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Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2023, n. 30168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30168 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Mi ' ro, in persona del ituto Procuratore LUIGI ORSI 041/3.9te-- che ha con o chiedendo -- Penale Sent. Sez. 4 Num. 30168 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese che ha condannato GR IC alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa, ritenendo quest'ultimo responsabile di una pluralità di violazioni dell'art. 95 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 per le quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione [capi a), b), c), d), ed e) della rubrica]. Era contestato all'imputato di avere, nell'ambito di diversi procedimenti penali, falsamente dichiarato, attraverso la presentazione di separate richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la percezione di redditi, relativamente agli anni d'imposta 2012, 2014 e 2015, non rispondenti a quelli accertati da personale della Guardia di Finanza, redditi che non avrebbero consentito l'ammissione al beneficio. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.). Motivo unico: erronea applicazione della legge penale;
insufficienza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato per i fatti contestati in tutti i capi di imputazione sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. La difesa lamenta carenza di motivazione in ordine agli specifici e documentati rilievi difensivi illustrati nell'udienza di discussione svoltasi in data 28 gennaio 2019 innanzi al Tribunale e riprodotti nell'atto di appello. I redditi risultanti dalle indagini espletate dal personale della G. di F. sarebbero stati erroneamente accertati. In relazione all'anno d'imposta 2012, per il quale la G. di F. ha accertato un reddito complessivo di euro 16.976,33, la rendita derivante dalla locazione dell'immobile sito in Misilmeri (PA), via Madonna del Carmelo, pari, secondo gli accertatori, ad euro 8.400,00, è stata calcolata in misura erronea, decorrendo la locazione dal 10/4/2012. Tale reddito, nella misura esatta, era già stato indicato dal ricorrente nel Modello Unico relativo all'anno 2013. Il personale operante ha imputato all'anno d'imposta 2012 la rendita di euro 8.400,00 derivante dalla locazione dell'immobile in questione, trascurando di considerare che la rendita effettiva era stata già dichiarata nell'anno 2013. L'introito di euro 3.134,33, riguardante la vendita di un piccola quota frazionaria di un immobile derivante da un lascito ereditario, non avrebbe dovuto 2 essere calcolato ai fini del superamento della soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ad ogni modo, sommando al reddito di euro 5442,00, percepito e dichiarato nell'anno 2012, la somma di euro 3.143,33, si giunge ad un totale di euro 8.585,33, importo ben al di sotto della soglia di ammissibilità del beneficio, pari ad euro 10.766,33 per l'anno 2012. Relativamente all'anno d'imposta 2014 ed ai capi di imputazione b) e c) della rubrica, il reddito ai fini IRPEF dichiarato dall'imputato nelle due istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositate il 22 dicembre 2015 ed il 15 aprile 2016, ammontava ad euro 4.261,00, corrispondente all'importo risultante dal modello unico persone fisiche dell'anno 2015, così distinto: a) Reddito da locazione - nella misura del 50% - relativo ad un immobile sito a Misilmeri, via Madonna del Carmelo, come da contratto prodotto in atti, decorrente dal 10/04/2012 e risolto in data 26/07/2014, nel quale si era convenuto un canone di locazione di euro 1.400,00 mensili. La rendita percepita dal ricorrente fino al mese di luglio 2014 (e non come erroneamente affermato dalla Guardia di Finanza fino al 31 dicembre 2014) ha prodotto per l'anno 2014 un reddito complessivo di euro 3.979,00 (la suddetta somma era stata dichiarata in misura superiore a quella effettivamente percepita in quanto non era stato, connunicatct, tempestivamente al consulente incaricato della elaborazione della dichiarazione annuale dei redditi l'avvenuta riduzione del canone di locazione, dall'11/04/2013 e fino al 26/07/2014, ad euro 1.000,00 mensili); b) Rendita catastale abitazione principale per euro 238,00; c) Reddito agrario per euro 44,00; d) Reddito di partecipazione per euro 96,00. La Guardia di Finanza della Compagnia di Termini Imerese per il medesimo anno di