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21 aprile 1942
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18 dicembre 2025
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Art. 328.
(Forma del contratto).
((Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave e' all'estero, dall'autorita' consolare o dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullita', essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo)) .
((Il contratto deve, a pena di nullita', essere annotato dall'autorita' marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave e' all'estero e il contratto e' stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione e' effettuata dall'autorita' marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorita')) .
((Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330)) .
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalita' si deve far constare nel contratto stesso.
(Forma del contratto).
((Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave e' all'estero, dall'autorita' consolare o dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullita', essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo)) .
((Il contratto deve, a pena di nullita', essere annotato dall'autorita' marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave e' all'estero e il contratto e' stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione e' effettuata dall'autorita' marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorita')) .
((Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330)) .
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalita' si deve far constare nel contratto stesso.
Commentari • 19
- 1. Schema di Linee guida inviate al Consiglio di Stato - Relazione illustrativaAutorità nazionale anticorruzione · 11 aprile 2019 · 1.3477141
Autorità Nazionale Anticorruzione Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. …….. del ………………… Relazione Illustrativa Sommario …
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Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Ancona, sentenza 18/01/2025, n. 28Provvedimento: […] Nelle note autorizzate per la discussione parte resistente eccepisce la nullità dei contratti di ingaggio per mancanza dei requisiti ex art. 328 Codice della navigazione. […] ciò premesso si ritiene che costituisca norma inderogabile convenzionalmente dalle parti posta a tutela del lavoratore il disposto dell'art. 328 del codice della navigazione (come reso chiaro dall'art. 374 cod. nav.) per il quale il contratto di arruolamento deve essere fatto a pena di nullità per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima. […] si osserva che la ratio della forma prescritta dall'art. 328 cod. nav. mira non soltanto a garantire la sicurezza della navigazione e l'effettività del potere di controllo e vigilanza dell'autorità marittima competente, […]Leggi di più...
- onere della prova datore di lavoro·
- nullità contratto per difetto di forma·
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