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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2377/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF07MD00683 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n 2377/2025 SEZIONE - 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 RL , e rappresentante legale p.t. Rappresentante_1 , con ricorso Difensore_1notificato in data 28.10.2025,, difeso dall'avv. , ricorrono avverso l'Avviso di accertamento n. TVF07MD00683/2025 del 30.07-2025, con valore di intimazione, notificato con PEC il 30.07.2025, dalla IA LL NT- Bari, per omesse ritenute per l'annodi imposta 2018. per la somma di euro 22.908,00.
La ricorrente non contesta l'esistenza dei maggiori utili seguito dei maggiori redditi accertati in capo alla società, ritiene la tassabilità dei medesimi, debba avvenire nel momento della distribuzione degli utili, ove gli stessi sarebbero riportati a riserva con ravvedimento operoso. Eccepisce:
- nullità dell'avviso di accertamento per vizio di forma e di motivazione, in violazione dell'art. 42 DPR 600/73;
- nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42 DPR. n. 600/73;
- nullità dell'accertamento per violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 del D.Lgs. 212/00 (cd. statuto del contribuente;
- nullità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 47 TUIR, del principio contabile OIC 29;
- illegittimità dell'atto impugnato, sotto il profilo sanzionatorio, per violazione dell'art. 10 della L n. 212/00, nonché per violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n° 472/97.
- illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 2697 cc, degli artt. 163 del TUIR e 67 del DPR n° 600/73, sotto il profilo della violazione del divieto della doppia imposizione.
- nullità dell'accertamento per violazione LL norme che disciplinano la tassazione di redditi di capitale – mancata dimostrazione della effettiva distribuzione di utili;
la ricorrente ritiene che, a seguito di una verifica fiscale con pvc della G.dF.. ha emesso lo Schema d'atto n. VFQ3MD00653/2025 a carico della società Ricorrente_1 SRL con il quale ha comunicato che, per l'anno 2018, ha accertato infedele dichiarazione per maggior reddito di impresa, ai fini IRES, di euro 88.108,00, derivante da minori costi riconosciuti in quanto ritenuti derivanti dalla utilizzazione e contabilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La società, in data 03.04.2025 presentava Istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6, comma 2bis, del D. Lgs. 218/97. Nel corso del contraddittorio del 13.05.2025, ha chiesto l'annullamento dello Schema d'atto chiarendo che: “nella predisposizione del bilancio relativo all'anno 2024 si procederà alla ricostituzione della riserva di utile pari all'importo imponibile ripreso a tassazione (IRES) e oggetto di integrazione;
in tal modo le riserve di utili così ricostituite saranno oggetto di tassazione al momento della loro distribuzione che, tale situazione troverà evidenza nella nota integrativa al suddetto bilancio. Pertanto chiede l'annullamento dell'atto in esame, avendo definito integralmente il suddetto detto Schema d'atto effettuando il ravvedimento operoso perfezionato il 23.05.2025. La ricorrente conclude che sulla base di motivi addotti l'atto in esame deve essere annullato per mancata dimostrazione dell'Ufficio di distribuzione degli utili, con spese da disporre a favore del difensore antistatario.