imposta 2014 accertava, erroneamente, un reddito complessivo pari ad euro 11.557,00, come si evince dall'informativa di reato e dallo specchietto riepilogativo contenente i calcoli anno per anno. La somma di euro 6.000,00 relativa al reddito da locazione in quota del 50% dell'immobile sito in Misilmeri via Madonna del Carmelo (allegato 7 dell'informativa) è una errata ripetizione del reddito di locazione già dichiarato, nella misura esatta, nel Modello Unico 2015, relativo all'anno imposta 2014. Non solo gli accertatori hanno sommato, duplicandolo, il reddito relativo al canone di locazione, già riportato ed evidenziato in dichiarazione, ma è stato anche dagli stessi quantificato in maniera errata, non tenendo conto della risoluzione del menzionato contratto di locazione intervenuta in data 26/07/2014 (come si evince dalla testimonianza di IN NO all'udienza del 28/1/2019 e dalla interrogazione all'Agenzia delle entrate prodotta all'udienza del 3 dicembre 2018, di cui al punto 12 del relativo indice). Pertanto, deve essere detratta dal complessivo importo di Euro 11.557,00 la somma di euro 6.000,00, conteggiata erroneamente. Inoltre, l'introito di euro 1.200,00 annuo, sempre riportato nell'informativa e nello specchietto riepilogativo, riguardava un reddito da locazione di un immobile sito a Misilmeri (PA) in Via Mordini 25, come da contratto in atti intercorso tra GR IC e RI NA (Conduttore), registrato il 26/04/2013, con decorrenza dal 29/04/2013. In relazione a tale immobile non si è considerato che l'imputato è comproprietario di una quota pari ad 1/8 del cespite (come si evince dalla visura catastale prodotta all'udienza del 3 dicembre 2018, di cui al punto 13 del relativo indice). L'importo complessivamente percepito dai comproprietari del cespite era stato, per l'anno 2014, pari ad euro 1.200,00; la quota di spettanza del GR IC relativamente a tale immobile era corrispondente ad euro 150,00, che, al netto della riduzione forfettaria del 5%, si era ridotta ad euro 142,50. Il mancato inserimento in dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 di detto modesto importo sarebbe derivata da una mera dimenticanza. Anche volendo conteggiare il predetto canone di locazione nella sua interezza, sommando al reddito di euro 4.357,00 la somma di euro 1.200,00, si perviene ad un totale di euro 5.537,33, importo che si colloca ben al di sotto del limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio per l'anno 2014, fissato in euro 11.369.24. Relativamente all'anno d'imposta 2015 ed ai capi di imputazione d) ed e) della rubrica, il reddito ai fini IRPEF dichiarato da GR nelle due istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - depositate in data 3 aprile 2016 e in data 3 novembre 2016 - ammontava ad Euro 2.246,00, importo corrispondente a quello risultante dal modello unico persone fisiche dell'anno 2015, cosi distinto: a) Reddito da pensione per euro 1.633,00; b) Rendita catastale abitazione principale per euro 237,00; c) Reddito agrario per euro 50,00; d) Redditi da fabbricati per euro 230,00; e) Reddito da partecipazione per Euro 96,00. La Guardia di Finanza della Compagnia di Termini Imerese ha erroneamente accertato, per l'anno di imposta 2015, un reddito complessivo di euro 15.258,94. Come si evince dall'informativa e dallo specchietto riepilogativo, il personale operante calcolava la somma di euro 6.000,00 relativa ai reddito da locazione nella quota del 50% dell'immobile sito in Misilmeri, Via Madonna del Carmelo, trascurando di considerare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione alla data del 26/7/2014 (come si evince dalla testimonianza di IN NO al'udienza del 2/01/2019 e dalla interrogazione effettuata presso l'agenzia delle entrate, prodotta all'udienza del 3 dicembre 2018). 4 Dal complessivo importo di Euro 15.258,94 avrebbe dovuto essere quindi detratta la somma di euro 6000,00, conteggiata erroneamente. Inoltre, l'introito di euro 1.200,00 annuo, sempre riportato nell'informativa e nello specchietto riepilogativo, è relativo ad un reddito da locazione di un immobile sito in Misilmeri, Via Mordini 25, come da contratto in atti, di cui il ricorrente è comproprietario di una quota pari ad 1/8 del cespite (come si evince dalla visura catastale prodotta all'udienza del 3 dicembre 2018). La quota di spettanza del GR IC, in relazione a tale cespite era corrispondente ad euro 150,00 (che si riduce ad euro 142,50 tenendo conto della riduzione