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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 890/2021 depositato il 07/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1115/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 07/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190001588930 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190001588930 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190001588930 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190001588930 IVA-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190001588930
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170004567085 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170004567085 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170004567085 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170004567085 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n.1115/20, depositata in data 07 Settembre 2020, rigettava il ricorso avverso estratti di ruolo proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell' Agente della Riscossione con condanna alle spese. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la contribuente chiedendo la totale riforma della stessa con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento. Si costituiva l' agente della riscossione, instando per il rigetto del gravame perché destituito di fondamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Come correttamente rilevato già in prime cure, le tre impugnate cartelle di pagamento, aventi n.
05920190001588930, 05920170004567085 e 05920170017577785 sono state validamente notificate rispettivamente in data 15.01.2019, 10.04.2017 e 12.09.2017, né il contribuente ha proposto sul punto alcun motivo di appello specifico, rimanendo la cognizione del giudice di appello circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi. Con ciò venendo meno anche la querelle sull'applicabilità retroattiva della novella legislativa, invero risolta da Cass. Sez Unite del del 06/09/2022
n. 26283.
In tema di impugnabilità degli estratti di ruolo, accadeva invero che la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la decisione n. 19704 del 2015 aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) purché la stessa non fosse stata validamente notificata e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Concessionario. Questo lo stato dell'arte sino al Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto all'articolo 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, dopo il comma 4, un comma 4- bis, che così recita: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Dal tenore di tale disposizione si ricava il totale cambiamento di rotta rispetto all'assetto interpretativo precedente: l'impugnazione diretta del ruolo, conosciuto attraverso l'estratto di ruolo, è oggi normativamente ammessa, ma la proposizione dell'azione è subordinata alla espressa prova di un interesse non generico, bensì “qualificato”, siccome preventivamente individuato dal legislatore
Quello che sino ad oggi, dunque, è stato generalmente consentito, soprattutto dopo le Sezioni Unite del
2015, per il “doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il primo accesso alla tutela giurisdizionale”, nell'imminenza della riscossione, da ora in poi diventa un'ipotesi eccezionale, circoscritta a casi specifici e tipizzati, da provare a cura del debitore che dimostri che l'iscrizione possa procurargli “un pregiudizio”
Il legislatore non ha adottato alcuna disposizione di carattere transitorio. La nuova norma, dunque, si applica da subito, e precisamente dal 21 dicembre 2021, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale (art. 1 comma 2 legge n. 215 del 2021).
Deve, a questo punto, verificarsi se lo ius superveniens suindicato abbia o meno valore retroattivo, con eventuale applicabilità anche ai giudizi tributari in corso.
Nella giurisprudenza di merito si sono registrate posizioni discordanti (nel senso dell'irretroattività CTP
Cosenza sent. 505/2022; CTP Latina, n. 53 del 2022; CTP Siracusa, n. 400 del 2022; in senso contrario
CTP Catania n.357/22 nella quale la Commissione osserva: “Invero la ratio della suddetta norma non è altro che una specificazione dell'interesse ad agire…di conseguenza anche i ricorsi tributari notificati prima della novellata norma vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza -ex plurimis Cass. 14073/20- secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio -di qualunque tipo ed in qualunque fase- deve sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento della decisione”. In sostanza si afferma che il legislatore ha individuato “un interesse qualificato” alla impugnazione immediata da proporre avverso il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata, fermo restando l'esclusione tout court dell'impugnazione contro l'estratto di ruolo;
mancando l'interesse ad agire, il giudice non giungerà ad affrontare il merito del ricorso, ma dovrà dichiarare il difetto di interesse e, quindi, il difetto di azione;
sicché, la nuova normativa produrrebbe l'inammissibilità sopravvenuta in tutti i casi di ricorsi proposti al di fuori delle ipotesi tassative di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito in legge n. 215 del 2021.
Da ultimo, secondo Corte di Cassazione Sezioni unite del 06/09/2022 n. 26283, “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Viene, dunque, sostenuta la tesi della retroattività della novella che trova applicazione a tutte le azioni giurisdizionali proposte anteriormente e successivamente alla sua introduzione, incidendo direttamente anche sui processi in corso.
