Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00918/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2025, proposto da AL IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Spitaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Nicita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di LV LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di IO AU OF, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Auricchiella e Michele Bartoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n.51/2025 del 28.02.2025, numero di registro generale n. 654 del 28.02.2025 (all. 1), con la quale il Dirigente del Servizio D1.02 Politiche delle Risorse Umane della Città Metropolitana di Catania, a seguito del verbale della Commissione Esaminatrice n. 7 del 28-02-2025 che ha contestualmente approvato, ha rettificato la precedente Determinazione n. 2238 del 09-07-2024 (all. 2) con la quale era stata approvata la graduatoria della procedura comparativa mediante progressione verticale per l’anno 2022 riservate al personale di ruolo per la copertura di n.8 posti di Istruttore Tecnico categoria “C” , ed ha contestualmente approvato la nuova graduatoria finale della procedura selettiva stessa ove vengono collocati in posizione utile, e dichiarati quindi vincitori della selezione, i contro interessati signor IO AU AN (6° posto, con punti 26) e signor LV RB (7° posto, con punti 26).
- del verbale n. 2 del 08-02-2024 (all. 3) e del verbale n. 4 del 07-05-2024 (all. 4), con i quali e nella parte in cui la Commissione Esaminatrice ha attribuito al controinteressato signor IO AU AN punti n. 24, ed al controinteressato signor LV RB punti n. 26, ed ha conseguentemente approvato con il suddetto verbale n. 4 del 07-05-2024 la graduatoria finale per ordine di punteggio, ove i predetti controinteressati venivano ivi collocati con i rispettivi e suindicati punteggi;
- delle schede di valutazione (all. 5 e all. 6) redatte dalla Commissione Esaminatrice, ed approvate con i suddetti verbali, con le quali ai controinteressati signor IO AU AN e signor LV RB vengono rispettivamente attribuiti punti 24 e punti 26;
- del verbale n. 5 del 02-07-2024 (all. 7) con il quale la Commissione Esaminatrice, a seguito dell’istanza di riesame inoltrata dal controinteressato signor IO AU AN in data 03-06-2024 la ha accolta, e per l’effetto gli ha riconosciuto l’ulteriore punteggio di punti 2, ha modificato e/o rettificato la relativa scheda di valutazione parimenti impugnata, e gli ha attribuito il maggiore punteggio di punti 26;
- del verbale n. 6 del 27-02-2025 (all. 8) con il quale la Commissione Esaminatrice, a seguito dell’accoglimento delle istanze di riesame dei candidati, ed a seguito dell’aggiornamento delle relative schede di valutazione redatte in conformità all’accoglimento delle istanze di riesame stesse, ha provveduto a rielaborare la graduatoria finale della procedura selettiva per cui è causa, attribuendo al controinteressato signor IO AU AN il maggiore punteggio di 26 punti collocandolo in graduatoria in posizione utile per essere dichiarato vincitore, ed ha confermato il punteggio di 26 punti attribuito al controinteressato signor LV LL collocandolo in posizione utile per essere dichiarato anche egli vincitore della selezione;
- del verbale n. 7 del 28-02-2025 (all. 9) con il quale la Commissione Esaminatrice, preso atto della intervenuta modifica (per effetto della sentenza del Tar Catania n.1845 del 17-05-2024) dell’art. 13 comma 1 del Regolamento per la Disciplina delle progressioni verticali (in merito ai criteri di preferenza in caso di candidati collocati a parità di punteggio ed a parità di anzianità anagrafica) ha nuovamente rielaborato la graduatoria finale approvata con il precedente verbale n. 6 del 27-02-2025, ed ha collocato al 7° posto della graduatoria con punti 26 il controinteressato signor IO AU AN, ed all’8° posto della graduatoria con punti n.26 il controinteressato signor LV RB;
