Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2023, proposto da
SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzoni, Antonio De Prata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Mazzoni in Parma, borgo Antini, 3;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Parma, Questura di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefetto della provincia di Parma, Questore di Parma, non costituiti in giudizio.
nei confronti
SS, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto della provincia di Parma prot. SS del SS, fasc. SS, con il quale è stato definito il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data SS avverso il provvedimento di ammonimento del Questore di Parma n. SS del SS;
- nonché, ove occorra, del provvedimento di ammonimento del Questore di Parma n. SS del SS, impugnato in via gerarchica dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Parma, di Ministero dell'Interno e di Questura di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AO NI e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Prefetto della provincia di Parma prot. SS del SS, fasc. SS, con il quale è stato definito il ricorso gerarchico proposto dal Sig. SS in data SS avverso il provvedimento di “ammonimento” del Questore di Parma n. SS del SS; l’esponente ha chiesto, altresì, ove occorra, l’annullamento del provvedimento questorile di “ammonimento”, impugnato in via gerarchica.
Il Ministero dell’Interno, l’U.T.G. – Prefettura di Parma e la Questura di Parma, costituitisi in giudizio il 10 novembre 2023, hanno depositato memoria difensiva il 19 gennaio 2026.
Il ricorrente ha depositato in giudizio memoria finale il 3 febbraio 2026.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, udito il difensore di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’istanza attorea è rivolta all’annullamento del provvedimento del Prefetto della provincia di Parma di rigetto del ricorso gerarchico presentato dall’esponente avverso il provvedimento di “ammonimento” di cui all’art. 8 del D.L. n. 11/2009, anch’esso impugnato, emesso dal Questore di Parma nei confronti del deducente e relativo alla condotta tenuta dal medesimo nei confronti dell’ ex compagna.
Con il primo motivo di ricorso “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del D.L. n. 11 del 23/02/2009 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria – Travisamento – Sviamento – Manifesta arbitrarietà ” parte ricorrente deduce che nel caso di specie, con l’“ammonimento”, la Questura ha agito disponendo la misura in modo automatico in seguito alla mera presentazione dell’esposto da parte della ex compagna – che si fonderebbe sulla mera percezione soggettiva della stessa – senza articolare un compiuta istruttoria complessiva ed una adeguata motivazione su elementi univoci e concordanti, idonei a rendere verosimile la sussistenza di una condotta molesta o persecutoria.
L’Avvocatura dello Stato ha evidenziato che l’“ammonimento”, ed il successivo rigetto del ricorso gerarchico, sono compiutamente motivati in relazione a fatti concreti emersi in fase istruttoria (escussione della persona molestata, esame della memoria difensiva dell’interessato sostanzialmente confessoria del comportamento tenuto), ed avuto particolare riguardo alle controdeduzioni al ricorso gerarchico trasmesse dalla locale Questura, ritenendo sufficientemente provata la condotta molesta del Sig. SS nei confronti della sua ex compagna, Sig.ra SS, pianamente riconducibile alla fattispecie di cui agli artt. 7 e 8 del D.L. n. 11/2009; secondo la resistente, in materia non è richiesta la prova del fatto penalmente rilevante punito dall'art. 612- bis C.p. ( Atti persecutori ), risultando sufficiente, in seguito ad un giudizio ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l'avvenuto compimento di atti persecutori. In particolare, la Sig.ra SS avrebbe rappresentato all'Autorità di polizia un quadro composito di condotte e atteggiamenti a connotazione persecutoria posti in essere dal ricorrente nei suoi confronti all'indomani della rottura della loro relazione sentimentale (marzo 2022) e per oltre un anno (tra cui, prevalentemente, frequenti ed assillanti telefonate, e-mail e messaggi, nonostante la ex compagna avesse fatto presente al SS di non desiderare più alcuna sua intromissione nella propria vita, e ancora vari tentativi di riavvicinarla per parlare del loro rapporto), costringendo ciò la ex compagna a cambiare città; quindi, tale quadro complessivo, da cui ha tratto origine lo stato di turbamento denunciato dalla Sig.ra SS, ha legittimamente portato all’adozione dell’“ammonimento”, a nulla rilevando che il ricorrente ritenga che i suoi (innumerevoli) messaggi avessero il solo scopo di “smuovere emotivamente” la ex compagna e far nascere un confronto o una comunicazione che gli erano stati negati sin dal momento della rottura, diniego che avrebbe dovuto, fatto salvo qualche iniziale e comprensibile tentativo di chiarimento, responsabilmente farlo desistere da ogni tentativo di ricontattarla o rincontrarla.
