Sentenza 28 maggio 2002
Massime • 1
In tema di procedimenti cautelari, disciplinati, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 353 del 1990 ( 30 aprile 1995), secondo il criterio, ivi delineato, del procedimento cautelare uniforme, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 673 del 1994 (che prevede l'applicabilità ai giudizi in corso della predetta legge n. 353 del 1990, e, per ragioni di armonizzazione con la citata nuova disciplina, la inefficacia dei sequestri anteriormente autorizzati e non convalidati) non è applicabile retroattivamente ai giudizi conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore dello stesso decreto, con sentenza di primo grado, anche se di rigetto della istanza di convalida, non ancora passata in giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2002, n. 7779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7779 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AN, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORELLO TATONE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI IU OL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 129/99 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 17/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tatone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento degli altri motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
Istante l'avv. Ivan OR, con decreto del 20.12.1988 il Presidente del Tribunale di Pescara autorizzò il sequestro conservativo ante causam nei limiti della somma di lire 15.000.000, in danno di PA Di IO.
Con sentenza n. 70 emessa il 20.01.1994 il Tribunale, pronunciando nel merito della causa, non convalidò il sequestro. La sentenza fu gravata di appello dal OR.
Con successivo ricorso del 3.3.1995, il Di IO, richiamandosi alla norma dell'art. 4 comma 5^ del d.l.
7.10.1994 n. 571, convertito in legge 6.12.1994 n. 673, intervenuta ad estendere ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore la disciplina del "procedimento cautelare uniforme" introdotta dalla legge di riforma n. 353 del 1990, e così (secondo il suo assunto) la norma dell'art. 669/novies recante la disciplina dei casi di inefficacia del provvedimento cautelare, richiese al giudice che quest'ultima norma indicava come competente che il sequestro, non convalidato, fosse dichiarato inefficace.
All'accoglimento di tale istanza si oppose il OR, prospettandone l'inammissibilità con gli argomenti che a) il provvedimento richiesto dal Di IO doveva intendersi riservato al solo giudice dinanzi al quale era stata impugnata la sentenza che aveva negato la convalida, b) che nel caso del giudizio il sequestro concesso ante causam era stato revocato avendo l'istruttore disposto che restasse vincolato a titolo di cauzione un libretto di risparmio sul quale era stata depositata l'eguale somma di lire 15.000.000, sicché in nessuna sede avrebbe potuto far3i questione di una "perdita di efficacia del sequestro" medesimo, c) l'istanza del Di IO risultava "improcedibile" in forza della disposizione di cui all'art. 92 della legge n. 353 del 1990 che, per i giudizi pendenti alla data del 1^.1.1993, aveva mantenuto in vigore le disposizioni anteriormente vigenti e dunque la norma dell'art. 683 del vecchio codice di procedura civile.
Con sentenza del 20.01.1996 il Tribunale di Pescara dichiarò l'inefficacia del sequestro, ordinando la restituzione immediata della cauzione.
Propose appello il OR, che la Corte di L'Aquila, con sentenza emessa il 17.03.1999 rigettò. Richiamata la disciplina del procedimento cautelare uniforme, introdotta dalla legge di riforma n. 353 del 1990, e la successiva disposizione dell'art. 4 del d.l.
