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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11505 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 29259/2021 R.G.
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA nel giudizio civile in grado d'appello iscritto al n. 29259/2021 R.G. vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Caravaggio 45, presso lo studio legale NA
Marotta, e rappresentata e difesa dall'avv. Vito Palmeri in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
E
n.q. di Impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, Is. E/2, presso lo studio dell'avv.
RI SS, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16793/2021 del giudice di pace di Napoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, n.q. di Impresa designata per la Campania alla Controparte_1
1 Gestione del Fondo Garanzia Vittime della strada, proponendo appello avverso la sentenza n.
16793/2021 del giudice di pace di Napoli, con la quale era stata rigettata la sua domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in Ercolano, alla via E.
Bossa, all'altezza del civico 3, in data 10-11-2018.
In particolare, l'appellante censurava la gravata pronuncia deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e chiedeva, in totale riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado.
Si costituiva in giudizio n.q., eccependo l'infondatezza del gravame. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5-12-2025.
2. L'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono. ha agito dinanzi al giudice di prime cure deducendo che in data 10-11-2018, Parte_1
verso le ore 20.30, mentre si trovava presso la via E. Bossa, in Ercolano, all'altezza del civico
3, intenta ad aiutare l'anziana madre ad uscire dall'auto in sosta sul margine destro della corsia direzione mare-monte, veniva investita al piede sinistro da un'autovettura che procedeva in direzione mare- monte e si dileguava senza consentirne l'identificazione. Per effetto dell'impatto la riportava lesioni refertate presso gli OO.RR. Golfo Vesuviano, Pt_1
plesso “A. Maresca” di Torre del Greco. In forza di ciò l'appellante ha richiesto la condanna di al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti. Controparte_2
Il giudice di pace ha rigettato la domanda, giudicando inattendibili le due testimoni escusse,
e rispettivamente RE e cognata dell'attrice, in Testimone_1 Testimone_2 considerazione del rapporto di parentela con l'attrice ed in quanto le rispettive deposizioni sarebbero generiche e lacunose. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto che l'attrice non avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno con riferimento alla previsione di cui all'art. 157, co. VII, del codice della strada (“È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”) e ha valorizzato l'omessa presentazione di querela quale ulteriore elemento che depone per la mancata prova del fatto storico così come descritto.
L'appellante ha censurato la valutazione operata dal primo giudice, deducendo che il rapporto di parentela o affinità tra i testi e la parte non può di per sé costituire motivo di inattendibilità
2 e che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni testimoniali risultano concordanti e precise. Inoltre, nessun elemento potrebbe trarsi dalla omessa proposizione della querela, trattandosi di un incombente non previsto né ai fini della procedibilità della domanda né a riprova della sua fondatezza.
La censura coglie nel segno.
Come è noto, l'onere della prova incombente sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto Parte_2 che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283 primo comma lett. A, D. lgs. 209/2005), concerne sia la circostanza che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass.10540/2023).
In tale ottica, il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale - nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio- non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cass.9873/2021).
In conformità con tali principi, si è chiarito che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del , di presentare una Parte_2 denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (Cass. 9939/2012).
Tanto chiarito, nel caso di specie, le circostanze allegate sono state adeguatamente provate sulla base delle testimonianze di e che hanno reso Testimone_1 Testimone_2
dichiarazioni puntuali e concordanti, precisando che al momento del fatto si trovavano
3 all'esterno di un ristorante in Ercolano, alla via Bossa, in attesa di e di altri Parte_1
parenti per festeggiare il compleanno dell'anziana madre dell'appellante.
Ed invero, RE dell'attrice, ha dichiarato: “Io ero sul marciapiede Testimone_1
dove si trova il ristorante quando sopraggiungeva mia RE alla guida Parte_1 della propria auto che andava a parcheggiare il veicolo sul margine destro della corsia con direzione mare-monte. Dopo aver fermato l'auto, mia RE usciva dall'abitacolo ed Pt_1 aiutava la mia anziana madre ad alzarsi dal sediolino posteriore lato guida. Mentre mia RE stava aiutando mia madre a discendere dall'auto sopraggiungeva un'auto – tipo monovolume – che percorreva la strada con direzione mare-monte e che investiva il piede sinistro di mia RE ”. La teste ha poi puntualizzato che, nonostante le urla Parte_1
di dolore della RE, il conducente dell'auto non si fermò e continuò la sua marcia facendo perdere le proprie tracce senza che nessuno dei presenti riuscisse a rilevare il numero di targa.