forfettaria del 5%). Anche in questo caso, la mancata indicazione di tale modesta somma nella dichiarazione resa al fine dell'ottenimento del beneficio può ascriversi a mera dimenticanza del richiedente. Come si evince sempre dallo specchietto riepilogativo della G. di F., si riscontra un unico importo di euro 5.812,94, giustificato come pensione di vecchiaia ed assegno sociale. Tale determinazione sarebbe erronea. La pensione di vecchiaia ammontava ad euro 1.632,73 (come si evince dalla certificazione INPS Unica 2016 relativa all'anno fiscale 2015 e dalla comunicazione di liquidazione di pensione di vecchiaia in favore del GR IC con decorrenza dal 1/10/2015 prodotte all'udienza del 3 dicembre 2018, di cui ai punti 10 ed 11 del relativo indice). Solo l'importo di euro 1.632,73, documentato e certificato da CUD, è stato inserito nella dichiarazione dei redditi modello Unico anno di imposta 2015. Il predetto importo di euro 1.632,73 veniva erroneamente conteggiato due volte dagli organi accertatori come si ricava dall'ultimo rigo dello specchietto riepilogativo relativo all'anno di imposta 2015 e dalla informativa. L'importo relativo all'assegno sociale di euro 3.817.17 non è stato inserito in dichiarazione dei redditi poiché non documentato e certificato nella medesima dichiarazione Unica anno 2016 - relativa all'anno d'imposta 2015 (C.U.D.) - rilasciata dall'INPS al GR. Ciò ha ingenerato in capo al ricorrente la ragionevole convinzione che tale introito non dovesse essere dichiarato ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio. Anche volendo conteggiare tale importo, sommando ad euro 2.246,00 l'importo di euro 3.817,17 dell'assegno sociale, nonché l'importo di euro 142,50 per la rendita dell'immobile sopra menzionato, si perviene ad un totale di euro 6.205,67, somma ben al di sotto del limite di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio (pari ad Zuro 11.528,41 per l'anno 2015). 5 2.1 Tutti i rilievi riguardanti la determinazione del reddito valutabile illustrati in precedenza incidono anche sulla valutazione dell'elemento soggettivo del reato. Il reato che occupa richiede il dolo generico e, quindi, la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete. Nel caso concreto, alla luce delle precisazioni illustrate in precedenza, il beneficio era comunque spettante in tutti i casi. La Corte di merito non ha considerato che il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendo escludersi il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poichè il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (cfr. Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264). 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile i ed il difensore dell'imputato, che ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La difesa contesta, sotto il profilo oggettivo, l'affermazione di responsabilità che ha riguardato il suo assistito in relazione a tutti i reati allo stesso ascritti. All'uopo evidenzia l'erroneità degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, sostenendo l'assunto con diffuse argomentazioni, nelle quali si deducono, come già prospettato e documentato nei gradi di merito, numerose inesattezze con riferimento alla determinazione dei redditi percepiti dall'istante da parte del personale che ha provveduto alle verifiche. Lamenta che sarebbero stati considerati nella determinazione del reddito valutabile ai fini dell'ammissione al patrociribtdello Stato emolumenti percepiti in misura di gran lunga inferiore a quella calcolata dagli organi accertatori (rendite provenienti dagli immobili siti in Misilmeri via Madonna del Carmelo e via Mordini); evidenzia altresì come siano stati considerati redditi i cui importi non andavano calcolati ai fini dell'ammissione al beneficio (somma ricavata dalla vendita di una piccola quota frazionaria di un cespite derivante da un lascito ereditario, assegno sociale) e redditi che, essendo già stati indicati nelle precedenti dichiarazioni, erano stati calcolati due volte. 