- e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e successivo e comunque pregiudizievole per il ricorrente, tra i quali l’originaria determinazione numero servizio 165-2024 del 24-05-2024 e numero registro generale 1661 del 24-05-2024 (all. 10) con la quale il Dirigente del Servizio D1.01 Affari Generali e Risorse Umane della resistente Amministrazione aveva approvato la graduatoria originaria della procedura selettiva per cui è causa, nella parte in cui il controinteressato signor LV LL era stato collocato al 6° posto con punti 26 ed il controinteressato signor IO AU OF si era visto collocare all’interno della stessa con punti n. 24, ed in parte qua della successiva e confermativa determinazione numero servizio 236-2024 del 09-07-2024 e numero registro generale 2238 del 09-07-2024 a firma dello stesso Dirigente, e comunque degli sconosciuti provvedimenti di nomina dei controinteressati nei banditi posti di Istruttore Tecnico categoria “C” , e per la conseguente dichiarazione di nullità dei relativi contratti di lavoro dagli stessi eventualmente stipulati con la resistente Amministrazione;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OF IO AU in data 30 giugno 2025:
- della graduatoria definitiva della procedura di progressione verticale del personale interno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.8 posti di Istruttore Tecnico cat. C approvata con determinazione n.654 del 28/2/2025, nella parte in cui al ricorrente incidentale non sono stati valutati:
- l’iscrizione all’albo personale dirigente dei cantieri di lavoro presso Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania che avrebbe dato diritto a 1,00 punti;
- l’abilitazione all’espletamento delle mansioni di direttore/istruttore dei cantieri di lavoro presso Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania previa idoneità conseguita presso il Genio Civile che avrebbe dato diritto a 0,25 punti;
entrambi dichiarati nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione alla procedura.
- del verbale della Commissione esaminatrice della procedura di progressione verticale del personale interno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.8 posti di Istruttore Tecnico cat. C inerente la valutazione dei titoli del ricorrente incidentale, di cui si sconoscono gli estremi, e della allegata scheda di valutazione, nella parte in cui non sono stati valutati l’iscrizione all’albo personale dirigente dei cantieri di lavoro presso Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania e l’abilitazione all’espletamento delle mansioni di direttore/istruttore dei cantieri di lavoro presso Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania dichiarati nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione alla procedura, con l’attribuzione di ulteriori punti 1,25 punti;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati comunque pregiudizievole per il ricorrente incidentale.
Visti il ricorso principale e il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Catania e di LV LL e di IO AU OF;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. NU IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Con ricorso notificato il 26 aprile 2025 e depositato il 5 maggio 2025, l’odierno ricorrente IN AL impugnava:
1. la determinazione n. 51/2025 del 28-02-2025, n. R.G. 654/2025, con la quale il Dirigente del Servizio D1.02 della Città Metropolitana di Catania, a seguito del verbale n. 7 del 28-02-2025, rettificava la precedente determinazione n. 2238/2024 e approvava la nuova graduatoria della procedura comparativa 2022 per n. 8 posti di Istruttore Tecnico categoria “C”, dichiarando vincitori i controinteressati IO AU OF (6° posto, punti 26) e LV LL (7° posto, punti 26);
2. i verbali n. 2 del 08-02-2024 e n. 4 del 07-05-2024, nella parte in cui attribuivano a OF punti 24 e a LL punti 26, approvando la graduatoria finale;
3. le schede di valutazione approvate con i suddetti verbali, con cui venivano attribuiti rispettivamente punti 24 e 26 ai controinteressati;
4. il verbale n. 5 del 02-07-2024, con cui, accogliendo l’istanza di riesame di OF del 03-06-2024, la Commissione riconosceva ulteriori punti 2, modificava la scheda e attribuiva il punteggio complessivo di 26;
5. il verbale n. 6 del 27-02-2025, con cui, a seguito dell’aggiornamento delle schede, la Commissione rielaborava la graduatoria finale, confermando i punteggi e collocando entrambi in posizione utile per la nomina a vincitori;
6. il verbale n. 7 del 28-02-2025, con cui, in seguito alla modifica dell’art. 13 comma 1 del Regolamento per le progressioni verticali determinata dalla sentenza TAR Catania n. 1845/2024, la graduatoria finale veniva nuovamente rielaborata, collocando OF al 7° posto e LL all’8° posto, entrambi con punti 26;
7. e comunque ogni atto presupposto, connesso e successivo pregiudizievole, tra cui le determinazioni n. 165/2024 del 24-05-2024, n. R.G. 1661/2024, e n. 236/2024 del 09-07-2024, n. R.G. 2238/2024, nonché ogni provvedimento di nomina dei controinteressati, con conseguente dichiarazione di nullità dei contratti eventualmente stipulati.