FATTO Nel 2018 il capitale sociale della società Ricorrente_1 SRL (euro 10.000,00) era interamente posseduto dall'unico socio _2 (c.f.: CF_2). Il caso in esame rientra in una fattispecie oggetto di un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ha evidenziato come l'accertamento della GdF, nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale di utili non contabilizzati, che possono discendere sia dall'omessa contabilizzazione di ricavi che dall'indebita deduzione di costi (come nel caso de qua), generando disponibilità finanziarie occulte, legittima la presunzione della conseguente distribuzione agli stessi soci, nel corso dell'esercizio annuale di formazione, in proporzione alla quota di partecipazione (Cassazione: Sentenze n. 6197/2007, n. 28789/2008 e n. 18640/2008; Ordinanze n. 24572/2014, n. 12025/2018 e n. 30598/2024). La IA LL NT specifica che, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 917/86 (in vigore dal 01/01/2018) “Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta […]”. L'Ufficio ha accertato ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, l'infedele dichiarazione del sostituto di imposta (mod. 770/2019), l'omessa indicazione di n. 1 percipiente e l'omessa esecuzione di ritenute di imposta di euro 22.908,00 da assoggettare ad aliquota 26% sull'imponibile di euro 88.108,00. L'Ufficio, inoltre, ha evidenziato _2nell'atto de quo che il socio per quel medesimo anno deteneva l'intero capitale sociale (100%), pertanto, è coobbligato in solido con la società per l'omesso versamento LL ritenute, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 in base al quale il sostituito è coobbligato in solido quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti. Quindi, nel caso che ci occupa, in conformità alla disposizione normativa contenuta all'art 47 citato, nonché alla pronuncia della Cassazione, gli utili non contabilizzati e conseguentemente non rientrati nelle casse sociali sono da considerarsi a tutti gli effetti distribuiti ai soci in quanto tali, senza la necessità di un ulteriore titolo giuridico, se non quello relativo alla posizione di fatto o alla qualità di socio rivestita all'interno dell'azienda. A tal riguardo la ricorrente società chiedeva con Istanza accertamento con adesione, come da Verbale al contraddittorio in data 13.05.2025, (doc. all. in atti), dichiara che, “a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa ai fini IRES per l'anno 2018, nella predisposizione del bilancio relativo all'anno 2024 si procederà alla ricostituzione della riserva di utile pari all'importo imponibile ripreso a tassazione e oggetto di integrazione;
in tal modo le riserve di utili così ricostituite saranno oggetto di tassazione, ai fini IRES, al momento della loro distribuzione: tale situazione troverà evidenza nella nota integrativa al suddetto bilancio”. Nessun atto si è concretizzato da parte ricorrente in tal senso, e tale procedura si è conclusa con esito negativo. Pertanto, l'Ufficio ha successivamente notificato l'avviso di accertamento, n. TVF07MD00683, di cui in esame. Il ricorrente si costituisce con ricorso
La IA LL NT costituita il.05.12.2025, controdeduce ai motivi, specificando che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento probatorio in contraddittorio. tantomeno depositati in atti, come da PTT, non ponendo l'Ufficio nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. Chiede di dichiarare inammissibile qualsivoglia documento che la ricorrente intenderà allegare in prossimità dell'udienza in ragione della preclusione documentale di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Evidenzia che, trattasi di utili non distribuiti che non trovano alcun riscontro probatorio nei documenti di causa, e pertanto di dichiarare il ricorso è infondato con salvaguardia di spese.
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del relatore. le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni.
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti il ricorso si rigetta
Preliminarmente nessun atto probatorio, per quanto dichiarato dalla società Ricorrente_1 RL , e rappresentante legale p.t. Rappresentante_1 , nel processo verbale di contraddittorio risulta depositato in atti alla data della odierna udienza.
Successivamente risulta che il difensore della società abbia depositato presso il SIGIT, il giorno 13.01.2026, ore 18.59, il Bilancio della società, pertanto non visibile alla Corte in sede di udienza e quindi non utilizzabile ai fini di documento probatorio.
Premesso ciò, con riguardo all'atto di cui vi è causa di utili non distribuiti non si riscontra alcun elemento o documento probatorio negli atti di cui vi è causa, di eseguite ritenute.
Passando ai motivi di ricorso, il primo tre possono congiuntamente esaminarsi essendo tra loro connessi. Gli stessi sono infondati e pertanto si rigettano
L avviso impositivo è ampiamente motivato, espone in modo chiaro ed intellegibile le ragioni di fatto e di diritto con chiaro riferimento alle normative che presiedono la disciplina della fattispecie di recupero fiscale, Sul punto la giurisprudenza costante e, nonché, le norme in tema di motivazione degli atti impositivi citati con i motivi, di cui, gli art. 42 DPR n. 600/1973, art.56, DPR. n. 633/1972, art. 3, L. 241/1990 e art. 7 L. n. 212/2000, s qualificano il provvedimento impositivo quale
“provocatio ad opponendum”, che,” soddisfa l'obbligo della motivazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Non può, pertanto, essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento, il quale indichi con chiarezza il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ufficio finanziario (Cassazione, Ordinanza, n. 12018/2020; e. Cass. Sent. n. 7991/1996; Cass. Sent. n. 1209//2000; Cass. Sent. n. 14566 /2001).
