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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1246/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003857120
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110009861426 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006482757 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140019581180 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150009984876 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160004025074 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170007135305 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170012668292 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210052572403 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220022504266 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220024363455 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001148015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003868160 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti versati in atti.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1246/2024, depositato il 03/04/2024, la società “Ricorrente_1 S.R.L.”, in persona del legale rappresentante Sig.ra Rappresentante_1, rappresentata e difesa agli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 291 2024 90038571 20/000, limitatamente alle dodici sottese cartelle di pagamento n. 291 2011 0009861426 000, n. 291 2013 0006482757 000, n. 291
2014 0019581180 000, n. 291 2015 0009984876 000, n. 291 2016 0004025074 000, n. 291 2017
0007135305 000, n. 291 2017 0012668292 000, n. 291 2021 0052572403 000, n. 291 2022 0022504266
000, n. 291 2022 0024363155 000, n. 291 2023 0001148015 000, n. 291 2023 0003868160 000, concernenti imposte ed annualità diverse, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, notificata in data 29/01/2024, e le sottese dodici cartelle di pagamento citate in epigrafe, concernenti imposte ed annualità diverse.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicata irregolarmente ed arbitrariamente tramite P.E.C.;
2) Inesistenza giuridica delle notifiche dell'intimazione e delle cartelle di pagamento asseritamente notificate in quanto inviate da un indirizzo PEC del concessionario che non risulta inserito negli elenchi del REGINDE né dell'I.P.A.; 3) Inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento e degli atti impugnati per mancata attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale all'originale analogico rimasto in possesso di A.D.
E.R.;
4) Mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento contestate richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata;
5) Difetto di motivazione;
6) Inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
In data 20/05/2024, la parte ricorrente ha depositato l'atto di notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73, per l'importo di € 898,80.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 17/05/2024. Rileva che l'impugnata intimazione stata preceduta da ulteriori intimazione di pagamento interrotti nei termini di prescrizione, nonché dalla notifica delle sottese cartelle di pagamento. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria illustrativa depositata il 01/12/2025, la parte ricorrente, eccepisce l'inutilizzabilità della documentazione prodotta senza la relativa attestazione di conformità ex art. 25 D. Lgs. 546/92. Replica controdeduzioni di parte avversa. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Con memoria illustrativa depositata il 05/01/2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rileva che la norma di cui al comma 5-bis, dell'articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, trova applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024. Insiste per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'impugnata intimazione di pagamento è stata notificata tramite PEC dall'indirizzo: “notifica.acc.
Email_4”. Gli indirizzi PEC utilizzati da Agenzia delle entrate-Riscossione per la notifica di documenti risultano pubblicati nel sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al seguente indirizzo: “https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/ notifica-a-mezzo-pec/” nel quale sono pubblicati i tre indirizzi PEC tra cui quello utilizzato per notificare l'atto impugnato. Ne segue il rigetto dell'eccezione essendo l'atto notificato da indirizzo telematico certo risultante da pubblico elenco riscontrabile nel sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Peraltro la notifica è valida anche nel caso di utilizzo di PEC non presente nell'IPA essendo evincibile il mittente (Cass. Ord. 982/2023). Ne segue il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso.
L'intimazione di pagamento impugnata è redatta in modalità telematica e non su supporto cartaceo per cui non sussiste la necessità di attestazione di conformità essendo nativo digitale. Il ricorso è stato instaurato antecedentemente alla data del 01/09/2024.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento di pagamento sottese all'intimazione sono state notificate come da referti prodotte dalla parte resistente.
L' eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale (Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nell'atto impugnato sono riportati i numeri delle sottese cartelle di pagamento, la loro data di notifica, elementi idonei al collegamento con le cartelle di pagamento, regolarmente notificate alla parte ricorrente.