Esposizione dei fatti.
Nel ricorso per quanto di interesse si rappresenta in punto di fatto quanto segue.
Il ricorrente, dipendente di ruolo della Città Metropolitana di Catania dal 30 dicembre 2010, con profilo di “addetto attività tecniche – categoria B”, partecipava alla procedura comparativa ex art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 per la progressione verticale relativa all’anno 2022, avviata con decreto del Commissario Straordinario n. 237 del 21 novembre 2022 (all. 11) e disciplinata dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4179 del 30 dicembre 2022 (all. 12).
Il bando prevedeva, all’art. 1, i requisiti di partecipazione, tra cui l’appartenenza al ruolo dell’Amministrazione e il possesso del diploma di geometra o titolo equipollente, e, agli artt. 5, 9, 10 e 11, i criteri di valutazione concernenti la prova test, la performance triennale, i titoli professionali e di studio ulteriori e gli incarichi rivestiti, per un totale massimo di trenta punti.
In possesso dei requisiti prescritti, il ricorrente presentava nei termini domanda di partecipazione, allegando il curriculum vitae in formato europeo, come previsto dal bando.
Con verbale n. 4 del 7 maggio 2024, la Commissione esaminatrice procedeva alla valutazione dei titoli e approvava la graduatoria definitiva, nella quale il ricorrente veniva collocato al sesto posto con punti venticinque, risultando pertanto vincitore. La relativa graduatoria veniva approvata con determinazione dirigenziale n. 1661 del 24 maggio 2024, successivamente confermata con determinazione n. 2238 del 9 luglio 2024. Tuttavia, l’Amministrazione non dava corso all’inquadramento dei vincitori, sospendendo l’efficacia della graduatoria in attesa dell’esame delle istanze di riesame proposte da alcuni candidati.
Con verbale n. 5 del 2 luglio 2024, la Commissione accoglieva l’istanza di riesame del controinteressato OF IO AU, attribuendogli due ulteriori punti per incarichi ritenuti valutabili ai sensi dell’art. 11 del bando, innalzando così il punteggio da ventiquattro a ventisei. Successivamente, con i verbali n. 6 del 27 febbraio 2025 e n. 7 del 28 febbraio 2025, la Commissione riformulava la graduatoria finale applicando il nuovo criterio di preferenza introdotto a seguito della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 1845/2024, che aveva modificato l’art. 13 del Regolamento per le progressioni verticali, stabilendo la preferenza per il candidato con minore anzianità anagrafica in caso di parità di punteggio e di servizio.
Con determinazione n. 51 del 28 febbraio 2025, n. R.G. 654/2025, il Dirigente del Servizio D1.02 approvava la nuova graduatoria, collocando il ricorrente al nono posto con punti venticinque e dichiarando vincitori i controinteressati OF IO AU (sesto posto, punti ventisei) e LL LV (settimo posto, punti ventisei). Il ricorrente, non informato della riformulazione della graduatoria, presentava istanza di accesso agli atti, ottenendo in data 6 aprile 2025 (all. 13) la documentazione richiesta, sebbene parzialmente oscurata, dalla quale emergevano le schede di valutazione e i punteggi attribuiti ai controinteressati.
