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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.1138 /2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1138/2025 R.G. riservata in decisione all'udienza del 9.9.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LOPEZ MELISSA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Castellanza (VA), Via Gerenzano 32 B
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni di parte attrice:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio civile in Milano in data
1.8.2019; nulla statuire a titolo di mantenimento, con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Va pronunciata la separazione personale dei coniugi vista la volontà della moglie e considerato quanto dalla stessa dichiarato in udienza in merito alla fine della relazione con il marito con il quale non vi era mai stata convivenza, essendosi lo stesso reso irreperibile subito dopo la celebrazione del matrimonio (v. verbale di udienza).
Le parti non hanno avuto figli per cui nulla va statuito al riguardo.
Il Collegio ritiene, inoltre, corretto che le spese di lite rimangano a carico dell'erario (in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio statale) in considerazione della natura costitutiva della pronuncia sullo status e del fatto che il resistente, rimanendo contumace, nulla ha opposto sull'accoglimento delle domande della moglie.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 23.03.2025, così decide:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 sposatisi in Milano il giorno 1.8.2019 (Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 1099, P I,
Registro 1, anno 2019);
3) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) nulla dispone in positivo sulle spese di lite, che resteranno a carico dell'Erario.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1138/2025 R.G. riservata in decisione all'udienza del 9.9.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LOPEZ MELISSA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Castellanza (VA), Via Gerenzano 32 B
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni di parte attrice:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio civile in Milano in data
1.8.2019; nulla statuire a titolo di mantenimento, con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Va pronunciata la separazione personale dei coniugi vista la volontà della moglie e considerato quanto dalla stessa dichiarato in udienza in merito alla fine della relazione con il marito con il quale non vi era mai stata convivenza, essendosi lo stesso reso irreperibile subito dopo la celebrazione del matrimonio (v. verbale di udienza).
Le parti non hanno avuto figli per cui nulla va statuito al riguardo.
Il Collegio ritiene, inoltre, corretto che le spese di lite rimangano a carico dell'erario (in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio statale) in considerazione della natura costitutiva della pronuncia sullo status e del fatto che il resistente, rimanendo contumace, nulla ha opposto sull'accoglimento delle domande della moglie.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 23.03.2025, così decide:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 sposatisi in Milano il giorno 1.8.2019 (Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 1099, P I,
Registro 1, anno 2019);
3) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) nulla dispone in positivo sulle spese di lite, che resteranno a carico dell'Erario.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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