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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/12/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.P.U. 64-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
In persona del Giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 n. 59/2023 ruolo procedimento unitario proposta da C.F. ), residente in [...] C.F._1 di Bernardo n. 26, con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, avv. Leonardo
Capra;
- ricorrente
OGGETTO: OMOLOGA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 12.09.2025, depositava istanza per l'accesso alla procedura Parte_1 di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo di OCC, avv. Leonardo Capra e domandando a questo Tribunale l'omologa del piano dallo stesso proposto.
Con decreto depositato in data 17.09.2025, il giudice - designato in data 16.09.2025 - verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, il giudicante provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 CCII e disponeva, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il professionista nominato quale OCC, avv. Leonardo Capra, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70 CCII.
Con il medesimo decreto, inoltre, il giudicante disponeva: - la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata già pendenti nei confronti del debitore ovvero instaurati nelle more dell'apertura della procedura (inclusi il pignoramento del quinto stipendiale in essere e la procedura esecutiva immobiliare n. r.g.e. 100/2023 di questo Tribunale); - il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore;
- il divieto, per il debitore, di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati.
D'altro canto, nel decreto di ammissione (depositato in via d'urgenza in considerazione della procedura esecutiva pendente) il giudicante chiedeva al ricorrente e all'OCC una serie di integrazioni e chiarimenti volti a valutare la fattibilità del piano e la meritevolezza del debitore stesso.
In data 23/10/2025, il professionista nominato in luogo di OCC, trasmetteva quanto dovuto
(inclusa la relazione integrativa del debitore), nel rispetto delle tempistiche sopra indicate, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori del ricorso e del decreto di ammissione della proposta e dichiarando:
1. di aver provveduto, in data 23/09/2025, a trasmettere a mezzo pec la proposta con il piano ed il decreto ai creditori risultanti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti depositata dall'istante, ossia: Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[... ; ; Controparte_4 Controparte_5 [...]
; (ex Agos TO); Agenzia delle Entrate-Riscossione; Controparte_6 CP_3
Comune di Terni;
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Terni;
2. che, nel termine di giorni venti, in data 09.10.2025, aveva formulato osservazioni ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII il 26 Terni, Controparte_5 contestando la quantificazione del proprio credito, la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano;
3. che, in data 08.10.2025, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Terni aveva trasmesso la certificazione del credito erariale;
4. che, in data 16.10.2025, il debitore gli aveva trasmesso la relazione relativa ai chiarimenti richiesti nel decreto.
Con decreto del 28.10.2025, la scrivente giudice, in considerazione delle osservazioni al piano presentate in data 09.10.2025 dal 26 e della Controparte_5 precisazione di credito pervenuta dall' , la quale Controparte_7 aveva, peraltro, altresì richiesto la trasmissione di documentazione ulteriore, riservando all'esito le osservazioni, senza che in atti vi fosse prova del riscontro dell'OCC, fissava, al fine di garantire il contraddittorio in ordine alle osservazioni e alle integrazioni pervenute, apposita udienza, assegnando all'OCC termine per comunicare il presente decreto a tutti i creditori ed invitandolo, al contempo, a trasmettere tempestivamente a tutti i creditori la documentazione da ciascuno richiesta, nonché, in ogni caso, le relazioni integrative presentate dal medesimo e dal debitore.
In data 18.11.2025, depositava osservazioni tardive l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Terni, precisando ulteriormente il proprio credito e contestando la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano.
All'udienza del 19.11.2025, presenti, a mezzo dei rispettivi difensori, l'
[...]
il , Controparte_8 Controparte_9 CP_1
e il giudice, verificata la ritualità delle comunicazioni
[...] Controparte_2 effettuate dall'avv. Capra in ottemperanza al provvedimento del 30.10.2025, all'esito della discussione incentratasi principalmente sulle precisazioni dei crediti e sulla fattibilità del piano, assegnava al debitore e all'OCC termine di dieci giorni per proporre le modifiche al piano resesi necessarie all'esito delle precisazioni di credito e delle contestazioni formulate dal Parte_2
2
[...] e dall' riservando all'esito la decisione in Controparte_10 ordine all'omologa.
In data 29.11.2025, l'OCC depositava: la propria relazione integrativa con le integrazioni richieste;
la comunicazione pervenuta dal debitore in pari data, recante modifiche al piano;
le precisazioni di credito pervenute dall'Agenzia delle Entrate e dal Controparte_5
26.
[...]
Il procedimento giungeva, quindi, all'odierna decisione che deve necessariamente basarsi sulla proposta di ristrutturazione dei debiti così come modificata da nella Parte_1 missiva trasmessa all'OCC in data 29.11.2025, all'esito del contraddittorio con i creditori, nonché sulla relativa relazione integrativa redatta dall'OCC in pari data.
2. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.
Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.
3. Il ricorrente può essere definito consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta e che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività professionale.
In particolare, dalla lettura del ricorso introduttivo del presente procedimento, si rileva come l'origine del sovraindebitamento - come anche specificato nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC depositata, su richiesta della scrivente, in data
23.10.2025 - sia da ascrivere specificamente alla contrazione di obbligazioni per scopi estranei alla attività lavorativa svolta dal ricorrente, prima dipendente presso un istituto bancario e ora pensionato.
Occorre specificare, a riguardo, che, in ragione della qualifica di lavoratore dipendente del debitore e della relativa attestazione dell'OCC in merito, non v'è motivo per dubitare che anche lo scopo sotteso al rilascio delle plurime fideiussioni concesse in passato in favore della madre
(imprenditrice commerciale) fosse unicamente di natura familiare, come da lui stesso attestato.
Il debitore, nel corso degli anni, ha, quindi, contratto debiti per motivi personali e familiari al di fuori di qualsivoglia attività professionale, produttiva o commerciale da lui condotta, riconducibili, principalmente, a finanziamenti volti a:
- estinguere i debiti assunti quale fideiussore dell'attività commerciale della madre, poi dichiarata fallita con sentenza depositata da questo Tribunale in data in data 31/01/2001;
- pagare, per conto della madre e della moglie, entrambe prive di redditi, le spese di lite liquidate a loro carico all'esito di un lungo e complesso contenzioso civile che le aveva coinvolte;
- provvedere alle esigenze abitative e di sostentamento della propria famiglia, composta dalla moglie e dai due figli, nonché alle cure della madre, affetta dal morbo di Alzheimer
e poi deceduta nel 2019 (v. all. f) alla relazione del 23.10.2025);
4. Il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la
3 domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte o può dirsi che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69, co.
2, CCII.
5. Giova precisare che l'assenza di colpa grave nella causazione della situazione di sovraindebitamento rappresenta un elemento costitutivo negativo della fattispecie di cui all'art. 70 CCII, sicché il relativo onere della prova grava sul debitore (v. Trib. Avellino, 04.03.2021, nel vigore della L. 3/2012).
Si tratta di requisito valutabile anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado della procedura, come desumibile dal tenore dell'art. 70, co. 7, CCII (che riserva alla fase dell'omologa il vaglio in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano), nonché dall'assenza di preclusioni a riguardo.
Allo stato, infatti, l'art. 69 CCII rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che,
“limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Come noto, l'art. 12-bis della L. 3/2012 nella sua originaria formulazione, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d.