Tali circostanze sono state confermate da cognata dell'attrice, che ha Testimone_2 riferito: “Mentre ero sul marciapiede del ristorante in compagnia di mia cognata Tes_1 sopraggiungeva l'altra mia cognata con la propria auto che si era fermata sul margine Pt_1
destro della corsia con direzione mare-monte e subito dopo discendeva dall'auto per aiutare la madre ad alzarsi dal sedile posteriore lato guida. (…) Mentre mia cognata aiutava la madre a scendere dall'auto, veniva investita al piede sinistro da un'auto che percorreva la strada con direzione mare-monte e che subito dopo l'investimento non si fermava continuando la propria marcia (….) senza che nessuno dei presenti riuscisse a rilevare il numero di targa”. La teste ha poi chiarito che il veicolo investitore impattava il piede dell'appellante con lo pneumatico posteriore lato destro.
Le dichiarazioni testimoniali trovano conforto anche nelle dichiarazioni rese dall'appellante ai medici del Pronto Soccorso nell'immediatezza del sinistro.
In particolare, dal verbale di Pronto Soccorso n. 2018063738 dell'Ospedale Maresca di Torre del Greco si ricava che al momento dell'accettazione la ha dichiarato ai sanitari di Pt_1
aver subito un incidente stradale con omissione di soccorso.
A fronte di tali convergenti elementi, deve considerarsi che “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
4 l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass.6001/2023).
Dunque, il sol fatto che le testimoni siano legate all'appellante da vincoli di parentela o affinità non vale ad inficiare le loro deposizioni, assolutamente concordanti, puntuali e riscontrate anche dalle risultanze del verbale di Pronto Soccorso.
Ritenuta, quindi, provata la dinamica del sinistro narrata dall'appellante, la responsabilità dell'illecito va posta totalmente a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato, non essendo emersi elementi idonei a superare, neppure parzialmente la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054, co. I, c.c. a carico del conducente del veicolo investitore.
Pertanto, alla luce delle osservazioni fin qui esposte, l'appello può essere accolto.
4 Per ciò che concerne i pregiudizi patiti dall'appellante, non essendo stata espletata CTU in primo grado, è possibile, per ragioni di economia processuale, anche tenuto conto della lieve entità delle lesioni patite, far riferimento alla perizia di parte, congruente con le risultanze della documentazione medica versata in atti.
Dalla relazione di consulenza tecnica medico-legale del CTP versata in atti è emerso che, a causa dell'evento, la danneggiata ha riportato un “trauma contusivo del piede caviglia sx”, che ha determinato i seguenti danni:
A) un'inabilità temporanea parziale di giorni 10 al valore medio del 75%;
B) un'inabilità temporanea parziale di giorni 20 al valore medio del 50%;
C) un'inabilità temporanea parziale di giorni 20 al valore medio del 25%;
D) un danno biologico è valutabile complessivamente nella misura del 1,5% considerando le condizioni cliniche soggettive della periziata.
Le conclusioni del perito sono condivise dal tribunale, in quanto coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione medica prodotta.
Pertanto, il c.d. danno non patrimoniale subito dall'appellante, deve essere liquidato, sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs 209/2005, aggiornata al 2025 (d.m. 18-
7-2025): in euro € 1.264,05, relativamente al profilo della invalidità permanente, riconosciuto nella misura del 1,5 %, in un soggetto leso di anni 67 al momento dell'evento e in euro 1.102,13 per l'inabilità temporanea, per un totale di € 2.366,18.
5 La liquidazione risulta effettuata avendo riguardo a valori monetari predeterminati, che si reputano idonei a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche componenti di danno tali da giustificare il riconoscimento di ulteriori voci di danno.
Del resto la Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche
a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. 339/2016), “e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita” (Cass. 17209/2015 in motivazione).
Alla luce di tali principi non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore della del danno morale. Pt_1
Oltre all'importo di € 2.366,18 alla danneggiata va attribuita la somma di euro 260,92 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Sul complessivo importo di € 2.627,10 sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Per quel che concerne, infine, il pagamento dell'importo di € 150,00 richiesto per le competenze della consulente di parte, le S.U. della Corte di Cassazione hanno avuto modo di chiarire che
“quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione
6 difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art.
92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013,
n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)”.
Dunque, nella specie non occorre la prova dell'esborso e, trattandosi di somme correlate ad un'attività documentata, da ritenersi congrue, le stesse potranno essere riconosciute all'appellante.
5. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche della richiesta di riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado del giudizio.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse
Alla luce di tali principi, le spese di lite dei due gradi di giudizio, seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento, della sua complessità e del mancato espletamento di attività istruttoria nel grado d'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di euro 2.627,10 oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo;
7 2. condanna la nella qualità di Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che liquida in euro 1.265,00 per compenso Parte_1 professionale ed € 414,00 per spese (comprensive delle spese di ctp) oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Vito Palmeri dichiaratosi antistatario;
3. condanna la nella qualità di Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 1.278,00 per compenso professionale, ed €
174,00 per spese, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Vito Palmeri dichiaratosi antistatario.
