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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1126/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/04/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
UE AN SA MA, Giudice
in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2277/2017 depositato il 21/03/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9117/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 17 e pubblicata il 02/08/2016
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTEST n. TYSCOM104641/2014 2008
- ATTO DI CONTEST n. TYSCOM104641/2014 2009
- ATTO DI CONTEST n. TYSCOM104641/2014 2010
- ATTO DI CONTEST n. TYSCOM104641/2014 2011
- ATTO DI CONTEST n. TYSCOM104641/2014 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rapp.te dell'Agenzia Entrate insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: il difensore insiste nei propri motivi di difesa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza trae origine dall'istanza di accesso alla procedura di Collaborazione Volontaria (c.d. Voluntary disclosure) disciplinata dal D.L. n. 412014, presentata dal Sig. Resistente_1 in data 10/02/2014, ed acquisita con prot. 14249/2014. Con tale richiesta, il contribuente ha denunciato all'Amministrazione
Finanziaria di avere la disponibilità di un patrimonio finanziario all'estero, e più specificamente di essere titolare, in qualità di unico avente diritto, di due conti/deposito accesi in Svizzera presso I'Banca_1 e la Banca_2. in relazione ai quali ha violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale per gli anni dal 2003 al 2012.
La richiesta di ammissione alla procedura è stata presentata dal contribuente al fine di regolarizzare la propria posizione fiscale rispetto alle disponibilità delle somme all'estero ed ai frutti da queste stesse prodotti;
una prima istanza, stata presentata solo per le annualità dal 2009 al 2012, è stata poi integrata con tutta la documentazione afferente le annualità a partire dal 2003 (annualità sanzionabile più remota per le violazioni attinenti al quadro RW), trattandosi di detenzione di capitali in un Paese Black List per la quale risulta applicabile il raddoppio dei termini di cui all'art. 12 del D.L. 78/2009 e dovendo essa rivestire il carattere della completezza. Il Sig. Resistente_1, nell'intento di fruire dei benefici previsti da tale procedura, ha presentato istanza all'Agenzia delle Entrate D.P. di Catania nonché alla Direzione Centrale Accertamento Ufficio Centrale per il Contrasto agli illeciti Fiscali Internazionali, con cui ha denunciato all'Amministrazione Finanziaria di avere la disponibilità di un patrimonio finanziario in Svizzera. In tale istanza, il ricorrente ha dichiarato "..che non ha avuto formale conoscenza "di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie relativi alle attività
" detenute od oggetto di emersione (art.5 quater, comma 2 del D.L. 167/1990).."; ha precisando, tuttavia,
"che presso la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania è in corso a suo carico il procedimento Numero_1 avanti al P.M. dr Nominativo_1, relativo ad ipotesi di reato non inerenti a violazioni di norme tributarie".
L'Agenzia delle Entrate al fine di verificare il rispetto delle condizioni dell'art.
5-quater per tutti gli anni riferiti all'intero arco temporale oggetto della voluntary disclosure richiesta dal ricorrente, con nota prot. 113545 del 10/11/2014, ha chiesto alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania: "...se nei confronti del sig. Resistente_1 esistessero procedimenti penali per violazioni di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 dell'art.5 quater DL 167/90, di cui lo stesso avesse avuto formale conoscenza".
La Procura della Repubblica, con nota del 15/11/2014, ha comunicato che "nei confronti di Resistente_1
pendono i seguenti procedimenti per reati tributari: procedimento Numero_2 RGNR per art.4 D. Lgs.74/00 per il quale è stata esercitata l'azione penale con decreto di citazione a giudizio in data Data_1; procedimento Numero_3 RGNR (cui è stato riunito il Numero_4) per art.4 Digs.74/00 in cui risulta processo verbale di constatazione della G. di F. Nucleo P. T. Catania redatto in data Data_2".
Vista la risposta della competente Procura, e in mancanza di ulteriori notizie su specifici procedimenti per capi d'imputazione attinenti a violazione di norme tributarie configurabili come causa di preclusione per l'accesso alla Voluntary diselosure, l'Ufficio ha emesso gli atti di contestazione n.TYSCOM104263/2014 e n.TYSCOM104269/2014 per le violazioni scaturite dai documenti e delle informazioni fornite dallo stesso contribuente.