Invero. “la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, articolo 7, ha la funzione di delimitare l'ambito LL contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati (..), di un fatto costituivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo”, (Cass. Ordinanza n. 6325/2023).
Quindi, prevede la possibilità della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, a meno che l'atto cui si rinvia non sia conosciuto né ricevuto dal contribuente, nella motivazione deve esserne riprodotto il contenuto essenziale, idoneo a consentire al contribuente stesso di difendersi. Ma, non è il caso in esame, basti pensare che la stessa ricorrente ha chiesto l'accertamento con adesione, e il successivo contraddittorio (doc. all. in atti),
D'altronde la ricorrente ha ampiamente esposto in ricorso, e proprie difese, facendo perfino riferimento al contraddittorio per cui ha dimostrato di ben conoscere i motivi di imposizione fiscale.
Con il richiamato art. 42 DPR n. 600/ 1973 la ricorrente ritiene che l'avviso di accertamento è nullo in quanto non reca la sottoscrizione “del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"; la stessa ricorrente poi. riporta, che incombe all'IA LL entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e le presenza di eventuale delega di sottoscrizione, causa nullità dell'avviso di accertamento (Cass. 17400/12, 14626/00, 14195/00).
Anche tale motivazione è infondata e priva di considerazione.
La IA LL NT ha allegato in atti, documentazione in tal senso, oltretutto la stessa e resa pubblica nel portale della D.P., sito web, , sezione “Amministrazione trasparente”, e a richiesta, (come nel caso) viene esibita, (doc. all. in atti).
Per cui, non può neanche considerarsi la violazione dell'onere della prova di sottoscrizione dell'atto in esame, per poi eccepire nuovamente un vizio di motivazione per non aver l'Ufficio allegato all'atto de qua, contestuale la delega di firma, come in atto riportato. Con riguardo al quarto motivo, la ricorrente eccepisce la nullità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'articolo 47 del TUIR e del principio contabile OIC 29, L'Ufficio, a seguito di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società ricorrente, procede alla rettifica del reddito in capo ai singoli soci, per maggiori utili accertati, che vedono così recuperati a tassazione redditi di capitale in proporzione alla rispettiva percentuale di partecipazione al capitale della società.
Che, diversamente dalle società di persone, per le società di capitali del caso de qua, sussiste, ai fini tributari, una netta separazione tra le società e i singoli soci, di talché l'imputazione a questi ultimi dei redditi avviene dietro apposita delibera. Che, a seguito di dette correzioni, i maggiori utili accertati, sarebbero stati accantonati in bilancio a riserva e “verranno tassati in occasione della loro effettiva distribuzione”.
Il motivo è infondato e la ricorrente, al contrario di quanto afferma in ricorso, nessun elemento probatorio in tal senso, può essere valutato, non essendo versati in atti, alla odierna udienza.
Ma vi è di più, la Legge di Bilancio 2018 ha novellato la normativa in materia di tassazione degli utili della società SRL assoggettando i dividendi distribuiti ai soci persone fisiche della SRL a una ritenuta d'imposta del 26% con l'obiettivo di uniformare l'imposizione sugli utili.
Correttamente l'Ufficio, con l'accertamento de quo, ha contestato in capo alla società l'omessa effettuazione di versamento e di dichiarazione LL ritenute a titolo d'imposta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la coobbligazione in solido dell'unico socio.
Nello specifico, nell'anno 2018 in esame, il capitale sociale della società Ricorrente_1 RL (euro 10.000,00) era interamente posseduto dall'unico socio _2 il quale, pertanto, è coobbligato in solido ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 602/1973.