2. Il motivo di ricorso è infondato. Le argomentazioni illustrate nell'atto di impugnazione non posseggono efficacia disarticolante del ragionamento spiegato dai giudici di merito nelle due sentenze conformi. La Corte distrettuale, nel fornire risposta alle lagnanze difensive, si è soffermata sul fatto di cui al capo a) d'imputazione, richiamando, quanto ai redditi percepiti dall'imputato nell'anno 2012, le dichiarazioni del teste qualificato GI ON. Il teste esaminato, si legge in sentenza, ha ammesso di avere calcolato l'intero canone annuo riferito alla rendita dell'immobile di Misilmeri, via Madonna del Carmelo, ed ha riconosciuto la possibilità di avere commesso un errore circa la precisa quantificazione di tali redditi, sottolineando, tuttavia, come, relativamente agli importi percepiti in quell'anno, l'imputato avesse certamente omesso di indicare la somma di euro 3.143,33 derivante dalla vendita di alcune proprietà immobiliari. La Corte territoriale, prendendo atto di tali dichiarazioni, ha ritenuto che il reato ascritto al capo a) della rubrica si fosse perfezionato, sostenendo, con argomentare logico e coerente rispetto alle risultanze processuali , che il ricorrente avesse reso dichiarazioni non corrispondenti alla realtà con riferimento alla sua situazione reddituale. La difesa, nel confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza nei quali si fa riferimento alle somme percepite dalla vendita di proprietà immobiliari, oggetto della testimonianza del Brigadiere GI, ammette come tale importo non fosse stato dichiarato. Quanto alle altre annualità, i giudici di merito hanno accertato, attraverso le dichiarazioni del medesimo teste GI e la documentazione acquisita agli atti, la ricorrenza di ulteriori difformità nelle dichiarazioni presentate dall'imputato ai fini dell'ottenimento del beneficio. La difesa, pur profondendosi in articolate argomentazioni tendenti a dimostrare che i redditi percepiti dal ricorrente consentissero egualmente l'ammissione al beneficio, ha comunque ammesso che il GR non avesse dichiarato taluni emolumenti percepiti. In particolare, con riferimento agli anni di imposta 2014 e 2015, si rappresenta nello stesso ricorso che il GR non ha provveduto a dichiarare gli importi relativi al canone di locazione dell'immobile sito in Misilmeri, via Mordini 25, la pensione di vecchiaia e l'assegno sociale. 7 Nell'avversare dunque la motivazione dei giudici di merito attraverso il richiamo ai conteggi prospettati, non ha mai sostenuto che i redditi indicati nelle diverse richieste per l'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato (euro 5.442,00 per l'anno 2012; euro 4.261,00 per l'anno 2014; euro 2.246,00 per l'anno 2015) corrispondessero a quelli effettivamente percepiti. 3. Il reato in contestazione, come è noto, viene ad esistenza con la semplice dichiarazione infedele, indipendentemente dal superamento o meno della soglia indicata dalla norma di riferimento (art. 76 d.P.R. 115/2002). Pertanto, le argomentazioni con le quali i giudici di merito hanno ritenuto integrate le fattispecie di reato in contestazione sono del tutto conformi al dettato normativo ed ai principi stabiliti in questa sede (cfr. ex multis Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, 10/03/2022, Rv. 282716:"Integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio"). Per completezza argomentativa, occorre precisare che, nella valutazione del possesso da parte dell'istante dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve tenersi conto di tutti i redditi leciti e illeciti percepiti dallo stesso, compresi quelli ricavati dalla vendita di beni pervenutigli a seguito di successione ereditaria (così Sez. 4, n. 38486 del 17/09/2008, Di Natali, Rv. 241225). Erra, pertanto, la difesa nel sostenere che la somma indicata dal teste GI, pari ad euro 3.143,33, ricavata dalla vendita di beni pervenuti all'imputato da successione ereditaria, non dovesse essere calcolata ai fini della determinazione del reddito valutabile. Quanto all'assegno sociale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che tali emolumenti, al pari delle somme percepite a titolo d'invalidità, debbano essere indicati dal richiedente l'ammissione al beneficio (cfr. in argomento Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017, Lazzoi, Rv. 270201:"Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche le somme percepite a titolo di invalidità"). 