7.10.1994 n. 571 (convertito in legge n. 673 del 1994) la quale, estendendo ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore la regolamentazione del suddetto procedimento cautelare uniforme, aveva stabilito che "tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela" detta Corte ha osservato quanto segue:
a) il tribunale di Pescara, con la sentenza n. 70 del 20.01.1994, pronunciata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma dinanzi richiamata, non avrebbe potuto, dopo aver negato la convalida del sequestro, dichiararne l'inefficacia;
b) nel favore dello jus superveniens, il Di IO aveva interesse a giovarsi della declaratoria di inefficacia prevista dalla legge e a conseguire immediatamente la liberazione della cautela accordata (al OR) anche nella forma sostitutiva della cauzione concessa in corso di causa, e ciò "sia perché la sentenza di merito, priva di forza esecutiva, non costituiva titolo idoneo per la restituzione della cauzione, sia perché l'ultrattività della cautela, rispetto a tale sentenza, avrebbe vanificato il disposto di legge che ne prevedeva l'inefficacia con riferimento al tempo della pronuncia" pag. 7 della sentenza);
c) la competenza a decidere sull'istanza volta ad ottenere la pronuncia di inefficacia della misura cautelare, nel caso ipotizzato dal comma 3^ dell'art. 669/novies (per quel che qui interessa:
sentenza che dichiara inesistente il diritto a cautela del quale il provvedimento cautelare era stato concesso) era attribuita al "giudice che ha emesso il provvedimento" mentre la disposizione del comma 2^ regolava il caso che, in relazione alla istanza per la declaratoria di inefficacia, sorgessero contestazioni, stabilendo la competenza "dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento" e, per la decisione, la forma della sentenza, sicché, nel caso di specie, il Tribunale di Pescara, cui il presidente aveva rimesso la decisione dopo che tra le parti era insorta controversia, aveva correttamente deciso.
Con tale motivazione la Corte di merito ha respinto i due motivi di gravame proposti dal OR, mentre per il terzo motivo, attinente alle spese del giudizio, ha osservato che l'autonomia del procedimento delineato dalla norma dell'art. 669/novies giustificava il regolamento di tali spese secondo la soccombenza in relazione all'oggetto del procedimento stesso (la declaratoria di inefficacia della misura cautelare).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OR.
Il Di IO non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con tre motivi il ricorrente denunzia:
1^) la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 della legge n. 353 del 1990, dell'art. 4 del D.L. n. 571 del 1994 (conv. In l. n. 673 del 1994), dell'art. 669/novies C.P.C. "per avere erroneamente il giudice di merito ritenuto retroattivamente applicabile la normativa di cui al procedimento cautelare uniforme con riferimento al sequestro conservativo concesso in forza della previgente normativa di cui agli artt. 671.672 c.p.c. così pervenendo alla postuma declaratoria di inefficacia della cautela prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito".
La tesi svolta è che a) in forza dell'art. 92 della legge n. 353 del 1990 la normativa previgente restava applicabile sino alla data del 30.04.1995, onde la declaratoria di inefficacia del sequestro restava disciplinata dalla vecchia norma dell'art. 683 c.p.c.;
b) le successive novelle, di cui al d.l. n. 571 del 1994, convertito nella legge n. 673 del 1994, prevedevano uno slittamento dell'applicabilità della legge di riforma sino al 30.04.1995 onde l'art. 74 della legge n. 353/90 non era applicabile al caso di specie, risalendo la sentenza del tribunale di Pescara alla data del 8.2.1994. 2^) la violazione e falsa applicazione degli artt. 669/quater, 669/novies C.P.C. come novellato dall'art. 4 del D.L. n. 571 del 1994, in relazione all'allora vigente art. 683 c.p.c. "per non avere decretato il giudice di merito la inammissibilità dell'istanza, per incompetenza assoluta del tribunale, per aver trasformato il rito camerale in ordinario, disponendo con sentenza invece che con ordinanza, in luogo della mera declaratoria di irricevibilità dell'istanza medesima.
3^) la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 571 del 1994, dell'art. 669/novies C.P.C. come novellato, nonché
dell'art. 91 c.p.c. per avere il giudice erroneamente pronunciato la condanna alle spese del giudizio, in difetto di una soccombenza e in esito ad una inesistente, e da nessuno prospettata, definizione giudiziale della soccombenza
Il primo motivo è fondato.
Il quadro normativo di riferimento è dato, segnatamente, dal comma 5^ dell'art. 4 del D.L.
7.10.1994 n. 571, secondo il disposto del quale:
a) gli artt. 74, 75, 76, 77 (nel testo sono menzionati anche gli artt. 85 e 86 che non hanno rilevanza per il caso di specie) della legge n. 353 del 1990 (ossia le disposizioni sui procedimenti cautelari in generale) e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
b) tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.