Questi ultimi sono stati notificati 1'1/12/2014 con le sanzioni in misura ridotta (50% della misura minima irrogabile), parametrate alle maggiori imposte dovute e non dichiarate dal contribuente.
La Procura della Repubblica di Catania Direzione Distrettuale Antimafia ha inoltre comunicato quanto segue:
"ad integrazione della già citata nota del 15 novembre 2014, l'esistenza di un ulteriore procedimento penale Numero_5 nella quale, nel corso dell'interrogatorio, il Sig. Resistente_1 ammetteva: "ammetto che queste somme depositate in Svizzera sono di mia proprietà., si tratta di somme che io non movimento dal
1976 ...la somma depositata ..è aumentata non per i miei nuovi depositi ma per investimenti finanziari".
Con quest'ultima comunicazione della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, l'Agenzia delle Entrate ha appreso come il contribuente fosse a conoscenza di un'indagine penale che lo coinvolgesse prima del perfezionamento della procedura, e quindi anche prima del versamento effettuato, nell'intento di perfezionare la Voluntary Disclosure, avvenuto in data 29 dicembre 2014.
Alla luce di quanto segnalato dalla Procura, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la procedura di Voluntary disclosure non potesse dirsi realizzata, atteso che il contribuente non avrebbe avuto i requisiti per accedervi secondo quanto disposto dall'art.
5-quater, c. 2 del D.L. n. 167/1990 (vigente ratione temporis): "la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l 'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza (,..) di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1."
L'Agenzia delle Entrate, quindi, ha emesso due nuovi atti di contestazione, applicando le sanzioni conseguenti alle violazioni relative al monitoraggio fiscale di cui all'art. 4 e. 1° del D.L. 167/1990. previste dall'art. 5 c. 20 dello stesso D.L. 167190. In particolare sono stati emessi gli atti di contestazione n° TYSCOM104641/2014 per gli anni dal 2008 a12012, e n° TYSCOM104640/2014 per gli anni dal 2003 al 2007.
Il primo è oggetto della sentenza che si impugna con il presente atto di appello.
Successivamente alla notifica, in data 24 febbraio 2014, con due separati ricorsi, il contribuente ha impugnato ritualmente i suddetti atti di contestazione, con i quali l'Agenzia delle Entrate, ad integrazione dei precedenti atti di contestazione n. TYSCOM104263/2014 (relativo alle annualità dal 2003 al 2007) e n.
TYSCOM104269/2014 (relativo alle annualità da 2008 al 2012), ha irrogato le sanzioni per intero.
Nei ricorsi presentati, il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, in quanto riteneva che i reati contestati al contribuente, di cui questi era a conoscenza, non fossero inquadrabili quali reati tributari riferiti ai capitali interessati dalla Voluntary disclosure, così come la norma prevede affinché si realizzi la causa ostativa.
Il giudice di prime cure con sentenza n. 9116/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
CATANIA sez. 17 e pubblicata il 02/08/2016 ha accolto il ricorso del contribuente annullando l'atto n°
TYSCOM104640/2014.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate per vizio di omessa motivazione in quanto i giudici di prime cure non hanno valutato attentamente (o comunque non danno atto di aver valutato) la circostanza relativa alla seconda comunicazione della Procura della Repubblica, ricevuta dall'Ufficio quando i primi avvisi di accertamento erano già stati emessi.
Il contribuente ha controdedotto.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto ulteriore memoria illustrativa.
All'udienza odierna, sentite le parti, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Collaborazione volontaria (cd. Voluntary Disclosure), introdotta con la L. n. 186 del 2014 , è una procedura con cui il contribuente, autodenunciandosi, dichiara al fisco “attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato” non indicate nella dichiarazione (art. 5 quater/1 lett. a): cd nero transfrontaliero), ovvero redditi occultati in Italia (art. 1/2-3-4 Legge cit.: cd. nero domestico).
