TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE EL Presidente dott.ssa IE AM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 108/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...] in data [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Palmigiano, rappresentante e difensore ricorrente
e
, nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
avvocato del Foro di Palermo che si avvale della difesa personale ex art. 86 c.p.c. resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità ex artt. 269 e ss. c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 18/10/2025 per l'udienza del
29/10/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domande delle parti e svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 3/1/2024 , n.q. di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il Persona_1
12/6/2023, ha dedotto: che dal mese di giugno 2022 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con;
che, nel corso di tale relazione, era rimasta incinta;
Controparte_1
che, dopo il primo test di gravidanza eseguito il 27 ottobre 2022, ne aveva dato immediata comunicazione al resistente;
che, dagli esami eseguiti presso il Policlinico di Palermo, era risultato che la gestazione aveva avuto inizio in costanza della relazione con;
che quest'ultimo in un primo momento si era Controparte_1
interessato attivamente della gravidanza, non mettendo in dubbio la propria paternità, salvo poi disinteressarsi dello stato di salute della ricorrente dopo la fine della relazione, risalente al mese di dicembre 2022; di avere più volte chiesto al resistente se avesse intenzione di riconoscere la nascitura, con comunicazioni rimaste prive di riscontro positivo;
di essersi accollata tutte le spese necessarie per il mantenimento della minore, pur godendo del solo reddito derivante dal suo impiego presso la
Deloitte Consulting, che per l'anno 2022 era stato pari ad € 21.698,00 lordi.
Ha chiesto, pertanto: di accertare e dichiarare che è il padre della Controparte_1 minore e, per l'effetto, di ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune Persona_1 di Palermo di procedere alla consequenziale annotazione nel relativo atto di nascita;
di porre a carico di un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1 minore pari ad almeno € 800,00 mensili, con decorrenza dalla data della Persona_1
nascita, con vittoria di spese del presente giudizio.
si è costituito in giudizio, contestando integralmente il ricorso e Controparte_1 deducendo: che non era intercorsa alcuna relazione sentimentale con , Parte_1
essendosi trattato piuttosto di una mera frequentazione occasionale dal giugno all'agosto 2022; che, in occasione dei primi incontri, la ricorrente aveva sempre dichiarato di non aver bisogno di usare contraccettivi in quanto affetta da sterilità; che l'ultimo rapporto sessuale non protetto era avvenuto in data non compatibile con la data di nascita della bambina;
di svolgere la professione di avvocato, con un reddito da attività professionale al netto dell'imposta sostitutiva di circa € 10.305,00 annui e un reddito da immobili in locazione di circa € 25.270,00 lordi annui;
di avere contratto tre prestiti e di avere un'esposizione debitoria con Agenzia delle Entrate per circa €
28.000,00; di essere, altresì, padre di due figli, per i quali era stato disposto un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili (successivamente ridotto ad € 600,00 mensili).
Sentite le parti all'udienza del 7/5/2024, il Giudice delegato – con ordinanza del
- 2 - 23/5/2024 – ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio medico legale da espletarsi mediante analisi ematologiche e genetiche finalizzate alla comparazione del
DNA dell'Avv. e della minore al fine di accertare la Controparte_1 Persona_1 sussistenza o meno di un rapporto parentale.
Il consulente tecnico nominato, Dott. , ha depositato la relazione di Persona_2
consulenza tecnica genetico-forense in data 3/10/2024.
Quindi, scaduto il termine del 29/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
2. Accertamento della paternità.
Va, preliminarmente, rilevato che, ai fini dell'accoglimento del ricorso ex art. 269 c.c.
è necessaria la prova del rapporto di filiazione tra il presunto padre e la minore.
Ebbene, tale rapporto ha trovato pieno riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio genetico-forense espletata nel corso del procedimento.