'triplice test di meritevolezza', che precludeva l'ammissione quando il consumatore:
1. aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
2. oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
3. ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Con la novella del D.L. 137/2020, tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nell'art. 69 CCII ora in vigore e quivi applicabile (v. sul punto, Cass. 22890/2023).
Con la modifica del 2020, il legislatore ha, dunque, inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione, secondo il quale “la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba valutarsi l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito” (così Trib. Spoleto, 17 novembre 2023).
In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.
Identico criterio di meritevolezza, come già evidenziato, risulta codificato nell'art. 69 CCII ed
è, pertanto, in tale prospettiva che occorre verificare la ricorrenza del requisito soggettivo in capo all'odierno istante.
Per quel che qui rileva, deve innanzitutto escludersi che risulti in alcun modo provato un comportamento fraudolento del debitore (che non si identifica con il mero atto pregiudizievole,
4 ma richiede un quid pluris consistente in una condotta positiva caratterizzata da inganno o artificio, v. Trib. Terni, 20 maggio 2021 e Trib. Benevento, 23 aprile 2019) ovvero l'assunzione di obbligazioni connotate da malafede, ossia nella piena consapevolezza di non essere effettivamente in grado di adempiere.
Piuttosto, occorre valutare la possibilità di qualificare il comportamento del ricorrente come connotato da “colpa grave”, da ritenersi sussistente ogni qualvolta l'indebitamento complessivamente risultante dalla relazione dell'OCC appaia sproporzionato rispetto ai flussi di reddito del debitore e/o legato a consumi irrazionali e spese voluttuarie, sia pur non risultando accompagnato da un intendo fraudolento o abusivo ovvero dalla deliberata volontà di non onorare i propri impegni contrattuali.
La giurisprudenza di merito formatasi nel vigore della L. 3/2012 suggerisce di valutare, a tal fine, una serie di circostanze, tutte rilevanti nel caso di specie, ossia, quanto alle cause del sovraindebitamento, l'assunzione di nuovi debiti per far fronte a precedenti esposizioni debitorie destinate a sfociare in un'esecuzione forzata (v. Trib. Avellino, 04 marzo 2021) ovvero il mutamento delle condizioni familiari e reddituali del debitore nel corso di un percorso di graduale indebitamento (v. Trib. Nola, 31 febbraio 2022); quanto allo scopo delle obbligazioni contratte, la meritevolezza delle esigenze da soddisfare mediante il ricorso al credito (v. Trib.
Verona 05 febbraio 2021).
Inoltre, nell'esaminare i predetti fattori, occorre tenere conto delle capacità del consumatore ricorrente - anche in considerazione della qualifica professionale e dell'attività svolta - di cogliere la sproporzione tra il proprio indebitamento e le proprie capacità reddituali (v. Trib.
Torino, 21 marzo 2023, con specifico riguardo all'incolpevole assunzione degli effetti di un indebitamento cd. a catena).
Nel caso di specie, la situazione di indebitamento del ricorrente ha avuto inizio già nel 1992, periodo in cui questi, titolare di uno stipendio consistente, pari a circa € 25.000,00 annui lordi
(ai quali devono aggiungersi ulteriori laute indennità stipendiali), ha rilasciato una fideiussione omnibus in favore della madre, poi dichiarata fallita nell'anno 2001 (v. all.ti d) ed f) alla relazione integrativa del 23.10.2025). Successivamente, il ricorrente si è ulteriormente indebitato per tentare di ripianare l'esposizione debitoria pregressa maturata a suo carico come fideiussore e, al contempo, per provvedere al mantenimento della sua famiglia, formata dalla moglie e da due figli resisi autonomi economicamente soltanto di recente (oltre che dalla madre nelle more fallita e affetta da morbo di Alzheimer), ma potendo contare su uno stipendio consistente, che, in alcune annualità, in considerazione delle indennità percepite, era superiore ad € 50.000,00 annui lordi (v. all.ti d) alla relazione integrativa del 23.10.2025).
Soltanto a seguito del pensionamento, quando il suo guadagno mensile si è notevolmente ridotto, anche a causa della cessata percezione delle predette indennità, il ricorrente si è trovato in una situazione di sovraindebitamento, principalmente riconducibile al mutuo ipotecario contratto con Unicredit s.p.a. (ora , al prestito con cessione del quinto della Controparte_1 pensione contratto con e a due finanziamenti personali con Controparte_2 CP_3
(di cui uno come cessionaria del credito dell'Agos TO s.p.a.), mentre, allo stato, non risultano debiti erariali e previdenziali in misura considerevole.
5 Recentemente si è, infine, consolidato nei suoi confronti un debito condominiale pari ad €
13.896,21, derivante da un decreto ingiuntivo confermato con sentenza n. 267/25, depositata il
10.09.2025, che ha dichiarato inammissibile per tardività la relativa opposizione (v. all. x) alla relazione integrativa del 23.10.2025).
Il progressivo indebitamento del ricorrente, dunque, non appare riconducibile a spese voluttuarie ma, piuttosto, all'intento di ripianare un'esposizione debitoria pregressa, assunta, per sostenere la propria famiglia, peraltro a fronte di sicura capienza reddituale riconducibile a un contratto di lavoro dipendente e, quindi, di per sé caratterizzato da una certa stabilità.
L'incremento del debito è divenuto più gravoso per cause non imputabili al ricorrente (e comunque non per colpa grave, unica rilevante ai presenti fini), tra cui la riduzione dello stipendio dovuta al pensionamento, il fallimento della madre, l'aumento del carico familiare dovuto alla crescita dei figli.
La circostanza - evidenziata dal - che il debitore Controparte_9 fosse un dipendente di un istituto bancario e, quindi, dotato di competenze superiore alla media nella gestione delle proprie finanze, pur meritevole di considerazione, non consente, di per sé, di affermarne la colpa grave ai sensi dell'art. 69 CCII, alla luce della valutazione complessiva sinora svolta in merito alle cause, alla consistenza e alla natura dell'indebitamento maturato.
Così ricostruita l'origine dei debiti contratti e le relative finalità, deve, quindi, escludersi il profilo della colpa grave o della malafede del ricorrente nell'assunzione delle proprie obbligazioni rimaste, in parte, inadempiute, non potendosi condividere le contrarie osservazioni svolte, a riguardo, dal e dall'Agenzia delle Entrate - CP_9 Controparte_9
Direzione Provinciale di Terni.
6. Nemmeno può dirsi che la vendita del 50% del diritto superficiario di un altro appartamento sito nel medesimo stabile di Terni, Via Mola di Bernardo n. 26, conclusa in data 22/03/2023, in favore della figlia disveli un atto in frode ai creditori (v. all. 10 al ricorso), in quanto, a seguito dell'integrazione documentale depositata in data 23.10.2025, è possibile affermare che:
- la vendita è avvenuta a prezzo di mercato, pari ad € 62.990,00 per l'abitazione e ad €
3.810,00 per il garage, come evincibile dal certificato di rivalutazione del prezzo massimo di cessione di immobili siti in area P.E.E.P. emesso all'uopo dal Comune di
Terni (v. all. a) alla relazione integrativa del 23.10.2025);
- la parte maggiore delle somme versate dall'acquirente sono state destinate al pagamento diretto di diversi creditori dell'epoca, indicati nell'atto notarile, mentre il debitore risulta aver beneficiato della sola somma residua pari ad € 18.429,63;
- di quest'ultimo importo, il debitore ha allegato alla propria relazione integrativa dei documenti giustificativi di pagamenti eseguiti ad estinzione di debiti pregressi per un importo complessivo di € 11.872,95 (v. all.ti g alla relazione integrativa), affermando altresì che parte delle somme residue erano state destinate alla restituzione, in favore dell'altro figlio, di prestiti erogatigli da quest'ultimo nel periodo 2020-2022, per un importo complessivo di oltre € 6.000,00;
- dei suddetti prestiti e del rimborso degli stessi non risulta fornita prova documentale.