Gli effetti della corretta presentazione dell'autodenuncia sono molteplici, ma, i più importanti possono essere così riassunti: a) regolarizzazione della propria situazione patrimoniale e reddituale;
b) corresponsione integrale delle imposte e degli interessi relativi ai redditi non dichiarati;
c) riduzione delle sanzioni amministrative applicabili;
d) non punibilità dei reati: dl) di omessa o infedele dichiarazione, di dichiarazione fraudolenta con fatture false o altri artifici, di omesso versamento di ritenute certificate, di omesso versamento
IVA; d2) di cui agli artt. 648 bis , 648 ter , 648 ter 1 c.p. Ove la dichiarazione sia infedele, l'Agenzia delle entrate esercita nuovamente il suo autonomo potere di accertamento con la revoca ex tunc dei suddetti benefici (art. 5 quinquies/10).
La procedura di Collaborazione volontaria, quindi, ha, come effetto principale, quello di fare emergere il maggior reddito occultato, su cui il contribuente deve pagare le imposte e gli interessi che avrebbe dovuto pagare oltre le sanzioni in misura ridotta.
E' ovvio, poi, che di quei beni occultati – che facevano parte del patrimonio del contribuente – una volta che siano stati esposti al fisco, il contribuente-proprietario ne possa liberamente disporre in quanto la procedura di Collaborazione volontaria non produce alcun effetto di “cristallizzazione” o “incommerciabilità” dei medesimi: l'unico effetto previsto dalla legge è che il contribuente deve pagare le imposte evase, gli interessi e, in misura ridotta, le sanzioni in cui sarebbe incorso ove l'Amministrazione finanziaria avesse effettuato nei suoi confronti un autonomo accertamento.
La collaborazione volontaria, tuttavia, a norma dell'art. 5 quater/2 “non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato” (Cass. pen. 14101 del 2019 ).
Si veda all'uopo anche Cassazione n. 5174 del 17/02/2023.
Con nota del 20/12/2014, pervenuta all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 24 dicembre 2014 con prot,
133953, la Procura della Repubblica di Catania Direzione Distrettuale Antimafia ha comunicato quanto segue: "ad integrazione della già citata nota del 15 novembre 2014, l'esistenza di un ulteriore procedimento penale Numero_5 per cui l'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria del 10/02/2014, a prescindere dalla sua asserita completezza, non appare spontanea in quanto questo Ufficio - già in data
23/09/2013 - aveva contestato formalmente all'indagato, per altro ottenendo inizialmente delle risposte non veritiere, la disponibilità di ingenti somme di denaro in Svizzera. Si deve inoltre aggiungere che in sede di verifica ,fiscale effettuata dal Nucleo di Polizia Tributaria di Catania con Processo Verbale del 12.06.2013 proprio in relazione a disponibilità di somme all'estero, in data 28/10/2013 (ossia prima dell'istanza di collaborazione volontaria) il delegato del contribuente dichiarava che "essendo l'operazione oggetto di scudo l'unica operazione estera del doti. Resistente_1, nulla - se non quanto scudato - è residuato nella disponibilità diretta e/o indiretta né a nome del doti. Resistente_1 né ad altri per conto dello stesso". Nella stessa nota, la Procura della Repubblica ha riportato parte dell'interrogatorio del Data_3 in cui il signor Resistente_1 - a domanda specifica del giudice inquirente sulla esistenza di "somme di danaro all'estero" diverse da quelle già contestate nel P.V.C. del 12.06.2013 redatto dalla citata G.& F. - rispondeva testualmente " no, io oltre a quelle somme di danaro di cui mi è stato contestato il possesso non ho altre somme all'estero...Non ho alcuna somma in Svizzera né a mio nome né a nome di società a me riconducibili''.
Pertanto, ai sensi dell'art.
5-quater, c. 2 del D.L. n. 167/1990 (vigente ratione temporis): "la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l 'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza (...) di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1.".
La sentenza di prime cure è erronea perchè trascura la seconda comunicazione della Procura della
Repubblica, ricevuta dall'Agenzia delle Entrate quando i primi avvisi di accertamento erano già stati emessi.
