Hanno contestato poi: le deduzioni contenute nell'atto di riassunzione inerenti presunte contestazioni di falso della procura alle liti depositata dalla controparte, per essere gran parte delle difese contenute in tale atto ultronee e non conferenti al caso di specie, non essendo stata svolta alcuna contestazione sul mandato alle liti, non accettando il contraddittorio su quanto dissertato invano dai ricorrenti;
l'illegittimo ampliamento e/o mutamento della domanda fatta nel corso del precedente giudizio di merito poiché, mentre nel ricorso iniziale si chiedeva solo il compenso per i procedimenti ex lege PI riuniti, nelle note depositate per la trattazione scritta erano stati chiesti ulteriori compensi professionali, per un presunto giudizio in Cassazione di cui nulla si sarebbe detto nel ricorso iniziale e su cui non vi è stato alcun contraddittorio, allegando una nuova notula e duplicando le somme;
la lettera raccomandata con ricevuta di risposta sarebbe un invito alla negoziazione assistita inviato ai resistenti nel lontano 2015 in nome e per conto dell'Avv. in Parte_1
merito al pagamento di compensi professionali per un altro contenzioso rispetto a quello che ci occupa, ovvero a quello instaurato nei confronti di tali Controparte_3
e , da cui poi ha avuto origine la causa dinanzi al Tribunale di Roma che CP_4
avrebbe portato al rigetto delle domande e la condanna alle spese della controparte, in favore degli odierni resistenti.
pagina 6 di 10 La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025.
Si osserva che avendo i ricorrenti introdotto la domanda di pagamento dei compensi professionali con il procedimento di cui agli art. 281 decies c.p.c.,
l'individuazione del Giudice competente andrebbe fatta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n.
150/2011 che, enunciando un criterio di competenza funzionale, lo individua nell'Ufficio
giudiziario presso il quale l'avvocato abbia prestato la propria opera. Tuttavia, la Corte
di cassazione, quando si è occupata della radicazione della competenza per territorio nelle controversie tra l'avvocato - professionista ed il cliente - consumatore, quale la fattispecie in esame (fin da Cass. ord. n. 12685 del 2011) ha ritenuto la prevalenza del foro del consumatore ossia del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente. In particolare, ha statuito che il rapporto tra l'art.14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. ord. n.
8406 del 15.3.2022; v. anche Cass. SSUU 2018/4485 e Cass. ord. n. 5703 del 12.3.2014).
Anche Cass. 13 luglio 2023, n. 20153 ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità di applicare l'art. 38,
comma 2, c.p.c. (conformi: Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda pagina 7 di 10 dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass. 2023/34469;
Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018).
La norma in tema di foro del consumatore individua, quindi, una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, e nella contumacia del convenuto, nel cui interesse è
prevista, e in difetto di clausole che contengano accordi derogatori, il rilievo è rimesso alle verifiche preliminari dell'organo giudiziario adito (cfr. Cass. 12981/2020; Cass.
5933/2012). Nel caso di specie, tuttavia, l'incompetenza funzionale non è stata rilevata nei termini di cui all'art. 38, 3° comma, c.p.c., e, quindi, rimane ferma quella della Corte.
Nel merito deve osservarsi, in termini decisivi, che i resistenti nella memoria in data 17.10.2022 - con la quale si sono costituiti nel primo giudizio celebratosi dinanzi a questa Corte di appello per decidere sulla domanda di liquidazione dei compensi,
proposta dai ricorrenti - hanno dedotto nei seguenti termini: “in merito al mandato cui
fanno riferimento le controparti, vi era stato specifico accordo tra le parti a proposito del
pagamento delle spese legali dei difensori, accordo che prevedeva che entrambi li avrebbero
limitati a quelli liquidati all'esito dei giudizi dalla Corte d'Appello direttamente in loro favore,
come antistatari, non intendendo in difetto i Sigg.ri e SE proporre il giudizio per CP_1
equa riparazione per l'eccessiva durata della causa civile coltivata illo tempore presso il
Tribunale di Velletri. Le parti dunque si accordarono che nessun onorario sarebbe stato chiesto
agli odierni resistenti per i due giudizi ex art. 89/2001, e gli avvocati e si Parte_2 Pt_1
sarebbe ritenuti soddisfatti di quanto liquidato dalla Corte d'Appello di ER all'esito” (v.
pag. 2 ultimo capoverso e prime quattro righe della pagina 3).
Tali deduzioni difensive, reiterate nel giudizio che ci occupa alla pagina 8 della memoria di costituzione, non risultano essere state mai contestate (neanche genericamente) dai ricorrenti, né nel primo giudizio dinanzi alla Corte di appello di pagina 8 di 10 ER (n. 221/2022 .R.G.) né in questo, sicché siffatto accordo preventivo deve ritenersi confermato e deve essere posto a fondamento della decisione ex art. 115, 1° comma,
c.p.c..
Pertanto, avendo la Corte di appello di ER, in entrambi i giudizi di equa riparazione ex legge PI (poi riuniti all'udienza del 2.7.2012), liquidato, con decreto n.
1201/2012, pubblicato il 30.8.2012, le spese di lite in favore di ciascuna parte vittoriosa con distrazione in favore dei rispettivi difensori antistatari e Parte_1 [...]
, sulla scorta della lettera del cennato accordo stragiudiziale, nessun compenso Parte_2
ulteriore può essere loro riconosciuto, dovendosi ritenere integralmente soddisfatti da tale liquidazione come preventivamente concordato con i clienti.
Le domande vanno, dunque, rigettate.
Atteso l'esito finale della lite, valutato complessivamente, le spese del primo giudizio dinanzi a questa Corte, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dei ricorrenti in solido.
Si liquidano come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore di ogni singola controversia, con riferimento al d.m. n.55/2014 e al d.m. n.
37/2018, come integrato dal d.m. n.147/2022 vigente al momento della definizione dell'intero giudizio giacché l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. n.
19989/2021 e n. 31884/2018), con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale medi, detratta la fase istruttoria non svolta in nessuno del giudizi, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale esplicata nell'esame delle plurime questioni giuridiche trattate, nonché al risultato conseguito e con riduzione del pagina 9 di 10 20% in ragione della natura e semplicità dell'affare e del ripetersi in parte delle stesse questioni nei tre giudizi.
Quindi vanno liquidate (tenuto conto dello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00)
per il primo giudizio dinanzi alla Corte di appello di ER in complessivi € 1.538,40
per compensi professionali, per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione in complessivi € 1.875,40 per compensi professionali, e per questo giudizio in complessivi
€ 1.538,40 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali,
i.v.a. e c.a.p. su tutte le somme liquidate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
rigetta la domanda;
condanna e a rifondere in solido a e ad Parte_2 Parte_1 Controparte_1
GA SE le spese di lite, liquidate per il primo giudizio dinanzi alla Corte di appello di ER in complessivi € 1.538,40 per compensi professionali, per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione in complessivi € 1.875,40 per compensi professionali e per questo giudizio in complessivi € 1.538,40 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. su tutte le somme liquidate..
ER, 23.10.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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