6 Ne deriva che, mentre la maggior parte del prezzo (corrispondente a quello di mercato) derivato dalla predetta compravendita è stato impiegato dal debitore al fine di ripianare l'esposizione debitoria pregressa (a riprova di quanto sinora attestato in punto di meritevolezza del medesimo), non v'è certezza circa la destinazione di soli € 6.000,00.
D'altro canto, quanto affermato dal debitore circa la dazione di tale somma in favore del figlio ad estinzione di un pregresso prestito da questi ricevuto, pur trattandosi di circostanza non documentata, è ragionevolmente credibile, atteso che si tratta del medesimo soggetto offertosi di corrispondere € 20.000,00 in favore del creditore ipotecario n caso Controparte_1 di omologa del piano di ristrutturazione in esame, il che consente di presupporre che già in passato questi avesse erogato in favore del padre prestiti di denaro, poi ripianati a seguito della citata compravendita.
7. Sotto il profilo oggettivo-patrimoniale, come già constatato in sede di ammissione, può dirsi che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta alla lettera c) dell'art. 2 CCII è quella di “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo…”.
La nozione di crisi è contenuta alla lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Quella di insolvenza si trova alla lettera b) ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Più in particolare, l'incapacità del ricorrente di far fronte, con il proprio reddito, alle obbligazioni assunte si ricava agevolmente dal raffronto, in termini di evidente squilibrio negativo, tra le entrate sulle quali lo stesso può contare e l'ammontare dei debiti rimasti inadempiuti, come specificamente ricostruito nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC: il ricorrente risulta, infatti, gravato da un'esposizione debitoria pari ad € 97.923,35, riconducibile a un credito ipotecario del quale è ora titolare la oltre a quasi € 50.000,00 di debiti chirografari nei confronti di ulteriori Controparte_1
Istituti bancari e finanziari, ad € 13.896,21 di debiti condominiali e a circa € 11.000,00 di debiti nei confronti del Comune di Terni e dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di una pensione di vecchiaia netta pari a circa € 2.150,00 mensili (attualmente gravati da una cessione del quinto stipendiale pari ad € 377,00 mensile e da un pignoramento del valore di € 250,08 mensili, v. all.
3 alle osservazioni del Condominio).
Il ricorrente è altresì titolare:
7 - della quota di 1/2 del diritto di proprietà superficiaria di appartamento ad uso civile abitazione, sito in Terni, via Mola di Bernardo n. 26, censito catastalmente al foglio 139, part. 201, sub 34, risultante pignorato nell'esecuzione immobiliare n. 100/2023 r.g.e. pendente innanzi al Tribunale di Terni, nella quale è stata fissata la prima vendita del relativo lotto per la data del 23/09/2025 (poi sospesa a seguito del decreto di ammissione ex art. 70 CCII, depositato in data 17.09.2025), con prezzo base non inferiore ad €
86.000,00 e prezzo massimo di offerta pari a € 71.957,35, v. all. 5 al ricorso);
- del mobilio (a detta dell'OCC coessenziale alle esigenze abitative) presente in detto appartamento;
- della quota di 1/72, di terreno sito nel Comune di Terni, censito catastalmente al foglio
140, part. 394, non stimato dall'OCC ma di presumibile scarsissimo valore di mercato;
- di nessun bene mobile registrato (v. all. b) alla relazione integrativa del 23.10.2025).
Infine, il ricorrente ha dichiarato di essere coniugato in regime di separazione dei beni con una donna priva di redditi (con spese stimate necessarie per il mantenimento di entrambi pari ad €
1.390,00 mensili), dalla quale ha avuto una figlia e della quale ha riconosciuto il figlio nato da precedente unione, entrambi oramai maggiorenni ed economicamente autonomi (v. all. 11 al ricorso).
È pertanto evidente, sulla base del raffronto tra attivo complessivo ed ammontare totale dei debiti, come ricorre nella fattispecie la situazione di crisi, se non di insolvenza, in capo all'odierno ricorrente, titolare di un reddito quasi integralmente eroso dalle rate mensili dei plurimi finanziamenti contratti e titolare di beni di scarsa appetibilità sul mercato, i cui costi di liquidazione, specialmente nell'ambito di una vendita coattiva, renderebbero il ricavato netto, seppur non esiguo, molto probabilmente insufficiente anche soltanto al soddisfacimento del solo creditore ipotecario.
8. Quanto al contenuto della proposta e del piano, deve ribadirsene l'ammissibilità già statuita con decreto del 04/11/2024, anche alla luce delle precisazioni di credito pervenute dal e dall' nonché CP_9 Controparte_10 dell'allungamento di un anno (da otto a nove anni) del piano, proposto dal debitore nell'integrazione del 29.11.2025 al fine di garantire un maggior grado di soddisfacimento ai creditori chirografari.
In particolare, il piano da omologare, come modificato in data 29.11.2025, prevede:
a) il pagamento dell'importo di € 1.818,61 in favore dell'OCC, quale saldo del compenso prededucibile pari a complessivi € 3.637,23 (comprensivo di oneri accessori), pattuito prima della presentazione del ricorso;
b) di dare esecuzione ad un accordo transattivo raggiunto prima del deposito del ricorso in esame con il creditore ipotecario (v. all. 26 al ricorso), contemplante il CP_1 versamento in unica soluzione entro 5 giorni lavorativi dalla data di omologa dell'importo di € 20.000,00, del quale si è impegnato al pagamento il figlio “acquisito” del ricorrente
( ), dichiarando di avere disponibilità della somma in Persona_1 considerazione della sua attività professionale di geometra (v. all.ti c) alla relazione integrativa del 23.10.2025); l'ulteriore corresponsione in 32 rate mensili di € 628,33
8 ciascuna, da corrispondersi nei primi 3 giorni di ogni mese, a partire dal 1° gennaio 2026, CP_1 tramite trattenuta diretta da parte dell' sulla pensione;
€ 2.513,44 in unica soluzione entro il 5° giorno lavorativo di settembre 2028, tramite bonifico diretto, per un totale pari ad € 42.620,00;
c) la corresponsione rateale, mediante pagamenti da eseguire tra il mese di ottobre 2028 e il mese di settembre 2034 (72 rate da € 550,00 ciascuna), in favore del ceto creditorio chirografario, somma che consentirebbe, al termine dello svolgimento del piano, la corresponsione, in favore della di € 15.000,00; in favore della Controparte_2 di € 3.834,87; in favore della (per il finanziamento ex Agos) CP_3 CP_3 dell'ulteriore importo di € 2.250,00; in favore della di € 3.250,00; in Controparte_4 favore del di € 6.925,59; in favore del Controparte_5 di € 1.560,28; in favore del Comune di Terni € Controparte_6
4.250,00; in favore dell' Controparte_10 dell'importo di € 710,65;
d) di garantire al ricorrente di poter fruire, per il proprio sostentamento, di un importo mensile residuo di circa € 1.390,00 mensili, congruamente stimato in corrispondenza delle esigenze di vita e di salute del ricorrente e della moglie, oltre che idoneo anche a far fronte all'importo di € 100,00 mensili di spese condominiali riconducibili all'acqua, erroneamente non conteggiate dal debitore nella tabella di cui alla p. 8 del ricorso, come eccepito dal in sede di osservazioni;
CP_9
9. Deve, tuttavia, precisarsi sin d'ora che, a differenza di quanto pare previsto nel piano, il compenso destinato all'OCC - in applicazione dell'art. 71 co. 4 CCII - merita di essere liquidato dal giudice ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore (e non, invece, immediatamente erogato dal debitore al momento dell'omologa).