Pertanto, occorre riformare la sentenza disponendo anche sulle spese in ragione della soccombenza per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese a favore dell'appellamte Agenzia delle Entrate che liquida per il primo grado in euro 5.000,00 e per il secondo grado in euro 6.000,00 oltre oneri di legge e rimborsi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 23 aprile 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS CA OS GI EN RU
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/04/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
UE AN SA MA, Giudice
in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2277/2017 depositato il 21/03/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9117/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 17 e pubblicata il 02/08/2016
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTEST n. TYSCOM104641/2014 2008
- ATTO DI CONTEST n. TYSCOM104641/2014 2009
- ATTO DI CONTEST n. TYSCOM104641/2014 2010
- ATTO DI CONTEST n. TYSCOM104641/2014 2011
- ATTO DI CONTEST n. TYSCOM104641/2014 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rapp.te dell'Agenzia Entrate insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: il difensore insiste nei propri motivi di difesa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza trae origine dall'istanza di accesso alla procedura di Collaborazione Volontaria (c.d. Voluntary disclosure) disciplinata dal D.L. n. 412014, presentata dal Sig. Resistente_1 in data 10/02/2014, ed acquisita con prot. 14249/2014. Con tale richiesta, il contribuente ha denunciato all'Amministrazione
Finanziaria di avere la disponibilità di un patrimonio finanziario all'estero, e più specificamente di essere titolare, in qualità di unico avente diritto, di due conti/deposito accesi in Svizzera presso I'Banca_1 e la Banca_2. in relazione ai quali ha violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale per gli anni dal 2003 al 2012.
La richiesta di ammissione alla procedura è stata presentata dal contribuente al fine di regolarizzare la propria posizione fiscale rispetto alle disponibilità delle somme all'estero ed ai frutti da queste stesse prodotti;
una prima istanza, stata presentata solo per le annualità dal 2009 al 2012, è stata poi integrata con tutta la documentazione afferente le annualità a partire dal 2003 (annualità sanzionabile più remota per le violazioni attinenti al quadro RW), trattandosi di detenzione di capitali in un Paese Black List per la quale risulta applicabile il raddoppio dei termini di cui all'art. 12 del D.L. 78/2009 e dovendo essa rivestire il carattere della completezza. Il Sig. Resistente_1, nell'intento di fruire dei benefici previsti da tale procedura, ha presentato istanza all'Agenzia delle Entrate D.P. di Catania nonché alla Direzione Centrale Accertamento Ufficio Centrale per il Contrasto agli illeciti Fiscali Internazionali, con cui ha denunciato all'Amministrazione Finanziaria di avere la disponibilità di un patrimonio finanziario in Svizzera. In tale istanza, il ricorrente ha dichiarato "..che non ha avuto formale conoscenza "di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie relativi alle attività
" detenute od oggetto di emersione (art.5 quater, comma 2 del D.L. 167/1990).."; ha precisando, tuttavia,
"che presso la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania è in corso a suo carico il procedimento Numero_1 avanti al P.M. dr Nominativo_1, relativo ad ipotesi di reato non inerenti a violazioni di norme tributarie".
L'Agenzia delle Entrate al fine di verificare il rispetto delle condizioni dell'art.
5-quater per tutti gli anni riferiti all'intero arco temporale oggetto della voluntary disclosure richiesta dal ricorrente, con nota prot. 113545 del 10/11/2014, ha chiesto alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania: "...se nei confronti del sig. Resistente_1 esistessero procedimenti penali per violazioni di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 dell'art.5 quater DL 167/90, di cui lo stesso avesse avuto formale conoscenza".
La Procura della Repubblica, con nota del 15/11/2014, ha comunicato che "nei confronti di Resistente_1
pendono i seguenti procedimenti per reati tributari: procedimento Numero_2 RGNR per art.4 D. Lgs.74/00 per il quale è stata esercitata l'azione penale con decreto di citazione a giudizio in data Data_1; procedimento Numero_3 RGNR (cui è stato riunito il Numero_4) per art.4 Digs.74/00 in cui risulta processo verbale di constatazione della G. di F. Nucleo P. T. Catania redatto in data Data_2".
Vista la risposta della competente Procura, e in mancanza di ulteriori notizie su specifici procedimenti per capi d'imputazione attinenti a violazione di norme tributarie configurabili come causa di preclusione per l'accesso alla Voluntary diselosure, l'Ufficio ha emesso gli atti di contestazione n.TYSCOM104263/2014 e n.TYSCOM104269/2014 per le violazioni scaturite dai documenti e delle informazioni fornite dallo stesso contribuente.