Ex adverso il ricorrente, nella memoria finale, oltre a ribadire la propria doglianza, ha evidenziato che le dichiarazioni da lui rese – impropriamente qualificate come “ammissioni” – consistono in scuse rivolte alla ex compagna, formulate nel tentativo di ricomporre una relazione personale e di disinnescare una conflittualità ormai degenerata, senza con ciò costituire alcuna ammissione di condotte moleste o persecutorie in senso giuridico, che non può essere automaticamente traslata sul piano del giudizio prognostico di pericolosità.
Con il secondo motivo di ricorso “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e ss. del DPR n. 1199/1971 – Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria – Manifesta arbitrarietà – Sviamento – Travisamento ” il ricorrente censura che il provvedimento prefettizio si limita a replicare le conclusioni assunte dal Questore nell’“ammonimento”, omettendo così l’esame puntuale e la pronuncia sul motivo di ricorso gerarchico in violazione della disciplina di cui al D.P.R. n. 1199/1971 e, in specie, degli artt. 7 e seguenti.
L’Avvocatura dello Stato evidenzia che la decisione sul ricorso gerarchico è connotata dai medesimi limiti del vaglio giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa, attività che nel caso concreto è stata correttamente svolta in riferimento alla tipologia provvedimentale dell’“ammonimento” quale misura del diritto amministrativo della prevenzione, non sanzionatoria e fondata su elementi forniti dalla persona offesa, ma vagliati quantomeno dall'Autorità di P.S. che, dunque, deve operare una valutazione, ampiamente discrezionale, sul fumus dell'esposto e, se del caso, adottare un formale richiamo/rimprovero affinché il destinatario comprenda il disvalore delle proprie azioni. Il provvedimento in concreto adottato in sede gerarchica, conclude sul punto l’Avvocatura dello Stato, ha ragionevolmente escluso che il provvedimento di “ammonimento”, nel quale è stato dato conto di una serie significativa di elementi fattuali indizianti il comportamento molesto del Sig. SS ed il conseguente stato di ansia e timore della Sig.ra SS, fosse viziato da manifesta insussistenza dei presupposti di fatto ovvero da manifesta irragionevolezza e sproporzione.
Ex adverso parte ricorrente, nella memoria finale, lamenta che in sede gerarchica l’Amministrazione abbia ignorato completamente i fatti sopravvenuti, puntualmente documentati dal ricorrente (incensuratezza, assenza di carichi pendenti e di iscrizioni ex art. 335 C.p.p., mancanza di reiterazione delle condotte asseritamente moleste, condotta pienamente conforme alle prescrizioni impartite, mancata costituzione in giudizio della controinteressata), ciò confermando ex post l’erroneità del giudizio prognostico posto a fondamento dell’“ammonimento”.
Con il terzo e ultimo motivo di ricorso “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Travisamento ” il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di “ammonimento” asserendo che muova esclusivamente da sensazioni e suggestioni riferite dalla Sig.ra SS, senza che l’Amministrazione abbia effettuato un’autonoma istruttoria rispetto ai fatti riferiti dalla stessa.
L’Avvocatura dello Stato controdeduce che non sussiste alcun obbligo per il Questore di procedere all’audizione del soggetto nei cui confronti viene richiesto l’“ammonimento”, né la norma scandisce precisi passaggi istruttori, delineando al contrario un procedimento caratterizzato da snellezza e celerità, in ragione della natura meramente cautelare del provvedimento di “ammonimento”.
Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene che giovi premettere un sintetico quadro ricostruttivo della misura in contestazione nonché dell’orientamento interpretativo in materia.
Il Decreto-Legge 23 febbraio 2009, n. 11 ( Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori ), convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, al Capo II ( Disposizioni in materia di atti persecutori ) prevede all’art. 8 ( Ammonimento ) che “1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo. 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ”.
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 907 del 4 febbraio 2026 ha precisato che “ L’istituto dell’ammonimento costituisce infatti una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione, avendo funzione tipicamente cautelare e preventiva, preordinata a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili. Il procedimento amministrativo di cui all’art. 8 del D.L. n. 11 del 2009 si muove su un piano diverso (preventivo e cautelare) da quello del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per il reato di atti persecutori (c.d. stalking), bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Ne consegue che, ai fini dell’ammonimento, non occorre che sia raggiunta la prova del reato, bensì è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura ”.