La liquidazione finale del compenso richiede, infatti, la previa valutazione dell'attività compiuta dal Gestore, verifica da svolgersi al termine della esecuzione del piano e della presentazione della relazione finale, prima della quale l'OCC potrà soltanto curare l'accantonamento di quanto spettante in suo favore in vista di detta liquidazione (e salva, in ogni caso, la possibilità di liquidare un acconto per l'attività parzialmente svolta, sempre che le somme destinate ai creditori vengano almeno in parte ripartite, come espressamente disposto dalla formulazione dell'art. 71, co. 4, CCII, come modificata dal cd. Correttivo al Codice della
Crisi, d.lgs. 136/2024).
La normativa citata, che riserva al giudice il potere di determinare in via definitiva il compenso spettante all'OCC, impone di ritenere che le due rate di compenso già corrisposte all'avv. Capra dal ricorrente (v. all. 29 al ricorso) non potranno ritenersi definitivamente conseguite se non all'esito del deposito della relazione finale di esecuzione del piano e dell'avvenuta liquidazione da parte del giudice di un compenso in misura non inferiore a quanto da questi pattuito con il debitore.
9 Ne deriva che l'importo di € 1.818,61, ancora non corrisposto all'OCC, dovrà essere accantonato a cura del medesimo in vista della liquidazione finale del suo compenso da parte del giudice.
10. Ancora in punto di ammissibilità e con specifico riguardo alla durata del piano (dapprima fissata in anni 8 e, a seguito della modifica del 29.11.2025, aumentata ad anni 9), la sua considerevole lunghezza e le contestazioni pervenute in merito, dall'Agenzia delle Entrate e dal Condominio, impongono di svolgere alcune precisazioni a riguardo.
Innanzitutto, giova evidenziare come la Suprema Corte ha recentemente chiarito (sia pur nel vigore della L. 3/2012) che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. “second chance” che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento Europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE) e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento (v. Cass.
27544 del 2019, la quale ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il
Tribunale aveva rigettato il reclamo del debitore nei confronti di un decreto di diniego di omologa di piano di ristrutturazione dei debiti contemplante una dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni solo perché ritenuto di eccessiva durata).
La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la medesima conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano;
regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (v. Cass. 17834/2019).
Si rinvengono, peraltro, nella giurisprudenza di merito formatasi nel vigore del Codice della
Crisi, numerose pronunce di omologa di piani di durata decennale ovvero anche superiore al decennio (v. Trib. Nola, 18 aprile 2023; Trib. Cassino, 24 ottobre 2023; Trib. Civitavecchia, 31 ottobre 2023).
11. Il giudizio in relazione alla durata del piano si intreccia poi, inevitabilmente, con quello relativo alla fattibilità dello stesso.
Ebbene, le condizioni socio-economiche del ricorrente permettono di affermare la concreta fattibilità del piano: , di anni settantaquattro, risulta titolare di pensione Parte_1 di vecchiaia pari a circa € 2.150,00 mensili, la quale - al netto dell'importo occorrente al suo mantenimento, stimato nel piano - gli consente di provvedere ai pagamenti nei termini ivi stabiliti, dato che il pignoramento e la cessione del quinto che, attualmente, ne erodono buona parte, cesserebbero con l'omologa del piano in esame;
inoltre, il pagamento dell'importo di €
10 20.000,00 da parte del figlio è previsto entro cinque giorni dall'omologa, senza alcun pregiudizio qualora non dovesse avvenire, atteso che i creditori potrebbero prontamente tutelarsi chiedendo la revoca del piano ex art. 72, co. 2, CCII, senza che, nel frattempo, la garanzia patrimoniale generica del debitore venga in alcun modo erosa.
Peraltro, la considerevole durata del piano mira a garantire la par condicio creditorum, giacché
i primi tre anni di esecuzione dello stesso sono interamente dedicati agli accantonamenti per il credito prededucibile e ai pagamenti rateali in favore del creditore ipotecario, . CP_1
L'accordo stipulato con quest'ultima prima della presentazione del ricorso - volto, in sostanza,
a consentire al ricorrente di preservare la propria titolarità del diritto superficiario sull'immobile ove risiede - impone, peraltro, di mantenere l'iscrizione ipotecaria e di far circolare il bene fino all'integrale pagamento dell'importo convenuto nel piano di ristrutturazione qui omologato, preservando così la garanzia patrimoniale generica del debitore, anche a tutela - sia pur indiretta
- dei suoi altri creditori chirografari (v. all. 26 al ricorso).
Al contrario, nella prospettiva liquidatoria, la vendita del bene e l'acquisizione della quota stipendiale da determinare ex art. 268, co. 4, CCII, consentirebbe, verosimilmente, il solo pagamento delle spese di procedura e del creditore ipotecario, senza alcun soddisfacimento (se non in minima parte), dei creditori chirografari, i quali vedrebbero, poi, alla scadenza del triennio previsto dall'art. 282 CCII per l'esdebitazione di diritto, del tutto precluse azioni esecutive ulteriori sul patrimonio del debitore.
Deve, infatti, considerarsi che, all'esito della vendita dell'immobile adibito a residenza familiare in una procedura liquidatoria, le esigenze di mantenimento del ricorrente stimate nel piano potrebbero considerevolmente aumentare in conseguenza di un canone di locazione da sostenere in aggiunta, con conseguente diminuzione della quota di pensione mensile acquisibile all'attivo.
12. Quanto sinora considerato consente, quindi, di attestare, oltre che la fattibilità della proposta, anche la sua “convenienza” rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano.
13. Per quanto riguarda il versamento delle somme e gli altri adempimenti previsti, l'esecuzione del piano resta affidata al debitore che dovrà corrispondere gli importi alle scadenze e con le modalità previste, sotto la vigilanza dell'OCC, che svolgerà le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente Parte_1
C.F. ), residente in [...], con
[...] C.F._1
l'assistenza del professionista nominato quale OCC, avv. Leonardo Capra;
DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, effettuando i pagamenti in favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
11 DISPONE che il Gestore:
- vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
- riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano se ritenute inerenti alla sua esecuzione);
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, richiedendo, all'esito, la liquidazione del proprio compenso;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di Terni entro due giorni dal deposito, e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
DICHIARA la chiusura della presente procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.