Le spese si compensano in ragione dell'intervento della nuova normativa di settore
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 890/2021 depositato il 07/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1115/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 07/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190001588930 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190001588930 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190001588930 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190001588930 IVA-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190001588930
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170017577785 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170004567085 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170004567085 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170004567085 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170004567085 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n.1115/20, depositata in data 07 Settembre 2020, rigettava il ricorso avverso estratti di ruolo proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell' Agente della Riscossione con condanna alle spese. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la contribuente chiedendo la totale riforma della stessa con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento. Si costituiva l' agente della riscossione, instando per il rigetto del gravame perché destituito di fondamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Come correttamente rilevato già in prime cure, le tre impugnate cartelle di pagamento, aventi n.
05920190001588930, 05920170004567085 e 05920170017577785 sono state validamente notificate rispettivamente in data 15.01.2019, 10.04.2017 e 12.09.2017, né il contribuente ha proposto sul punto alcun motivo di appello specifico, rimanendo la cognizione del giudice di appello circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi. Con ciò venendo meno anche la querelle sull'applicabilità retroattiva della novella legislativa, invero risolta da Cass. Sez Unite del del 06/09/2022
n. 26283.
In tema di impugnabilità degli estratti di ruolo, accadeva invero che la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la decisione n. 19704 del 2015 aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) purché la stessa non fosse stata validamente notificata e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Concessionario. Questo lo stato dell'arte sino al Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto all'articolo 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, dopo il comma 4, un comma 4- bis, che così recita: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Dal tenore di tale disposizione si ricava il totale cambiamento di rotta rispetto all'assetto interpretativo precedente: l'impugnazione diretta del ruolo, conosciuto attraverso l'estratto di ruolo, è oggi normativamente ammessa, ma la proposizione dell'azione è subordinata alla espressa prova di un interesse non generico, bensì “qualificato”, siccome preventivamente individuato dal legislatore
Quello che sino ad oggi, dunque, è stato generalmente consentito, soprattutto dopo le Sezioni Unite del
2015, per il “doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il primo accesso alla tutela giurisdizionale”, nell'imminenza della riscossione, da ora in poi diventa un'ipotesi eccezionale, circoscritta a casi specifici e tipizzati, da provare a cura del debitore che dimostri che l'iscrizione possa procurargli “un pregiudizio”
Il legislatore non ha adottato alcuna disposizione di carattere transitorio. La nuova norma, dunque, si applica da subito, e precisamente dal 21 dicembre 2021, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale (art. 1 comma 2 legge n. 215 del 2021).
Deve, a questo punto, verificarsi se lo ius superveniens suindicato abbia o meno valore retroattivo, con eventuale applicabilità anche ai giudizi tributari in corso.
Nella giurisprudenza di merito si sono registrate posizioni discordanti (nel senso dell'irretroattività CTP
Cosenza sent. 505/2022; CTP Latina, n. 53 del 2022; CTP Siracusa, n. 400 del 2022; in senso contrario
CTP Catania n.357/22 nella quale la Commissione osserva: “Invero la ratio della suddetta norma non è altro che una specificazione dell'interesse ad agire…di conseguenza anche i ricorsi tributari notificati prima della novellata norma vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza -ex plurimis Cass. 14073/20- secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio -di qualunque tipo ed in qualunque fase- deve sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento della decisione”. In sostanza si afferma che il legislatore ha individuato “un interesse qualificato” alla impugnazione immediata da proporre avverso il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata, fermo restando l'esclusione tout court dell'impugnazione contro l'estratto di ruolo;
mancando l'interesse ad agire, il giudice non giungerà ad affrontare il merito del ricorso, ma dovrà dichiarare il difetto di interesse e, quindi, il difetto di azione;
sicché, la nuova normativa produrrebbe l'inammissibilità sopravvenuta in tutti i casi di ricorsi proposti al di fuori delle ipotesi tassative di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito in legge n. 215 del 2021.
Da ultimo, secondo Corte di Cassazione Sezioni unite del 06/09/2022 n. 26283, “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Viene, dunque, sostenuta la tesi della retroattività della novella che trova applicazione a tutte le azioni giurisdizionali proposte anteriormente e successivamente alla sua introduzione, incidendo direttamente anche sui processi in corso.
Le spese si compensano in ragione dell'intervento della nuova normativa di settore
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate.