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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2514 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, CPF [Codice Fiscale]: , nato a [...]/SP, Brasile, Parte_1 C.F._1 il giorno 25/03/1970;
, CPF [Codice Fiscale]: , nata a [...]/SP, Controparte_1 C.F._2
Brasile, il giorno 01/11/2000;
CPF [Codice Fiscale]: , nata a [...]/SP, Brasile, il Controparte_2 C.F._3 giorno 10/06/2000;
CPF [Codice Fiscale]: , nato a [...]/SP, Brasile, Controparte_3 C.F._4 il giorno 10/05/2001;
CPF [Codice Fiscale]: , nato a [...]/SP, Controparte_4 C.F._5
Brasile, il giorno 24/05/2004;
CPF [Codice Fiscale]: , nata a [...]/SP, Brasile, Controparte_5 C.F._6 il giorno 12/02/1967;
CPF [Codice Fiscale]: , nato a [...]/SP, Brasile il giorno Controparte_6 C.F._7
06/12/1994;
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ludovica Amenta e Luca Amenta, presso il cui studio domiciliano come da procura in atti;
- RICORRENTI -
E pagina 1 di 5 (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_1 CP_8
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. C.F. Email_1
C.F._8
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_7 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
, nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile, il quale non Persona_1 aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ha contratto Persona_1
matrimonio a Sao AU (SP - Brasile) con dalla cui unione sono nati a Sao AU Persona_2
(SP - Brasile) tre figli: in data 06.04.1965 , in data 12.02.1967 l'odierna Persona_3 ricorrente e in data 25.03.1970 l'odierno ricorrente Controparte_5 Parte_1
.
[...]
In data 14.11.1991 ha contratto matrimonio a Sao AU (SP-Brasile) con Persona_3
dalla cui unione sono nati a Sao AU (SP-Brasile) due figli, odierni ricorrenti: Controparte_9 in data 06.12.1994 e in data 10.06.2000 In data Controparte_6 Controparte_2
13.08.2022 ha contratto matrimonio a Sao AU (SP Brasile) con Controparte_6 Parte_2
[...]
In data 14.03.1998 ha contratto matrimonio a Sao AU (SP -Brasile) con Controparte_5 [...]
e dalla loro unione sono nati a Sao AU (SP-Brasile) due figli, odierni ricorrenti: in Persona_4 data 10.05.2001 e in data 24.05.2004 Controparte_3 CP_3 Controparte_4 [...]
CP_3
In data 02.10.1999 ha contratto matrimonio a HA de FR (SP- Parte_1
Brasile) con dalla quale ha divorziato e dalla cui unione è nata a [...] Persona_5 CP_1
AU (SP-Brasile) in data 01.11.2000 , odierna ricorrente. In data Controparte_1
21.05.2022 ha contratto matrimonio a AR (SP-Brasile) con Parte_1 Per_6
. Parte_3
pagina 2 di 5 I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_4
d'Italia di AN LO (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Parte_4 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_7 cittadinanza e ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, nel merito disporre la compensazione delle spese in caso di riconoscimento della cittadinanza.
Il P.M. in sede nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Atteso che nel caso di specie parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni in udienza e dunque non si è rilevato alcun accordo sulla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'avvocatura, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale richiamato, considerato che non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, l'eccezione deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Monterosso Calabro (VV), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
pagina 3 di 5 Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_1 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass
SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il Parte_5 termine per definire il procedimento di cittadinanza. pagina 4 di 5 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_7 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_7 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10.07.2025.
IL Giudice
dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2514 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, CPF [Codice Fiscale]: , nato a [...]/SP, Brasile, Parte_1 C.F._1 il giorno 25/03/1970;
, CPF [Codice Fiscale]: , nata a [...]/SP, Controparte_1 C.F._2
Brasile, il giorno 01/11/2000;
CPF [Codice Fiscale]: , nata a [...]/SP, Brasile, il Controparte_2 C.F._3 giorno 10/06/2000;
CPF [Codice Fiscale]: , nato a [...]/SP, Brasile, Controparte_3 C.F._4 il giorno 10/05/2001;
CPF [Codice Fiscale]: , nato a [...]/SP, Controparte_4 C.F._5
Brasile, il giorno 24/05/2004;
CPF [Codice Fiscale]: , nata a [...]/SP, Brasile, Controparte_5 C.F._6 il giorno 12/02/1967;
CPF [Codice Fiscale]: , nato a [...]/SP, Brasile il giorno Controparte_6 C.F._7
06/12/1994;
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ludovica Amenta e Luca Amenta, presso il cui studio domiciliano come da procura in atti;
- RICORRENTI -
E pagina 1 di 5 (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_1 CP_8
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. C.F. Email_1
C.F._8
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_7 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
, nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile, il quale non Persona_1 aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ha contratto Persona_1
matrimonio a Sao AU (SP - Brasile) con dalla cui unione sono nati a Sao AU Persona_2
(SP - Brasile) tre figli: in data 06.04.1965 , in data 12.02.1967 l'odierna Persona_3 ricorrente e in data 25.03.1970 l'odierno ricorrente Controparte_5 Parte_1
.
[...]
In data 14.11.1991 ha contratto matrimonio a Sao AU (SP-Brasile) con Persona_3
dalla cui unione sono nati a Sao AU (SP-Brasile) due figli, odierni ricorrenti: Controparte_9 in data 06.12.1994 e in data 10.06.2000 In data Controparte_6 Controparte_2
13.08.2022 ha contratto matrimonio a Sao AU (SP Brasile) con Controparte_6 Parte_2
[...]
In data 14.03.1998 ha contratto matrimonio a Sao AU (SP -Brasile) con Controparte_5 [...]
e dalla loro unione sono nati a Sao AU (SP-Brasile) due figli, odierni ricorrenti: in Persona_4 data 10.05.2001 e in data 24.05.2004 Controparte_3 CP_3 Controparte_4 [...]
CP_3
In data 02.10.1999 ha contratto matrimonio a HA de FR (SP- Parte_1
Brasile) con dalla quale ha divorziato e dalla cui unione è nata a [...] Persona_5 CP_1
AU (SP-Brasile) in data 01.11.2000 , odierna ricorrente. In data Controparte_1
21.05.2022 ha contratto matrimonio a AR (SP-Brasile) con Parte_1 Per_6
. Parte_3
pagina 2 di 5 I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_4
d'Italia di AN LO (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Parte_4 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_7 cittadinanza e ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, nel merito disporre la compensazione delle spese in caso di riconoscimento della cittadinanza.
Il P.M. in sede nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Atteso che nel caso di specie parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni in udienza e dunque non si è rilevato alcun accordo sulla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'avvocatura, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale richiamato, considerato che non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, l'eccezione deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Monterosso Calabro (VV), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
pagina 3 di 5 Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_1 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass
SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il Parte_5 termine per definire il procedimento di cittadinanza. pagina 4 di 5 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_7 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_7 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10.07.2025.
IL Giudice
dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 5 di 5