Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026REG.PROV.COLL.
N. 01011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2025, proposto da
RI HE La RA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Salvatore Pensabene Lionti e Tommaso Pensabene Lionti, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Pensabene Lionti in Palermo, via G. Giusti n. 45;
contro
Comune di Petrosino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Pantaleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Sez. giurisdizionale, n. 823/2024, resa tra le parti, il 30 ottobre 2024 che ha parzialmente accolto l’appello proposto per la per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2516 del 31 luglio 2023 sul ricorso per l’annullamento:
- della nota prot. 8848 del 11 giugno 2021, con la quale il Responsabile del V Settore “ Urbanistica – Suap – Condono ed Abusivismo edilizio ” ha ordinato di non effettuare i lavori di cui alla SCIA presentata dalla originaria ricorrente il 3 maggio 2021 (prot. 6539) avente ad oggetto la fedele ricostruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, di civile abitazione e relative opere pertinenziali in località Torrazza;
- della nota prot. 10079 del 2 luglio 2021 del Responsabile del V Settore con la quale viene reiterata la diffida a non effettuare l’intervento edilizio, ordinando di non dare inizio ai lavori;
- di ogni provvedimento comunque connesso che può risultare lesivo per la ricorrente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Petrosino;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il Cons. IG LI e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, l’istante precisa che questo C.G.A.R.S. statuiva che il Comune dovesse riattivare il procedimento, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della predetta sentenza, per ottenere i pareri e le autorizzazioni mancanti, previa verifica, al fine della corretta applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001, che « siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria ».
L’istante precisa ancora che il Comune era rimasto inerte, fatta salva una comunicazione del 18 dicembre 2024, relativa al dissesto finanziario dell’Ente - adottato con deliberazione dell’11 aprile 2023 - con invito di inoltrare l’istanza di adesione alla massa passiva.
Espone, inoltre che con nota del 7 aprile 2024, chiedeva al Comune il pagamento delle spese legali liquidate nella citata sentenza (per un totale di € €11.029,72), rilevando che tale credito non dovesse rientrare nella “massa passiva” in quanto la menzionata decisione era successiva alla dichiarazione di dissesto dell’Ente.
Precisa ancora che, stante il perdurare dell’inerzia, inviava autonomamente presso l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Struttura Territoriale dell’Ambiente di Trapani la richiesta, n. 17507 del 14 febbraio 2025, di rilascio del nulla osta ex art. 55 del Codice della Navigazione. Di seguito l’Assessorato Regionale chiedeva di integrare la documentazione quanto all’attestazione di regolarità urbanistica. Pertanto, con pec dell’11 aprile 2025, la ricorrente chiedeva al Comune di trasmettere l’attestazione predetta. L’Amministrazione comunale rimaneva ancora inerte e, pertanto, con nota prot. 29978 dell’8 maggio 2025, l’Assessorato comunicava il preavviso di archiviazione del procedimento in considerazione della mancata presentazione della documentazione richiesta.
Lamenta che, a seguito di un ulteriore sollecito, il Comune di Petrosino – in riscontro alla richiesta di rilascio dell’attestazione di regolarità urbanistica – trasmetteva la nota prot. 750 del 16 maggio 2025, tuttavia, limitandosi a trasmettere unitamente alle sentenze intervenute la nota del Comune di Petrosino prot. 8848/2021 denominata “ Parere di regolarità urbanistica ”, che in realtà recherebbe l’ordine di non eseguire i lavori oggetto della SCIA, annullato in sede giurisdizionale. Pertanto, la ricorrente il 22 maggio 2025 diffidava il Comune di Petrosino a voler dare esecuzione al giudicato discendente dalla sentenza di questo Consiglio n. 824/2024, dando le relative indicazioni.
L’istante chiede, dunque, di ordinare al Comune di Petrosino di dare esecuzione alle statuizioni nascenti dal giudicato amministrativo di cui alla sentenza n. 824/2024 e, per l’effetto: - di riattivare immediatamente il procedimento, prendendo atto che l’intervento edilizio di cui si discute è soggetto a SCIA;
- di acquisire autonomamente gli atti di assenso che risultano necessari a seguito delle
statuizioni giudiziali;
- di rilasciare tutte le attestazioni e adottare tutti gli atti che le altre Amministrazioni coinvolte vorranno richiedere;
- di provvedere al pagamento delle spese legali, liquidate in € 6.000, oltre accessori di legge e il rimborso del contributo unificato per entrambi i gradi del giudizio, per un totale di € 11.029,72.
