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Sentenza 19 febbraio 2021
Sentenza 19 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2021, n. 6500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6500 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 rassegnate in data 8/1/2021 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. Pasquale Fimiani che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6500 Anno 2021 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 26/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 6/6/2011, il Tribunale di Bari, Sezione di- staccata di UT, all'esito di giudizio ordinario, affermava la penale respon- sabilità di AD IO in ordine al reato, di cui all'art. 589 cod. pen. perché, viaggiando alla guida dell'autovettura Ford C-Max tg.DG972YW sulla Strada Pro- vinciale 240 Capurso - Conversano (in direzione di Conversano), cagionava la morte di TA AT, che viaggiava a bordo di un calesse trainato da un cavallo sulla stessa strada e nella medesima direzione;
e ciò faceva per colpa ge- nerica e specifica, consistita nella violazione degli artt. 140, 141 e 142 c.d.s., in quanto viaggiava alla velocità di circa 128 Km/h su tratto di strada dove è pre- scritta con segnaletica verticale la velocità massima di 80 Km/h, e comunque te- nendo una velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, viaggiando in ora notturna su strada a doppio senso di marcia, completamente priva di illu- minazione;
così da non avvedersi tempestivamente del calesse condotto dal Set- tanni (privo di fanalini) e da investirlo da tergo, a forte velocità, tanto che, il Set- tanni veniva sbalzato e proiettato in avanti e, a seguito del violento urto contro il suolo, riportava lesioni che ne provocavano il decesso. In UT 1'8/8/2008. Il giudice di primo grado condannava l'imputato, in concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, condannava l'imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei. Sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 15/11/2019, in riforma della sentenza emessa in data 6/6/2011 dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di UT, appellata da AD IO, ricono- sciuto il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'incidente nella misura del 40%, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante "e con la diminuente del rito" (così testualmente in dispositivo), rideterminava la pena inflitta in mesi quattro di reclusione, con conferma nel resto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo AD, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il difensore ricorrente deduce violazione di legge la- mentando che la Corte barese, nel rideterminare la pena inflitta al proprio assi- stito, pur a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rite- nute prevalenti alla contestata aggravante contestata in fatto, ha ritenuto di dover applicare, erroneamente ed arbitrariamente, anche la diminuente del rito, che non 2 è stato prescelto dall'imputato avendo lo AD optato per un rito ordinario e non per le definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato. Alla stregua di tale obiettiva risultanza la sentenza meriterebbe censura e pertanto dovrebbe essere annullata con ogni conseguenza di legge. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione lamentando che la Corte territoriale avrebbe recepito acritica- mente la motivazione della sentenza del giudice di primo grado e nel ritenere pro- vata la penale responsabilità dello AD avrebbe sostanzialmente fondato il pro- prio convincimento esclusivamente sulla consulenza redatta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero omettendo di valutare le obiettive risultanze processuali, anche alla luce delle puntuali controdeduzioni del consulente tecnico nominato dalla difesa. Con i motivi di doglianza nel merito il ricorrente ricorda di avere evidenziato come il giudice di primo grado avesse completamente pretermesso la valutazione in ordine all'assenza di fratture sia agli arti inferiori che alla spina dorsale della persona offesa (TA AT) essendo stato quest'ultima, così come sostenuto dalla Pubblica Accusa, attinto da tergo e dunque avendo di fatto subito un tampo- namento. Sul punto la motivazione fornita dalla Corte territorialmente competente sarebbe illogica e contraddittoria laddove giustifica l'assenza di fratture e traumi "in ragione della posizione seduta del conducente, ad essere colpiti non potevano essere gli arti inferiori" (il richiamo è alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Per il ricorrente appare alquanto illogico e contraddittorio tale assunto se solo si consideri che proprio la posizione seduta del conducente sull'estremità del calesse (posizionato peraltro in basso rispetto al cavallo) avrebbe determinato lesioni e fratture sicuramente riscontrate su tutto il corpo ed in particolare agli arti inferiori ed alla regione sacro coccigea, laddove al contrario si è in presenza di un decesso dovuto unicamente ad un "trauma a seguito da sinistro" avendo riportato "una ferita lacero contusa in regione parieto-occipitale sinistra". Vi sarebbe un'evidente illogicità laddove si consideri che, se effettivamente lo AD fosse andata a velocità paria 130Km orari (sì come sostenuto dal consulente del P.M. e recepito dal primo giudice e dalla corte d'appello) sicuramente dopo l'impatto da tergo sarebbe stato sobbalzato in avanti per almeno 100 metri, lad- dove al contrario le risultanze processuali hanno evidenziato come il TA è stato rinvenuto esanime sul ciglio della carreggiata. Del pari, la stessa illogicità la si rileverebbe laddove il giudice del gravame del merito, nel descrivere la dinamica dell'incidente, omette di fatto di motivare in ordine all'assenza di deformazioni da schiacciamento delle stranghe del calesse (così come documentano le numerose fotografie in atti) che al contrario presen- tano soltanto una piegatura verso destra. 3 La motivazione della sentenza presterebbe il fianco ad ulteriori censure di contraddittorietà ed illogicità allorquando affronta il tema relativo alla richiesta di parziale rinnovazione dibattimentale attraverso la nomina di un perito. Sul punto ci si duole che la Corte territoriale ritenga di condividere acritica- mente le conclusioni del consulente del P.M nonostante le sollecitazioni intervenute dalla difesa che ha fatto rilevare come il coefficiente per determinare il calcolo della velocità utilizzato dal consulente del P.M. non poteva e non doveva essere applicato al caso di specie trattandosi nel caso in esame di un autovettura che ha rallentato e poi ha impattato altro veicolo e non, come erroneamente ritenuto, nel caso di veicolo che alla fine della frenata ha arrestato la propria marcia e dunque si sia fermato. In tal senso la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripercorrere fedelmente le "valutazioni operate nell'immediatezza da parte dei Carabinieri"(cfr pag.7 sent). In buona sostanza, per il ricorrente, a fronte di tali doglianze i giudici di ap- pello si sarebbero letteralmente disorientati andando ad affermare laconicamente che il calcolo della velocità "è stato effettuato dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero tenendo in considerazione la lunghezza delle tracce difrenata e del peso dei mezzi e le deformazioni riportate dei veicoli". Puramente apodittica e comunque assolutamente illogica risulterebbe anche la ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata dal giudice di secondo grado e richiamata a pag. 5 della sentenza al punto 2 laddove ritiene che "qualora il calesse si fosse immesso da sinistra il punto di impatto tra i due mezzi sarebbe stato antecedente rispetto a quello dell'immissione laddove è invece stato succes- sivo". Da tale ultimo assunto davvero non si comprenderebbe la ragione per la quale il calesse necessariamente avrebbe dovuto avere il medesimo senso di marcia dell'autovettura" se solo si considera che "il cavallo ha ricevuto la spinta oltre il punto d'impatto". Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 8/1/2021 ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020 il P.G. presso questa Corte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ed invero, il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il riferimento alla riduzione per il rito appare evidentemente frutto di un errore, mentre la ridu- 4 zione di pena (da sei a quattro mesi di reclusione) è chiaramente frutto della di- minuzione di un terzo a seguito delle riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti in ragione del concorso di colpa della persona offesa. Peraltro, il ricorrente non avrebbe interesse a censurare la riduzione della pena, perché l'eventuale accoglimento del motivo comporterebbe una "reformatio in peius" della sentenza, in assenza di ricorso della parte pubblica. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente ripropone le stesse que- stioni sulla sua responsabilità per l'omicidio colposo da violazione delle norme sulla circolazione stradale già esaminate dal giudice di appello, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, della quale chiede sostanzialmente una rivalutazione di merito, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomen- tata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissi- bilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavac- ciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente mo- tivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparente- mente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona 5 dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 4. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato le tesi oggi riproposte, riconoscendo peraltro una percentuale di concorso di colpa nella condotta tenuta dalla vittima, quantificata nella misura del 40%. Si ricorda nel provvedimento impugnato come oggetto di valutazione sia il grave sinistro stradale verificatosi 1'8/8/2008, alle ore 3 circa, nel Comune da Ru- tigliano, sulla SP 240 all'altezza del KM 8+500, che ha visto coinvolti l'autoveicolo Ford "C-Max" targato DG 972 YW condotto dallo SP ed un calesse di tipo "sulk" su cui viaggiava TA AT, un anziano signore (classe 1922) che decedeva sul colpo per trauma cranico Ricordano i giudici del gravame del merito che, in considerazione della posi- zione di quiete assunta dai veicoli dopo l'urto, dei danni da essi riportati nonché dai segni di frenata, la dinamica del sinistro veniva ricostruita dai militari nonché dal consulente del Pubblico Ministero nel modo che segue: lo AD percorreva il tratto di strada con direzione Conversano e, giunto all'altezza del km. 8 + 500, a causa della forte velocità e della mancanza assoluta di illuminazione pubblica, tam- ponava il calesse condotto dal TA che percorreva lo stesso tratto di strada nel medesimo senso di marcia. La Corte barese dà atto che del tutto differente e stata la prospettazione dell'accadimento fornita dall'imputato, il quale ha affermato che, poco oltre un incrocio, mentre viaggiava ad una velocità comunque contenuta entro gli 80 km orari, con abbaglianti accesi e visuale "eccellente", all'improvviso gli si era parato davanti un cavallo che trainava un calesse e che viaggiava sulla carreggiata oppo- sta con provenienza da sinistra, per la luce dei fan ovvero per il rumore del motore, il cavallo si era imbizzarrito e si era posto di traverso sulla strada, "con la testa ovviamente alla mia destra;
quindi il calasse sulla carreggiata opposta, però im- pegnava - diciamo -entrambe le carreggiate". Egli aveva frenato, ma non era stato in grado di evitare l'urto. E che la versione fornita dall'imputato e stata sostanzial- mente confermata dal consulente tecnico della difesa. 6 5. Il giudice di prime cure - ricorda ancora la sentenza impugnata- ha ritenuto che la ricostruzione concorde della dinamica dell'incidente effettuata dai carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e dal consulente della pubblica accusa fosse pie- namente corrispondente, secondo criteri logici, alle tracce materiali riscontrate e che, invece, del tutto inverosimile fosse la versione fornita dall'imputato ed avval- lata dal suo consulente. Già in appello, così come in primo grado, l'odierno ricorrente aveva proposto le questioni tout court riprese nell'odierno ricorso, ovvero aveva prospettato che la dinamica dell'incidente fosse quella prospettata a sua difesa fin dal primo mo- mento per le seguenti ragioni: a. se il conducente del calesse fosse stato attinto da tergo, avrebbe riportato delle gravissime lesioni e fratture quantomeno agli arti inferiori come anche alla spina dorsale e, dopo l'impatto, sarebbe stato sbalzato in avanti per circa 90 metri;
b. essendo invece stato sbalzato nella scarpata il cavallo era assai probabile che il calesse provenisse da una strada laterale e si fosse immesso imprudentemente sulla provinciale, senza verificare che su en- trambe le direzioni di marcia non provenissero altri veicoli;
c. la parte frontale dell'autovettura non aveva subito affatto introflessioni, così come indicato dal con- sulente tecnico del P.M., ma solo uno schiacciamento dall'alto verso il basso (e non in direzione antero-posteriore) della parte destra del cofano e del parafango anteriore destro, come se un oggetto (anzi come se il cavallo) si fosse appoggiato sui lamierati;
d. le numerose fotografie evidenziano come l'autovettura Ford pre- senti danni molto meno gravi rispetto a quelli che si ci si sarebbe potuti aspettare a seguito di un impatto diretto (tamponamento) avvenuto con velocità ipotizzata di quasi 130 Km/h contro un veicolo che procedeva a soli 18 Km 'h (quindi con una velocità differenziata di 110 Km/h) e che, complessivamente, tra cavallo, ca- lesse conducente aveva una massa di non meno 550 Kg;