In particolare, è stato evidenziato che “ Con riferimento allo specifico potere di prevenzione di cui all'art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38, va osservato che la fattispecie descrittiva della situazione di pericolo che ne legittima l'esercizio è strettamente correlata a quella incriminatrice di cui all'art. 612-bis c.p., la quale sanziona gli "atti persecutori", ovvero un delitto caratterizzato dalla commissione di reiterate condotte di minaccia o molestia produttive dell'evento tipico consistente nella causazione, nella persona offesa ed in chiave alternativa, di "un perdurante e grave stato di ansia o di paura" ovvero di un "fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva" ovvero infine nella alterazione delle "proprie abitudini di vita". Ebbene, deve escludersi che tra la fattispecie (di pericolo) legittimante l'esercizio del potere di prevenzione e quella (di evento) incriminatrice sussista una stretta correlazione, tale che l'esercizio del primo sia rigidamente subordinato all'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di reato. Supporta la suddetta conclusione, in primo luogo, la finalità preventiva della misura in questione, in quanto appunto strumentale a frapporre - se non un impedimento, quantomeno - un deterrente rispetto alla consumazione del reato di "atti persecutori". Peraltro, per garantire l'efficace raggiungimento dell'obiettivo preventivo, il relativo procedimento deve uniformarsi a canoni di semplificazione e celerità, incompatibili con un livello di approfondimento istruttorio analogo - per modalità e risultati - a quello tipico del settore penale (Cons. Stato sez. III, 13 dicembre 2023, n.10752). Essendo il potere valutativo del Questore ampiamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza che sia possibile una sostituzione del giudice all'Autorità amministrativa nella valutazione di merito di fatti e circostanze (Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3448) ” (così T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2076 del 5 luglio 2024).
Sulla medesima linea esegetica si pone la decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 748 del 23 gennaio 2023, secondo cui “ Il provvedimento di ammonimento orale è disciplinato dall’art. 8, d.l. n. 11/2009, convertito con l. n. 28/2009. Esso si caratterizza per la sua spiccata natura preventiva e cautelare, essendo primariamente finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e prevenire la commissione di reati contro la persona sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante. Coerentemente con tale premessa, sotto il profilo probatorio, non è necessaria l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale, né si richiede che le condotte poste alla base del provvedimento posseggano gli stringenti requisiti di cui all’art. 612-bis c.p. (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 4422/2022; 2545/2020). Quel che rileva è dunque la mera probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi oggetto dell’istanza di ammonimento possano sfociare e degenerare in condotte costituenti reato ai sensi dell’art. 612-bis c.p. A questo scopo, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell’istruttoria procedimentale, dal momento che la norma afferma che il questore emana il provvedimento di ammonimento “assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti”. Infatti la disposizione in commento, nella parte in cui subordina ad una valutazione di necessità (“se necessario”) l’acquisizione delle informazioni, evidentemente affida alla libera valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza la modulazione degli strumenti di approfondimento istruttorio. È quindi rimessa al Questore non solo la scelta di emettere o meno la misura, ma anche quella di stabilire la tempistica della sua iniziativa e le modalità dell’indagine (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 2620/2020) ”.
E’ possibile, quindi, evincere dal quadro normativo ed esegetico sopra delineato che il provvedimento di “ammonimento” ha natura di misura di prevenzione e, come tale, è connotato da ampia discrezionalità amministrativa che muove dalle dichiarazioni del denunciante sulle quali il Questore compie un giudizio autonomo di attendibilità senza alcun obbligo di provvedere a specifica istruttoria (“ se necessario ”), attesi i normati caratteri di semplificazione e celerità di tale tipologia di misura preventiva.