A tal uopo l'Ufficio, precisa che, esaminata attentamente la fattispecie emersa nel corso dell'attività di controllo espletata nei confronti della società che, peraltro, ha consolidato il presupposto definendo integralmente lo schema d'atto emesso nei suoi confronti con cui le era stato comunicato il maggior reddito d'impresa accertabile pari a euro 88.108,00, ha presunto che detto maggior reddito d'impresa è stato distribuito al socio unico _2. Infatti, l'articolo 47, comma 1, del TUIR, stabilisce “indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta”.
Il giudice di legittimità con l'Ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025, nel ribadire che, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili avviene anche nel caso in cui la compagine sociale sia composta sia di persone che di capitali;
“Quanto al primo profilo il Collegio, in diritto, rammenta innanzitutto che per giurisprudenza consolidata della Corte (…), nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria”
In tal senso la ricorrente, in conformità del principio contabile OIC 29, riporta (p.28) del ricorso di aver adempiuto alla correzione del Bilancio e che la riserva risulta indicata in Bilancio a p.18. tanto risulta solo asserzione senza documento probatorio;
ove la stessa società, non ha presentato documentazione (rettifica Bilancio), come deciso in contraddittorio del 13.05.2025.
Pertanto, in conformità alla disposizione normativa contenuta nel citato articolo 47, nonché alla giurisprudenza di legittimità, gli utili non contabilizzati e conseguentemente non rientrati nelle casse sociali sono da considerarsi a tutti gli effetti distribuiti ai soci in quanto tali, senza la necessità di un ulteriore titolo giuridico, se non quello relativo alla posizione di fatto o alla qualità dell'unico socio di _2 , rivestita all'interno della società.
Ne diviene legittima, pertanto, la ripresa a tassazione per l'omessa indicazione di n. 1 percipiente e l'omessa esecuzione di ritenute di imposta di euro 22.908,00 ad aliquota del 26% sull'imponibile di euro 88.108,00, in applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione LL riserve di utili ex articolo 47, comma 1, del TUIR, in conformità dell'art. 2697 c.c.
Con riguardo al quinto motivo di illegittimità dell'atto impugnato sotto il profilo sanzionatorio ritiene la ricorrente una obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della vigente normativa, art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 472/1997, per mancanza dell'elemento soggettivo del singolo agente e divenga oggettivo, nel senso che l'incertezza e l'imprevedibilità della norma sia tale per qualunque soggetto, “ è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa o di un intento fraudolento» (Cass., Ordinanza n. 5080/2019,).
L'atto di accertamento, motiva anche sulla sanzione, conseguente alla presentazione di infedele dichiarazione del sostituto d'imposta che giustifica la sanzione irrogata e contenuta nel medesimo atto (Corte di Cass. ordinanza n. 5509 del 21 febbraio 2022). Il motivo è motivo di pregio.
Con riguardo agli ultimi due motivi. viene eccepita la l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 2697 del codice civile, dell'articolo 163 del TUIR e 67 del d.P.R. n. 600 del 1973; mettendo in discussione nuovamente la legittimità della presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati in favore dei soci, ritenendo si tratti di una presunzione legale, e che nel caso di specie si tratterebbe del divieto della doppia imposizione.
A riguardo gli ermellini nel consolidato orientamento in base al quale non vi è violazione del divieto di doppia imposizione quando il presupposto non è uguale e quando la duplicità è meramente economica di prelievo sullo stesso reddito: che "in tema di accertamento LL imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto;
tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a fondamento LL due diverse imposizioni", (Cass. sent. n. 13503/2018, Cass. sent.n. 12119/2019,).
Ne discende che nel caso in esame non ricorre un fenomeno di doppia imposizione,
Tantomeno l'unico socio può asserire di aver ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario LL quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna LL attività di gestione e controllo, in quanto nessuna prova contraria è fornita dal contribuente,
La Corte per quanto motivato e argomentato ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, rigetta l'infondato ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione LL spese di lite in favore della resistente IA LL NT , per euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori se dovuti come per legge.