Invero, il Consulente nominato, Dott. , sulla base degli elementi Persona_2
acquisiti dagli esami effettuati, ha concluso che “Dall'analisi effettuata si conclude che il
Sig. e la minore figlia della sig.ra sono in Controparte_1 Persona_1 Parte_1 rapporto padre-figlia con una probabilità di paternità del 99,99999999% (considerando una probabilità a priori del 50%). Questo valore equivale, secondo i predicati verbali di Hummel, a una paternità praticamente provata (Hummel et al. 1981)”.
Le valutazioni del consulente, per il rigore scientifico che le sorregge, appaiono pienamente condivisibili ed idonee a suffragare sotto il profilo istruttorio la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità.
Pertanto, la domanda formulata da , volta ad ottenere una pronunzia Parte_1
che dichiari che è effettivamente il padre naturale della minore Controparte_1
è meritevole di accoglimento. Persona_1
3. Provvedimenti sull'affidamento e sul mantenimento della minore.
Com'è noto, l'art. 277 comma II c.c. prevede che il giudice investito dell'azione giudiziale di paternità possa “dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e la educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”.
Ebbene, con riferimento all'affidamento, va senz'altro disposto l'affidamento
- 3 - esclusivo della minore alla madre , nella forma rafforzata di cui Per_1 Parte_1
all'art. 337 quater comma III c.c. (affidamento c.d. super esclusivo), in considerazione del palese disinteresse manifestato dal resistente rispetto alla figlia e dell'ostinato rifiuto di riconoscere la propria paternità, elementi che conducono, almeno allo stato, ad escludere qualsiasi pronuncia relativa ad un eventuale regime di visita paterno.
Per quanto poi concerne gli aspetti economici, preme osservare che il riconoscimento implica per il genitore l'assunzione di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c., atteso che la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (Cass., sez. 1, 28 marzo
2017, n. 7960; Cass., sez. 1, 10 aprile 2012, n. 5652).
L'art. 337 ter c.c. prescrive che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, prevedendo, altresì, che il giudice possa stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Nel caso in esame, rispetto alle condizioni reddituali delle parti, Parte_1
risulta aver prodotto, per l'anno di imposta 2019, un reddito complessivo di €
13.526,00; per l'anno di imposta 2020, un reddito complessivo di € 19.538,00; per l'anno di imposta 2021, un reddito complessivo di € 21.749,00; e per l'anno di imposta 2022, un reddito complessivo di € (cfr. all. 12 al ricorso introduttivo). Inoltre, dall'estratto conto del 2023 depositato in atti risulta che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00/1.700,00 (cfr. all. 17 al deposito telematico del 2/5/2024).
Quanto a , dalla documentazione in atti lo stesso risulta aver Controparte_1 prodotto, per l'anno di imposta 2021, un reddito complessivo di € 28.696,00; per l'anno di imposta 2022, un reddito complessivo di € 35.726,00 (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione); e, per l'anno di imposta 2023, un reddito complessivo di € 32.396,00 (cfr. all. 2 al deposito telematico del 27/3/2025).
- 4 - Ebbene, sulla base degli elementi suesposti, deve porsi a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
un assegno di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa, secondo il Per_1
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Riguardo alla decorrenza delle superiori statuizioni, va stabilito che lo CP_1
provveda a versare il suddetto importo a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, essendo le determinazioni assunte dal Collegio fondate su emergenze acquisite nel corso del giudizio.
Con riferimento al periodo precedente, deve evidenziarsi che, come osservato di recente da Cass. sez. I 13/6/2022 n. 19009, “in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale”.
Infatti, secondo il consolidato orientamento l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass., sez.
1, 22/11/2013, n. 26205, Cass., sez. 1, 10/04/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 20/12/2011, n.
27653; Cass., sez. 1, 3/11/2006, n. 23596), producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c.
L'obbligazione, come si è chiarito (Cass., sez. 6-3, 16/02/2015, n. 3079), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass., sez. 1,
- 5 - 6/11/2009 n. 23630), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148
c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205; Cass., sez. 1, 10/4/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 14/05/2003, n. 7386).