Napoli, 5-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi
8
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA nel giudizio civile in grado d'appello iscritto al n. 29259/2021 R.G. vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Caravaggio 45, presso lo studio legale NA
Marotta, e rappresentata e difesa dall'avv. Vito Palmeri in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
E
n.q. di Impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, Is. E/2, presso lo studio dell'avv.
RI SS, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16793/2021 del giudice di pace di Napoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, n.q. di Impresa designata per la Campania alla Controparte_1
1 Gestione del Fondo Garanzia Vittime della strada, proponendo appello avverso la sentenza n.
16793/2021 del giudice di pace di Napoli, con la quale era stata rigettata la sua domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in Ercolano, alla via E.
Bossa, all'altezza del civico 3, in data 10-11-2018.
In particolare, l'appellante censurava la gravata pronuncia deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e chiedeva, in totale riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado.
Si costituiva in giudizio n.q., eccependo l'infondatezza del gravame. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5-12-2025.
2. L'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono. ha agito dinanzi al giudice di prime cure deducendo che in data 10-11-2018, Parte_1
verso le ore 20.30, mentre si trovava presso la via E. Bossa, in Ercolano, all'altezza del civico
3, intenta ad aiutare l'anziana madre ad uscire dall'auto in sosta sul margine destro della corsia direzione mare-monte, veniva investita al piede sinistro da un'autovettura che procedeva in direzione mare- monte e si dileguava senza consentirne l'identificazione. Per effetto dell'impatto la riportava lesioni refertate presso gli OO.RR. Golfo Vesuviano, Pt_1
plesso “A. Maresca” di Torre del Greco. In forza di ciò l'appellante ha richiesto la condanna di al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti. Controparte_2
Il giudice di pace ha rigettato la domanda, giudicando inattendibili le due testimoni escusse,
e rispettivamente RE e cognata dell'attrice, in Testimone_1 Testimone_2 considerazione del rapporto di parentela con l'attrice ed in quanto le rispettive deposizioni sarebbero generiche e lacunose. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto che l'attrice non avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno con riferimento alla previsione di cui all'art. 157, co. VII, del codice della strada (“È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”) e ha valorizzato l'omessa presentazione di querela quale ulteriore elemento che depone per la mancata prova del fatto storico così come descritto.
L'appellante ha censurato la valutazione operata dal primo giudice, deducendo che il rapporto di parentela o affinità tra i testi e la parte non può di per sé costituire motivo di inattendibilità
2 e che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni testimoniali risultano concordanti e precise. Inoltre, nessun elemento potrebbe trarsi dalla omessa proposizione della querela, trattandosi di un incombente non previsto né ai fini della procedibilità della domanda né a riprova della sua fondatezza.
La censura coglie nel segno.
Come è noto, l'onere della prova incombente sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto Parte_2 che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283 primo comma lett. A, D. lgs. 209/2005), concerne sia la circostanza che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass.10540/2023).
In tale ottica, il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale - nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio- non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cass.9873/2021).
In conformità con tali principi, si è chiarito che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del , di presentare una Parte_2 denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (Cass. 9939/2012).
Tanto chiarito, nel caso di specie, le circostanze allegate sono state adeguatamente provate sulla base delle testimonianze di e che hanno reso Testimone_1 Testimone_2
dichiarazioni puntuali e concordanti, precisando che al momento del fatto si trovavano
3 all'esterno di un ristorante in Ercolano, alla via Bossa, in attesa di e di altri Parte_1
parenti per festeggiare il compleanno dell'anziana madre dell'appellante.
Ed invero, RE dell'attrice, ha dichiarato: “Io ero sul marciapiede Testimone_1
dove si trova il ristorante quando sopraggiungeva mia RE alla guida Parte_1 della propria auto che andava a parcheggiare il veicolo sul margine destro della corsia con direzione mare-monte. Dopo aver fermato l'auto, mia RE usciva dall'abitacolo ed Pt_1 aiutava la mia anziana madre ad alzarsi dal sediolino posteriore lato guida. Mentre mia RE stava aiutando mia madre a discendere dall'auto sopraggiungeva un'auto – tipo monovolume – che percorreva la strada con direzione mare-monte e che investiva il piede sinistro di mia RE ”. La teste ha poi puntualizzato che, nonostante le urla Parte_1
di dolore della RE, il conducente dell'auto non si fermò e continuò la sua marcia facendo perdere le proprie tracce senza che nessuno dei presenti riuscisse a rilevare il numero di targa.
