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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/12/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1467/2025 R.G.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in qualità di eredi di con Avv. Marco Bosco Persona_1
ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 02.04.2025 ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe nella indicata qualità, premesso che il dante causa aveva proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, esponevano che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio agivano in questa sede lamentando sia la nullità dell'elaborato peritale per non aver il CTU convocato essi ricorrenti intervenuti nel giudizio per ATP per l'inizio o la prosecuzione delle operazioni peritali sia l'erroneità di detto elaborato sostenendo che le patologie da cui era affetto il dante causa comportavano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
1 Concludevano chiedendo l'accertamento del diritto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al CP_2 pagamento di quanto dovuto a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta delle parti ricorrenti veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi che seguono.
Occorre preliminarmente ricordare che, come correttamente rileva parte ricorrente, “è nulla la consulenza tecnica d'ufficio tutte le volte in cui l'attività dell'ausiliario del giudice si svolga senza alcun coinvolgimento delle parti alle quali non sia stata inviata nessuna comunicazione sia del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione. [..] La nullità della consulenza…non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica “a posteriori” dell'elaborato del consulente”
(cfr. Cas. civ., Sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 3630 del 7.02.2023; Cass. civ.,
Sentenza n. 26304 del 2020; Cass. civ., Sent. n. 27773 del 2021).
Nella specie non risulta che a seguito del decesso in data 10 settembre 2024, del dante causa degli odierni ricorrenti e dell'autorizzazione giudiziale al CTU alla valutazione medico legale della documentazione medica in atti l'ausiliare incaricato abbia convocato la parte ricorrente (ossia i ricorrenti intervenuti nella qualità di eredi) per le operazioni peritali.
La consulenza depositata è quindi nulla ed occorre pertanto provvedere al rinnovo delle operazioni peritali.
Nel merito, giova ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
2 Nel caso di specie risultano integrati i requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della
Legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott. – vedi Per_2 elaborato depositato il 30.10.2025), ha accertato che le patologie da cui era affetto determinavano un'invalidità del 100% e precludevano la Persona_1 possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza costante di terzi.
Secondo quanto accertato dal CTU il quadro clinico descritto è da farsi risalire già alla data di presentazione della domanda amministrativa (26.06.2023) ed è perdurato sino alla data del decesso (10.09.2024).
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la sussistenza per dei requisiti sanitari per l'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 26.06.2023 e fino alla data del decesso (10.09.2024); condanna l' al pagamento delle spese di lite CP_1 che liquida in complessive € 1.933,25 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese CP_1 di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1467/2025 R.G.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in qualità di eredi di con Avv. Marco Bosco Persona_1
ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 02.04.2025 ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe nella indicata qualità, premesso che il dante causa aveva proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, esponevano che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio agivano in questa sede lamentando sia la nullità dell'elaborato peritale per non aver il CTU convocato essi ricorrenti intervenuti nel giudizio per ATP per l'inizio o la prosecuzione delle operazioni peritali sia l'erroneità di detto elaborato sostenendo che le patologie da cui era affetto il dante causa comportavano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
1 Concludevano chiedendo l'accertamento del diritto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al CP_2 pagamento di quanto dovuto a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta delle parti ricorrenti veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi che seguono.
Occorre preliminarmente ricordare che, come correttamente rileva parte ricorrente, “è nulla la consulenza tecnica d'ufficio tutte le volte in cui l'attività dell'ausiliario del giudice si svolga senza alcun coinvolgimento delle parti alle quali non sia stata inviata nessuna comunicazione sia del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione. [..] La nullità della consulenza…non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica “a posteriori” dell'elaborato del consulente”
(cfr. Cas. civ., Sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 3630 del 7.02.2023; Cass. civ.,
Sentenza n. 26304 del 2020; Cass. civ., Sent. n. 27773 del 2021).
Nella specie non risulta che a seguito del decesso in data 10 settembre 2024, del dante causa degli odierni ricorrenti e dell'autorizzazione giudiziale al CTU alla valutazione medico legale della documentazione medica in atti l'ausiliare incaricato abbia convocato la parte ricorrente (ossia i ricorrenti intervenuti nella qualità di eredi) per le operazioni peritali.
La consulenza depositata è quindi nulla ed occorre pertanto provvedere al rinnovo delle operazioni peritali.
Nel merito, giova ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
2 Nel caso di specie risultano integrati i requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della
Legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott. – vedi Per_2 elaborato depositato il 30.10.2025), ha accertato che le patologie da cui era affetto determinavano un'invalidità del 100% e precludevano la Persona_1 possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza costante di terzi.
Secondo quanto accertato dal CTU il quadro clinico descritto è da farsi risalire già alla data di presentazione della domanda amministrativa (26.06.2023) ed è perdurato sino alla data del decesso (10.09.2024).
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la sussistenza per dei requisiti sanitari per l'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 26.06.2023 e fino alla data del decesso (10.09.2024); condanna l' al pagamento delle spese di lite CP_1 che liquida in complessive € 1.933,25 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese CP_1 di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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