In ordine al quantum dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cass., sez. 1, 4 novembre 2010, n. 22506; Cass., 14 luglio 2016, n. 14417).
Vanno, in proposito, assunte come parametro di riferimento ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, non soltanto le sostanze, ma anche la capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, da un lato, e una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrispondente (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez.
1, Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del 19/03/2002; Sez. 1
Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
E' stato, altresì, precisato che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo
- 6 - conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (Cass. n. 16916 del 25/05/2022).
Nella specie, è pacifico che si sia da sempre sempre occupata in via Parte_1
esclusiva del mantenimento della figlia Per_1
Pertanto, alla luce delle molteplici esigenze della minore i cui costi la madre ha dovuto sostenere da sola e tenuto conto dei criteri sopra illustrati, ritiene il Collegio equo quantificare in € 8.000,00 la somma – calcolata moltiplicando l'importo di € 300,00 per 2 anni e 5 mesi ed apportando in via equitativa un abbattimento di circa il 10% – dovuta a titolo di indennizzo delle spese anticipate dalla madre nel periodo compreso tra la data della nascita della figlia fino alla pubblicazione della presente sentenza.
4. Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, infine, vanno poste a carico del resistente, rimasto soccombente, a carico del quale devono gravare, in via definitiva e per intero, anche le spese della
CTU, liquidate con decreto del 4/10/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• dichiara che è padre naturale di nata a Controparte_1 Persona_1
Palermo il 12/6/2023;
• dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, , Parte_1 nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater comma III c.c. (affidamento c.d. super esclusivo);
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1
di , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 mensili, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia a decorrere dal mese Per_1
successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019;
- 7 - • condanna al pagamento in favore di , a Controparte_1 Parte_1 titolo di regresso per le spese anticipate dalla predetta per il mantenimento della figlia, della somma di € 8.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
• dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni sull'atto di nascita;
• condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
• pone definitivamente e per intero a carico di le spese Controparte_1
della CTU, liquidate con decreto collegiale del 4/10/2024.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IE AM CE EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE EL Presidente dott.ssa IE AM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 108/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...] in data [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Palmigiano, rappresentante e difensore ricorrente
e
, nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
avvocato del Foro di Palermo che si avvale della difesa personale ex art. 86 c.p.c. resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità ex artt. 269 e ss. c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 18/10/2025 per l'udienza del
29/10/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domande delle parti e svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 3/1/2024 , n.q. di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il Persona_1
12/6/2023, ha dedotto: che dal mese di giugno 2022 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con;
che, nel corso di tale relazione, era rimasta incinta;
Controparte_1
che, dopo il primo test di gravidanza eseguito il 27 ottobre 2022, ne aveva dato immediata comunicazione al resistente;
che, dagli esami eseguiti presso il Policlinico di Palermo, era risultato che la gestazione aveva avuto inizio in costanza della relazione con;
che quest'ultimo in un primo momento si era Controparte_1
interessato attivamente della gravidanza, non mettendo in dubbio la propria paternità, salvo poi disinteressarsi dello stato di salute della ricorrente dopo la fine della relazione, risalente al mese di dicembre 2022; di avere più volte chiesto al resistente se avesse intenzione di riconoscere la nascitura, con comunicazioni rimaste prive di riscontro positivo;
di essersi accollata tutte le spese necessarie per il mantenimento della minore, pur godendo del solo reddito derivante dal suo impiego presso la
Deloitte Consulting, che per l'anno 2022 era stato pari ad € 21.698,00 lordi.
