Provvedimento: […] Di conseguenza, il rapporto intercorso tra le parti deve essere qualificato come comodato a termine (art. 1802 c.c.), ovvero come comodato caratterizzato dalla previsione di una data di scadenza, intervenuta la quale il comodatario è tenuto alla restituzione del bene a semplice richiesta del comodante (art. 1809 c.c.). In particolare, la richiesta di restituzione, non adempiuta dal convenuto, ha determinato il venir meno del diritto alla disponibilità e al godimento dell'immobile occupato del comodatario, con la conseguenza che questi è venuto ad assumere la posizione di detentore “sine titulo” del bene altrui (cfr. Cassazione civile sez.
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