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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Ufficio del Giudice Tutelare
N. 4920/2024 V.G.
Il Giudice Tutelare, nel procedimento iscritto con reclamo al n. 4290/2024 V.G. ha pronunciato il seguente
DECRETO premesso che l'avv. Marzia D'Alberton, tutore della sig.ra (giusta nomina avvenuta con Parte_1
decreto del 15.10.2019), ha proposto reclamo in data 10.12.2024 avverso il decreto di liquidazione del
25.11.2024 pronunciato dal GOP del Tribunale di Venezia nel procedimento n. VG 3167/1999; rilevato che a fondamento del reclamo la parte istante ha lamentato che il giudice ha erroneamente liquidato l'equa indennità per l'attività svolta in relazione all'anno 2024 discostandosi dai parametri e criteri previsti dal Protocollo ADS del 29.11.2021 in uso al Tribunale, quantificando una somma inferiore ai minimi tabellari e senza provvedere al calcolo della maggiorazione prevista per la gestione degli immobili secondo quanto prescritto dal punto 19 lett. A, B e C;
rilevato che il reclamo è stato ritualmente notificato alla beneficiaria della tutela;
rilevato che all'udienza del 13.02.2025 parte reclamante ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
mentre la beneficiaria è rimasta contumace;
rammentato che ai sensi degli artt. 411 e 379 c.c. l'ufficio di amministratore di sostegno/tutore è gratuito;
l'equa indennità prevista dal secondo comma della disposizione da ultimo richiamata si giustifica nella necessità di ristorare l'amministratore delle perdite patrimoniali derivanti dall'impossibilità di attendere alle normali occupazioni nel tempo dedicato all'ufficio; l'amministratore ha diritto di richiedere l'indennità, ma ciò non implica il diritto di conseguirla, poiché il riconoscimento della stessa è rimesso alla ponderazione discrezionale del giudice secondo l'esclusivo canone dell'equità, sulla base dei due parametri previsti dalla legge dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione; l'indennità non è un corrispettivo né un equivalente monetario delle energie profuse, bensì un semplice ristoro, ancorché non meramente simbolico, avente finalità di compensazione di spese e oneri altrimenti non facilmente documentabili;
la liquidazione dell'equa indennità implica una valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta, essendo relativa a un incarico per sua natura gratuito;
l'assegnazione dell'equa indennità è una mera possibilità e l'unico parametro previsto dalle legge è l'equità del giudice
(Cass., sez. I, 20.8.2024 n. 22982); osservato che l'art. 19 del Protocollo ADS in uso al Tribunale prevede che l'indennità spettante all'amministratore di sostegno deve essere determinata avuto riguardo al valore del patrimonio della persona beneficiaria (composto dalla somma della liquidità, degli investimenti e del valore del patrimonio immobiliare esclusa l'abitazione principale e le relative pertinenze), applicando i parametri indicati alla lettera A, con possibilità di graduare l'importo in base alla difficoltà nella gestione e con la previsione altresì di una maggiorazione (ancorché eventuale) dal 25 al 70 % del compenso base in presenza di cespiti immobiliari;
ritenuto che
i criteri indicati nel menzionato Protocollo in uso al Tribunale debbano trovare applicazione anche rispetto alla attività gestoria svolta dal tutore;
rilevato che il tutore nella relazione annuale ha dato atto che il patrimonio complessivo della beneficiaria ha un valore di 385.844,51 euro ed è composto da: 89.818,30 euro di liquidità; 72.463,71 euro di investimenti;
223.562,50 euro quale valore del patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'abitazione principale;
rilevato che il giudice ha liquidato a favore del tutore a titolo di equa indennità per l'attività svolta la somma di euro 3.500,00, oltre accessori;
rilevato che la somma liquidata dal giudice è inferiore alla somma minima che risulta liquidabile in base ai criteri indicati nel Protocollo ADS (e che ammonta ad euro 3.858,45), senza peraltro tener conto dell'eventuale maggiorazione spettante per l'attività di gestione immobiliare, sicché colgono nel segno le censure articolate con il reclamo;
ritenuto pertanto che debba essere riconosciuta al tutore una indennità per l'attività svolta non inferiore alla suddetta somma di euro 3.858,45;
ritenuto che
tale importo, in considerazione della gestione di cespiti immobiliari locati e producenti redditi, debba essere aumentato nella misura circa del 30 %; ritenuta la somma così complessivamente quantificata, pari ad euro 5.016,00, congrua all'esito di una valutazione sintetica in merito al grado di difficoltà nella gestione ed agli atti compiuti (risultanti dalla documentazione allegata), tenuto conto delle disponibilità economiche della beneficiaria;
p.q.m.
il Giudice Tutelare, in accoglimento del reclamo, a modifica del decreto di liquidazione di data
25.11.2024 pronunciato nell'ambito del procedimento n. VG 3167/1999, così provvede:
-liquida al tutore, avv. Marzia D'Alberton, a titolo di equa indennità per l'attività svolta, la somma di euro 5.016,00, oltre accessori di legge, se dovuti, autorizzando il tutore a prelevare l'importo sull'attivo patrimoniale.
Efficacia immediata.
Si comunichi.
Venezia, 28.02.2025.
Il Giudice Tutelare dott. Matteo Del Vesco