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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2512/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2512/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1 d'Alba (CN), rappresentata e difesa dall'avv. ANSELMO ELISA come da procura in atti e
, (C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FOGLIATI FAUSTO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in ALBA il 26/06/1993.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALBA (atto n. 57 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio è nata una figlia il 06/05/2000, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Alba in data 22.06.2011 (R.G. 651/2011).
1 Con ricorso depositato il 02/08/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in ALBA il Parte_1 Parte_2 26/06/1993, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1993, parte II serie A n. 57 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE: il sig. verserà, in favore della ricorrente sig.ra in data antecedente al Parte_2 Parte_1 deposito del presente ricorso, assegno circolare di importo di € 30.000,00 (diconsi euro trentamila) a titolo di dazione una tantum in favore della stessa, quale coniuge debole, e in sostituzione del contributo al mantenimento a favore della medesima;
Con il superiore pagamento i ricorrenti dichiarano di essere pienamente soddisfatti di quanto pattuito nel presente ricorso e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, oltre all'importo di cui al punto precedente, dovuto dal sig alla sig.ra . Pt_2 Pt_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
La Presidente est.
2 Dott.ssa BR LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2512/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1 d'Alba (CN), rappresentata e difesa dall'avv. ANSELMO ELISA come da procura in atti e
, (C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FOGLIATI FAUSTO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in ALBA il 26/06/1993.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALBA (atto n. 57 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio è nata una figlia il 06/05/2000, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Alba in data 22.06.2011 (R.G. 651/2011).
1 Con ricorso depositato il 02/08/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in ALBA il Parte_1 Parte_2 26/06/1993, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1993, parte II serie A n. 57 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE: il sig. verserà, in favore della ricorrente sig.ra in data antecedente al Parte_2 Parte_1 deposito del presente ricorso, assegno circolare di importo di € 30.000,00 (diconsi euro trentamila) a titolo di dazione una tantum in favore della stessa, quale coniuge debole, e in sostituzione del contributo al mantenimento a favore della medesima;
Con il superiore pagamento i ricorrenti dichiarano di essere pienamente soddisfatti di quanto pattuito nel presente ricorso e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, oltre all'importo di cui al punto precedente, dovuto dal sig alla sig.ra . Pt_2 Pt_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
La Presidente est.
2 Dott.ssa BR LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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