Cosi deciso in Bari , Addi, 14..01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Andrea Memmo
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2377/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF07MD00683 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n 2377/2025 SEZIONE - 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 RL , e rappresentante legale p.t. Rappresentante_1 , con ricorso Difensore_1notificato in data 28.10.2025,, difeso dall'avv. , ricorrono avverso l'Avviso di accertamento n. TVF07MD00683/2025 del 30.07-2025, con valore di intimazione, notificato con PEC il 30.07.2025, dalla IA LL NT- Bari, per omesse ritenute per l'annodi imposta 2018. per la somma di euro 22.908,00.
La ricorrente non contesta l'esistenza dei maggiori utili seguito dei maggiori redditi accertati in capo alla società, ritiene la tassabilità dei medesimi, debba avvenire nel momento della distribuzione degli utili, ove gli stessi sarebbero riportati a riserva con ravvedimento operoso. Eccepisce:
- nullità dell'avviso di accertamento per vizio di forma e di motivazione, in violazione dell'art. 42 DPR 600/73;
- nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42 DPR. n. 600/73;
- nullità dell'accertamento per violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 del D.Lgs. 212/00 (cd. statuto del contribuente;
- nullità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 47 TUIR, del principio contabile OIC 29;
- illegittimità dell'atto impugnato, sotto il profilo sanzionatorio, per violazione dell'art. 10 della L n. 212/00, nonché per violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n° 472/97.
- illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 2697 cc, degli artt. 163 del TUIR e 67 del DPR n° 600/73, sotto il profilo della violazione del divieto della doppia imposizione.
- nullità dell'accertamento per violazione LL norme che disciplinano la tassazione di redditi di capitale – mancata dimostrazione della effettiva distribuzione di utili;
la ricorrente ritiene che, a seguito di una verifica fiscale con pvc della G.dF.. ha emesso lo Schema d'atto n. VFQ3MD00653/2025 a carico della società Ricorrente_1 SRL con il quale ha comunicato che, per l'anno 2018, ha accertato infedele dichiarazione per maggior reddito di impresa, ai fini IRES, di euro 88.108,00, derivante da minori costi riconosciuti in quanto ritenuti derivanti dalla utilizzazione e contabilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La società, in data 03.04.2025 presentava Istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6, comma 2bis, del D. Lgs. 218/97. Nel corso del contraddittorio del 13.05.2025, ha chiesto l'annullamento dello Schema d'atto chiarendo che: “nella predisposizione del bilancio relativo all'anno 2024 si procederà alla ricostituzione della riserva di utile pari all'importo imponibile ripreso a tassazione (IRES) e oggetto di integrazione;
in tal modo le riserve di utili così ricostituite saranno oggetto di tassazione al momento della loro distribuzione che, tale situazione troverà evidenza nella nota integrativa al suddetto bilancio. Pertanto chiede l'annullamento dell'atto in esame, avendo definito integralmente il suddetto detto Schema d'atto effettuando il ravvedimento operoso perfezionato il 23.05.2025. La ricorrente conclude che sulla base di motivi addotti l'atto in esame deve essere annullato per mancata dimostrazione dell'Ufficio di distribuzione degli utili, con spese da disporre a favore del difensore antistatario.