Terni, 05/12/2025 Il Giudice dott.ssa Francesca Grotteria
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
In persona del Giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 n. 59/2023 ruolo procedimento unitario proposta da C.F. ), residente in [...] C.F._1 di Bernardo n. 26, con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, avv. Leonardo
Capra;
- ricorrente
OGGETTO: OMOLOGA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 12.09.2025, depositava istanza per l'accesso alla procedura Parte_1 di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo di OCC, avv. Leonardo Capra e domandando a questo Tribunale l'omologa del piano dallo stesso proposto.
Con decreto depositato in data 17.09.2025, il giudice - designato in data 16.09.2025 - verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, il giudicante provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 CCII e disponeva, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il professionista nominato quale OCC, avv. Leonardo Capra, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70 CCII.
Con il medesimo decreto, inoltre, il giudicante disponeva: - la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata già pendenti nei confronti del debitore ovvero instaurati nelle more dell'apertura della procedura (inclusi il pignoramento del quinto stipendiale in essere e la procedura esecutiva immobiliare n. r.g.e. 100/2023 di questo Tribunale); - il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore;
- il divieto, per il debitore, di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati.
D'altro canto, nel decreto di ammissione (depositato in via d'urgenza in considerazione della procedura esecutiva pendente) il giudicante chiedeva al ricorrente e all'OCC una serie di integrazioni e chiarimenti volti a valutare la fattibilità del piano e la meritevolezza del debitore stesso.
In data 23/10/2025, il professionista nominato in luogo di OCC, trasmetteva quanto dovuto
(inclusa la relazione integrativa del debitore), nel rispetto delle tempistiche sopra indicate, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori del ricorso e del decreto di ammissione della proposta e dichiarando:
1. di aver provveduto, in data 23/09/2025, a trasmettere a mezzo pec la proposta con il piano ed il decreto ai creditori risultanti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti depositata dall'istante, ossia: Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[... ; ; Controparte_4 Controparte_5 [...]
; (ex Agos TO); Agenzia delle Entrate-Riscossione; Controparte_6 CP_3
Comune di Terni;
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Terni;
2. che, nel termine di giorni venti, in data 09.10.2025, aveva formulato osservazioni ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII il 26 Terni, Controparte_5 contestando la quantificazione del proprio credito, la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano;
3. che, in data 08.10.2025, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Terni aveva trasmesso la certificazione del credito erariale;
4. che, in data 16.10.2025, il debitore gli aveva trasmesso la relazione relativa ai chiarimenti richiesti nel decreto.
Con decreto del 28.10.2025, la scrivente giudice, in considerazione delle osservazioni al piano presentate in data 09.10.2025 dal 26 e della Controparte_5 precisazione di credito pervenuta dall' , la quale Controparte_7 aveva, peraltro, altresì richiesto la trasmissione di documentazione ulteriore, riservando all'esito le osservazioni, senza che in atti vi fosse prova del riscontro dell'OCC, fissava, al fine di garantire il contraddittorio in ordine alle osservazioni e alle integrazioni pervenute, apposita udienza, assegnando all'OCC termine per comunicare il presente decreto a tutti i creditori ed invitandolo, al contempo, a trasmettere tempestivamente a tutti i creditori la documentazione da ciascuno richiesta, nonché, in ogni caso, le relazioni integrative presentate dal medesimo e dal debitore.
In data 18.11.2025, depositava osservazioni tardive l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Terni, precisando ulteriormente il proprio credito e contestando la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano.
All'udienza del 19.11.2025, presenti, a mezzo dei rispettivi difensori, l'
[...]
il , Controparte_8 Controparte_9 CP_1
e il giudice, verificata la ritualità delle comunicazioni
[...] Controparte_2 effettuate dall'avv. Capra in ottemperanza al provvedimento del 30.10.2025, all'esito della discussione incentratasi principalmente sulle precisazioni dei crediti e sulla fattibilità del piano, assegnava al debitore e all'OCC termine di dieci giorni per proporre le modifiche al piano resesi necessarie all'esito delle precisazioni di credito e delle contestazioni formulate dal Parte_2
2
[...] e dall' riservando all'esito la decisione in Controparte_10 ordine all'omologa.
In data 29.11.2025, l'OCC depositava: la propria relazione integrativa con le integrazioni richieste;
la comunicazione pervenuta dal debitore in pari data, recante modifiche al piano;
le precisazioni di credito pervenute dall'Agenzia delle Entrate e dal Controparte_5
26.
[...]
Il procedimento giungeva, quindi, all'odierna decisione che deve necessariamente basarsi sulla proposta di ristrutturazione dei debiti così come modificata da nella Parte_1 missiva trasmessa all'OCC in data 29.11.2025, all'esito del contraddittorio con i creditori, nonché sulla relativa relazione integrativa redatta dall'OCC in pari data.
2. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.
Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.
3. Il ricorrente può essere definito consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta e che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività professionale.
In particolare, dalla lettura del ricorso introduttivo del presente procedimento, si rileva come l'origine del sovraindebitamento - come anche specificato nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC depositata, su richiesta della scrivente, in data
23.10.2025 - sia da ascrivere specificamente alla contrazione di obbligazioni per scopi estranei alla attività lavorativa svolta dal ricorrente, prima dipendente presso un istituto bancario e ora pensionato.
Occorre specificare, a riguardo, che, in ragione della qualifica di lavoratore dipendente del debitore e della relativa attestazione dell'OCC in merito, non v'è motivo per dubitare che anche lo scopo sotteso al rilascio delle plurime fideiussioni concesse in passato in favore della madre
(imprenditrice commerciale) fosse unicamente di natura familiare, come da lui stesso attestato.
Il debitore, nel corso degli anni, ha, quindi, contratto debiti per motivi personali e familiari al di fuori di qualsivoglia attività professionale, produttiva o commerciale da lui condotta, riconducibili, principalmente, a finanziamenti volti a:
- estinguere i debiti assunti quale fideiussore dell'attività commerciale della madre, poi dichiarata fallita con sentenza depositata da questo Tribunale in data in data 31/01/2001;
- pagare, per conto della madre e della moglie, entrambe prive di redditi, le spese di lite liquidate a loro carico all'esito di un lungo e complesso contenzioso civile che le aveva coinvolte;
- provvedere alle esigenze abitative e di sostentamento della propria famiglia, composta dalla moglie e dai due figli, nonché alle cure della madre, affetta dal morbo di Alzheimer
e poi deceduta nel 2019 (v. all. f) alla relazione del 23.10.2025);
4. Il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la
3 domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte o può dirsi che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69, co.
2, CCII.
5. Giova precisare che l'assenza di colpa grave nella causazione della situazione di sovraindebitamento rappresenta un elemento costitutivo negativo della fattispecie di cui all'art. 70 CCII, sicché il relativo onere della prova grava sul debitore (v. Trib. Avellino, 04.03.2021, nel vigore della L. 3/2012).
Si tratta di requisito valutabile anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado della procedura, come desumibile dal tenore dell'art. 70, co. 7, CCII (che riserva alla fase dell'omologa il vaglio in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano), nonché dall'assenza di preclusioni a riguardo.
Allo stato, infatti, l'art. 69 CCII rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che,
“limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Come noto, l'art. 12-bis della L. 3/2012 nella sua originaria formulazione, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d.
