CASS
Ordinanza 23 marzo 2022
Ordinanza 23 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/03/2022, n. 10068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10068 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CA EO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10068 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 20/10/2020, nei confronti di CA EO in relazione al reato di cui all art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che dai documenti acquisiti agli atti il veicolo oggetto di truffa non risultava in pronta consegna sicché il fatto di averlo fatto credere alla persona offesa costituiva il raggiro che aveva permesso al ricorrente di incamerare l'acconto per la vendita. Nel che l'integrazione del reato di truffa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10068 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 20/10/2020, nei confronti di CA EO in relazione al reato di cui all art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che dai documenti acquisiti agli atti il veicolo oggetto di truffa non risultava in pronta consegna sicché il fatto di averlo fatto credere alla persona offesa costituiva il raggiro che aveva permesso al ricorrente di incamerare l'acconto per la vendita. Nel che l'integrazione del reato di truffa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021