3. Nel valutare l'elemento soggettivo del reato, della cui considerazione pur si duole la difesa nel ricorso, la Corte di merito ha escluso la possibilità che il ricorrente potesse non avere avuto conoscenza di somme da lui stesso 8 Il Consigliere estensore Il Presidente direttamente percepite, incidenti peraltro in modo rilevante sulla entità dei redditi relativi alle diverse annualità. Si è quindi esclusa la possibilità che la mancata indicazione dei redditi percepiti e non dichiarati in occasione della richiesta di ammissione al beneficio potesse essere frutto di una colposa dimenticanza o disattenzione. Trattasi di valutazione non censurabile in questa sede, essendo del tutto logica e coerente con gli elementi illustrati in motivazione. Non si attaglia, dunque, al caso in esame l'orientamento invocato dalla difesa, in base al quale, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio può assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, escludendo il reato ove si accerti un difetto di controllo o una disattenzione riconducibili a comportamenti di natura colposa. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 6 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Mi ' ro, in persona del ituto Procuratore LUIGI ORSI 041/3.9te-- che ha con o chiedendo -- Penale Sent. Sez. 4 Num. 30168 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese che ha condannato GR IC alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa, ritenendo quest'ultimo responsabile di una pluralità di violazioni dell'art. 95 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 per le quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione [capi a), b), c), d), ed e) della rubrica]. Era contestato all'imputato di avere, nell'ambito di diversi procedimenti penali, falsamente dichiarato, attraverso la presentazione di separate richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la percezione di redditi, relativamente agli anni d'imposta 2012, 2014 e 2015, non rispondenti a quelli accertati da personale della Guardia di Finanza, redditi che non avrebbero consentito l'ammissione al beneficio. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.). Motivo unico: erronea applicazione della legge penale;
insufficienza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato per i fatti contestati in tutti i capi di imputazione sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. La difesa lamenta carenza di motivazione in ordine agli specifici e documentati rilievi difensivi illustrati nell'udienza di discussione svoltasi in data 28 gennaio 2019 innanzi al Tribunale e riprodotti nell'atto di appello. I redditi risultanti dalle indagini espletate dal personale della G. di F. sarebbero stati erroneamente accertati. In relazione all'anno d'imposta 2012, per il quale la G. di F. ha accertato un reddito complessivo di euro 16.976,33, la rendita derivante dalla locazione dell'immobile sito in Misilmeri (PA), via Madonna del Carmelo, pari, secondo gli accertatori, ad euro 8.400,00, è stata calcolata in misura erronea, decorrendo la locazione dal 10/4/2012. Tale reddito, nella misura esatta, era già stato indicato dal ricorrente nel Modello Unico relativo all'anno 2013. Il personale operante ha imputato all'anno d'imposta 2012 la rendita di euro 8.400,00 derivante dalla locazione dell'immobile in questione, trascurando di considerare che la rendita effettiva era stata già dichiarata nell'anno 2013. L'introito di euro 3.134,33, riguardante la vendita di un piccola quota frazionaria di un immobile derivante da un lascito ereditario, non avrebbe dovuto 2 essere calcolato ai fini del superamento della soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ad ogni modo, sommando al reddito di euro 5442,00, percepito e dichiarato nell'anno 2012, la somma di euro 3.143,33, si giunge ad un totale di euro 8.585,33, importo ben al di sotto della soglia di ammissibilità del beneficio, pari ad euro 10.766,33 per l'anno 2012. Relativamente all'anno d'imposta 2014 ed ai capi di imputazione b) e c) della rubrica, il reddito ai fini IRPEF dichiarato dall'imputato nelle due istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositate il 22 dicembre 2015 ed il 15 aprile 2016, ammontava ad euro 4.261,00, corrispondente all'importo risultante dal modello unico persone fisiche dell'anno 2015, così distinto: a) Reddito da locazione - nella misura del 50% - relativo ad un immobile sito a Misilmeri, via Madonna del Carmelo, come da contratto prodotto in atti, decorrente dal 10/04/2012 e risolto in data 26/07/2014, nel quale si era convenuto un canone di locazione di euro 1.400,00 mensili. La rendita percepita dal ricorrente fino al mese di luglio 2014 (e non come erroneamente affermato dalla Guardia di Finanza fino al 31 dicembre 2014) ha prodotto per l'anno 2014 un reddito complessivo di euro 3.979,00 (la suddetta somma era stata dichiarata in misura superiore a quella