La legge di conversione n. 673 del 6.12.1994 non apportò modificazioni al suddetto comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge (essendosi limitata a spostare al 30.04.1995 la data del 18.12.1994 indicata nell'art. 3 e nei commi 1^ e 4^ dell'art. 4 dello stesso decreto) onde non rileva, per il caso di specie, il suddetto spostamento della data.
Alla norma del comma 5^ dell'art. 4 del D.L. n. 571/94, in quella parte dinanzi riportata sub lett. b), dev'essere riconosciuto, nell'ambito del decreto-legge, il carattere di disposizione autonoma, a sè stante (rispetto alle altre disposizioni contenute nello stesso d.l.), risultando in essa evidente l'intento del legislatore di intervenire nella disciplina dei procedimenti cautelari con una norma volta ad introdurre immediatamente, per i giudizi allora pendenti (e salvo il rilievo positivo di compatibilità, per il quale vi è espressa riserva), le forme e le garanzie del delineato (dalla legge generale di riforma, la n. 353 del 1990) procedimento cautelare uniforme (artt. 669 bis e ss.). La norma in parola ripete, infatti, sostanzialmente il disposto dell'art. 669/novies comma 3^ circa i casi di inefficacia del sequestro, disponendo per alcuni di essi rigetto dell'istanza di convalida e dichiarazione di inesistenza del diritto tutelato in via cautelare.
È evidente che tale specifica norma del comma 5^ dell'art. 4 del d.l. n. 571/94 non avrebbe potuto essere applicata retroattivamente ai giudizi conclusi, in epoca anteriore, nel primo grado del giudizio, con sentenza, anche se di rigetto dell'istanza di convalida, ancor più se avverso tali sentenze fosse stata proposta impugnazione e fosse stato pendente il relativo giudizio. Dovendosi applicare la norma "ai giudizi in corso", è evidente, infatti, che, nel disegno normativo, le sentenze (di rigetto dell'istanza di convalida ovvero dichiarative dell'inesistenza del diritto) erano indicate come quelle che, all'esito degli stessi giudizi, sarebbero state emesse nel tempo successivo all'entrata in vigore della norma stessa.
Inoltre, dalla rilevata autonomia della norma del comma 5^ dell'art. 4, nel corpo del D.L. n. 571/94, e dalla limitatezza (rispetto alla più ampia disciplina dell'intero art. 669/novies) del suo contenuto dispositivo, discendeva l'impossibilità di far riferimento e di applicare l'ultima parte del comma 3^ dell'art. 669/novies secondo la quale nei casi in cui il provvedimento cautelare avesse perduto efficacia per il mancato versamento della cauzione o anche per l'accertamento dell'inesistenza del diritto, la declaratoria di inefficacia del sequestro sarebbero stati pronunciati con la stessa sentenza, ovvero, in mancanza "con ordinanza, a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento". Tale specifica disposizione dell'art. 669/novies è parte di quel procedimento cautelare riformato che sarebbe entrato in vigore alla data indicata dalla legge di riforma.
Da tutto ciò discende l'assoluta irritualità del procedimento introdotto dal Di IO con il suo ricorso del 3.3.1995, ricorso del quale già l'adito Presidente del Tribunale di Pescara, cui l'istanza era rivolta, avrebbe dovuto rilevare l'improponibilità/inammissibilità.
Per tale ragione, assorbente di ogni altra, restando dunque assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza ora impugnata nonché quella emessa dal Tribunale di Pescara il 20.01.1996, all'esito dell'abnorme procedimento seguito al ricorso del Di IO, debbono essere cassate senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 comma 3^ cod. proc. civ.. Appare equo disporre che restino compensate tra le parti tanto le spese dei due gradi del giudizio di merito, quanto quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella emessa il 20.01.1996 dal Tribunale di Pescara. Compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2002