e. il conducente del calesse, in base all'esito dell'esame necroscopico, è morto per "trauma a seguilo di sinistro" avendo riportato una "vasta ferita lacero contusa transposta in regione parieto-occipitale sinistra, ferita lacero contusa mano sinistra dorsale, ferita lacero contusa gomito sinistro, escoriazioni del popleteo sinistro, escoriazioni caviglia si- nistra"; ed era singolare che il TA non avesse riportato danni agli abiti e lacerazioni tipiche da investimento, il che portava ad escludere in maniera cate- gorica che il calesse, al momento dell'impatto, stesse procedendo in direzione pa- rallela alla strada, nella propria corsia di marcia;
f. il fatto che il calesse provenisse dalla strada laterale spiegherebbe come mai lo AD non lo avesse avvistato prima, ma solo mentre il veicolo era ancora al centro della strada, e si stava spo- stando verso la propria sinistra, ossia m direzione di UT e Conversano, andando dalla carreggiata opposta verso la carreggiata da cui proveniva l'autovet- tura;
g. il calesse (così come documentano le numerose fotografie) non mostra 7 deformazioni da schiacciamento delle stanghe, ma soltanto piegatura verso destra (guardando il veicolo da dietro nella direzione della marcia) delle stesse all'estre- mità posteriore, in corrispondenza delle ruote e del sellino, ed e saltata la ruota destra, non (anche) quella sinistra, il che porta a pensare che sia probabile che al momento dell'impatto, il calesse fosse disposto di traverso e che oggetto dell'urto sia stata la parte anteriore del cavallo;
g. il calcolo della velocità effettuato dal consulente tecnico del Pubblico Ministero era falsato dall'utilizzo di parametri non consoni al caso di specie, il che aveva indotto la difesa a chiedere la rinnovazione dell'istruttoria attraverso perizia -che la Corte territoriale non ha ritenuto neces- saria ai fini del decidere- in quanto il coefficiente utilizzato a carico per determinare la velocità di marcia dell'autovettura valeva nel caso in cui, alla fine della frenata, il veicolo avesse arrestato la propria marcia fermandosi, laddove nel caso di specie l'autovettura aveva solo rallentato per poi impattare il mezzo, mentre corretto era il calcolo della velocità effettuato dal consulente della difesa che aveva condotto il consulente a discarico a rilevare una velocità, al momento di inizio della frenata, di circa 80 Km/h, ossia una velocità consentita dalle norme del codice della strada per quel tratto di strada Ebbene, con motivazione logica e congrua -che, pertanto, si sottrae ai denun- ciati vizi di legittimità- la Corte territoriale ha confutato tali argomentazioni difen- sive, ritenendo non necessari ulteriori approfondimenti tecnici, in ragione dei se- guenti rilievi: a. l'impatto da tergo ha determinato lo sbalzo comunque effettuato in avanti e nella medesima corsia di marcia del mezzo e, in ragione della posizione seduta del conducente, ad essere colpiti non potevano essere gli arti inferiori;
b. il cavallo è stato sbalzato nella scarpata posta sempre dal lato destro e l'immis- sione da sinistra precedeva il punto di impatto, conseguentemente, qualora il ca- lesse si fosse immesso sulla carreggiata della SP percorrendo il senso opposto di marcia, il punto di impatto sarebbe stato antecedente rispetto a quello dell'immis- sione laddove è invece stato successivo;
lo stesso imputato ha dichiarato che l'in- cidente è avvenuto poco dopo l'incrocio e, conseguentemente, anche qualora l'im- missione ci fosse stata, il calesse necessariamente avrebbe dovuto avere il mede- simo senso di marcia dell'autovettura; c. qualora l'impatto fosse stato con il ca- lesse che procedeva in senso opposto di marcia, anche con occupazione di en- trambe le carreggiate, la vettura non avrebbe riportato danni preponderanti e so- stanzialmente esclusivi nella parte destra, bensì, a tutto concedere, nella parte centrale e sinistra;
qualora l'impatto fosse stato con il cavallo piuttosto che con il conducente, il mezzo avrebbe riportato danni frontali e laterali a sinistra ben più gravi;
che il cavallo si fosse poggiato sul lamierato è dato che non trova riscontro nel fascicolo ed invece è vero che, dopo l'urto da tergo nella parte destra, dovuto all'evidente tentativo di sorpasso tardivo, il cavallo ha ricevuto una spinta oltre il 8 punto di impatto, andando conseguentemente a finire nella scarpata ubicata nel medesimo senso di marcia ed oltre il punto di impatto, non già prima di esso, come invece sarebbe accaduto qualora il senso di marcia dei mezzi fosse stato opposto;
d. è stata la stessa difesa a sottolineare che le numerose fotografie evidenziano come l'autovettura Ford presenti danni molto meno gravi rispetto a quelli che si ci si sarebbe potuti aspettare a seguito di un impatto diretto (tamponamento) avve- nuto con velocità ipotizzata di quasi 130 Km/h contro un veicolo che procedeva a soli 18 Km 'h (quindi con una velocità differenziata di 110 Km/h) e che, comples- sivamente, tra cavallo, calesse conducente aveva una massa di non meno 550 Kg. Conseguentemente l'impatto non può essere stato frontale tra auto e cavallo, così come prospettato dalla difesa;
e. le lesioni riportate dal conducente del calesse sono state rilevate nella parte sinistra e questo appare compatibile con l'impatto avvenuto da tergo ed in primis con esso, laddove qualora l'impatto fosse strato frontale con il cavallo, del tutto ragionevolmente ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo;
alcun rilievo può avere la mancata presenza di lacerazioni sugli indumenti ed invece tale assenza appare del tutto consona rispetto alla mera spinta ricevuta da tergo;
f. il mancato tempestivo avvistamento è del tutto con- sono rispetto alla velocità sostenuta dell'autovettura ed alla mancanza di illumina- zione sia del tratto di strada che del calesse;
qualora invece a pararsi di fronte fosse stato il cavallo proveniente dal senso di marcia opposto, il conducente del mezzo, dichiaratosi utilizzatore degli abbaglianti, avrebbe avuto maggiore possi- bilità di avvistamento e di scongiurare il sinistro;
piuttosto che procedere verso il centro della carreggiata, avrebbe potuto e ragionevolmente si sarebbe dovuto mantenere sul ciglio destro della propria carreggiata, facendo rilevare tracce di frenata in quel punto;
g. la circostanza che il calesse avesse riportato piegatura all'estremità posteriore, in corrispondenza delle ruote e del sellino, corrobora il colpo ricevuto da tergo ed esclude l'impatto frontale;
a saltare è stata sempre e solo la ruota destra e non (anche) quella sinistra, il che porta ad escludere che il calesse fosse posto di traverso in senso opposto di marcia, ma nello stesso senso dell'autovettura che tentava di non collidere attraverso un tentativo di sorpasso;
il punto planimetrico di collisione, individuato dai verbalizzanti risulta localizzato nella sennicarreggiata di destra, a circa metri 3.80 dall'adiacente, guard rail ed a circa metri 1.20 dalla striscia centrale parallela longitudinale continua e, tenuto anche conto del punto di quiete dei mezzi e della vittima, anche in modo logico può essere escluso l'impatto frontale;
