TAR Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 245
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittima attribuzione punteggio per iscrizione Albo Geometri

    La lex specialis non richiede l'attualità dell'iscrizione, ma valorizza la professionalità acquisita. La cancellazione per incompatibilità non inficia tale professionalità.

  • Rigettato
    Illegittima attribuzione punteggio per incarichi professionali

    La valutazione dei titoli rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità. Non sono ravvisabili vizi macroscopici.

  • Rigettato
    Illegittima attribuzione punteggio per titoli di studio e professionali non attinenti

    Il profilo di Istruttore Tecnico non si esaurisce in competenze edilizie/catastali ma abbraccia anche ambiente e territorio. La valutazione di tali titoli è coerente con le potenziali mansioni e rientra nella discrezionalità tecnica della commissione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità censura su punteggio diploma maturità classica

    Anche in caso di accoglimento, il punteggio di LV LL rimarrebbe superiore a quello del ricorrente, rendendo la censura inammissibile per carenza di interesse concreto.

  • Improcedibile
    Ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale

    Il ricorso incidentale è stato proposto in via condizionata all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale. Poiché il ricorso principale è stato rigettato, il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 245
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 245
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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