Gli atti impugnati, e in particolare i verbali della Commissione esaminatrice nn. 5, 6 e 7, la determinazione dirigenziale n. 51/2025 e gli atti presupposti, risultando lesivi della posizione del ricorrente e venivano impugnati con il mezzo di gravame in esame (per violazione del bando, del Regolamento interno e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001).
Motivi di ricorso.
I Motivi di ricorso possono così sintetizzarsi. Gli atti impugnati attribuivano a OF e a LL un punteggio complessivo di 26 punti ciascuno, collocandoli rispettivamente al sesto e settimo posto della graduatoria e determinandone la nomina a vincitori, in violazione delle norme del bando. Originariamente, la scheda di valutazione approvata con verbale n. 4 del 7 maggio 2024 attribuiva a OF 24 punti, così ripartiti: 7 per il test, 15 per la performance triennale e 2 per i titoli professionali, comprensivi di 1 punto per l’abilitazione a Geometra e 1 per l’iscrizione all’Albo dei Geometri. OF aveva richiesto il riesame del punteggio ex art. 11 del bando per ottenere ulteriori 2 punti in relazione a incarichi svolti presso la ex Provincia e il Tribunale di Catania. La Commissione accoglieva tale richiesta con verbale n. 5 del 2 luglio 2024, modificando la scheda e portando il punteggio complessivo a 26.
Tuttavia, veniva rilevato che il punto attribuito per l’iscrizione all’Albo dei Geometri risultava illegittimo, poiché OF non risultava iscritto al Collegio dal 14 marzo 2007, in violazione dell’art. 9 del bando e dell’art. 7 del Regolamento. Veniva dedotta, in particolare, la violazione degli artt. 7 del regolamento per le progressioni verticali e 9 del bando di selezione quanto all’attribuzione al controinteressato OF di un punto per l’iscrizione al collegio dei geometri, in quanto il punteggio per “iscrizioni ad albi professionali” presupponeva un’iscrizione attuale, non una pregressa iscrizione ormai cessata. Detraendo tale punto, il punteggio complessivo di OF sarebbe risultato pari a 25, lo stesso del ricorrente, il quale, per minor età, avrebbe prevalso su di lui. Inoltre, veniva evidenziato che l’attribuzione dei due punti per gli incarichi rivestiti risultava illegittima, poiché tali incarichi non soddisfacevano i requisiti di durata minima di sei mesi, di rapporto subordinato, di attinenza al profilo e di documentazione valida, come previsti dall’art. 11 del bando e dal Regolamento. Veniva contestata l’attribuzione al controinteressato OF di due punti per la voce “incarichi rivestiti” per violazione degli art. 9 del regolamento e 11, comma 2, del bando, posto che era consentita la valutazione di incarichi formalmente conferiti con provvedimento aventi durata non inferiore a sei mesi e strettamente attinenti al titolo di studio, al profilo e alla categoria per cui si concorreva, mentre gli incarichi in questione (uno per accertamenti tecnici ai fini della concessione di contributi alle imprese artigiane e quattro di consulente tecnico d’ufficio) non soddisfacevano tali requisiti.
Detraendo questi punti, il punteggio di OF sarebbe sceso a 23, risultando inferiore a quello del ricorrente. Si lamentava, inoltre, sul punto il difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo chiarito in che modo gli incarichi evidenziassero l’attitudine alle funzioni proprie del posto.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, per LL il verbale n. 4 del 7 maggio 2024 attribuiva 26 punti, comprendenti 7 per il test, 15 per la performance triennale, 2 per i titoli professionali (1 punto per l’abilitazione a Biologo e 1 per l’iscrizione all’Albo dei Biologi) e 2 per ulteriori titoli di studio (0,5 per il diploma e 1,5 per la laurea in Biologia).