h. il calcolo della velocità effettuato dal con- sulente tecnico del Pubblico Ministero è stato effettuato tenendo in considerazione la lunghezza delle tracce di frenata e siffatto calcolo che tiene anche congiunta- mente in considerazione il peso dei mezzi e le deformazioni riportate dai veicoli 9 appare del tutto convincente ed anche supportato dalle valutazioni operate nell'im- mediatezza da parte dei Carabinieri. Come si vede, pertanto, lungi dall'appiattirsi acriticamente sulle valutazioni del primo giudice, la Corte territoriale ha risposto puntualmente, una ad una, alle critiche difensive in punto di ricostruzione del fatto. E rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. La sentenza impugnata si colloca, peraltro, nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determi- nazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sin- dacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini). 6. Peraltro, va ricordato che costituisce ius receptum di questa Corte il principio che , in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insus- sistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motiva- zione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valuta- zione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382). Ebbene, fornendone congrua motivazione, la Corte territoriale dà atto di con- dividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente della pubblica accusa laddove è riuscito a calcolare il tempo complessivo intercorso tra l'inizio della frenata e la posizione di quiete dell'auto e, tenuto conto dell'intervallo psicotecnico di reazione al momento dell'avvistamento, ha calcolato la velocità iniziale del mezzo. Per cui 10 ha affermato in modo del tutto logico e riscontrato da quanto rilevato dai Carabi- nieri che la percezione del pericolo imminente è avvenuta almeno 47.63 metri prima dell'impatto e circa 1.67 secondi prima di giungere all'impatto; tenendo conto che un secondo veniva bruciato nell'intervallo psicotecnico di reazione, nei restanti 0.67 secondi di tempo l'imputato ha tentato di evitare l'impatto, agendo efficacemente sul sistema frenante e riducendo la propria velocità iniziale di marcia da 128 km orari a 82,04 km orari. Del tutto condivisibile è, secondo la logica motivazione sul punto dei giudici di appello, l'impostazione seguita dal giudice di primo grado, il quale afferma che non è possibile che l'imputato— ove davvero si fosse trattato di impatto frontale e di velocità contenuta entro i limiti imposti - potesse non avvistare il calesse con gli abbaglianti accesi. Ciò in ragione del fatto che tale tipo di faro produce un cono di luce particolarmente ampio e profondo che avrebbe illuminato anche la corsia op- posta a quella di marcia;
conseguentemente, quand'anche fosse vera la (ritenuta improbabile) dinamica descritta dallo AD, a maggior ragione si sarebbe dovuto ritenere che egli viaggiasse ad una velocità particolarmente elevata, così da non accorgersi- se non all'ultimo momento - del calesse che procedeva verso di lui. I giudici del gravame del merito, infine, hanno già argomentatamente confu- tato anche il rilievo difensivo in merito al rispetto formale del limite di velocità (sostanzialmente pari al massimo consentito dalla strada), evidenziando che non è stata tenuta in alcuna considerazione l'inesistenza della pubblica illuminazione, e che la stessa prospettazione a discarico, e cioè l'utilizzo di abbaglianti che invece avrebbero dovuto essere spenti qualora l'imputato avesse avvistato il calesse pro- venire dalla direzione opposta, sarebbe stata idonea a concorrere nella causazione del sinistro. Viene poi ricordato che è stato lo stesso imputato a dichiarare che il cavallo si sarebbe imbizzarrito a causa delle luci, conseguendone che la condotta di guida sarebbe stata comunque imprudente, a maggior ragione ove si consideri che l'im- putato è un medico veterinario che avrebbe dovuto rappresentarsi la condotta dell'animale, spegnendo immediatamente i fan non appena avvistato il cavallo. Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni che, secondo i giudici di appello sono state rese del tutto evidentemente al fine di giustificare la velocità comunque elevata del mezzo. Sul punto la Corte barese evidenzia anche come lo stesso consulente della difesa, avendo l'imputato dichiarato di aver avuto una visione eccellente del luogo del sinistro, non sia riuscito comunque ad affermare che il sinistro sarebbe stato evitato qualora il conducente del calesse avesse, utilizzato mezzi idonei a consen- tire di rilevare tempestivamente la propria presenza. 1 1 7. Conferenti, ai fini dell'affermata responsabilità, paiono i riferimenti agli ar- resti giurisprudenziali di questa Corte e in particolare a Sez. 4 n. 38548 del 3/5/2017, Gravino, non mass. in cui, in un caso analogo a quello che ci occupa, che vedeva l'imputato, per colpa specifica consistita nella violazione delle norme di circolazione stradale con riferimento alla velocità non adeguata per il tratto di strada, omettendo di effettuare un tentativo di frenata ovvero una manovra di emergenza alternativa (sterzata del veicolo), essere andato a collidere violente- mente con un velocipede e cagionava la morte del conducente, questa Corte di legittimità - ha precisato che non vale ad escludere la condotta colposa il rispetto del limite massimo di velocità. In quel giudizio -come ricorda il provvedimento impugnato- si era accertato che l'autovettura viaggiava ad una velocità prossima (ma comunque inferiore) al limite consentito sul tratto di strada rettilineo ed in perfette condizioni, ma privo di illuminazione pubblica, ma aveva investito da tergo il conducente del velocipede che viaggiava nella stessa direzione di marcia a bordo della propria bicicletta, priva dei dispositivi di segnalazione visiva e dei catadiottri previsti dall'art. 68 c.d.s. e che, nonostante fosse buio, non indossava il giubbotto o le bretelle retroriflettenti previste dall'art. 182 c.d.s. Ebbene, condivisibilmente, questa Corte di legittimità ebbe ad affermare che, pur essendo certi i concorrenti profili di colpa della vittima (descritte caratteristiche della bicicletta e mancanza di indumenti catarifrangenti), l'evento fatale doveva ascriversi anche alla condotta negligente e imprudente dell'imputato, che violava generali regole di diligenza e specifiche regole di condotta stabilite dal codice della strada;
in particolare, l'art. 141 del codice della strada imponeva al conducente del veicolo di regolare la velocità alle caratteristiche, e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo che fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, assicurato il controllo del pro- prio veicolo e il compimento di tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tem- pestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, la stessa disposizione imponeva poi di regolare la velocità del veicolo specie nelle ore notturne. L'imputato, con la propria condotta di guida aveva violato queste regole, mantenendo una velocità tale - anche se inferiore al limite imposto che non gli aveva consentito di avvistare per tempo il ciclista e scongiurare l'evento mortale. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 12