Apprestandosi ad applicare le sunteggiate coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato che in concreto la sequenza procedimentale può essere sintetizzata come di seguito:
- nel provvedimento di “ammonimento” del SS è richiamata l’istruttoria costituita dalle dichiarazioni rese dall’interessata (durata della relazione, conflittualità ingenerata dalla gelosia del Sig. SS, e poi rimostranze sugli straordinari lavorativi, sul diniego di pubblicazione del materiale fotografico di coppia sui social , sull’uso del cellulare della denunciante e sulla gestione dell’intimità, interruzione della relazione da parte della denunciante e susseguenti plurimi, insistenti e prolungati tentativi di contatto di persona – in un caso con aggressione – per mail e telefono, appostamenti sotto casa della denunciante e della di lei amica, contatto con il centro antiviolenza locale, trasferimento di residenza dell’interessata cagionato dallo stato di apprensione derivante dalle descritte circostanze) ed è esaminata l’attendibilità delle stesse dichiarazioni (in ragione delle caratteristiche della condotta descritta, della comprova delle numerose mail , delle circostanze gravemente lesive della serenità della denunciante);
- nel provvedimento questorile è dato atto anche del contraddittorio endoprocedimentale esitato nell’esame delle memorie difensive presentate dal ricorrente e contenenti le asserite “scuse” inviate alla interessata ed alla di lei famiglia, ritenendo il Questore che con ciò il Sig. SS “ dimostra di giustificare, minimizzandolo, il suo assillante comportamento, non portando pertanto ad una diversa valutazione degli accadimenti ” e “ che l’Autorità di P.S., quindi, debba intervenire al fine di impedire il protrarsi di questo perdurante e grave stato di ansia, paura, esasperazione ed inquietudine nella richiedente, che genera un fondato timore per la propria incolumità personale, tale da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita ”;
- nella memoria personale richiamata nel provvedimento di “ammonimento” il ricorrente dichiara che le memorie difensive “non sono volte a controbattere le accuse”, di comprendere l’“ esasperazione ” per i messaggi, di non aver mai inteso gravare sulla sua incolumità, che i messaggi “ avevano il solo scopo di smuoverla emotivamente e far nascere un confronto ”, di comprendere “ che questo mio obbiettivo non è stato minimamente raggiunto ma anzi si è arrivati al definitivo naufragio dato questo provvedimento che si è sentita di adottare ”, di capire le “ le ragioni di SS, le sue paure e il conseguente inizio di questo provvedimento e nell’occasione mi scuso con lei per avere ingenerato tutto ciò con la promessa che non succederà più, cancellerò la sua email (che è l’unico canale rimastomi dato che sui social e telefono mi ha bloccato) e le starò lontano dovesse capitarci di incrociarci ...”, e nella nota difensiva il ricorrente, infine, rappresenta l’auspicio di una conclusione del procedimento al fine di non compromettere la nuova relazione e l’attività lavorativa (autotrasportatore e steward negli stadi);
- con il ricorso gerarchico il ricorrente espone di aver presentato le “scuse” nell’auspicio dell’archiviazione del procedimento, di non aver potuto compiere puntualmente le proprie difese in quanto difesosi personalmente in sede endoprocedimentale in assenza degli atti, di essersi rivolto al Servizio psicologico del SSN al fine di provare la propria buona fede, di censurare l’ammonimento in relazione a tutte le “accuse” della denunciante (negando puntualmente quanto circostanziato dalla controinteressata al Questore in punto di manifestazioni di gelosia, di conflittualità sul di lei diniego di pubblicazione sui social delle foto di coppia, di atteggiamento prevaricatore, di appostamenti);
- il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico richiama il provvedimento di “ammonimento”, la nota istruttoria della Questura di Parma – Divisione Anticrimine – Sez. III Misure di Prevenzione del 24 giugno 2023 in cui “ vengono illustrati nel dettaglio i diversi episodi che hanno determinato l’adozione dell’impugnato provvedimento ” e gli elementi esaminati dal Questore (dichiarazioni della denunciante e numerose mail ), inoltre sintetizza i motivi di ricorso gerarchico (valore delle “scuse”, dequotazione del comportamento, lettura personale dei singoli accadimenti) e prende atto della mancata contestazione in sede endoprocedimentale, da parte dell’esponente, dei fatti contestati solo in sede gerarchica – e, peraltro, solo parzialmente non avendo contestato gli innumerevoli messaggi, e-mail , chiamate, protratti per oltre un anno nonostante il chiaro intendimento della controinteressata di non volere più alcuna intromissione nella sua vita privata –, evidenziando che ancora in sede gerarchica l’esponente non dimostra di aver compreso il disvalore del proprio contegno per ritenere quei messaggi utili a “ smuoverla emotivamente ”, ma con ciò egli dimostrando di continuare a non comprendere affatto che proprio l’insistenza dei tentativi di contattare la sua ex compagna ed il suo comportamento in generale hanno rappresentato la causa dell’intervento del Questore (pur essendo comunque, ai fini dell’adozione della misura, irrilevante la percezione soggettiva del ricorrente); ancora, sull’affermazione dell’esponente di non costituire un pericolo per l’incolumità della Sig.ra SS, il provvedimento prefettizio richiama la logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’atto di prevenzione, necessariamente condizionata dal lungo protrarsi delle mail (da cu traspare un umore altalenante da amorevole a deluso ad offensivo), e infine, tutto ciò analizzato, il Prefetto richiama le conclusioni del Questore contenute nell’“ammonimento” impugnato con il ricorso gerarchico.