FATTO Nel 2018 il capitale sociale della società Ricorrente_1 SRL (euro 10.000,00) era interamente posseduto dall'unico socio _2 (c.f.: CF_2). Il caso in esame rientra in una fattispecie oggetto di un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ha evidenziato come l'accertamento della GdF, nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale di utili non contabilizzati, che possono discendere sia dall'omessa contabilizzazione di ricavi che dall'indebita deduzione di costi (come nel caso de qua), generando disponibilità finanziarie occulte, legittima la presunzione della conseguente distribuzione agli stessi soci, nel corso dell'esercizio annuale di formazione, in proporzione alla quota di partecipazione (Cassazione: Sentenze n. 6197/2007, n. 28789/2008 e n. 18640/2008; Ordinanze n. 24572/2014, n. 12025/2018 e n. 30598/2024). La IA LL NT specifica che, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 917/86 (in vigore dal 01/01/2018) “Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta […]”. L'Ufficio ha accertato ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, l'infedele dichiarazione del sostituto di imposta (mod. 770/2019), l'omessa indicazione di n. 1 percipiente e l'omessa esecuzione di ritenute di imposta di euro 22.908,00 da assoggettare ad aliquota 26% sull'imponibile di euro 88.108,00. L'Ufficio, inoltre, ha evidenziato _2nell'atto de quo che il socio per quel medesimo anno deteneva l'intero capitale sociale (100%), pertanto, è coobbligato in solido con la società per l'omesso versamento LL ritenute, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 in base al quale il sostituito è coobbligato in solido quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti. Quindi, nel caso che ci occupa, in conformità alla disposizione normativa contenuta all'art 47 citato, nonché alla pronuncia della Cassazione, gli utili non contabilizzati e conseguentemente non rientrati nelle casse sociali sono da considerarsi a tutti gli effetti distribuiti ai soci in quanto tali, senza la necessità di un ulteriore titolo giuridico, se non quello relativo alla posizione di fatto o alla qualità di socio rivestita all'interno dell'azienda. A tal riguardo la ricorrente società chiedeva con Istanza accertamento con adesione, come da Verbale al contraddittorio in data 13.05.2025, (doc. all. in atti), dichiara che, “a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa ai fini IRES per l'anno 2018, nella predisposizione del bilancio relativo all'anno 2024 si procederà alla ricostituzione della riserva di utile pari all'importo imponibile ripreso a tassazione e oggetto di integrazione;
in tal modo le riserve di utili così ricostituite saranno oggetto di tassazione, ai fini IRES, al momento della loro distribuzione: tale situazione troverà evidenza nella nota integrativa al suddetto bilancio”. Nessun atto si è concretizzato da parte ricorrente in tal senso, e tale procedura si è conclusa con esito negativo. Pertanto, l'Ufficio ha successivamente notificato l'avviso di accertamento, n. TVF07MD00683, di cui in esame. Il ricorrente si costituisce con ricorso
La IA LL NT costituita il.05.12.2025, controdeduce ai motivi, specificando che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento probatorio in contraddittorio. tantomeno depositati in atti, come da PTT, non ponendo l'Ufficio nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. Chiede di dichiarare inammissibile qualsivoglia documento che la ricorrente intenderà allegare in prossimità dell'udienza in ragione della preclusione documentale di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Evidenzia che, trattasi di utili non distribuiti che non trovano alcun riscontro probatorio nei documenti di causa, e pertanto di dichiarare il ricorso è infondato con salvaguardia di spese.
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del relatore. le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni.
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti il ricorso si rigetta
Preliminarmente nessun atto probatorio, per quanto dichiarato dalla società Ricorrente_1 RL , e rappresentante legale p.t. Rappresentante_1 , nel processo verbale di contraddittorio risulta depositato in atti alla data della odierna udienza.
Successivamente risulta che il difensore della società abbia depositato presso il SIGIT, il giorno 13.01.2026, ore 18.59, il Bilancio della società, pertanto non visibile alla Corte in sede di udienza e quindi non utilizzabile ai fini di documento probatorio.
Premesso ciò, con riguardo all'atto di cui vi è causa di utili non distribuiti non si riscontra alcun elemento o documento probatorio negli atti di cui vi è causa, di eseguite ritenute.
Passando ai motivi di ricorso, il primo tre possono congiuntamente esaminarsi essendo tra loro connessi. Gli stessi sono infondati e pertanto si rigettano
L avviso impositivo è ampiamente motivato, espone in modo chiaro ed intellegibile le ragioni di fatto e di diritto con chiaro riferimento alle normative che presiedono la disciplina della fattispecie di recupero fiscale, Sul punto la giurisprudenza costante e, nonché, le norme in tema di motivazione degli atti impositivi citati con i motivi, di cui, gli art. 42 DPR n. 600/1973, art.56, DPR. n. 633/1972, art. 3, L. 241/1990 e art. 7 L. n. 212/2000, s qualificano il provvedimento impositivo quale
“provocatio ad opponendum”, che,” soddisfa l'obbligo della motivazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Non può, pertanto, essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento, il quale indichi con chiarezza il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ufficio finanziario (Cassazione, Ordinanza, n. 12018/2020; e. Cass. Sent. n. 7991/1996; Cass. Sent. n. 1209//2000; Cass. Sent. n. 14566 /2001).