Tale attribuzione risultava illegittima, in quanto la Biologia non era attinente al profilo di Istruttore tecnico-geometra e, pertanto, non potevano essere valutati i punti relativi ai titoli professionali e di studio. Si lamentava la violazione degli artt. 7 e 8 del regolamento e 9 e 10 del bando per l’attribuzione a quest’ultimo di due punti per titoli professionali ulteriori (abilitazione alla professione di biologo e iscrizione all’albo dei biologi) e di due punti per titoli di studio ulteriori (diploma di maturità classica e laurea in biologia); l’art. 9 del bando, che disciplinava i titoli professionali ulteriori, e l’art. 10, che disciplinava i titoli di studio ulteriori, richiedevano invero che tali titoli fossero attinenti al profilo per il quale si concorreva, mentre la disciplina della biologia non era in alcun modo attinente al profilo di istruttore tecnico, tipicamente legato all’edilizia e all’urbanistica. Detraendo 4 punti, il punteggio di LL sarebbe sceso a 22, risultando inferiore a quello del ricorrente, che conseguirebbe così la posizione di vincitore della selezione.
Si costituiva in giudizio, con memoria depositata in giudizio il 13 maggio 2025, il controinteressato NI IO AU.
Con memoria depositata in data 20 maggio 2025, la Città Metropolitana di Catania rilevava quanto segue. Con riferimento al primo motivo di ricorso (con il quale il ricorrente censura l’attribuzione a AN IO AU di un punto per il possesso dell’iscrizione all’Albo dei Geometri, sostenendo che l’iscrizione del 2007 non fosse in corso durante la procedura), veniva richiamato l’art. 9 del bando, il quale disciplinava i titoli professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso, evidenziando come la norma prevedesse un massimo di due punti e considerasse, tra i titoli valutabili, anche le “iscrizioni ad albi professionali (un punto per ogni iscrizione”, senza richiedere che l’iscrizione fosse in atto al momento della procedura); il punteggio massimo per titoli professionali è di due punti, comprendendo abilitazioni e iscrizioni ad albi, attribuendo un punto per ciascuna. Il richiamo del ricorrente all’art. 1, comma 4, del bando veniva considerato infondato, in quanto tale norma disciplinava i requisiti di ammissione e non la valutazione dei titoli, pertanto la censura doveva essere rigettata.
Con riferimento alla censura con la quale il ricorrente contesta altresì l’attribuzione a AN di due punti per incarichi rivestiti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del bando, lamentando l’assenza dei requisiti di responsabilità diretta, provvedimento formale, durata semestrale e attinenza al profilo professionale, veniva rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata, la Commissione godeva di discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli, salvo manifesta illogicità riscontrabile ictu oculi (Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Cons. Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6518; Cons. Stato, IV, 20 dicembre 2017, n. 5982; Cons. Stato, IV, 5 gennaio 2017, n. 11; T.a.r Lazio, Roma, I, 31 gennaio 2011, n. 879; T.a.r Lazio, Roma, I, 14 marzo 2012, n. 2503); nel caso di specie non si rilevavano irregolarità.
Con riferimento alla censura con la quale il ricorrente censura l’attribuzione a RB LV di due punti per titoli professionali ulteriori, di cui un punto per l’abilitazione alla professione di Biologo e un punto per l’iscrizione all’Albo dei Biologi, nonché di due punti per titoli di studio ulteriori (0,5 punti per il diploma di maturità classica e 1,5 punti per la Laurea in Biologia), sostenendo la non attinenza al profilo di istruttore tecnico – geometra, veniva osservato che, anche in questo caso, la discrezionalità tecnica della Commissione si estendeva alla valutazione dei titoli e, come risulta dal verbale, la scelta valutativa era stata adeguatamente motivata; pertanto, la censura non poteva trovare accoglimento.