Ha chiesto, pertanto: di accertare e dichiarare che è il padre della Controparte_1 minore e, per l'effetto, di ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune Persona_1 di Palermo di procedere alla consequenziale annotazione nel relativo atto di nascita;
di porre a carico di un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1 minore pari ad almeno € 800,00 mensili, con decorrenza dalla data della Persona_1
nascita, con vittoria di spese del presente giudizio.
si è costituito in giudizio, contestando integralmente il ricorso e Controparte_1 deducendo: che non era intercorsa alcuna relazione sentimentale con , Parte_1
essendosi trattato piuttosto di una mera frequentazione occasionale dal giugno all'agosto 2022; che, in occasione dei primi incontri, la ricorrente aveva sempre dichiarato di non aver bisogno di usare contraccettivi in quanto affetta da sterilità; che l'ultimo rapporto sessuale non protetto era avvenuto in data non compatibile con la data di nascita della bambina;
di svolgere la professione di avvocato, con un reddito da attività professionale al netto dell'imposta sostitutiva di circa € 10.305,00 annui e un reddito da immobili in locazione di circa € 25.270,00 lordi annui;
di avere contratto tre prestiti e di avere un'esposizione debitoria con Agenzia delle Entrate per circa €
28.000,00; di essere, altresì, padre di due figli, per i quali era stato disposto un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili (successivamente ridotto ad € 600,00 mensili).
Sentite le parti all'udienza del 7/5/2024, il Giudice delegato – con ordinanza del
- 2 - 23/5/2024 – ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio medico legale da espletarsi mediante analisi ematologiche e genetiche finalizzate alla comparazione del
DNA dell'Avv. e della minore al fine di accertare la Controparte_1 Persona_1 sussistenza o meno di un rapporto parentale.
Il consulente tecnico nominato, Dott. , ha depositato la relazione di Persona_2
consulenza tecnica genetico-forense in data 3/10/2024.
Quindi, scaduto il termine del 29/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
2. Accertamento della paternità.
Va, preliminarmente, rilevato che, ai fini dell'accoglimento del ricorso ex art. 269 c.c.
è necessaria la prova del rapporto di filiazione tra il presunto padre e la minore.
Ebbene, tale rapporto ha trovato pieno riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio genetico-forense espletata nel corso del procedimento.
Invero, il Consulente nominato, Dott. , sulla base degli elementi Persona_2
acquisiti dagli esami effettuati, ha concluso che “Dall'analisi effettuata si conclude che il
Sig. e la minore figlia della sig.ra sono in Controparte_1 Persona_1 Parte_1 rapporto padre-figlia con una probabilità di paternità del 99,99999999% (considerando una probabilità a priori del 50%). Questo valore equivale, secondo i predicati verbali di Hummel, a una paternità praticamente provata (Hummel et al. 1981)”.
Le valutazioni del consulente, per il rigore scientifico che le sorregge, appaiono pienamente condivisibili ed idonee a suffragare sotto il profilo istruttorio la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità.
Pertanto, la domanda formulata da , volta ad ottenere una pronunzia Parte_1
che dichiari che è effettivamente il padre naturale della minore Controparte_1
è meritevole di accoglimento. Persona_1
3. Provvedimenti sull'affidamento e sul mantenimento della minore.
Com'è noto, l'art. 277 comma II c.c. prevede che il giudice investito dell'azione giudiziale di paternità possa “dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e la educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”.
Ebbene, con riferimento all'affidamento, va senz'altro disposto l'affidamento
- 3 - esclusivo della minore alla madre , nella forma rafforzata di cui Per_1 Parte_1
all'art. 337 quater comma III c.c. (affidamento c.d. super esclusivo), in considerazione del palese disinteresse manifestato dal resistente rispetto alla figlia e dell'ostinato rifiuto di riconoscere la propria paternità, elementi che conducono, almeno allo stato, ad escludere qualsiasi pronuncia relativa ad un eventuale regime di visita paterno.
Per quanto poi concerne gli aspetti economici, preme osservare che il riconoscimento implica per il genitore l'assunzione di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c., atteso che la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (Cass., sez. 1, 28 marzo
2017, n. 7960; Cass., sez. 1, 10 aprile 2012, n. 5652).