'triplice test di meritevolezza', che precludeva l'ammissione quando il consumatore:
1. aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
2. oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
3. ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Con la novella del D.L. 137/2020, tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nell'art. 69 CCII ora in vigore e quivi applicabile (v. sul punto, Cass. 22890/2023).
Con la modifica del 2020, il legislatore ha, dunque, inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione, secondo il quale “la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba valutarsi l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito” (così Trib. Spoleto, 17 novembre 2023).
In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.
Identico criterio di meritevolezza, come già evidenziato, risulta codificato nell'art. 69 CCII ed
è, pertanto, in tale prospettiva che occorre verificare la ricorrenza del requisito soggettivo in capo all'odierno istante.
Per quel che qui rileva, deve innanzitutto escludersi che risulti in alcun modo provato un comportamento fraudolento del debitore (che non si identifica con il mero atto pregiudizievole,
4 ma richiede un quid pluris consistente in una condotta positiva caratterizzata da inganno o artificio, v. Trib. Terni, 20 maggio 2021 e Trib. Benevento, 23 aprile 2019) ovvero l'assunzione di obbligazioni connotate da malafede, ossia nella piena consapevolezza di non essere effettivamente in grado di adempiere.
Piuttosto, occorre valutare la possibilità di qualificare il comportamento del ricorrente come connotato da “colpa grave”, da ritenersi sussistente ogni qualvolta l'indebitamento complessivamente risultante dalla relazione dell'OCC appaia sproporzionato rispetto ai flussi di reddito del debitore e/o legato a consumi irrazionali e spese voluttuarie, sia pur non risultando accompagnato da un intendo fraudolento o abusivo ovvero dalla deliberata volontà di non onorare i propri impegni contrattuali.
La giurisprudenza di merito formatasi nel vigore della L. 3/2012 suggerisce di valutare, a tal fine, una serie di circostanze, tutte rilevanti nel caso di specie, ossia, quanto alle cause del sovraindebitamento, l'assunzione di nuovi debiti per far fronte a precedenti esposizioni debitorie destinate a sfociare in un'esecuzione forzata (v. Trib. Avellino, 04 marzo 2021) ovvero il mutamento delle condizioni familiari e reddituali del debitore nel corso di un percorso di graduale indebitamento (v. Trib. Nola, 31 febbraio 2022); quanto allo scopo delle obbligazioni contratte, la meritevolezza delle esigenze da soddisfare mediante il ricorso al credito (v. Trib.
Verona 05 febbraio 2021).
Inoltre, nell'esaminare i predetti fattori, occorre tenere conto delle capacità del consumatore ricorrente - anche in considerazione della qualifica professionale e dell'attività svolta - di cogliere la sproporzione tra il proprio indebitamento e le proprie capacità reddituali (v. Trib.
Torino, 21 marzo 2023, con specifico riguardo all'incolpevole assunzione degli effetti di un indebitamento cd. a catena).
Nel caso di specie, la situazione di indebitamento del ricorrente ha avuto inizio già nel 1992, periodo in cui questi, titolare di uno stipendio consistente, pari a circa € 25.000,00 annui lordi
(ai quali devono aggiungersi ulteriori laute indennità stipendiali), ha rilasciato una fideiussione omnibus in favore della madre, poi dichiarata fallita nell'anno 2001 (v. all.ti d) ed f) alla relazione integrativa del 23.10.2025). Successivamente, il ricorrente si è ulteriormente indebitato per tentare di ripianare l'esposizione debitoria pregressa maturata a suo carico come fideiussore e, al contempo, per provvedere al mantenimento della sua famiglia, formata dalla moglie e da due figli resisi autonomi economicamente soltanto di recente (oltre che dalla madre nelle more fallita e affetta da morbo di Alzheimer), ma potendo contare su uno stipendio consistente, che, in alcune annualità, in considerazione delle indennità percepite, era superiore ad € 50.000,00 annui lordi (v. all.ti d) alla relazione integrativa del 23.10.2025).
Soltanto a seguito del pensionamento, quando il suo guadagno mensile si è notevolmente ridotto, anche a causa della cessata percezione delle predette indennità, il ricorrente si è trovato in una situazione di sovraindebitamento, principalmente riconducibile al mutuo ipotecario contratto con Unicredit s.p.a. (ora , al prestito con cessione del quinto della Controparte_1 pensione contratto con e a due finanziamenti personali con Controparte_2 CP_3
(di cui uno come cessionaria del credito dell'Agos TO s.p.a.), mentre, allo stato, non risultano debiti erariali e previdenziali in misura considerevole.
5 Recentemente si è, infine, consolidato nei suoi confronti un debito condominiale pari ad €
13.896,21, derivante da un decreto ingiuntivo confermato con sentenza n. 267/25, depositata il
10.09.2025, che ha dichiarato inammissibile per tardività la relativa opposizione (v. all. x) alla relazione integrativa del 23.10.2025).
Il progressivo indebitamento del ricorrente, dunque, non appare riconducibile a spese voluttuarie ma, piuttosto, all'intento di ripianare un'esposizione debitoria pregressa, assunta, per sostenere la propria famiglia, peraltro a fronte di sicura capienza reddituale riconducibile a un contratto di lavoro dipendente e, quindi, di per sé caratterizzato da una certa stabilità.
L'incremento del debito è divenuto più gravoso per cause non imputabili al ricorrente (e comunque non per colpa grave, unica rilevante ai presenti fini), tra cui la riduzione dello stipendio dovuta al pensionamento, il fallimento della madre, l'aumento del carico familiare dovuto alla crescita dei figli.
La circostanza - evidenziata dal - che il debitore Controparte_9 fosse un dipendente di un istituto bancario e, quindi, dotato di competenze superiore alla media nella gestione delle proprie finanze, pur meritevole di considerazione, non consente, di per sé, di affermarne la colpa grave ai sensi dell'art. 69 CCII, alla luce della valutazione complessiva sinora svolta in merito alle cause, alla consistenza e alla natura dell'indebitamento maturato.
Così ricostruita l'origine dei debiti contratti e le relative finalità, deve, quindi, escludersi il profilo della colpa grave o della malafede del ricorrente nell'assunzione delle proprie obbligazioni rimaste, in parte, inadempiute, non potendosi condividere le contrarie osservazioni svolte, a riguardo, dal e dall'Agenzia delle Entrate - CP_9 Controparte_9
Direzione Provinciale di Terni.
6. Nemmeno può dirsi che la vendita del 50% del diritto superficiario di un altro appartamento sito nel medesimo stabile di Terni, Via Mola di Bernardo n. 26, conclusa in data 22/03/2023, in favore della figlia disveli un atto in frode ai creditori (v. all. 10 al ricorso), in quanto, a seguito dell'integrazione documentale depositata in data 23.10.2025, è possibile affermare che:
- la vendita è avvenuta a prezzo di mercato, pari ad € 62.990,00 per l'abitazione e ad €
3.810,00 per il garage, come evincibile dal certificato di rivalutazione del prezzo massimo di cessione di immobili siti in area P.E.E.P. emesso all'uopo dal Comune di
Terni (v. all. a) alla relazione integrativa del 23.10.2025);
- la parte maggiore delle somme versate dall'acquirente sono state destinate al pagamento diretto di diversi creditori dell'epoca, indicati nell'atto notarile, mentre il debitore risulta aver beneficiato della sola somma residua pari ad € 18.429,63;
- di quest'ultimo importo, il debitore ha allegato alla propria relazione integrativa dei documenti giustificativi di pagamenti eseguiti ad estinzione di debiti pregressi per un importo complessivo di € 11.872,95 (v. all.ti g alla relazione integrativa), affermando altresì che parte delle somme residue erano state destinate alla restituzione, in favore dell'altro figlio, di prestiti erogatigli da quest'ultimo nel periodo 2020-2022, per un importo complessivo di oltre € 6.000,00;
- dei suddetti prestiti e del rimborso degli stessi non risulta fornita prova documentale.