L' eccezione di intervenuta prescrizione è infondata e va rigettata. Il termine di prescrizione, decorrente dall'ultimo atto interruttivo costituito dalle diverse intimazione di pagamento notificate nel periodo dal
07/11/2019 al 14/02/2023, non risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di AdER in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA ed oneri accessori se dovuti come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1246/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003857120
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110009861426 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006482757 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140019581180 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150009984876 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160004025074 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170007135305 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170012668292 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210052572403 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220022504266 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220024363455 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001148015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003868160 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti versati in atti.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1246/2024, depositato il 03/04/2024, la società “Ricorrente_1 S.R.L.”, in persona del legale rappresentante Sig.ra Rappresentante_1, rappresentata e difesa agli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 291 2024 90038571 20/000, limitatamente alle dodici sottese cartelle di pagamento n. 291 2011 0009861426 000, n. 291 2013 0006482757 000, n. 291
2014 0019581180 000, n. 291 2015 0009984876 000, n. 291 2016 0004025074 000, n. 291 2017
0007135305 000, n. 291 2017 0012668292 000, n. 291 2021 0052572403 000, n. 291 2022 0022504266
000, n. 291 2022 0024363155 000, n. 291 2023 0001148015 000, n. 291 2023 0003868160 000, concernenti imposte ed annualità diverse, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, notificata in data 29/01/2024, e le sottese dodici cartelle di pagamento citate in epigrafe, concernenti imposte ed annualità diverse.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicata irregolarmente ed arbitrariamente tramite P.E.C.;
2) Inesistenza giuridica delle notifiche dell'intimazione e delle cartelle di pagamento asseritamente notificate in quanto inviate da un indirizzo PEC del concessionario che non risulta inserito negli elenchi del REGINDE né dell'I.P.A.; 3) Inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento e degli atti impugnati per mancata attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale all'originale analogico rimasto in possesso di A.D.
E.R.;
4) Mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento contestate richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata;
5) Difetto di motivazione;
6) Inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
In data 20/05/2024, la parte ricorrente ha depositato l'atto di notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73, per l'importo di € 898,80.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 17/05/2024. Rileva che l'impugnata intimazione stata preceduta da ulteriori intimazione di pagamento interrotti nei termini di prescrizione, nonché dalla notifica delle sottese cartelle di pagamento. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria illustrativa depositata il 01/12/2025, la parte ricorrente, eccepisce l'inutilizzabilità della documentazione prodotta senza la relativa attestazione di conformità ex art. 25 D. Lgs. 546/92. Replica controdeduzioni di parte avversa. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Con memoria illustrativa depositata il 05/01/2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rileva che la norma di cui al comma 5-bis, dell'articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, trova applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024. Insiste per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'impugnata intimazione di pagamento è stata notificata tramite PEC dall'indirizzo: “notifica.acc.
Email_4”. Gli indirizzi PEC utilizzati da Agenzia delle entrate-Riscossione per la notifica di documenti risultano pubblicati nel sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al seguente indirizzo: “https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/ notifica-a-mezzo-pec/” nel quale sono pubblicati i tre indirizzi PEC tra cui quello utilizzato per notificare l'atto impugnato. Ne segue il rigetto dell'eccezione essendo l'atto notificato da indirizzo telematico certo risultante da pubblico elenco riscontrabile nel sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Peraltro la notifica è valida anche nel caso di utilizzo di PEC non presente nell'IPA essendo evincibile il mittente (Cass. Ord. 982/2023). Ne segue il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso.
L'intimazione di pagamento impugnata è redatta in modalità telematica e non su supporto cartaceo per cui non sussiste la necessità di attestazione di conformità essendo nativo digitale. Il ricorso è stato instaurato antecedentemente alla data del 01/09/2024.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento di pagamento sottese all'intimazione sono state notificate come da referti prodotte dalla parte resistente.
L' eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale (Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nell'atto impugnato sono riportati i numeri delle sottese cartelle di pagamento, la loro data di notifica, elementi idonei al collegamento con le cartelle di pagamento, regolarmente notificate alla parte ricorrente.
L' eccezione di intervenuta prescrizione è infondata e va rigettata. Il termine di prescrizione, decorrente dall'ultimo atto interruttivo costituito dalle diverse intimazione di pagamento notificate nel periodo dal
07/11/2019 al 14/02/2023, non risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di AdER in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA ed oneri accessori se dovuti come per legge.