Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/01/2026, n. 145
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso introduttivo

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento fossero state validamente notificate e che l'appellante non avesse proposto specifici motivi di appello in merito. È stata inoltre richiamata la normativa sopravvenuta (art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973) che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi in cui il contribuente dimostri un pregiudizio qualificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/01/2026, n. 145
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 145
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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