Tali circostanze sono state confermate da cognata dell'attrice, che ha Testimone_2 riferito: “Mentre ero sul marciapiede del ristorante in compagnia di mia cognata Tes_1 sopraggiungeva l'altra mia cognata con la propria auto che si era fermata sul margine Pt_1
destro della corsia con direzione mare-monte e subito dopo discendeva dall'auto per aiutare la madre ad alzarsi dal sedile posteriore lato guida. (…) Mentre mia cognata aiutava la madre a scendere dall'auto, veniva investita al piede sinistro da un'auto che percorreva la strada con direzione mare-monte e che subito dopo l'investimento non si fermava continuando la propria marcia (….) senza che nessuno dei presenti riuscisse a rilevare il numero di targa”. La teste ha poi chiarito che il veicolo investitore impattava il piede dell'appellante con lo pneumatico posteriore lato destro.
Le dichiarazioni testimoniali trovano conforto anche nelle dichiarazioni rese dall'appellante ai medici del Pronto Soccorso nell'immediatezza del sinistro.
In particolare, dal verbale di Pronto Soccorso n. 2018063738 dell'Ospedale Maresca di Torre del Greco si ricava che al momento dell'accettazione la ha dichiarato ai sanitari di Pt_1
aver subito un incidente stradale con omissione di soccorso.
A fronte di tali convergenti elementi, deve considerarsi che “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
4 l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass.6001/2023).
Dunque, il sol fatto che le testimoni siano legate all'appellante da vincoli di parentela o affinità non vale ad inficiare le loro deposizioni, assolutamente concordanti, puntuali e riscontrate anche dalle risultanze del verbale di Pronto Soccorso.
Ritenuta, quindi, provata la dinamica del sinistro narrata dall'appellante, la responsabilità dell'illecito va posta totalmente a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato, non essendo emersi elementi idonei a superare, neppure parzialmente la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054, co. I, c.c. a carico del conducente del veicolo investitore.
Pertanto, alla luce delle osservazioni fin qui esposte, l'appello può essere accolto.
4 Per ciò che concerne i pregiudizi patiti dall'appellante, non essendo stata espletata CTU in primo grado, è possibile, per ragioni di economia processuale, anche tenuto conto della lieve entità delle lesioni patite, far riferimento alla perizia di parte, congruente con le risultanze della documentazione medica versata in atti.
Dalla relazione di consulenza tecnica medico-legale del CTP versata in atti è emerso che, a causa dell'evento, la danneggiata ha riportato un “trauma contusivo del piede caviglia sx”, che ha determinato i seguenti danni:
A) un'inabilità temporanea parziale di giorni 10 al valore medio del 75%;
B) un'inabilità temporanea parziale di giorni 20 al valore medio del 50%;
C) un'inabilità temporanea parziale di giorni 20 al valore medio del 25%;
D) un danno biologico è valutabile complessivamente nella misura del 1,5% considerando le condizioni cliniche soggettive della periziata.
Le conclusioni del perito sono condivise dal tribunale, in quanto coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione medica prodotta.
Pertanto, il c.d. danno non patrimoniale subito dall'appellante, deve essere liquidato, sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs 209/2005, aggiornata al 2025 (d.m. 18-
7-2025): in euro € 1.264,05, relativamente al profilo della invalidità permanente, riconosciuto nella misura del 1,5 %, in un soggetto leso di anni 67 al momento dell'evento e in euro 1.102,13 per l'inabilità temporanea, per un totale di € 2.366,18.
5 La liquidazione risulta effettuata avendo riguardo a valori monetari predeterminati, che si reputano idonei a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche componenti di danno tali da giustificare il riconoscimento di ulteriori voci di danno.
Del resto la Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche
a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. 339/2016), “e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita” (Cass. 17209/2015 in motivazione).
Alla luce di tali principi non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore della del danno morale. Pt_1
Oltre all'importo di € 2.366,18 alla danneggiata va attribuita la somma di euro 260,92 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Sul complessivo importo di € 2.627,10 sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Per quel che concerne, infine, il pagamento dell'importo di € 150,00 richiesto per le competenze della consulente di parte, le S.U. della Corte di Cassazione hanno avuto modo di chiarire che
“quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione
6 difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art.
92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013,
n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)”.
Dunque, nella specie non occorre la prova dell'esborso e, trattandosi di somme correlate ad un'attività documentata, da ritenersi congrue, le stesse potranno essere riconosciute all'appellante.
5. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche della richiesta di riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado del giudizio.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse
Alla luce di tali principi, le spese di lite dei due gradi di giudizio, seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento, della sua complessità e del mancato espletamento di attività istruttoria nel grado d'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di euro 2.627,10 oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo;
7 2. condanna la nella qualità di Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che liquida in euro 1.265,00 per compenso Parte_1 professionale ed € 414,00 per spese (comprensive delle spese di ctp) oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Vito Palmeri dichiaratosi antistatario;
3. condanna la nella qualità di Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 1.278,00 per compenso professionale, ed €
174,00 per spese, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Vito Palmeri dichiaratosi antistatario.
Napoli, 5-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi
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