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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO RO, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1037/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguori 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20231T004011000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: L' ufficio è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato 30 settembre 2025 e depositato il 20 ottobre successivo, RICORRENTE
1 ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2023 1t 004011000 notificatole i 5 luglio 2025, col quale l'Agenzia delle entrate di Avellino aveva rettificato in € 237.721,00 il valore dell'immobile che aveva acquistato, per € 90.000,00, con atto del 4 luglio 2023. La ricorrente, premesso che la perizia asseverata richiamata nel rogito attestava il mediocre stato di consistenza dell'immobile, necessitante di importanti lavori di ristrutturazione, s'è doluto de: la apparente e omessa motivazione dell'atto, fondato esclusivamente sui valori OMI;
la mancata considerazione e confutazione delle risultanze della perizia asseverata richiamata nel rogito;
la mancata prova del diverso valore attribuito al cespite. La ricorente aveva, qjuindi, chiesto: ““-
In via principale - Accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o l'annullabilità o l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per i motivi sub SUB;
- In ogni caso disporre l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi sub SUB;
In via subordinata Solo in caso di mancato accoglimento di quanto precede: Nel merito dichiarare non dovute le pretese e/o sanzioni ed interessi contenuti nell'avviso di accertamento tenuto conto: - di quanto al motivo sub SUB, poiché non ha dimostrato in atto, l'eventuale valore venale sulla base dei criteri ivi indicati;
- di quando al motivo sub SUB poiché ha costretto il ricorrente ad ulteriori perizie, al fine di dimostrare il reale valore dell'immobile, disapplicando così l'onere della prova a scapito del ricorrente stesso. - Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre rimb. forfettario,
CPA ed IVa da liquidare in favore del sottoscritto avvocato, antistatario”.
Costituendosi con memoria di controdeduzioni del 14 novembre 2025, l'Agenzia delle entrate Direzione
Provinciale di Avellino ha dedotto dell'intervenuta definizione della controversia, con accordo conciliativo del
1° dicembre 2025.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione della vertenza con l'accordo di conciliazione del 1° dicembre 2025 giustifica la pronuncia dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ex ar. 48 d.lgs. n. 546/1992.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate, alla luce della definizione della vertenza e del comportamento collaborativo di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO RO, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1037/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguori 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20231T004011000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: L' ufficio è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato 30 settembre 2025 e depositato il 20 ottobre successivo, RICORRENTE
1 ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2023 1t 004011000 notificatole i 5 luglio 2025, col quale l'Agenzia delle entrate di Avellino aveva rettificato in € 237.721,00 il valore dell'immobile che aveva acquistato, per € 90.000,00, con atto del 4 luglio 2023. La ricorrente, premesso che la perizia asseverata richiamata nel rogito attestava il mediocre stato di consistenza dell'immobile, necessitante di importanti lavori di ristrutturazione, s'è doluto de: la apparente e omessa motivazione dell'atto, fondato esclusivamente sui valori OMI;
la mancata considerazione e confutazione delle risultanze della perizia asseverata richiamata nel rogito;
la mancata prova del diverso valore attribuito al cespite. La ricorente aveva, qjuindi, chiesto: ““-
In via principale - Accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o l'annullabilità o l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per i motivi sub SUB;
- In ogni caso disporre l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi sub SUB;
In via subordinata Solo in caso di mancato accoglimento di quanto precede: Nel merito dichiarare non dovute le pretese e/o sanzioni ed interessi contenuti nell'avviso di accertamento tenuto conto: - di quanto al motivo sub SUB, poiché non ha dimostrato in atto, l'eventuale valore venale sulla base dei criteri ivi indicati;
- di quando al motivo sub SUB poiché ha costretto il ricorrente ad ulteriori perizie, al fine di dimostrare il reale valore dell'immobile, disapplicando così l'onere della prova a scapito del ricorrente stesso. - Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre rimb. forfettario,
CPA ed IVa da liquidare in favore del sottoscritto avvocato, antistatario”.
Costituendosi con memoria di controdeduzioni del 14 novembre 2025, l'Agenzia delle entrate Direzione
Provinciale di Avellino ha dedotto dell'intervenuta definizione della controversia, con accordo conciliativo del
1° dicembre 2025.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione della vertenza con l'accordo di conciliazione del 1° dicembre 2025 giustifica la pronuncia dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ex ar. 48 d.lgs. n. 546/1992.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate, alla luce della definizione della vertenza e del comportamento collaborativo di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.