L'art. 337 ter c.c. prescrive che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, prevedendo, altresì, che il giudice possa stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Nel caso in esame, rispetto alle condizioni reddituali delle parti, Parte_1
risulta aver prodotto, per l'anno di imposta 2019, un reddito complessivo di €
13.526,00; per l'anno di imposta 2020, un reddito complessivo di € 19.538,00; per l'anno di imposta 2021, un reddito complessivo di € 21.749,00; e per l'anno di imposta 2022, un reddito complessivo di € (cfr. all. 12 al ricorso introduttivo). Inoltre, dall'estratto conto del 2023 depositato in atti risulta che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00/1.700,00 (cfr. all. 17 al deposito telematico del 2/5/2024).
Quanto a , dalla documentazione in atti lo stesso risulta aver Controparte_1 prodotto, per l'anno di imposta 2021, un reddito complessivo di € 28.696,00; per l'anno di imposta 2022, un reddito complessivo di € 35.726,00 (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione); e, per l'anno di imposta 2023, un reddito complessivo di € 32.396,00 (cfr. all. 2 al deposito telematico del 27/3/2025).
- 4 - Ebbene, sulla base degli elementi suesposti, deve porsi a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
un assegno di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa, secondo il Per_1
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Riguardo alla decorrenza delle superiori statuizioni, va stabilito che lo CP_1
provveda a versare il suddetto importo a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, essendo le determinazioni assunte dal Collegio fondate su emergenze acquisite nel corso del giudizio.
Con riferimento al periodo precedente, deve evidenziarsi che, come osservato di recente da Cass. sez. I 13/6/2022 n. 19009, “in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale”.
Infatti, secondo il consolidato orientamento l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass., sez.
1, 22/11/2013, n. 26205, Cass., sez. 1, 10/04/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 20/12/2011, n.
27653; Cass., sez. 1, 3/11/2006, n. 23596), producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c.
L'obbligazione, come si è chiarito (Cass., sez. 6-3, 16/02/2015, n. 3079), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass., sez. 1,
- 5 - 6/11/2009 n. 23630), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148
c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205; Cass., sez. 1, 10/4/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 14/05/2003, n. 7386).
In ordine al quantum dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cass., sez. 1, 4 novembre 2010, n. 22506; Cass., 14 luglio 2016, n. 14417).
Vanno, in proposito, assunte come parametro di riferimento ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, non soltanto le sostanze, ma anche la capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, da un lato, e una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrispondente (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez.
1, Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del 19/03/2002; Sez. 1
Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
E' stato, altresì, precisato che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo
- 6 - conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (Cass. n. 16916 del 25/05/2022).
Nella specie, è pacifico che si sia da sempre sempre occupata in via Parte_1
esclusiva del mantenimento della figlia Per_1
Pertanto, alla luce delle molteplici esigenze della minore i cui costi la madre ha dovuto sostenere da sola e tenuto conto dei criteri sopra illustrati, ritiene il Collegio equo quantificare in € 8.000,00 la somma – calcolata moltiplicando l'importo di € 300,00 per 2 anni e 5 mesi ed apportando in via equitativa un abbattimento di circa il 10% – dovuta a titolo di indennizzo delle spese anticipate dalla madre nel periodo compreso tra la data della nascita della figlia fino alla pubblicazione della presente sentenza.
4. Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, infine, vanno poste a carico del resistente, rimasto soccombente, a carico del quale devono gravare, in via definitiva e per intero, anche le spese della
CTU, liquidate con decreto del 4/10/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• dichiara che è padre naturale di nata a Controparte_1 Persona_1
Palermo il 12/6/2023;
• dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, , Parte_1 nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater comma III c.c. (affidamento c.d. super esclusivo);
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1
di , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 mensili, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia a decorrere dal mese Per_1
successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019;
- 7 - • condanna al pagamento in favore di , a Controparte_1 Parte_1 titolo di regresso per le spese anticipate dalla predetta per il mantenimento della figlia, della somma di € 8.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
• dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni sull'atto di nascita;
• condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
• pone definitivamente e per intero a carico di le spese Controparte_1
della CTU, liquidate con decreto collegiale del 4/10/2024.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IE AM CE EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
- 8 -