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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il GOP, dr.ssa EL AB, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28.10.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 6027/2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. G. Gurnari e dall'Avv. F. Gangemi;
Ricorrente
CONTRO
, anche in qualità di mandatario di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. V. Grandizio ed E. Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P. Medici, in
[...] virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.12.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249004758461000 notificata il 15.11.2024, in relazione agli avvisi di addebito n. 39420170001007857000 e n. 39420210000819963000, rispettivamente notificati il 27.9.2017 e 6.11.2021.
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva e di ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. CP_2
e dell'art. 24, d.lgs. 46/99, in ragione dell'avvenuta notifica degli avvisi
Nel merito, ha sottolineato l'attualità del credito contributivo per non essere decorso il termine di prescrizione quinquennale, anche in virtù della sospensione del relativo termine ex art. 37 comma 2,
d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' che, oltre ad eccepire la Controparte_5
nullità del ricorso per violazione del diritto di difesa non avendo il ricorrente rispettato i termini di cui all'art. 415, co 3 c.p.c., ha sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito.
Nel merito, ha rilevato l'attualità del credito contributivo evidenziando la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile
[...] Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito (Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
Va, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso che il credito – CP_2
CP_ secondo la prospettazione dell' – non risulta ceduto. CP_ Deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto Controparte_3 incaricato della riscossione del credito, l'ente impositore è pur sempre titolare sostanziale del credito contributivo, nella specie di natura previdenziale, rispetto al quale la legittimazione a contraddire
CP_ sussiste esclusivamente in capo all'
Parimenti non merita accoglimento l'eccezione di nullità del ricorso in ragione del fatto che la notificazione del ricorso in violazione del termine previsto dall'art. 415 c.p.c. non ha determinato, nella specie, una violazione del diritto di difesa, il quale è stato pienamente esercitato.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dall'intimazione di pagamento n.
09420229001606106000, notificata il 20/06/2022, nonché dall'intimazione n. 09420239002306316000, notificata in data 22/05/2023 emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi opposti in ricorso, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4, comma
1, Dm 55/2014 (modif. dal Dm 147/22) stante l'assenza di questioni giuridiche complesse, vanno CP_ poste in favore dell'
Di contro vanno compensate verso l' stante l'assenza di legittimazione Controparte_3 passiva dell' in ragione della sola spiegata eccezione sostanziale di prescrizione. Controparte_6
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
CP_ Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 1.312,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese di lite nei confronti di e di CP_3 CP_3 CP_2
Così deciso in Reggio Calabria, lì 28.10.2025
Il Giudice
EL AB
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il GOP, dr.ssa EL AB, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28.10.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 6027/2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. G. Gurnari e dall'Avv. F. Gangemi;
Ricorrente
CONTRO
, anche in qualità di mandatario di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. V. Grandizio ed E. Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P. Medici, in
[...] virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.12.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249004758461000 notificata il 15.11.2024, in relazione agli avvisi di addebito n. 39420170001007857000 e n. 39420210000819963000, rispettivamente notificati il 27.9.2017 e 6.11.2021.
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva e di ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. CP_2
e dell'art. 24, d.lgs. 46/99, in ragione dell'avvenuta notifica degli avvisi
Nel merito, ha sottolineato l'attualità del credito contributivo per non essere decorso il termine di prescrizione quinquennale, anche in virtù della sospensione del relativo termine ex art. 37 comma 2,
d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' che, oltre ad eccepire la Controparte_5
nullità del ricorso per violazione del diritto di difesa non avendo il ricorrente rispettato i termini di cui all'art. 415, co 3 c.p.c., ha sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito.
Nel merito, ha rilevato l'attualità del credito contributivo evidenziando la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile
[...] Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito (Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
Va, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso che il credito – CP_2
CP_ secondo la prospettazione dell' – non risulta ceduto. CP_ Deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto Controparte_3 incaricato della riscossione del credito, l'ente impositore è pur sempre titolare sostanziale del credito contributivo, nella specie di natura previdenziale, rispetto al quale la legittimazione a contraddire
CP_ sussiste esclusivamente in capo all'
Parimenti non merita accoglimento l'eccezione di nullità del ricorso in ragione del fatto che la notificazione del ricorso in violazione del termine previsto dall'art. 415 c.p.c. non ha determinato, nella specie, una violazione del diritto di difesa, il quale è stato pienamente esercitato.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dall'intimazione di pagamento n.
09420229001606106000, notificata il 20/06/2022, nonché dall'intimazione n. 09420239002306316000, notificata in data 22/05/2023 emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi opposti in ricorso, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4, comma
1, Dm 55/2014 (modif. dal Dm 147/22) stante l'assenza di questioni giuridiche complesse, vanno CP_ poste in favore dell'
Di contro vanno compensate verso l' stante l'assenza di legittimazione Controparte_3 passiva dell' in ragione della sola spiegata eccezione sostanziale di prescrizione. Controparte_6
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
CP_ Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 1.312,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese di lite nei confronti di e di CP_3 CP_3 CP_2
Così deciso in Reggio Calabria, lì 28.10.2025
Il Giudice
EL AB