In relazione a tale ultima richiesta, osserva che risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (perfezionata il 12 novembre 2024) e che il credito in questione non rientra nella massa passiva del dissesto finanziario, trattandosi di un credito sorto successivamente alla relativa dichiarazione.
Si è costituito il Comune di Petrosino, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza in ordine alla condanna alle spese di lite, stante l'incompetenza o la carenza di legittimazione passiva del Comune in luogo dell’organo straordinario di liquidazione.
In ordine alla ripresa del procedimento amministrativo, il Comune evidenzia di aver provveduto a riattivare il procedimento; infatti, con nota prot. n.17752 dell'11 novembre 2025, comunicata anche al tecnico della ricorrente, il Responsabile del V Settore “ Urbanistica-Suap Condono e Abusivismo Edilizio " del Comune ha inoltrato gli atti al Demanio Marittimo di Trapani per gli adempimenti di competenza. Con ulteriore nota prot. n.18516 del 24 novembre 2025 il Responsabile del V Settore ha provveduto a reiterare l'invio degli atti (ivi compresa la sentenza ottemperanda) al Dipartimento del Demanio Marittimo di Palermo, specificando che detto invio era finalizzato all’ottenimento del nulla osta ex art. 55 Cod. Nav. Altresì, con nota del V Settore prot. n. 18361 del 20 novembre 2025 ha trasmesso gli atti predetti anche al Genio Civile di Trapani ai fini del rilascio dell'atto di assenso in materia antisismica.
Chiede, dunque, la cessazione della materia del contendere.
In vista dell’udienza l’Amministrazione ha depositato il nulla osta del Genio civile trasmesso con nota del 3 marzo 2026.
Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
II – Il ricorso deve essere accolto.
III – Quanto al pagamento delle spese di lite, ritiene il Collegio che non possa trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale invocato dall’Amministrazione con riferimento al caso di specie, trattandosi di debito derivante dalla condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla ottemperanda sentenza, in ragione del diverso principio secondo cui “ il debito che, pur avendo causa in ‘atto o fatto di gestione’ anteriore alla predetta data di discriminazione abbia tuttavia, in quanto all’epoca ancora incerto, illiquido ed inesigibile, bisogno di un successivo giudicato per tramutarsi in certo, liquido ed esigibile ” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3937/2017).
Il Comune, pertanto, deve essere dichiarato tenuto al pagamento alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione al Comune della presente sentenza, ovvero dalla data eventualmente anteriore in caso di notificazione a cura della parte interessata, di quanto stabilito dalla sentenza n. 823/2024 introduttivamente citata.
II – Per quanto riguarda il secondo punto di domanda, in disparte il rilascio del nulla osta prodotto dal Comune, ciò non esime l’Amministrazione dall’adempiere all’ordine contenuto in sentenza relativo alle verifiche sopra specificate.
III – Ne consegue che in accoglimento della domanda deve ordinarsi al Comune resistente di adempiere alla sentenza di questo Consiglio.
Per l’eventualità di un inadempimento da parte del Comune, è nominato sin d’ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di Trapani ovvero il funzionario del suo ufficio a ciò dallo stesso appositamente delegato.
IV – In ragione del principio della soccombenza, l’Amministrazione è condannata al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, come determinate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di disporre gli atti necessari alla completa esecuzione della sentenza di questo Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Sez. giurisdizionale, n. 823/2024, nei sensi e nei termini precisati in motivazione. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, Commissario ad acta il Prefetto di Trapani, con facoltà di delega ad un dirigente dallo stesso Ufficio, affinché – su richiesta della parte – previa verifica della persistente inottemperanza da parte del Comune, provveda entro l’ulteriore termine di 60 giorni, in sostituzione dell’Amministrazione inottemperante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore della parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO VA, Presidente
IG LI, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LI | TO VA |
IL SEGRETARIO