CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 04/02/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3244/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008057241000 ADDIZ COMUNALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6089/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: IN VIA PRINCIPALE CHIEDE L ANNULLAMENTO DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DECENNALE ATTESO CHE L ATTO
PRODROMICO è STATO NOTIFICATO IL 5 MARZO 2015. IN VIA SUBORDINATA, QUALORA QUESTA
CGT DOVESSE ENTRARE NEL MERITO DELL'ATTO, IL RICORRENTE CHIEDE L ANNULLAMENTO
PARZIALE DELL ATTO NELLA PARTE IN CUI SI INTIMA IL PAGAMENTO DI TRIBUTI ERARIALI. AL
RIGUARDO CHIEDE, PER LA PARTE RELATIVA AI TRIBUTI CONTRIBUTIVI, DI ESSERE RIMESSO
NEI TERMINI PER IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO. EVIDENZIA INOLTRE CHE L ATTO
PRODROMICO NON E' STATO PRODOTTO ED IN OGNI CASO DALL'ELENCO DI SPEDIZONE DELLE
RACCOMANDATE NON E' RILEVABILE IL CONTENUTO DELL AVVISO CAD ASSERITAMENTE
NOTIFICATO AL RICORRENTE.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna intimazione di pagamento su cartella di pagamento n. 10020140048228501000 notificata il 05/03/2015 ed eccepisce l'omessa notifica atto prodromico ed in ogni caso se pure fosse stato notificato, la prescrizione.
Costituitasi la resistente eccepisce il difetto di giurisdizione della CGT per essere competente il GO in funzione di Giudice del Lavoro relativamente ai contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale Forense. Rigetto nel resto essendo stati correttamente notificati gli atti presupposti.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all' eccezione del difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria la stessa è fondata. Ed invero in materia di crediti previdenziali, come nel caso di specie contributi Cassa Nazionale Forense, la competenza è del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro territorialmente competente. In sede di discussione lo stesso ricorrente ha avanzato istanza in tal senso.
Nel resto il ricorso è fondato e va accolto in quanto non vi è prova della effettiva avvenuta notifica degli atti presupposti non essendo verificabile l'elenco della asserita spedizione degli avvisi di deposito trattandosi di sistematica “compiuta giacenza” ; l'attivazione del procedimento di notificazione ex art 139 cpc non trova riscontro negli avvisi di ricevimento. Manca dunque la prova certa della intervenuta interruzione dei termini di prescrizione il cui onere grava sulla resistente. In ogni caso dalla ricevuta massiva di spedizione delle raccomandate, tra le quali -fra tanti nominativi di soggetti estranei al presente processo- si individuerebbe anche quella diretta al ricorrente, non si rileva con alcuna certezza a quale atto sarebbero realmente riferite non essendo stato prodotto alcun atto prodromico asseritamente notificato. Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti per contributi previdenziali relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, iscritti a ruolo dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, così come portati dall'Avviso di intimazione n. 1002025 9008057241000, in favore del Giudice Ordinario -
Sezione Lavoro- territorialmente competente davanti al quale il ricorrente provvederà alla riassunzione entro il termine di 60 giorni dal deposito telematico del dispositivo. Accoglie il ricorso nel resto. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), liquidate in € 1.700,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva 22%, cap 4%, RF in ragione del 15%, oltre rimborso CUT per € 120,00) con attribuzione al difensore dr. Difensore_1 (CF_Difensore_1) dichiaratosi antistatario.
Salerno, 4 dicembre 2025 (11/12/2025 deposito telematico dispositivo) Il Presidente Relatore GIOVANNI BATTISTA DE SIMONE -firma digitale-
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3244/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008057241000 ADDIZ COMUNALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6089/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: IN VIA PRINCIPALE CHIEDE L ANNULLAMENTO DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DECENNALE ATTESO CHE L ATTO
PRODROMICO è STATO NOTIFICATO IL 5 MARZO 2015. IN VIA SUBORDINATA, QUALORA QUESTA
CGT DOVESSE ENTRARE NEL MERITO DELL'ATTO, IL RICORRENTE CHIEDE L ANNULLAMENTO
PARZIALE DELL ATTO NELLA PARTE IN CUI SI INTIMA IL PAGAMENTO DI TRIBUTI ERARIALI. AL
RIGUARDO CHIEDE, PER LA PARTE RELATIVA AI TRIBUTI CONTRIBUTIVI, DI ESSERE RIMESSO
NEI TERMINI PER IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO. EVIDENZIA INOLTRE CHE L ATTO
PRODROMICO NON E' STATO PRODOTTO ED IN OGNI CASO DALL'ELENCO DI SPEDIZONE DELLE
RACCOMANDATE NON E' RILEVABILE IL CONTENUTO DELL AVVISO CAD ASSERITAMENTE
NOTIFICATO AL RICORRENTE.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna intimazione di pagamento su cartella di pagamento n. 10020140048228501000 notificata il 05/03/2015 ed eccepisce l'omessa notifica atto prodromico ed in ogni caso se pure fosse stato notificato, la prescrizione.
Costituitasi la resistente eccepisce il difetto di giurisdizione della CGT per essere competente il GO in funzione di Giudice del Lavoro relativamente ai contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale Forense. Rigetto nel resto essendo stati correttamente notificati gli atti presupposti.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all' eccezione del difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria la stessa è fondata. Ed invero in materia di crediti previdenziali, come nel caso di specie contributi Cassa Nazionale Forense, la competenza è del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro territorialmente competente. In sede di discussione lo stesso ricorrente ha avanzato istanza in tal senso.
Nel resto il ricorso è fondato e va accolto in quanto non vi è prova della effettiva avvenuta notifica degli atti presupposti non essendo verificabile l'elenco della asserita spedizione degli avvisi di deposito trattandosi di sistematica “compiuta giacenza” ; l'attivazione del procedimento di notificazione ex art 139 cpc non trova riscontro negli avvisi di ricevimento. Manca dunque la prova certa della intervenuta interruzione dei termini di prescrizione il cui onere grava sulla resistente. In ogni caso dalla ricevuta massiva di spedizione delle raccomandate, tra le quali -fra tanti nominativi di soggetti estranei al presente processo- si individuerebbe anche quella diretta al ricorrente, non si rileva con alcuna certezza a quale atto sarebbero realmente riferite non essendo stato prodotto alcun atto prodromico asseritamente notificato. Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti per contributi previdenziali relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, iscritti a ruolo dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, così come portati dall'Avviso di intimazione n. 1002025 9008057241000, in favore del Giudice Ordinario -
Sezione Lavoro- territorialmente competente davanti al quale il ricorrente provvederà alla riassunzione entro il termine di 60 giorni dal deposito telematico del dispositivo. Accoglie il ricorso nel resto. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), liquidate in € 1.700,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva 22%, cap 4%, RF in ragione del 15%, oltre rimborso CUT per € 120,00) con attribuzione al difensore dr. Difensore_1 (CF_Difensore_1) dichiaratosi antistatario.
Salerno, 4 dicembre 2025 (11/12/2025 deposito telematico dispositivo) Il Presidente Relatore GIOVANNI BATTISTA DE SIMONE -firma digitale-