6 Ne deriva che, mentre la maggior parte del prezzo (corrispondente a quello di mercato) derivato dalla predetta compravendita è stato impiegato dal debitore al fine di ripianare l'esposizione debitoria pregressa (a riprova di quanto sinora attestato in punto di meritevolezza del medesimo), non v'è certezza circa la destinazione di soli € 6.000,00.
D'altro canto, quanto affermato dal debitore circa la dazione di tale somma in favore del figlio ad estinzione di un pregresso prestito da questi ricevuto, pur trattandosi di circostanza non documentata, è ragionevolmente credibile, atteso che si tratta del medesimo soggetto offertosi di corrispondere € 20.000,00 in favore del creditore ipotecario n caso Controparte_1 di omologa del piano di ristrutturazione in esame, il che consente di presupporre che già in passato questi avesse erogato in favore del padre prestiti di denaro, poi ripianati a seguito della citata compravendita.
7. Sotto il profilo oggettivo-patrimoniale, come già constatato in sede di ammissione, può dirsi che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta alla lettera c) dell'art. 2 CCII è quella di “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo…”.
La nozione di crisi è contenuta alla lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Quella di insolvenza si trova alla lettera b) ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Più in particolare, l'incapacità del ricorrente di far fronte, con il proprio reddito, alle obbligazioni assunte si ricava agevolmente dal raffronto, in termini di evidente squilibrio negativo, tra le entrate sulle quali lo stesso può contare e l'ammontare dei debiti rimasti inadempiuti, come specificamente ricostruito nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC: il ricorrente risulta, infatti, gravato da un'esposizione debitoria pari ad € 97.923,35, riconducibile a un credito ipotecario del quale è ora titolare la oltre a quasi € 50.000,00 di debiti chirografari nei confronti di ulteriori Controparte_1
Istituti bancari e finanziari, ad € 13.896,21 di debiti condominiali e a circa € 11.000,00 di debiti nei confronti del Comune di Terni e dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di una pensione di vecchiaia netta pari a circa € 2.150,00 mensili (attualmente gravati da una cessione del quinto stipendiale pari ad € 377,00 mensile e da un pignoramento del valore di € 250,08 mensili, v. all.
3 alle osservazioni del Condominio).
Il ricorrente è altresì titolare:
7 - della quota di 1/2 del diritto di proprietà superficiaria di appartamento ad uso civile abitazione, sito in Terni, via Mola di Bernardo n. 26, censito catastalmente al foglio 139, part. 201, sub 34, risultante pignorato nell'esecuzione immobiliare n. 100/2023 r.g.e. pendente innanzi al Tribunale di Terni, nella quale è stata fissata la prima vendita del relativo lotto per la data del 23/09/2025 (poi sospesa a seguito del decreto di ammissione ex art. 70 CCII, depositato in data 17.09.2025), con prezzo base non inferiore ad €
86.000,00 e prezzo massimo di offerta pari a € 71.957,35, v. all. 5 al ricorso);
- del mobilio (a detta dell'OCC coessenziale alle esigenze abitative) presente in detto appartamento;
- della quota di 1/72, di terreno sito nel Comune di Terni, censito catastalmente al foglio
140, part. 394, non stimato dall'OCC ma di presumibile scarsissimo valore di mercato;
- di nessun bene mobile registrato (v. all. b) alla relazione integrativa del 23.10.2025).
Infine, il ricorrente ha dichiarato di essere coniugato in regime di separazione dei beni con una donna priva di redditi (con spese stimate necessarie per il mantenimento di entrambi pari ad €
1.390,00 mensili), dalla quale ha avuto una figlia e della quale ha riconosciuto il figlio nato da precedente unione, entrambi oramai maggiorenni ed economicamente autonomi (v. all. 11 al ricorso).
È pertanto evidente, sulla base del raffronto tra attivo complessivo ed ammontare totale dei debiti, come ricorre nella fattispecie la situazione di crisi, se non di insolvenza, in capo all'odierno ricorrente, titolare di un reddito quasi integralmente eroso dalle rate mensili dei plurimi finanziamenti contratti e titolare di beni di scarsa appetibilità sul mercato, i cui costi di liquidazione, specialmente nell'ambito di una vendita coattiva, renderebbero il ricavato netto, seppur non esiguo, molto probabilmente insufficiente anche soltanto al soddisfacimento del solo creditore ipotecario.
8. Quanto al contenuto della proposta e del piano, deve ribadirsene l'ammissibilità già statuita con decreto del 04/11/2024, anche alla luce delle precisazioni di credito pervenute dal e dall' nonché CP_9 Controparte_10 dell'allungamento di un anno (da otto a nove anni) del piano, proposto dal debitore nell'integrazione del 29.11.2025 al fine di garantire un maggior grado di soddisfacimento ai creditori chirografari.
In particolare, il piano da omologare, come modificato in data 29.11.2025, prevede:
a) il pagamento dell'importo di € 1.818,61 in favore dell'OCC, quale saldo del compenso prededucibile pari a complessivi € 3.637,23 (comprensivo di oneri accessori), pattuito prima della presentazione del ricorso;
b) di dare esecuzione ad un accordo transattivo raggiunto prima del deposito del ricorso in esame con il creditore ipotecario (v. all. 26 al ricorso), contemplante il CP_1 versamento in unica soluzione entro 5 giorni lavorativi dalla data di omologa dell'importo di € 20.000,00, del quale si è impegnato al pagamento il figlio “acquisito” del ricorrente
( ), dichiarando di avere disponibilità della somma in Persona_1 considerazione della sua attività professionale di geometra (v. all.ti c) alla relazione integrativa del 23.10.2025); l'ulteriore corresponsione in 32 rate mensili di € 628,33
8 ciascuna, da corrispondersi nei primi 3 giorni di ogni mese, a partire dal 1° gennaio 2026, CP_1 tramite trattenuta diretta da parte dell' sulla pensione;
€ 2.513,44 in unica soluzione entro il 5° giorno lavorativo di settembre 2028, tramite bonifico diretto, per un totale pari ad € 42.620,00;
c) la corresponsione rateale, mediante pagamenti da eseguire tra il mese di ottobre 2028 e il mese di settembre 2034 (72 rate da € 550,00 ciascuna), in favore del ceto creditorio chirografario, somma che consentirebbe, al termine dello svolgimento del piano, la corresponsione, in favore della di € 15.000,00; in favore della Controparte_2 di € 3.834,87; in favore della (per il finanziamento ex Agos) CP_3 CP_3 dell'ulteriore importo di € 2.250,00; in favore della di € 3.250,00; in Controparte_4 favore del di € 6.925,59; in favore del Controparte_5 di € 1.560,28; in favore del Comune di Terni € Controparte_6
4.250,00; in favore dell' Controparte_10 dell'importo di € 710,65;
d) di garantire al ricorrente di poter fruire, per il proprio sostentamento, di un importo mensile residuo di circa € 1.390,00 mensili, congruamente stimato in corrispondenza delle esigenze di vita e di salute del ricorrente e della moglie, oltre che idoneo anche a far fronte all'importo di € 100,00 mensili di spese condominiali riconducibili all'acqua, erroneamente non conteggiate dal debitore nella tabella di cui alla p. 8 del ricorso, come eccepito dal in sede di osservazioni;
CP_9
9. Deve, tuttavia, precisarsi sin d'ora che, a differenza di quanto pare previsto nel piano, il compenso destinato all'OCC - in applicazione dell'art. 71 co. 4 CCII - merita di essere liquidato dal giudice ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore (e non, invece, immediatamente erogato dal debitore al momento dell'omologa).