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2021 Il Co sigliere est nsore Il Car t;
L EN Pe la etti
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 rassegnate in data 8/1/2021 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. Pasquale Fimiani che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6500 Anno 2021 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 26/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 6/6/2011, il Tribunale di Bari, Sezione di- staccata di UT, all'esito di giudizio ordinario, affermava la penale respon- sabilità di AD IO in ordine al reato, di cui all'art. 589 cod. pen. perché, viaggiando alla guida dell'autovettura Ford C-Max tg.DG972YW sulla Strada Pro- vinciale 240 Capurso - Conversano (in direzione di Conversano), cagionava la morte di TA AT, che viaggiava a bordo di un calesse trainato da un cavallo sulla stessa strada e nella medesima direzione;
e ciò faceva per colpa ge- nerica e specifica, consistita nella violazione degli artt. 140, 141 e 142 c.d.s., in quanto viaggiava alla velocità di circa 128 Km/h su tratto di strada dove è pre- scritta con segnaletica verticale la velocità massima di 80 Km/h, e comunque te- nendo una velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, viaggiando in ora notturna su strada a doppio senso di marcia, completamente priva di illu- minazione;
così da non avvedersi tempestivamente del calesse condotto dal Set- tanni (privo di fanalini) e da investirlo da tergo, a forte velocità, tanto che, il Set- tanni veniva sbalzato e proiettato in avanti e, a seguito del violento urto contro il suolo, riportava lesioni che ne provocavano il decesso. In UT 1'8/8/2008. Il giudice di primo grado condannava l'imputato, in concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, condannava l'imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei. Sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 15/11/2019, in riforma della sentenza emessa in data 6/6/2011 dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di UT, appellata da AD IO, ricono- sciuto il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'incidente nella misura del 40%, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante "e con la diminuente del rito" (così testualmente in dispositivo), rideterminava la pena inflitta in mesi quattro di reclusione, con conferma nel resto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo AD, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il difensore ricorrente deduce violazione di legge la- mentando che la Corte barese, nel rideterminare la pena inflitta al proprio assi- stito, pur a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rite- nute prevalenti alla contestata aggravante contestata in fatto, ha ritenuto di dover applicare, erroneamente ed arbitrariamente, anche la diminuente del rito, che non 2 è stato prescelto dall'imputato avendo lo AD optato per un rito ordinario e non per le definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato. Alla stregua di tale obiettiva risultanza la sentenza meriterebbe censura e pertanto dovrebbe essere annullata con ogni conseguenza di legge. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione lamentando che la Corte territoriale avrebbe recepito acritica- mente la motivazione della sentenza del giudice di primo grado e nel ritenere pro- vata la penale responsabilità dello AD avrebbe sostanzialmente fondato il pro- prio convincimento esclusivamente sulla consulenza redatta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero omettendo di valutare le obiettive risultanze processuali, anche alla luce delle puntuali controdeduzioni del consulente tecnico nominato dalla difesa. Con i motivi di doglianza nel merito il ricorrente ricorda di avere evidenziato come il giudice di primo grado avesse completamente pretermesso la valutazione in ordine all'assenza di fratture sia agli arti inferiori che alla spina dorsale della persona offesa (TA AT) essendo stato quest'ultima, così come sostenuto dalla Pubblica Accusa, attinto da tergo e dunque avendo di fatto subito un tampo- namento. Sul punto la motivazione fornita dalla Corte territorialmente competente sarebbe illogica e contraddittoria laddove giustifica l'assenza di fratture e traumi "in ragione della posizione seduta del conducente, ad essere colpiti non potevano essere gli arti inferiori" (il richiamo è alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Per il ricorrente appare alquanto illogico e contraddittorio tale assunto se solo si consideri che proprio la posizione seduta del conducente sull'estremità del calesse (posizionato peraltro in basso rispetto al cavallo) avrebbe determinato lesioni e fratture sicuramente riscontrate su tutto il corpo ed in particolare agli arti inferiori ed alla regione sacro coccigea, laddove al contrario si è in presenza di un decesso dovuto unicamente ad un "trauma a seguito da sinistro" avendo riportato "una ferita lacero contusa in regione parieto-occipitale sinistra". Vi sarebbe un'evidente illogicità laddove si consideri che, se effettivamente lo AD fosse andata a velocità paria 130Km orari (sì come sostenuto dal consulente del P.M. e recepito dal primo giudice e dalla corte d'appello) sicuramente dopo l'impatto da tergo sarebbe stato sobbalzato in avanti per almeno 100 metri, lad- dove al contrario le risultanze processuali hanno evidenziato come il TA è stato rinvenuto esanime sul ciglio della carreggiata. Del pari, la stessa illogicità la si rileverebbe laddove il giudice del gravame del merito, nel descrivere la dinamica dell'incidente, omette di fatto di motivare in ordine all'assenza di deformazioni da schiacciamento delle stranghe del calesse (così come documentano le numerose fotografie in atti) che al contrario presen- tano soltanto una piegatura verso destra. 3 La motivazione della sentenza presterebbe il fianco ad ulteriori censure di contraddittorietà ed illogicità allorquando affronta il tema relativo alla richiesta di parziale rinnovazione dibattimentale attraverso la nomina di un perito. Sul punto ci si duole che la Corte territoriale ritenga di condividere acritica- mente le conclusioni del consulente del P.M nonostante le sollecitazioni intervenute dalla difesa che ha fatto rilevare come il coefficiente per determinare il calcolo della velocità utilizzato dal consulente del P.M. non poteva e non doveva essere applicato al caso di specie trattandosi nel caso in esame di un autovettura che ha rallentato e poi ha impattato altro veicolo e non, come erroneamente ritenuto, nel caso di veicolo che alla fine della frenata ha arrestato la propria marcia e dunque si sia fermato. In tal senso la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripercorrere fedelmente le "valutazioni operate nell'immediatezza da parte dei Carabinieri"(cfr pag.7 sent). In buona sostanza, per il ricorrente, a fronte di tali doglianze i giudici di ap- pello si sarebbero letteralmente disorientati andando ad affermare laconicamente che il calcolo della velocità "è stato effettuato dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero tenendo in considerazione la lunghezza delle tracce difrenata e del peso dei mezzi e le deformazioni riportate dei veicoli". Puramente apodittica e comunque assolutamente illogica risulterebbe anche la ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata dal giudice di secondo grado e richiamata a pag. 5 della sentenza al punto 2 laddove ritiene che "qualora il calesse si fosse immesso da sinistra il punto di impatto tra i due mezzi sarebbe stato antecedente rispetto a quello dell'immissione laddove è invece stato succes- sivo". Da tale ultimo assunto davvero non si comprenderebbe la ragione per la quale il calesse necessariamente avrebbe dovuto avere il medesimo senso di marcia dell'autovettura" se solo si considera che "il cavallo ha ricevuto la spinta oltre il punto d'impatto". Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 8/1/2021 ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020 il P.G. presso questa Corte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ed invero, il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il riferimento alla riduzione per il rito appare evidentemente frutto di un errore, mentre la ridu- 4 zione di pena (da sei a quattro mesi di reclusione) è chiaramente frutto della di- minuzione di un terzo a seguito delle riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti in ragione del concorso di colpa della persona offesa. Peraltro, il ricorrente non avrebbe interesse a censurare la riduzione della pena, perché l'eventuale accoglimento del motivo comporterebbe una "reformatio in peius" della sentenza, in assenza di ricorso della parte pubblica. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente ripropone le stesse que- stioni sulla sua responsabilità per l'omicidio colposo da violazione delle norme sulla circolazione stradale già esaminate dal giudice di appello, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, della quale chiede sostanzialmente una rivalutazione di merito, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomen- tata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissi- bilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavac- ciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente mo- tivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparente- mente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona 5 dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 4. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato le tesi oggi riproposte, riconoscendo peraltro una percentuale di concorso di colpa nella condotta tenuta dalla vittima, quantificata nella misura del 40%. Si ricorda nel provvedimento impugnato come oggetto di valutazione sia il grave sinistro stradale verificatosi 1'8/8/2008, alle ore 3 circa, nel Comune da Ru- tigliano, sulla SP 240 all'altezza del KM 8+500, che ha visto coinvolti l'autoveicolo Ford "C-Max" targato DG 972 YW condotto dallo SP ed un calesse di tipo "sulk" su cui viaggiava TA AT, un anziano signore (classe 1922) che decedeva sul colpo per trauma cranico Ricordano i giudici del gravame del merito che, in considerazione della posi- zione di quiete assunta dai veicoli dopo l'urto, dei danni da essi riportati nonché dai segni di frenata, la dinamica del sinistro veniva ricostruita dai militari nonché dal consulente del Pubblico Ministero nel modo che segue: lo AD percorreva il tratto di strada con direzione Conversano e, giunto all'altezza del km. 8 + 500, a causa della forte velocità e della mancanza assoluta di illuminazione pubblica, tam- ponava il calesse condotto dal TA che percorreva lo stesso tratto di strada nel medesimo senso di marcia. La Corte barese dà atto che del tutto differente e stata la prospettazione dell'accadimento fornita dall'imputato, il quale ha affermato che, poco oltre un incrocio, mentre viaggiava ad una velocità comunque contenuta entro gli 80 km orari, con abbaglianti accesi e visuale "eccellente", all'improvviso gli si era parato davanti un cavallo che trainava un calesse e che viaggiava sulla carreggiata oppo- sta con provenienza da sinistra, per la luce dei fan ovvero per il rumore del motore, il cavallo si era imbizzarrito e si era posto di traverso sulla strada, "con la testa ovviamente alla mia destra;
quindi il calasse sulla carreggiata opposta, però im- pegnava - diciamo -entrambe le carreggiate". Egli aveva frenato, ma non era stato in grado di evitare l'urto. E che la versione fornita dall'imputato e stata sostanzial- mente confermata dal consulente tecnico della difesa. 6 5. Il giudice di prime cure - ricorda ancora la sentenza impugnata- ha ritenuto che la ricostruzione concorde della dinamica dell'incidente effettuata dai carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e dal consulente della pubblica accusa fosse pie- namente corrispondente, secondo criteri logici, alle tracce materiali riscontrate e che, invece, del tutto inverosimile fosse la versione fornita dall'imputato ed avval- lata dal suo consulente. Già in appello, così come in primo grado, l'odierno ricorrente aveva proposto le questioni tout court riprese nell'odierno ricorso, ovvero aveva prospettato che la dinamica dell'incidente fosse quella prospettata a sua difesa fin dal primo mo- mento per le seguenti ragioni: a. se il conducente del calesse fosse stato attinto da tergo, avrebbe riportato delle gravissime lesioni e fratture quantomeno agli arti inferiori come anche alla spina dorsale e, dopo l'impatto, sarebbe stato sbalzato in avanti per circa 90 metri;
b. essendo invece stato sbalzato nella scarpata il cavallo era assai probabile che il calesse provenisse da una strada laterale e si fosse immesso imprudentemente sulla provinciale, senza verificare che su en- trambe le direzioni di marcia non provenissero altri veicoli;
c. la parte frontale dell'autovettura non aveva subito affatto introflessioni, così come indicato dal con- sulente tecnico del P.M., ma solo uno schiacciamento dall'alto verso il basso (e non in direzione antero-posteriore) della parte destra del cofano e del parafango anteriore destro, come se un oggetto (anzi come se il cavallo) si fosse appoggiato sui lamierati;
d. le numerose fotografie evidenziano come l'autovettura Ford pre- senti danni molto meno gravi rispetto a quelli che si ci si sarebbe potuti aspettare a seguito di un impatto diretto (tamponamento) avvenuto con velocità ipotizzata di quasi 130 Km/h contro un veicolo che procedeva a soli 18 Km 'h (quindi con una velocità differenziata di 110 Km/h) e che, complessivamente, tra cavallo, ca- lesse conducente aveva una massa di non meno 550 Kg;
e. il conducente del calesse, in base all'esito dell'esame necroscopico, è morto per "trauma a seguilo di sinistro" avendo riportato una "vasta ferita lacero contusa transposta in regione parieto-occipitale sinistra, ferita lacero contusa mano sinistra dorsale, ferita lacero contusa gomito sinistro, escoriazioni del popleteo sinistro, escoriazioni caviglia si- nistra"; ed era singolare che il TA non avesse riportato danni agli abiti e lacerazioni tipiche da investimento, il che portava ad escludere in maniera cate- gorica che il calesse, al momento dell'impatto, stesse procedendo in direzione pa- rallela alla strada, nella propria corsia di marcia;