Orbene, alla luce dell’illustrato quadro procedimentale e provvedimentale oggetto di gravame, il Collegio ritiene che, quanto al primo motivo di ricorso (articolato nei confronti del provvedimento di “ammonimento” per difetto di istruttoria e di motivazione circa l’asserito mero riferimento al solo esposto della controinteressata), le doglianze attoree siano infondate atteso che, come si evince chiaramente dai passaggi sopra riportati, l’ammonimento è fondato non solo sulla dettagliata dichiarazione della controinteressata ma anche sull’esame dei numerosi e persistenti (per oltre un anno) messaggi del ricorrente, costituendo la valutazione delle memorie endoprocedimentali del ricorrente un passaggio motivazionale ulteriore e coordinato con gli elementi istruttori già acquisiti, anche per non avere il SS contestato, peraltro nemmeno in giudizio, la pluralità, l’assiduità e l’insistenza dei messaggi di natura complessivamente persecutoria; ulteriormente, attesa la surriferita natura preventiva del provvedimento e considerata la mancanza, come illustrato, della previsione normativa di uno stringente onere probatorio a carico dell’Amministrazione, nel caso di specie la motivazione è stata articolata nel pieno rispetto del perimetro discrezionale affidato dal Legislatore all’Autorità competente e non appare manifestamente irragionevole od illogica. Difatti, le circostanze riportate dalla denunciante sono assistite dal materiale probatorio (messaggi, e-mails ), la cui convergenza rispetto alla prospettazione della stessa non è stata contestata, né in sede endoprocedimentale né in sede giurisdizionale, dall’esponente sia in termini numerici che di persistenza (un anno), il che, ragionevolmente, ha condotto ad un giudizio prognostico di pericolo di reiterazione ed ingravescenza delle condotte sufficiente a sostenere il gravato “ammonimento”.
Quanto alla seconda doglianza (mossa avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico per omesso esame delle relative censure e conseguente carente pronuncia in ragione del mero “appiattimento” sulle conclusioni del Questore), è pianamente evincibile dai passaggi surriferiti del gravato rigetto che il Prefetto ha compiuto un’autonoma analisi, anche nel merito - come consentito in sede di ricorso gerarchico - delle dichiarazioni della denunciante, sia in ordine alle memorie endoprocedimentali sia in ordine al ricorso gerarchico, e ciò avvalendosi altresì della disposta istruttoria presso la Questura di Parma; ulteriormente, va osservato che l’atto prefettizio ha richiamato le puntuali contestazioni del ricorrente rispetto alle dichiarazioni della denunciante ritenendole, con ragionamento privo di vizi logici, espressione di una prospettazione soggettiva inconferente a confutare quelle dichiarazioni, alla luce di quanto in concreto risultante dall’analisi dei messaggi e-mail inoltrati dal ricorrente alla Sig.ra SS (il cui contenuto, numero e frequenza risultano incontestati sia in sede procedimentale che nel presente giudizio), non solo apprezzandone la quantità ma anche il tenore (in termini di enfasi altalenante e di toni anche di disprezzo) nonché la persistenza nel tempo, per poi in sede conclusiva condividere le conclusioni del Questore. Quindi, il Collegio non ravvisa alcuna omissione nell’esame degli elementi forniti sia dall’istruttoria sia dall’interessato né alcun vizio di motivazione, avendo il Prefetto compiutamente articolato il proprio giudizio sul provvedimento di “ammonimento” in riferimento a tutti gli elementi evidenziati dal ricorrente (sia in sede endoprocedimentale che nel ricorso gerarchico), per poi pervenire con un corretto ragionamento logico-induttivo alle medesime conclusioni articolate dal Questore nel provvedimento di “ammonimento”.
Sulla terza ed ultima censura (mossa avverso il provvedimento di “ammonimento” per assenza di autonoma istruttoria da parte della Questura rispetto alle asserzioni della Sig.ra SS) possono richiamarsi le considerazioni svolte in relazione al primo motivo di ricorso, avendo il Questore correttamente esercitato la discrezionalità affidatagli in materia.
Per le illustrate ragioni, quindi, le doglianze attoree sono infondate ed il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle Amministrazioni resistenti delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le persone indicate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
AO NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NI | Italo AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.