La liquidazione finale del compenso richiede, infatti, la previa valutazione dell'attività compiuta dal Gestore, verifica da svolgersi al termine della esecuzione del piano e della presentazione della relazione finale, prima della quale l'OCC potrà soltanto curare l'accantonamento di quanto spettante in suo favore in vista di detta liquidazione (e salva, in ogni caso, la possibilità di liquidare un acconto per l'attività parzialmente svolta, sempre che le somme destinate ai creditori vengano almeno in parte ripartite, come espressamente disposto dalla formulazione dell'art. 71, co. 4, CCII, come modificata dal cd. Correttivo al Codice della
Crisi, d.lgs. 136/2024).
La normativa citata, che riserva al giudice il potere di determinare in via definitiva il compenso spettante all'OCC, impone di ritenere che le due rate di compenso già corrisposte all'avv. Capra dal ricorrente (v. all. 29 al ricorso) non potranno ritenersi definitivamente conseguite se non all'esito del deposito della relazione finale di esecuzione del piano e dell'avvenuta liquidazione da parte del giudice di un compenso in misura non inferiore a quanto da questi pattuito con il debitore.
9 Ne deriva che l'importo di € 1.818,61, ancora non corrisposto all'OCC, dovrà essere accantonato a cura del medesimo in vista della liquidazione finale del suo compenso da parte del giudice.
10. Ancora in punto di ammissibilità e con specifico riguardo alla durata del piano (dapprima fissata in anni 8 e, a seguito della modifica del 29.11.2025, aumentata ad anni 9), la sua considerevole lunghezza e le contestazioni pervenute in merito, dall'Agenzia delle Entrate e dal Condominio, impongono di svolgere alcune precisazioni a riguardo.
Innanzitutto, giova evidenziare come la Suprema Corte ha recentemente chiarito (sia pur nel vigore della L. 3/2012) che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. “second chance” che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento Europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE) e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento (v. Cass.
27544 del 2019, la quale ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il
Tribunale aveva rigettato il reclamo del debitore nei confronti di un decreto di diniego di omologa di piano di ristrutturazione dei debiti contemplante una dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni solo perché ritenuto di eccessiva durata).
La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la medesima conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano;
regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (v. Cass. 17834/2019).
Si rinvengono, peraltro, nella giurisprudenza di merito formatasi nel vigore del Codice della
Crisi, numerose pronunce di omologa di piani di durata decennale ovvero anche superiore al decennio (v. Trib. Nola, 18 aprile 2023; Trib. Cassino, 24 ottobre 2023; Trib. Civitavecchia, 31 ottobre 2023).
11. Il giudizio in relazione alla durata del piano si intreccia poi, inevitabilmente, con quello relativo alla fattibilità dello stesso.
Ebbene, le condizioni socio-economiche del ricorrente permettono di affermare la concreta fattibilità del piano: , di anni settantaquattro, risulta titolare di pensione Parte_1 di vecchiaia pari a circa € 2.150,00 mensili, la quale - al netto dell'importo occorrente al suo mantenimento, stimato nel piano - gli consente di provvedere ai pagamenti nei termini ivi stabiliti, dato che il pignoramento e la cessione del quinto che, attualmente, ne erodono buona parte, cesserebbero con l'omologa del piano in esame;
inoltre, il pagamento dell'importo di €
10 20.000,00 da parte del figlio è previsto entro cinque giorni dall'omologa, senza alcun pregiudizio qualora non dovesse avvenire, atteso che i creditori potrebbero prontamente tutelarsi chiedendo la revoca del piano ex art. 72, co. 2, CCII, senza che, nel frattempo, la garanzia patrimoniale generica del debitore venga in alcun modo erosa.
Peraltro, la considerevole durata del piano mira a garantire la par condicio creditorum, giacché
i primi tre anni di esecuzione dello stesso sono interamente dedicati agli accantonamenti per il credito prededucibile e ai pagamenti rateali in favore del creditore ipotecario, . CP_1
L'accordo stipulato con quest'ultima prima della presentazione del ricorso - volto, in sostanza,
a consentire al ricorrente di preservare la propria titolarità del diritto superficiario sull'immobile ove risiede - impone, peraltro, di mantenere l'iscrizione ipotecaria e di far circolare il bene fino all'integrale pagamento dell'importo convenuto nel piano di ristrutturazione qui omologato, preservando così la garanzia patrimoniale generica del debitore, anche a tutela - sia pur indiretta
- dei suoi altri creditori chirografari (v. all. 26 al ricorso).
Al contrario, nella prospettiva liquidatoria, la vendita del bene e l'acquisizione della quota stipendiale da determinare ex art. 268, co. 4, CCII, consentirebbe, verosimilmente, il solo pagamento delle spese di procedura e del creditore ipotecario, senza alcun soddisfacimento (se non in minima parte), dei creditori chirografari, i quali vedrebbero, poi, alla scadenza del triennio previsto dall'art. 282 CCII per l'esdebitazione di diritto, del tutto precluse azioni esecutive ulteriori sul patrimonio del debitore.
Deve, infatti, considerarsi che, all'esito della vendita dell'immobile adibito a residenza familiare in una procedura liquidatoria, le esigenze di mantenimento del ricorrente stimate nel piano potrebbero considerevolmente aumentare in conseguenza di un canone di locazione da sostenere in aggiunta, con conseguente diminuzione della quota di pensione mensile acquisibile all'attivo.
12. Quanto sinora considerato consente, quindi, di attestare, oltre che la fattibilità della proposta, anche la sua “convenienza” rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano.
13. Per quanto riguarda il versamento delle somme e gli altri adempimenti previsti, l'esecuzione del piano resta affidata al debitore che dovrà corrispondere gli importi alle scadenze e con le modalità previste, sotto la vigilanza dell'OCC, che svolgerà le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente Parte_1
C.F. ), residente in [...], con
[...] C.F._1
l'assistenza del professionista nominato quale OCC, avv. Leonardo Capra;
DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, effettuando i pagamenti in favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
11 DISPONE che il Gestore:
- vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
- riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano se ritenute inerenti alla sua esecuzione);
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, richiedendo, all'esito, la liquidazione del proprio compenso;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di Terni entro due giorni dal deposito, e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
DICHIARA la chiusura della presente procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.
Terni, 05/12/2025 Il Giudice dott.ssa Francesca Grotteria
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