f. il fatto che il calesse provenisse dalla strada laterale spiegherebbe come mai lo AD non lo avesse avvistato prima, ma solo mentre il veicolo era ancora al centro della strada, e si stava spo- stando verso la propria sinistra, ossia m direzione di UT e Conversano, andando dalla carreggiata opposta verso la carreggiata da cui proveniva l'autovet- tura;
g. il calesse (così come documentano le numerose fotografie) non mostra 7 deformazioni da schiacciamento delle stanghe, ma soltanto piegatura verso destra (guardando il veicolo da dietro nella direzione della marcia) delle stesse all'estre- mità posteriore, in corrispondenza delle ruote e del sellino, ed e saltata la ruota destra, non (anche) quella sinistra, il che porta a pensare che sia probabile che al momento dell'impatto, il calesse fosse disposto di traverso e che oggetto dell'urto sia stata la parte anteriore del cavallo;
g. il calcolo della velocità effettuato dal consulente tecnico del Pubblico Ministero era falsato dall'utilizzo di parametri non consoni al caso di specie, il che aveva indotto la difesa a chiedere la rinnovazione dell'istruttoria attraverso perizia -che la Corte territoriale non ha ritenuto neces- saria ai fini del decidere- in quanto il coefficiente utilizzato a carico per determinare la velocità di marcia dell'autovettura valeva nel caso in cui, alla fine della frenata, il veicolo avesse arrestato la propria marcia fermandosi, laddove nel caso di specie l'autovettura aveva solo rallentato per poi impattare il mezzo, mentre corretto era il calcolo della velocità effettuato dal consulente della difesa che aveva condotto il consulente a discarico a rilevare una velocità, al momento di inizio della frenata, di circa 80 Km/h, ossia una velocità consentita dalle norme del codice della strada per quel tratto di strada Ebbene, con motivazione logica e congrua -che, pertanto, si sottrae ai denun- ciati vizi di legittimità- la Corte territoriale ha confutato tali argomentazioni difen- sive, ritenendo non necessari ulteriori approfondimenti tecnici, in ragione dei se- guenti rilievi: a. l'impatto da tergo ha determinato lo sbalzo comunque effettuato in avanti e nella medesima corsia di marcia del mezzo e, in ragione della posizione seduta del conducente, ad essere colpiti non potevano essere gli arti inferiori;
b. il cavallo è stato sbalzato nella scarpata posta sempre dal lato destro e l'immis- sione da sinistra precedeva il punto di impatto, conseguentemente, qualora il ca- lesse si fosse immesso sulla carreggiata della SP percorrendo il senso opposto di marcia, il punto di impatto sarebbe stato antecedente rispetto a quello dell'immis- sione laddove è invece stato successivo;
lo stesso imputato ha dichiarato che l'in- cidente è avvenuto poco dopo l'incrocio e, conseguentemente, anche qualora l'im- missione ci fosse stata, il calesse necessariamente avrebbe dovuto avere il mede- simo senso di marcia dell'autovettura; c. qualora l'impatto fosse stato con il ca- lesse che procedeva in senso opposto di marcia, anche con occupazione di en- trambe le carreggiate, la vettura non avrebbe riportato danni preponderanti e so- stanzialmente esclusivi nella parte destra, bensì, a tutto concedere, nella parte centrale e sinistra;
qualora l'impatto fosse stato con il cavallo piuttosto che con il conducente, il mezzo avrebbe riportato danni frontali e laterali a sinistra ben più gravi;
che il cavallo si fosse poggiato sul lamierato è dato che non trova riscontro nel fascicolo ed invece è vero che, dopo l'urto da tergo nella parte destra, dovuto all'evidente tentativo di sorpasso tardivo, il cavallo ha ricevuto una spinta oltre il 8 punto di impatto, andando conseguentemente a finire nella scarpata ubicata nel medesimo senso di marcia ed oltre il punto di impatto, non già prima di esso, come invece sarebbe accaduto qualora il senso di marcia dei mezzi fosse stato opposto;
d. è stata la stessa difesa a sottolineare che le numerose fotografie evidenziano come l'autovettura Ford presenti danni molto meno gravi rispetto a quelli che si ci si sarebbe potuti aspettare a seguito di un impatto diretto (tamponamento) avve- nuto con velocità ipotizzata di quasi 130 Km/h contro un veicolo che procedeva a soli 18 Km 'h (quindi con una velocità differenziata di 110 Km/h) e che, comples- sivamente, tra cavallo, calesse conducente aveva una massa di non meno 550 Kg. Conseguentemente l'impatto non può essere stato frontale tra auto e cavallo, così come prospettato dalla difesa;
e. le lesioni riportate dal conducente del calesse sono state rilevate nella parte sinistra e questo appare compatibile con l'impatto avvenuto da tergo ed in primis con esso, laddove qualora l'impatto fosse strato frontale con il cavallo, del tutto ragionevolmente ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo;
alcun rilievo può avere la mancata presenza di lacerazioni sugli indumenti ed invece tale assenza appare del tutto consona rispetto alla mera spinta ricevuta da tergo;
f. il mancato tempestivo avvistamento è del tutto con- sono rispetto alla velocità sostenuta dell'autovettura ed alla mancanza di illumina- zione sia del tratto di strada che del calesse;
qualora invece a pararsi di fronte fosse stato il cavallo proveniente dal senso di marcia opposto, il conducente del mezzo, dichiaratosi utilizzatore degli abbaglianti, avrebbe avuto maggiore possi- bilità di avvistamento e di scongiurare il sinistro;
piuttosto che procedere verso il centro della carreggiata, avrebbe potuto e ragionevolmente si sarebbe dovuto mantenere sul ciglio destro della propria carreggiata, facendo rilevare tracce di frenata in quel punto;
g. la circostanza che il calesse avesse riportato piegatura all'estremità posteriore, in corrispondenza delle ruote e del sellino, corrobora il colpo ricevuto da tergo ed esclude l'impatto frontale;
a saltare è stata sempre e solo la ruota destra e non (anche) quella sinistra, il che porta ad escludere che il calesse fosse posto di traverso in senso opposto di marcia, ma nello stesso senso dell'autovettura che tentava di non collidere attraverso un tentativo di sorpasso;
il punto planimetrico di collisione, individuato dai verbalizzanti risulta localizzato nella sennicarreggiata di destra, a circa metri 3.80 dall'adiacente, guard rail ed a circa metri 1.20 dalla striscia centrale parallela longitudinale continua e, tenuto anche conto del punto di quiete dei mezzi e della vittima, anche in modo logico può essere escluso l'impatto frontale;