Questi ultimi sono stati notificati 1'1/12/2014 con le sanzioni in misura ridotta (50% della misura minima irrogabile), parametrate alle maggiori imposte dovute e non dichiarate dal contribuente.
La Procura della Repubblica di Catania Direzione Distrettuale Antimafia ha inoltre comunicato quanto segue:
"ad integrazione della già citata nota del 15 novembre 2014, l'esistenza di un ulteriore procedimento penale Numero_5 nella quale, nel corso dell'interrogatorio, il Sig. Resistente_1 ammetteva: "ammetto che queste somme depositate in Svizzera sono di mia proprietà., si tratta di somme che io non movimento dal
1976 ...la somma depositata ..è aumentata non per i miei nuovi depositi ma per investimenti finanziari".
Con quest'ultima comunicazione della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, l'Agenzia delle Entrate ha appreso come il contribuente fosse a conoscenza di un'indagine penale che lo coinvolgesse prima del perfezionamento della procedura, e quindi anche prima del versamento effettuato, nell'intento di perfezionare la Voluntary Disclosure, avvenuto in data 29 dicembre 2014.
Alla luce di quanto segnalato dalla Procura, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la procedura di Voluntary disclosure non potesse dirsi realizzata, atteso che il contribuente non avrebbe avuto i requisiti per accedervi secondo quanto disposto dall'art.
5-quater, c. 2 del D.L. n. 167/1990 (vigente ratione temporis): "la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l 'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza (,..) di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1."
L'Agenzia delle Entrate, quindi, ha emesso due nuovi atti di contestazione, applicando le sanzioni conseguenti alle violazioni relative al monitoraggio fiscale di cui all'art. 4 e. 1° del D.L. 167/1990. previste dall'art. 5 c. 20 dello stesso D.L. 167190. In particolare sono stati emessi gli atti di contestazione n° TYSCOM104641/2014 per gli anni dal 2008 a12012, e n° TYSCOM104640/2014 per gli anni dal 2003 al 2007.
Il primo è oggetto della sentenza che si impugna con il presente atto di appello.
Successivamente alla notifica, in data 24 febbraio 2014, con due separati ricorsi, il contribuente ha impugnato ritualmente i suddetti atti di contestazione, con i quali l'Agenzia delle Entrate, ad integrazione dei precedenti atti di contestazione n. TYSCOM104263/2014 (relativo alle annualità dal 2003 al 2007) e n.
TYSCOM104269/2014 (relativo alle annualità da 2008 al 2012), ha irrogato le sanzioni per intero.
Nei ricorsi presentati, il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, in quanto riteneva che i reati contestati al contribuente, di cui questi era a conoscenza, non fossero inquadrabili quali reati tributari riferiti ai capitali interessati dalla Voluntary disclosure, così come la norma prevede affinché si realizzi la causa ostativa.
Il giudice di prime cure con sentenza n. 9116/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
CATANIA sez. 17 e pubblicata il 02/08/2016 ha accolto il ricorso del contribuente annullando l'atto n°
TYSCOM104640/2014.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate per vizio di omessa motivazione in quanto i giudici di prime cure non hanno valutato attentamente (o comunque non danno atto di aver valutato) la circostanza relativa alla seconda comunicazione della Procura della Repubblica, ricevuta dall'Ufficio quando i primi avvisi di accertamento erano già stati emessi.
Il contribuente ha controdedotto.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto ulteriore memoria illustrativa.
All'udienza odierna, sentite le parti, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Collaborazione volontaria (cd. Voluntary Disclosure), introdotta con la L. n. 186 del 2014 , è una procedura con cui il contribuente, autodenunciandosi, dichiara al fisco “attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato” non indicate nella dichiarazione (art. 5 quater/1 lett. a): cd nero transfrontaliero), ovvero redditi occultati in Italia (art. 1/2-3-4 Legge cit.: cd. nero domestico).
