Art. 10.
Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore eta';
2) gli interdetti per infermita' di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".
Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore eta';
2) gli interdetti per infermita' di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".