h. il calcolo della velocità effettuato dal con- sulente tecnico del Pubblico Ministero è stato effettuato tenendo in considerazione la lunghezza delle tracce di frenata e siffatto calcolo che tiene anche congiunta- mente in considerazione il peso dei mezzi e le deformazioni riportate dai veicoli 9 appare del tutto convincente ed anche supportato dalle valutazioni operate nell'im- mediatezza da parte dei Carabinieri. Come si vede, pertanto, lungi dall'appiattirsi acriticamente sulle valutazioni del primo giudice, la Corte territoriale ha risposto puntualmente, una ad una, alle critiche difensive in punto di ricostruzione del fatto. E rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. La sentenza impugnata si colloca, peraltro, nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determi- nazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sin- dacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini). 6. Peraltro, va ricordato che costituisce ius receptum di questa Corte il principio che , in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insus- sistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motiva- zione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valuta- zione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382). Ebbene, fornendone congrua motivazione, la Corte territoriale dà atto di con- dividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente della pubblica accusa laddove è riuscito a calcolare il tempo complessivo intercorso tra l'inizio della frenata e la posizione di quiete dell'auto e, tenuto conto dell'intervallo psicotecnico di reazione al momento dell'avvistamento, ha calcolato la velocità iniziale del mezzo. Per cui 10 ha affermato in modo del tutto logico e riscontrato da quanto rilevato dai Carabi- nieri che la percezione del pericolo imminente è avvenuta almeno 47.63 metri prima dell'impatto e circa 1.67 secondi prima di giungere all'impatto; tenendo conto che un secondo veniva bruciato nell'intervallo psicotecnico di reazione, nei restanti 0.67 secondi di tempo l'imputato ha tentato di evitare l'impatto, agendo efficacemente sul sistema frenante e riducendo la propria velocità iniziale di marcia da 128 km orari a 82,04 km orari. Del tutto condivisibile è, secondo la logica motivazione sul punto dei giudici di appello, l'impostazione seguita dal giudice di primo grado, il quale afferma che non è possibile che l'imputato— ove davvero si fosse trattato di impatto frontale e di velocità contenuta entro i limiti imposti - potesse non avvistare il calesse con gli abbaglianti accesi. Ciò in ragione del fatto che tale tipo di faro produce un cono di luce particolarmente ampio e profondo che avrebbe illuminato anche la corsia op- posta a quella di marcia;
conseguentemente, quand'anche fosse vera la (ritenuta improbabile) dinamica descritta dallo AD, a maggior ragione si sarebbe dovuto ritenere che egli viaggiasse ad una velocità particolarmente elevata, così da non accorgersi- se non all'ultimo momento - del calesse che procedeva verso di lui. I giudici del gravame del merito, infine, hanno già argomentatamente confu- tato anche il rilievo difensivo in merito al rispetto formale del limite di velocità (sostanzialmente pari al massimo consentito dalla strada), evidenziando che non è stata tenuta in alcuna considerazione l'inesistenza della pubblica illuminazione, e che la stessa prospettazione a discarico, e cioè l'utilizzo di abbaglianti che invece avrebbero dovuto essere spenti qualora l'imputato avesse avvistato il calesse pro- venire dalla direzione opposta, sarebbe stata idonea a concorrere nella causazione del sinistro. Viene poi ricordato che è stato lo stesso imputato a dichiarare che il cavallo si sarebbe imbizzarrito a causa delle luci, conseguendone che la condotta di guida sarebbe stata comunque imprudente, a maggior ragione ove si consideri che l'im- putato è un medico veterinario che avrebbe dovuto rappresentarsi la condotta dell'animale, spegnendo immediatamente i fan non appena avvistato il cavallo. Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni che, secondo i giudici di appello sono state rese del tutto evidentemente al fine di giustificare la velocità comunque elevata del mezzo. Sul punto la Corte barese evidenzia anche come lo stesso consulente della difesa, avendo l'imputato dichiarato di aver avuto una visione eccellente del luogo del sinistro, non sia riuscito comunque ad affermare che il sinistro sarebbe stato evitato qualora il conducente del calesse avesse, utilizzato mezzi idonei a consen- tire di rilevare tempestivamente la propria presenza. 1 1 7. Conferenti, ai fini dell'affermata responsabilità, paiono i riferimenti agli ar- resti giurisprudenziali di questa Corte e in particolare a Sez. 4 n. 38548 del 3/5/2017, Gravino, non mass. in cui, in un caso analogo a quello che ci occupa, che vedeva l'imputato, per colpa specifica consistita nella violazione delle norme di circolazione stradale con riferimento alla velocità non adeguata per il tratto di strada, omettendo di effettuare un tentativo di frenata ovvero una manovra di emergenza alternativa (sterzata del veicolo), essere andato a collidere violente- mente con un velocipede e cagionava la morte del conducente, questa Corte di legittimità - ha precisato che non vale ad escludere la condotta colposa il rispetto del limite massimo di velocità. In quel giudizio -come ricorda il provvedimento impugnato- si era accertato che l'autovettura viaggiava ad una velocità prossima (ma comunque inferiore) al limite consentito sul tratto di strada rettilineo ed in perfette condizioni, ma privo di illuminazione pubblica, ma aveva investito da tergo il conducente del velocipede che viaggiava nella stessa direzione di marcia a bordo della propria bicicletta, priva dei dispositivi di segnalazione visiva e dei catadiottri previsti dall'art. 68 c.d.s. e che, nonostante fosse buio, non indossava il giubbotto o le bretelle retroriflettenti previste dall'art. 182 c.d.s. Ebbene, condivisibilmente, questa Corte di legittimità ebbe ad affermare che, pur essendo certi i concorrenti profili di colpa della vittima (descritte caratteristiche della bicicletta e mancanza di indumenti catarifrangenti), l'evento fatale doveva ascriversi anche alla condotta negligente e imprudente dell'imputato, che violava generali regole di diligenza e specifiche regole di condotta stabilite dal codice della strada;
in particolare, l'art. 141 del codice della strada imponeva al conducente del veicolo di regolare la velocità alle caratteristiche, e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo che fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, assicurato il controllo del pro- prio veicolo e il compimento di tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tem- pestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, la stessa disposizione imponeva poi di regolare la velocità del veicolo specie nelle ore notturne. L'imputato, con la propria condotta di guida aveva violato queste regole, mantenendo una velocità tale - anche se inferiore al limite imposto che non gli aveva consentito di avvistare per tempo il ciclista e scongiurare l'evento mortale. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 12
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2021 Il Co sigliere est nsore Il Car t;
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