Invero. “la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, articolo 7, ha la funzione di delimitare l'ambito LL contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati (..), di un fatto costituivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo”, (Cass. Ordinanza n. 6325/2023).
Quindi, prevede la possibilità della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, a meno che l'atto cui si rinvia non sia conosciuto né ricevuto dal contribuente, nella motivazione deve esserne riprodotto il contenuto essenziale, idoneo a consentire al contribuente stesso di difendersi. Ma, non è il caso in esame, basti pensare che la stessa ricorrente ha chiesto l'accertamento con adesione, e il successivo contraddittorio (doc. all. in atti),
D'altronde la ricorrente ha ampiamente esposto in ricorso, e proprie difese, facendo perfino riferimento al contraddittorio per cui ha dimostrato di ben conoscere i motivi di imposizione fiscale.
Con il richiamato art. 42 DPR n. 600/ 1973 la ricorrente ritiene che l'avviso di accertamento è nullo in quanto non reca la sottoscrizione “del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"; la stessa ricorrente poi. riporta, che incombe all'IA LL entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e le presenza di eventuale delega di sottoscrizione, causa nullità dell'avviso di accertamento (Cass. 17400/12, 14626/00, 14195/00).
Anche tale motivazione è infondata e priva di considerazione.
La IA LL NT ha allegato in atti, documentazione in tal senso, oltretutto la stessa e resa pubblica nel portale della D.P., sito web, , sezione “Amministrazione trasparente”, e a richiesta, (come nel caso) viene esibita, (doc. all. in atti).
Per cui, non può neanche considerarsi la violazione dell'onere della prova di sottoscrizione dell'atto in esame, per poi eccepire nuovamente un vizio di motivazione per non aver l'Ufficio allegato all'atto de qua, contestuale la delega di firma, come in atto riportato. Con riguardo al quarto motivo, la ricorrente eccepisce la nullità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'articolo 47 del TUIR e del principio contabile OIC 29, L'Ufficio, a seguito di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società ricorrente, procede alla rettifica del reddito in capo ai singoli soci, per maggiori utili accertati, che vedono così recuperati a tassazione redditi di capitale in proporzione alla rispettiva percentuale di partecipazione al capitale della società.
Che, diversamente dalle società di persone, per le società di capitali del caso de qua, sussiste, ai fini tributari, una netta separazione tra le società e i singoli soci, di talché l'imputazione a questi ultimi dei redditi avviene dietro apposita delibera. Che, a seguito di dette correzioni, i maggiori utili accertati, sarebbero stati accantonati in bilancio a riserva e “verranno tassati in occasione della loro effettiva distribuzione”.
Il motivo è infondato e la ricorrente, al contrario di quanto afferma in ricorso, nessun elemento probatorio in tal senso, può essere valutato, non essendo versati in atti, alla odierna udienza.
Ma vi è di più, la Legge di Bilancio 2018 ha novellato la normativa in materia di tassazione degli utili della società SRL assoggettando i dividendi distribuiti ai soci persone fisiche della SRL a una ritenuta d'imposta del 26% con l'obiettivo di uniformare l'imposizione sugli utili.
Correttamente l'Ufficio, con l'accertamento de quo, ha contestato in capo alla società l'omessa effettuazione di versamento e di dichiarazione LL ritenute a titolo d'imposta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la coobbligazione in solido dell'unico socio.
Nello specifico, nell'anno 2018 in esame, il capitale sociale della società Ricorrente_1 RL (euro 10.000,00) era interamente posseduto dall'unico socio _2 il quale, pertanto, è coobbligato in solido ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 602/1973.
