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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 12/02/2026, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2079/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica: CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3820/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Monia Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, proponeva ricorso la sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.01.2026 la Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda fiscale è relativa agli immobili siti in Roma, Indirizzo_1.
L'Ufficio ometteva di considerare che, negli anni in contestazione, la contribuente è stata residente fino al
23.01.2024 nell'immobile di sua proprietà sito in Roma, Indirizzo_2 per il quale è stata attiva altra utenza TA.RI. (codice 0001784872).
Dagli atti di causa è stato provato che gli immobili siti in Indirizzo_1 sono stati interessati da lavori di ristrutturazione e in data 11/02/2021 l'Ufficio Tecnico del Municipio prendeva atto della relazione tecnica depositata, dalla quale risultava che "...nello stato di fatto le opere realizzate sull'edificio preesistente, sono tali per cui lo stesso risulta al momento, privo di ambienti interni (cucina, soggiorno, camere e servizi igienici) ed, inoltre, anche dei relativi impianti (acqua, elettricità, gas); a causa di ciò, gli immobili non potevano essere abitati.
Solo in data 31.12.2023 veniva comunicata la fine dei lavori e in data 24.01.2024 la contribuente si trasferiva in Indirizzo_1.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e l'atto impugnato deve essere considerato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 400,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma alle spese del giudizio nella misura di euro
400,00, oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
Roma 19/01/2026
Il Giudice Monocratico
GU LI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica: CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3820/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Monia Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069725 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, proponeva ricorso la sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.01.2026 la Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda fiscale è relativa agli immobili siti in Roma, Indirizzo_1.
L'Ufficio ometteva di considerare che, negli anni in contestazione, la contribuente è stata residente fino al
23.01.2024 nell'immobile di sua proprietà sito in Roma, Indirizzo_2 per il quale è stata attiva altra utenza TA.RI. (codice 0001784872).
Dagli atti di causa è stato provato che gli immobili siti in Indirizzo_1 sono stati interessati da lavori di ristrutturazione e in data 11/02/2021 l'Ufficio Tecnico del Municipio prendeva atto della relazione tecnica depositata, dalla quale risultava che "...nello stato di fatto le opere realizzate sull'edificio preesistente, sono tali per cui lo stesso risulta al momento, privo di ambienti interni (cucina, soggiorno, camere e servizi igienici) ed, inoltre, anche dei relativi impianti (acqua, elettricità, gas); a causa di ciò, gli immobili non potevano essere abitati.
Solo in data 31.12.2023 veniva comunicata la fine dei lavori e in data 24.01.2024 la contribuente si trasferiva in Indirizzo_1.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e l'atto impugnato deve essere considerato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 400,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma alle spese del giudizio nella misura di euro
400,00, oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
Roma 19/01/2026
Il Giudice Monocratico
GU LI