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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5297/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
BIANCHI MARIA ANTONIETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to BIANCHI MARIA ANTONIETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
I quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pordenone (PN) il
04/05/2002, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
18/07/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà comune delle parti, unitamente all'arredamento, rimane assegnata alla OR , che la abiterà insieme Pt_1
ai figli, e si farà carico del pagamento della rata del mutuo pari a mensili €
291,88, più interessi, mentre il NO ha trovato altra Controparte_1
soluzione abitativa e si è trasferito a Roveredo in Piano, in un appartamento in locazione;
3) la figlia minorenne sarà affidata in affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare;
4) la figlia potrà frequentare liberamente il padre, indicativamente, salvo diversi e più ampi accordi: 1 pomeriggio alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e di lavoro del padre e a fine settimana alternati dalle ore 9.00 di sabato alle ore 21.00 della domenica;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31
dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, per 3 giorni consecutivi,
alternando ogni anno, il giorno di Pasqua o Pasquetta;
durante le vacanze estive, per 4 settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, in funzione del rispettivo periodo di ferie dei genitori;
5) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola,
sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc..)
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
6) il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla IG.ra , in forma Pt_1
tracciabile, entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 300,00 per ciascun figlio, pari a complessivi € 600,00, con aggiornamento ISTAT annuale a
2 decorrere dal 2025, più il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Pordenone;
7) l'assegno unico universale, attualmente percepito dal IG. , con CP_1
la sentenza di separazione sarà percepito al 100% dalla IG.ra ; Pt_1
8) il NO verserà alla IG.ra un assegno mensile di € CP_1 Pt_1
300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT dal 2025,
fino a quando la stessa non reperirà un lavoro stabile, che le consenta di provvedere al proprio mantenimento;
9) il IG. si impegna a vendere il camper di proprietà esclusiva CP_1
dello stesso e a riconoscere alla IG.ra il 50% del ricavato;
Pt_1
10) i cani resteranno presso la casa familiare e la IG.ra si farà carico Pt_1
del loro mantenimento;
11) con l'adempimento delle suddette condizioni, i coniugi dichiarano di avere regolamentato ogni loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro;
12) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o altro
documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minorenne;
13) spese compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al
3 deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 23/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e hanno, altresì,
rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 29/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data
[...]
04/05/2002;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2002, atto n. 12, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
4 dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 19/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5297/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
BIANCHI MARIA ANTONIETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to BIANCHI MARIA ANTONIETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
I quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pordenone (PN) il
04/05/2002, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
18/07/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà comune delle parti, unitamente all'arredamento, rimane assegnata alla OR , che la abiterà insieme Pt_1
ai figli, e si farà carico del pagamento della rata del mutuo pari a mensili €
291,88, più interessi, mentre il NO ha trovato altra Controparte_1
soluzione abitativa e si è trasferito a Roveredo in Piano, in un appartamento in locazione;
3) la figlia minorenne sarà affidata in affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare;
4) la figlia potrà frequentare liberamente il padre, indicativamente, salvo diversi e più ampi accordi: 1 pomeriggio alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e di lavoro del padre e a fine settimana alternati dalle ore 9.00 di sabato alle ore 21.00 della domenica;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31
dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, per 3 giorni consecutivi,
alternando ogni anno, il giorno di Pasqua o Pasquetta;
durante le vacanze estive, per 4 settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, in funzione del rispettivo periodo di ferie dei genitori;
5) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola,
sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc..)
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
6) il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla IG.ra , in forma Pt_1
tracciabile, entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 300,00 per ciascun figlio, pari a complessivi € 600,00, con aggiornamento ISTAT annuale a
2 decorrere dal 2025, più il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Pordenone;
7) l'assegno unico universale, attualmente percepito dal IG. , con CP_1
la sentenza di separazione sarà percepito al 100% dalla IG.ra ; Pt_1
8) il NO verserà alla IG.ra un assegno mensile di € CP_1 Pt_1
300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT dal 2025,
fino a quando la stessa non reperirà un lavoro stabile, che le consenta di provvedere al proprio mantenimento;
9) il IG. si impegna a vendere il camper di proprietà esclusiva CP_1
dello stesso e a riconoscere alla IG.ra il 50% del ricavato;
Pt_1
10) i cani resteranno presso la casa familiare e la IG.ra si farà carico Pt_1
del loro mantenimento;
11) con l'adempimento delle suddette condizioni, i coniugi dichiarano di avere regolamentato ogni loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro;
12) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o altro
documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minorenne;
13) spese compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al
3 deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 23/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e hanno, altresì,
rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 29/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data
[...]
04/05/2002;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2002, atto n. 12, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
4 dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 19/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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