Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8318 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08318/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4341 del 2025, proposto da
GR Espinosa Padron, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Perez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4 l. 241/90, sulla istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli art.22 e ss l.241/90 in data 25.10.24, a mezzo pec indirizzata dal ricorrente alla Questura di Caserta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. OC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di avere, unitamente alla sorella, “presenziato lo stesso giorno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta per il colloquio al fine di ottenere la protezione per entrambi di Asilo Politico” e che, nel mentre per la sorella sarebbe stato definito il procedimento, esso ricorrente sarebbe ancora in “in attesa di ricevere risposta al riguardo”.
1.1. Di qui la presentazione da parte del ricorrente, in data 15.10.2024, di una richiesta di accesso agli atti, volta alla acquisizione del parere della commissione territoriale e, in ogni caso, ad avere lumi sullo stato del procedimento. Seguiva un ulteriore sollecito del 23 maggio 2025.
1.2. Stante l’inerte contegno serbato dalla intimata Amministrazione, il ricorrente insorge avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione all’accesso.
1.3. Si costituiva solo formalmente l’intimato Ministero e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 5 novembre 2025, nel corso della quale il Collegio rilevava di ufficio un profilo di possibile irricevibilità per intempestività del ricorso.
2. Il ricorso -siccome prospettato in udienza da questo TAR- è irricevibile per tardività.
2.1. E, invero:
- la domanda di accesso risulta presentata in data 15 ottobre 2024, poscia ribadita con il sollecito del 23 maggio 2025;
- il ricorso de quo è stato depositato in 3 settembre 2025, e risulta notificato, siccome allegato dalla Amministrazione e non contestato dallo stesso ricorrente, in data successiva, il 26 settembre 2025.
2.1.1. Ne discende, irrefragabile, il superamento del termine decadenziale di trenta giorni - decorrenti dalla adozione del provvedimento espresso di diniego ovvero dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza - contemplato all’art. 25, comma 4, l. 241/90 e, consequenzialmente, la irricevibilità della domanda, comechè intempestiva.
2.2. Non è quivi discutibile la patente tardività del ricorso che ne occupa, atteso:
- l’inequivocabile tenore testuale dell’art. 25, comma 4, l. 241/90, a mente del quale l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda di accesso assume la significanza e il valore legale tipico di rigetto della stessa; talchè “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta ”;
- la cristallina dictio che pure connota l’art. 116 c.p.a., in virtù della quale “ contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi (…) il ricorso è proposto entro trenta giorni (…) dalla formazione del silenzio ”;
- il pacifico superamento, nella fattispecie, del ridetto termine;
- l’inveterato dato del diritto vivente , siccome inveratosi nella applicazione giurisprudenziale ormai ultratrentennale , per cui il giudizio in materia di diritto accesso –pur avendo ad oggetto l'accertamento della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza di vizi di legittimità dell'eventuale diniego opposto dall'Amministrazione (TAR Campania, VI, 15 giugno 2020, n. 2382; Id., id., 7 maggio 2020, n. 1672)- si atteggia pure sempre quale giudizio impugnatorio , essendo rivolto avverso il provvedimento di diniego ovvero avverso il silenzio rigetto formatosi sulla relativa istanza, da iniziarsi pel tramite della notificazione del ricorso entro il termine perentorio all’uopo foggiato all’art. 116, comma 1, c.p.a..
3. Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura della pronunzia che la definisce, inducono a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per intempestività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
IN CU, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
OC MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC MP | IN CU |
IL SEGRETARIO