Con ricorso incidentale depositato in data 30 giugno 2025, il controinteressato OF IO AU osservava quanto segue. Anche in ipotesi di accoglimento parziale del ricorso del sig. IN, conserverebbe diritto a un punto per l’iscrizione all’Albo personale dirigenti dei cantieri di lavoro presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania (all. 6) e a 0,25 punti per l’abilitazione all’espletamento delle mansioni di direttore o istruttore dei cantieri di lavoro, conseguita presso il Genio Civile (all. 7). La contestazione relativa alla mancata attualità dell’iscrizione all’Albo dei Geometri di OF risulta infondata, atteso che l’art. 9 del bando riconosce il punteggio al mero possesso del titolo, indipendentemente dalla sua attualità. Il richiamo all’art. 1, comma 4, del bando risulta improprio, poiché concerne i requisiti di ammissione e non la valutazione dei titoli.
Veniva evidenziato che OF risultava iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Catania dal 1988 al 2007. L’iscrizione cessava per incompatibilità con l’impiego pubblico, come accertato dal Collegio Geometri con avviso definitivo del 19 febbraio 2007 (all. 8), conformemente all’art. 7 R.D. 274/1929 (all. 9) e all’art. 73 del Decreto del Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Catania n. 178/2022 (all. 10).
L’attribuzione di punti per incarichi professionali rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione. Le Consulenze Tecniche d’Ufficio dichiarate da OF soddisfano i requisiti dell’art. 11 del bando, comportano responsabilità personale, attinenza al profilo e durata minima. Tali attività comprenderebbero rilievi planimetrici e topografici, verifiche urbanistiche e catastali, determinazione dei costi di sanatoria e redazione di computi metrici, tutte attinenti al profilo di istruttore tecnico.
OF presta attività da circa vent’anni presso la Città Metropolitana di Catania, occupandosi di istruttorie per procedimenti autorizzativi. Gli incarichi, inizialmente affidati a professionisti esterni, sono stati successivamente conferiti agli istruttori tecnici interni, confermando l’attinenza delle mansioni svolte.
Con memoria depositata in data 15 luglio 2025, la Città Metropolitana ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese anche in relazione al ricorso incidentale.
Con memoria depositata in data 10 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il controinteressato LL IO, che osservava come il ricorrente avesse erroneamente sostenuto che la laurea in Scienze Biologiche e l’abilitazione alla professione di biologo non fossero valutabili ai fini del profilo di Istruttore Tecnico di cat. C. Veniva rilevato che il profilo bandito non richiederebbe esclusivamente conoscenze in ambito ingegneristico o urbanistico, ma si colloca nell’Area degli Istruttori, ai sensi dell’art. 12 del CCNL Funzioni Locali e dell’Allegato A, che definiscono livelli di competenze e responsabilità, comprendenti conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti svolgono le mansioni previste e quelle equivalenti nell’area di inquadramento, fatte salve specifiche abilitazioni professionali. Veniva rilevato che la duttilità del profilo consente alle Amministrazioni di acquisire competenze diversificate secondo il modello organizzativo e le esigenze professionali, come ribadito dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0066005-P6/10/2021, che riconosce la possibilità di valorizzare titoli ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso alla procedura; il sig. LL, assegnato al Dipartimento II – Affari Tecnici e Ambientali, Servizio III – Ambiente, Energia e Protezione Civile, Ufficio Gestione Riserve Naturali, svolge attività tecniche e amministrative relative alla gestione del patrimonio naturale e alla protezione dell’ambiente, con compiti attinenti al profilo tecnico per il quale è risultato vincitore; conseguentemente, laurea e abilitazione sono correttamente valutabili. L’interpretazione restrittiva proposta dal ricorrente modifica arbitrariamente la lex specialis , la quale deve essere interpretata secondo il significato letterale delle parole, come stabilito da consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013 n. 1969; 19 novembre 2012 n. 5825; 2709/2014). Il bando prevede espressamente la valutazione di titoli attinenti al profilo e alla categoria superiore, senza limitazioni arbitrarie, e riconosce punteggio anche a titoli di studio ulteriori, come il diploma di maturità classica previsto dall’art. 10. Inoltre, i profili di categoria D, superiori alla cat. C, comprendono l’Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale, accessibile con laurea in Scienze Biologiche, per cui l’esclusione dei titoli posseduti in cat. C renderebbe impossibile la progressione verticale; ne consegue che i titoli del sig. LL sono attinenti al profilo tecnico e il ricorso deve essere rigettato.
