Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 126
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per vizio di forma e di motivazione

    L'avviso impositivo è ampiamente motivato, espone in modo chiaro ed intellegibile le ragioni di fatto e di diritto con chiaro riferimento alle normative che presiedono la disciplina della fattispecie di recupero fiscale. La giurisprudenza costante e le norme in tema di motivazione degli atti impositivi qualificano il provvedimento impositivo quale "provocatio ad opponendum", che soddisfa l'obbligo della motivazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Non può, pertanto, essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento, il quale indichi con chiarezza il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ufficio finanziario.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione

    L'Agenzia delle Entrate ha allegato in atti documentazione in tal senso, oltretutto resa pubblica nel portale della D.P., sito web, sezione "Amministrazione trasparente", e a richiesta viene esibita. Non può, pertanto, considerarsi la violazione dell'onere della prova di sottoscrizione dell'atto in esame, per poi eccepire nuovamente un vizio di motivazione per non aver l'Ufficio allegato all'atto de qua, contestuale la delega di firma, come in atto riportato.

  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 del D.Lgs. 212/00 (statuto del contribuente)

    La motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, articolo 7, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati, di un fatto costituente la pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo. La ricorrente ha ampiamente esposto in ricorso, e proprie difese, facendo perfino riferimento al contraddittorio per cui ha dimostrato di ben conoscere i motivi di imposizione fiscale.

  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 47 TUIR e del principio contabile OIC 29

    Il motivo è infondato. La ricorrente, al contrario di quanto afferma in ricorso, nessun elemento probatorio in tal senso può essere valutato, non essendo versati in atti, alla odierna udienza. La Legge di Bilancio 2018 ha novellato la normativa in materia di tassazione degli utili della società SRL assoggettando i dividendi distribuiti ai soci persone fisiche della SRL a una ritenuta d'imposta del 26% con l'obiettivo di uniformare l'imposizione sugli utili. Correttamente l'Ufficio, con l'accertamento de quo, ha contestato in capo alla società l'omessa effettuazione di versamento e di dichiarazione delle ritenute a titolo d'imposta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la coobbligazione in solido dell'unico socio. Nell'anno 2018 in esame, il capitale sociale della società Ricorrente_1 RL (euro 10.000,00) era interamente posseduto dall'unico socio _2 il quale, pertanto, è coobbligato in solido ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 602/1973. L'Ufficio ha presunto che detto maggior reddito d'impresa è stato distribuito al socio unico _2. Infatti, l'articolo 47, comma 1, del TUIR, stabilisce "indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta". La ricorrente, in conformità del principio contabile OIC 29, riporta (p.28) del ricorso di aver adempiuto alla correzione del Bilancio e che la riserva risulta indicata in Bilancio a p.18. tanto risulta solo asserzione senza documento probatorio; ove la stessa società, non ha presentato documentazione (rettifica Bilancio), come deciso in contraddittorio del 13.05.2025. Pertanto, in conformità alla disposizione normativa contenuta nel citato articolo 47, nonché alla giurisprudenza di legittimità, gli utili non contabilizzati e conseguentemente non rientrati nelle casse sociali sono da considerarsi a tutti gli effetti distribuiti ai soci in quanto tali, senza la necessità di un ulteriore titolo giuridico, se non quello relativo alla posizione di fatto o alla qualità dell'unico socio di _2 , rivestita all'interno della società.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato, sotto il profilo sanzionatorio

    L'atto di accertamento motiva anche sulla sanzione, conseguente alla presentazione di infedele dichiarazione del sostituto d'imposta che giustifica la sanzione irrogata e contenuta nel medesimo atto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 2697 cc, degli artt. 163 del TUIR e 67 del DPR n° 600/73, sotto il profilo della violazione del divieto della doppia imposizione

    Non ricorre un fenomeno di doppia imposizione in quanto il presupposto non è uguale e la duplicità è meramente economica di prelievo sullo stesso reddito. L'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a fondamento delle due diverse imposizioni.

  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per violazione delle norme che disciplinano la tassazione di redditi di capitale – mancata dimostrazione della effettiva distribuzione di utili

    Gli utili non contabilizzati e conseguentemente non rientrati nelle casse sociali sono da considerarsi a tutti gli effetti distribuiti ai soci in quanto tali, senza la necessità di un ulteriore titolo giuridico, se non quello relativo alla posizione di fatto o alla qualità dell'unico socio. La ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 126
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 126
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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