Articolo 1802 del Codice civile
Articolo 1801Articolo 1803
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19 aprile 1942
Art. 1802.

(Compenso e rimborso delle spese al sequestratario).

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si e' pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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