Art. 27.
Le ditte e le societa' imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se questi
parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il 5 per cento della
mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente art. 1.
Gli organi ispettivi del Ministero, del lavoro e della previdenza
sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o societa' inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Le ditte e le societa' imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se questi
parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il 5 per cento della
mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente art. 1.
Gli organi ispettivi del Ministero, del lavoro e della previdenza
sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o societa' inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.