Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00936/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12936/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12936 del 2025, proposto da
PA BO, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Gualtieri e Rosa Viggiano, con domicilio digitale in atti;
contro
Automobile Club d’IA - ACI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aureliana Pera, Fabio Cintioli e David Astorre, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
FL LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota dell’Automobile Club d’IA - ACI del 24 settembre 2025 di ostensione meramente parziale della documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 1° settembre 2025;
- di ogni altro atto, annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;
e per la declaratoria del diritto della ricorrente all’ostensione integrale della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 1° settembre 2025, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 o, in subordine, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013;
nonché per la conseguente condanna dell’ACI all’ostensione integrale della documentazione richiesta con la prefata istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Automobile Club d’IA – ACI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente – dirigente presso l’Automobile Club d’IA (nel prosieguo “ACI”) e partecipante all’interpello indetto per il conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Amministrazione e Patrimonio dell’ACI - avanzava ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., onde ottenere la condanna dell’ente a consentire l’accesso alla documentazione da costei richiesta nell’istanza del 1° settembre 2025, lamentandone un’ostensione “ meramente parziale ”, in relazione all’aver l’amministrazione omesso di trasmettere con nota del 24 settembre 2025 “ una parte rilevante degli atti richiesti ”, quale, in particolare, la documentazione fornita dal vincitore della procedura “ a comprova delle dichiarazioni rese con la propria domanda di partecipazione all’interpello di cui trattasi ”, nonché quella concernente l’attività istruttoria al riguardo svolta da ACI.
ACI si costituiva in giudizio instando per la reiezione del gravame, in ragione dell’aver essa già tempestivamente ed esaustivamente riscontrato la richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente mediante l’invio di tutta documentazione detenuta e non anche della pretesa documentazione a comprova “ per il semplice fatto che essa non è stata prodotta né dal dott. LA, né dalla dott.ssa BO, né dagli altri candidati non essendo stata richiesta dall’Avviso ” di indizione della procedura.
La ricorrente, con successiva memoria depositata il 3 gennaio 2026, dichiarava il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, sostenendo come solo a fronte delle difese di parte resistente essa sia venuta a conoscenza della circostanza che i documenti richiesti “ a comprova ” non esistono e non sono mai stati formati nell’ambito della procedura, comunque insistendo, in applicazione dell’invocato principio della soccombenza virtuale, per la condanna di ACI alla rifusione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il legale di parte ricorrente ribadiva il venir meno di ogni interesse della propria assistita alla coltivazione del giudizio. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia nonché, prima ancora, il carattere pretestuoso del gravame proposto - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, disattendendo, dunque, l’istanza di condanna alle spese avanzata dalla ricorrente, nella considerazione che la documentazione a comprova, di cui si lamenta in ricorso l’omessa ostensione, non sia stata oggetto di espressa richiesta di accesso e, vieppiù, emerga dalla lettura della nota avversata come ACI avesse già in quella sede evidenziato di aver reso disponibile (tutta) “ la documentazione detenuta da questa amministrazione ”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZI, Presidente
NO CA, Consigliere, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO CA | NA ZI |
IL SEGRETARIO