Con memoria depositata in data 19 ottobre 2025, il ricorrente rilevava quanto segue. Preliminarmente, il ricorso incidentale proposto da OF IO AU appare improcedibile e/o inammissibile. In ogni caso, anche in ipotesi di accoglimento integrale del ricorso principale, il ricorrente incidentale retrocederebbe a 23 punti; l’attribuzione dei 1,25 punti rivendicati andrebbe a elevare il suo punteggio a 24,25, comunque inferiore ai 25 punti attribuiti al ricorrente principale. Pertanto, il ricorso incidentale deve ritenersi temerario. La Commissione ha escluso i titoli e i punteggi rivendicati nel ricorso incidentale, applicando correttamente l’art. 9 del bando di selezione, rubricato “Valutazione Titoli Professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria”. Ai sensi di tale disposizione, il punteggio massimo attribuibile ai titoli ulteriori è di 2 punti, così ripartiti: 1 punto per ciascuna abilitazione professionale attinente al profilo e alla categoria superiore, 0,25 punti per ulteriori abilitazioni, e 1 punto per ciascuna iscrizione ad Albi professionali. Il ricorrente incidentale reclama l’attribuzione di 1 punto per l’iscrizione all’Albo del personale dirigente dei cantieri di lavoro presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania; tuttavia, tale Albo non costituisce un Albo Professionale. I Cantieri di Lavoro rappresentano strumenti di inserimento temporaneo per disoccupati o soggetti in particolari situazioni; ne consegue che non poteva attribuirsi alcun punto per l’iscrizione rivendicata. Analogamente, non è meritevole di attribuzione il punteggio di 0,25 rivendicato per l’asserita abilitazione a direttore o istruttore dei cantieri di lavoro, trattandosi di mera iscrizione nell’elenco provinciale del personale dirigente, priva di abilitazioni ulteriori ai sensi del bando. Nel merito, le difese dei controinteressati si risolvono in eccezioni generiche e infondate rispetto ai motivi di ricorso della difesa del ricorrente principale, i quali si richiamano integralmente.
All’udienza del 20 novembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La controversia verte sulla legittimità della graduatoria finale della procedura di progressione verticale per n. 8 posti di Istruttore Tecnico – Categoria C, nella parte in cui colloca il ricorrente, sig. IN, al nono posto con 25 punti, e dichiara vincitori i controinteressati OF e LL, rispettivamente al sesto e settimo posto con 26 punti ciascuno.
1. Sulle censure relative alla posizione del controinteressato OF.
1.1. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente contesta l’attribuzione di 1 punto per l’iscrizione all’Albo dei Geometri, sostenendo che tale iscrizione fosse cessata nel 2007 e, quindi, non “attuale” al momento della partecipazione alla procedura.
La censura non è fondata.
L’art. 9 del bando di selezione si limita a prevedere l’attribuzione di “punti 1 per ogni iscrizione ad albi professionali attinenti al profilo” .
La “lex specialis” non richiede, né esplicitamente né implicitamente, il requisito dell’attualità dell’iscrizione.
In assenza di una tale previsione, il Collegio ritiene che la “ratio” della norma sia quella di valorizzare la professionalità acquisita dal candidato, attestata dal superamento di un esame di abilitazione e dalla successiva iscrizione a un albo, a prescindere dalla sua persistenza formale.
