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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2869/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2869/2025 introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
02/09/1979 Con il patrocinio dell'Avv. CRIACO MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Ferraris, 79 Con il patrocinio dell'Avv. CRIACO MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“CHIEDONO che venga DICHIARATA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Trecate (NO), in data 06.09.2008, in regime di comunione dei beni, regolarmente trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trecate (NO), ove risiedevano i coniugi, atto n. 20, p. II – serie A dell'anno 2008, ordinando, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecate di
Pag. 1 procedere a tutte le incombenze di legge e di trascrivere l'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza di entrambi i coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1) La figlia minore , rimarrà affidata in modo condiviso tra i genitori, con collocazione presso la madre e Per_1 facoltà per il padre e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà previ accordi con la madre e con la figlia medesima;
2) Il Sig. erserà in favore della figlia, entro e non oltre, il giorno 1 di ogni mese, la somma di € 300,00 Pt_1 mensile, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento sino a quando la medesima non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Le spese mediche extra SSN, sportivo creative, scolastiche/extra- scolastiche o comunque tutte quelle spese di carattere straordinario necessarie alla crescita sociale, morale e spirituale della figlia, preventivamente concordate e successivamente documentate verranno sostenute al 50% tra i genitori.
3) Nel caso in cui uno dei ricorrenti dovesse perdere il lavoro o se il datore di lavoro dovesse ricorrere alla cassa integrazione le parti stabiliscono sin d'ora quanto segue: a) se dovesse perdere il lavoro o essere in cassa integrazione il Sig. per il periodo in cui non lavorerebbe Pt_1
o si trovasse in cassa integrazione, verserebbe il minor importo di il mantenimento della figlia;
b) se dovesse perdere il lavoro o essere in cassa integrazione la Sig.ra per il periodo in cui non CP_1 lavorerebbe o si trovasse in cassa integrazione, il padre verserebbe il maggior 00,00 per il mantenimento della figlia.
4) I coniugi, allo stato, si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti.
5) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
6) La Sig.ra erderà il cognome del marito.” CP_1
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Trecate in data 6/9/2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trecate (NO), ove risiedevano i coniugi, atto n. 20, p. II – serie A dell'anno 2008 Dall'unione matrimoniale è nata Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 31/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. Con decreto n. 10162/2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Pag. 2 Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trecate in data 6/9/2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trecate (NO), ove risiedevano i coniugi, atto n. 20, p. II – serie A dell'anno 2008
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, sopra riportati, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 6/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2869/2025 introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
02/09/1979 Con il patrocinio dell'Avv. CRIACO MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Ferraris, 79 Con il patrocinio dell'Avv. CRIACO MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“CHIEDONO che venga DICHIARATA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Trecate (NO), in data 06.09.2008, in regime di comunione dei beni, regolarmente trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trecate (NO), ove risiedevano i coniugi, atto n. 20, p. II – serie A dell'anno 2008, ordinando, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecate di
Pag. 1 procedere a tutte le incombenze di legge e di trascrivere l'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza di entrambi i coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1) La figlia minore , rimarrà affidata in modo condiviso tra i genitori, con collocazione presso la madre e Per_1 facoltà per il padre e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà previ accordi con la madre e con la figlia medesima;
2) Il Sig. erserà in favore della figlia, entro e non oltre, il giorno 1 di ogni mese, la somma di € 300,00 Pt_1 mensile, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento sino a quando la medesima non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Le spese mediche extra SSN, sportivo creative, scolastiche/extra- scolastiche o comunque tutte quelle spese di carattere straordinario necessarie alla crescita sociale, morale e spirituale della figlia, preventivamente concordate e successivamente documentate verranno sostenute al 50% tra i genitori.
3) Nel caso in cui uno dei ricorrenti dovesse perdere il lavoro o se il datore di lavoro dovesse ricorrere alla cassa integrazione le parti stabiliscono sin d'ora quanto segue: a) se dovesse perdere il lavoro o essere in cassa integrazione il Sig. per il periodo in cui non lavorerebbe Pt_1
o si trovasse in cassa integrazione, verserebbe il minor importo di il mantenimento della figlia;
b) se dovesse perdere il lavoro o essere in cassa integrazione la Sig.ra per il periodo in cui non CP_1 lavorerebbe o si trovasse in cassa integrazione, il padre verserebbe il maggior 00,00 per il mantenimento della figlia.
4) I coniugi, allo stato, si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti.
5) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
6) La Sig.ra erderà il cognome del marito.” CP_1
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Trecate in data 6/9/2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trecate (NO), ove risiedevano i coniugi, atto n. 20, p. II – serie A dell'anno 2008 Dall'unione matrimoniale è nata Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 31/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. Con decreto n. 10162/2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Pag. 2 Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trecate in data 6/9/2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trecate (NO), ove risiedevano i coniugi, atto n. 20, p. II – serie A dell'anno 2008
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, sopra riportati, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 6/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3