A tal uopo l'Ufficio, precisa che, esaminata attentamente la fattispecie emersa nel corso dell'attività di controllo espletata nei confronti della società che, peraltro, ha consolidato il presupposto definendo integralmente lo schema d'atto emesso nei suoi confronti con cui le era stato comunicato il maggior reddito d'impresa accertabile pari a euro 88.108,00, ha presunto che detto maggior reddito d'impresa è stato distribuito al socio unico _2. Infatti, l'articolo 47, comma 1, del TUIR, stabilisce “indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta”.
Il giudice di legittimità con l'Ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025, nel ribadire che, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili avviene anche nel caso in cui la compagine sociale sia composta sia di persone che di capitali;
“Quanto al primo profilo il Collegio, in diritto, rammenta innanzitutto che per giurisprudenza consolidata della Corte (…), nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria”
In tal senso la ricorrente, in conformità del principio contabile OIC 29, riporta (p.28) del ricorso di aver adempiuto alla correzione del Bilancio e che la riserva risulta indicata in Bilancio a p.18. tanto risulta solo asserzione senza documento probatorio;
ove la stessa società, non ha presentato documentazione (rettifica Bilancio), come deciso in contraddittorio del 13.05.2025.
Pertanto, in conformità alla disposizione normativa contenuta nel citato articolo 47, nonché alla giurisprudenza di legittimità, gli utili non contabilizzati e conseguentemente non rientrati nelle casse sociali sono da considerarsi a tutti gli effetti distribuiti ai soci in quanto tali, senza la necessità di un ulteriore titolo giuridico, se non quello relativo alla posizione di fatto o alla qualità dell'unico socio di _2 , rivestita all'interno della società.
Ne diviene legittima, pertanto, la ripresa a tassazione per l'omessa indicazione di n. 1 percipiente e l'omessa esecuzione di ritenute di imposta di euro 22.908,00 ad aliquota del 26% sull'imponibile di euro 88.108,00, in applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione LL riserve di utili ex articolo 47, comma 1, del TUIR, in conformità dell'art. 2697 c.c.
Con riguardo al quinto motivo di illegittimità dell'atto impugnato sotto il profilo sanzionatorio ritiene la ricorrente una obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della vigente normativa, art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 472/1997, per mancanza dell'elemento soggettivo del singolo agente e divenga oggettivo, nel senso che l'incertezza e l'imprevedibilità della norma sia tale per qualunque soggetto, “ è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa o di un intento fraudolento» (Cass., Ordinanza n. 5080/2019,).
L'atto di accertamento, motiva anche sulla sanzione, conseguente alla presentazione di infedele dichiarazione del sostituto d'imposta che giustifica la sanzione irrogata e contenuta nel medesimo atto (Corte di Cass. ordinanza n. 5509 del 21 febbraio 2022). Il motivo è motivo di pregio.
Con riguardo agli ultimi due motivi. viene eccepita la l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 2697 del codice civile, dell'articolo 163 del TUIR e 67 del d.P.R. n. 600 del 1973; mettendo in discussione nuovamente la legittimità della presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati in favore dei soci, ritenendo si tratti di una presunzione legale, e che nel caso di specie si tratterebbe del divieto della doppia imposizione.
A riguardo gli ermellini nel consolidato orientamento in base al quale non vi è violazione del divieto di doppia imposizione quando il presupposto non è uguale e quando la duplicità è meramente economica di prelievo sullo stesso reddito: che "in tema di accertamento LL imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto;
tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a fondamento LL due diverse imposizioni", (Cass. sent. n. 13503/2018, Cass. sent.n. 12119/2019,).
Ne discende che nel caso in esame non ricorre un fenomeno di doppia imposizione,
Tantomeno l'unico socio può asserire di aver ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario LL quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna LL attività di gestione e controllo, in quanto nessuna prova contraria è fornita dal contribuente,
La Corte per quanto motivato e argomentato ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, rigetta l'infondato ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione LL spese di lite in favore della resistente IA LL NT , per euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori se dovuti come per legge.
Cosi deciso in Bari , Addi, 14..01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Andrea Memmo