Tale professionalità non viene meno per la mera cancellazione, soprattutto quando, come nel caso di specie, essa sia stata determinata da una situazione di incompatibilità derivante dall’assunzione nel pubblico impiego.
L’operato della Commissione, che ha ritenuto di valutare il titolo, non appare dunque viziato da alcuna illegittimità.
1.2. Il ricorrente lamenta, inoltre, l’illegittima attribuzione di 2 punti per incarichi professionali, asseritamente privi dei requisiti di durata minima semestrale e di formale conferimento, come richiesto dall’art. 11 del bando.
Anche tale censura risulta infondata.
La valutazione dei titoli e delle esperienze professionali costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica da parte della Commissione esaminatrice, il cui giudizio è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti.
Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto di valorizzare, in sede di riesame, alcune consulenze tecniche d’ufficio e altri incarichi svolti dal controinteressato.
Sebbene la riconducibilità di tali attività alla nozione di “incarico” di cui all’art. 11 possa apparire discutibile, non si ravvisa un vizio talmente macroscopico da configurare un’abnormità della valutazione.
La Commissione ha ritenuto, con giudizio non manifestamente illogico, che tali attività, formalmente conferite con provvedimento dell’autorità giudiziaria o di altri enti e attinenti al profilo tecnico, integrassero i requisiti richiesti; non emergendo un errore di fatto o un’evidente irrazionalità, il giudizio della Commissione si sottrae al sindacato di questo Tribunale.
Pertanto, le censure mosse nei confronti del punteggio attribuito al sig. OF devono essere respinte.
2. Sulle censure relative alla posizione del controinteressato LL.
Il ricorrente contesta l’attribuzione di punteggio per titoli di studio (laurea in Biologia e diploma di maturità classica) e professionali (abilitazione e iscrizione all’Albo dei Biologi), ritenendoli non attinenti al profilo di “Istruttore Tecnico” .
La doglianza è infondata.
Il profilo messo a selezione è quello di “Istruttore Tecnico – Categoria C” .
Come correttamente osservato dalla difesa del controinteressato, tale profilo professionale, nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, non si esaurisce nelle sole competenze edilizie e catastali, ma abbraccia anche settori quali l’ambiente, la tutela del territorio e la gestione del patrimonio naturale.
In tale contesto, la valutazione di un titolo di studio quale la laurea in Scienze Biologiche e della relativa abilitazione professionale appare funzionalmente coerente con le potenziali mansioni che il dipendente potrebbe essere chiamato a svolgere.
La scelta della Commissione di considerare tali titoli come “attinenti” , ai sensi degli artt. 9 e 10 del bando, rientra pienamente nella discrezionalità tecnica ad essa attribuita e non presenta profili di manifesta illogicità.
Per quanto concerne, infine, il punteggio attribuito per il diploma di maturità classica (0,5 punti), la relativa censura è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti, anche qualora si volesse ritenere tale titolo non attinente e si procedesse alla sua decurtazione, il punteggio del sig. LL scenderebbe da 26 a 25,5; tale punteggio rimarrebbe comunque superiore a quello del ricorrente (pari a 25), con la conseguenza che l’accoglimento della censura non arrecherebbe al sig. IN alcuna utilità concreta in termini di scavalcamento in graduatoria.
3. Sul ricorso incidentale proposto dal sig. OF.
Il rigetto del ricorso principale determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso incidentale proposto dal controinteressato OF.
Tale gravame, infatti, è stato proposto in via condizionata all’accoglimento, anche parziale, del ricorso principale; essendo quest’ultimo risultato infondato, il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere rigettato in ogni sua parte e il gravame incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
4. Sulle spese del giudizio.
Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della complessità e della opinabilità di alcune delle questioni trattate relative alla valutazione di titoli nell'ambito della discrezionalità tecnica della Commissione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso principale;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale;
- compensa interamente le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA HE, Presidente
NU IT, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU IT | DA HE |
IL SEGRETARIO