Gli effetti della corretta presentazione dell'autodenuncia sono molteplici, ma, i più importanti possono essere così riassunti: a) regolarizzazione della propria situazione patrimoniale e reddituale;
b) corresponsione integrale delle imposte e degli interessi relativi ai redditi non dichiarati;
c) riduzione delle sanzioni amministrative applicabili;
d) non punibilità dei reati: dl) di omessa o infedele dichiarazione, di dichiarazione fraudolenta con fatture false o altri artifici, di omesso versamento di ritenute certificate, di omesso versamento
IVA; d2) di cui agli artt. 648 bis , 648 ter , 648 ter 1 c.p. Ove la dichiarazione sia infedele, l'Agenzia delle entrate esercita nuovamente il suo autonomo potere di accertamento con la revoca ex tunc dei suddetti benefici (art. 5 quinquies/10).
La procedura di Collaborazione volontaria, quindi, ha, come effetto principale, quello di fare emergere il maggior reddito occultato, su cui il contribuente deve pagare le imposte e gli interessi che avrebbe dovuto pagare oltre le sanzioni in misura ridotta.
E' ovvio, poi, che di quei beni occultati – che facevano parte del patrimonio del contribuente – una volta che siano stati esposti al fisco, il contribuente-proprietario ne possa liberamente disporre in quanto la procedura di Collaborazione volontaria non produce alcun effetto di “cristallizzazione” o “incommerciabilità” dei medesimi: l'unico effetto previsto dalla legge è che il contribuente deve pagare le imposte evase, gli interessi e, in misura ridotta, le sanzioni in cui sarebbe incorso ove l'Amministrazione finanziaria avesse effettuato nei suoi confronti un autonomo accertamento.
La collaborazione volontaria, tuttavia, a norma dell'art. 5 quater/2 “non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato” (Cass. pen. 14101 del 2019 ).
Si veda all'uopo anche Cassazione n. 5174 del 17/02/2023.
Con nota del 20/12/2014, pervenuta all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 24 dicembre 2014 con prot,
133953, la Procura della Repubblica di Catania Direzione Distrettuale Antimafia ha comunicato quanto segue: "ad integrazione della già citata nota del 15 novembre 2014, l'esistenza di un ulteriore procedimento penale Numero_5 per cui l'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria del 10/02/2014, a prescindere dalla sua asserita completezza, non appare spontanea in quanto questo Ufficio - già in data
23/09/2013 - aveva contestato formalmente all'indagato, per altro ottenendo inizialmente delle risposte non veritiere, la disponibilità di ingenti somme di denaro in Svizzera. Si deve inoltre aggiungere che in sede di verifica ,fiscale effettuata dal Nucleo di Polizia Tributaria di Catania con Processo Verbale del 12.06.2013 proprio in relazione a disponibilità di somme all'estero, in data 28/10/2013 (ossia prima dell'istanza di collaborazione volontaria) il delegato del contribuente dichiarava che "essendo l'operazione oggetto di scudo l'unica operazione estera del doti. Resistente_1, nulla - se non quanto scudato - è residuato nella disponibilità diretta e/o indiretta né a nome del doti. Resistente_1 né ad altri per conto dello stesso". Nella stessa nota, la Procura della Repubblica ha riportato parte dell'interrogatorio del Data_3 in cui il signor Resistente_1 - a domanda specifica del giudice inquirente sulla esistenza di "somme di danaro all'estero" diverse da quelle già contestate nel P.V.C. del 12.06.2013 redatto dalla citata G.& F. - rispondeva testualmente " no, io oltre a quelle somme di danaro di cui mi è stato contestato il possesso non ho altre somme all'estero...Non ho alcuna somma in Svizzera né a mio nome né a nome di società a me riconducibili''.
Pertanto, ai sensi dell'art.
5-quater, c. 2 del D.L. n. 167/1990 (vigente ratione temporis): "la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l 'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza (...) di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1.".
La sentenza di prime cure è erronea perchè trascura la seconda comunicazione della Procura della
Repubblica, ricevuta dall'Agenzia delle Entrate quando i primi avvisi di accertamento erano già stati emessi.
Pertanto, occorre riformare la sentenza disponendo anche sulle spese in ragione della soccombenza per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese a favore dell'appellamte Agenzia delle Entrate che liquida per il primo grado in euro 5.000,00 e per il secondo grado in euro 6.000,00 oltre oneri di legge e rimborsi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 23 aprile 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS CA OS GI EN RU