effettivamente percepita in quanto non era stato, connunicatct, tempestivamente al consulente incaricato della elaborazione della dichiarazione annuale dei redditi l'avvenuta riduzione del canone di locazione, dall'11/04/2013 e fino al 26/07/2014, ad euro 1.000,00 mensili); b) Rendita catastale abitazione principale per euro 238,00; c) Reddito agrario per euro 44,00; d) Reddito di partecipazione per euro 96,00. La Guardia di Finanza della Compagnia di Termini Imerese per il medesimo anno di imposta 2014 accertava, erroneamente, un reddito complessivo pari ad euro 11.557,00, come si evince dall'informativa di reato e dallo specchietto riepilogativo contenente i calcoli anno per anno. La somma di euro 6.000,00 relativa al reddito da locazione in quota del 50% dell'immobile sito in Misilmeri via Madonna del Carmelo (allegato 7 dell'informativa) è una errata ripetizione del reddito di locazione già dichiarato, nella misura esatta, nel Modello Unico 2015, relativo all'anno imposta 2014. Non solo gli accertatori hanno sommato, duplicandolo, il reddito relativo al canone di locazione, già riportato ed evidenziato in dichiarazione, ma è stato anche dagli stessi quantificato in maniera errata, non tenendo conto della risoluzione del menzionato contratto di locazione intervenuta in data 26/07/2014 (come si evince dalla testimonianza di IN NO all'udienza del 28/1/2019 e dalla interrogazione all'Agenzia delle entrate prodotta all'udienza del 3 dicembre 2018, di cui al punto 12 del relativo indice). Pertanto, deve essere detratta dal complessivo importo di Euro 11.557,00 la somma di euro 6.000,00, conteggiata erroneamente. Inoltre, l'introito di euro 1.200,00 annuo, sempre riportato nell'informativa e nello specchietto riepilogativo, riguardava un reddito da locazione di un immobile sito a Misilmeri (PA) in Via Mordini 25, come da contratto in atti intercorso tra GR IC e RI NA (Conduttore), registrato il 26/04/2013, con decorrenza dal 29/04/2013. In relazione a tale immobile non si è considerato che l'imputato è comproprietario di una quota pari ad 1/8 del cespite (come si evince dalla visura catastale prodotta all'udienza del 3 dicembre 2018, di cui al punto 13 del relativo indice). L'importo complessivamente percepito dai comproprietari del cespite era stato, per l'anno 2014, pari ad euro 1.200,00; la quota di spettanza del GR IC relativamente a tale immobile era corrispondente ad euro 150,00, che, al netto della riduzione forfettaria del 5%, si era ridotta ad euro 142,50. Il mancato inserimento in dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 di detto modesto importo sarebbe derivata da una mera dimenticanza. Anche volendo conteggiare il predetto canone di locazione nella sua interezza, sommando al reddito di euro 4.357,00 la somma di euro 1.200,00, si perviene ad un totale di euro 5.537,33, importo che si colloca ben al di sotto del limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio per l'anno 2014, fissato in euro 11.369.24. Relativamente all'anno d'imposta 2015 ed ai capi di imputazione d) ed e) della rubrica, il reddito ai fini IRPEF dichiarato da GR nelle due istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - depositate in data 3 aprile 2016 e in data 3 novembre 2016 - ammontava ad Euro 2.246,00, importo corrispondente a quello risultante dal modello unico persone fisiche dell'anno 2015, cosi distinto: a) Reddito da pensione per euro 1.633,00; b) Rendita catastale abitazione principale per euro 237,00; c) Reddito agrario per euro 50,00; d) Redditi da fabbricati per euro 230,00; e) Reddito da partecipazione per Euro 96,00. La Guardia di Finanza della Compagnia di Termini Imerese ha erroneamente accertato, per l'anno di imposta 2015, un reddito complessivo di euro 15.258,94. Come si evince dall'informativa e dallo specchietto riepilogativo, il personale operante calcolava la somma di euro 6.000,00 relativa ai reddito da locazione nella quota del 50% dell'immobile sito in Misilmeri, Via Madonna del Carmelo, trascurando di considerare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione alla data del 26/7/2014 (come si evince dalla testimonianza di IN NO al'udienza del 2/01/2019 e dalla interrogazione effettuata presso l'agenzia delle entrate, prodotta all'udienza del 3 dicembre 2018). 4 Dal complessivo importo di Euro 15.258,94 avrebbe dovuto essere quindi detratta la somma di euro 6000,00, conteggiata erroneamente. Inoltre, l'introito di euro 1.200,00 annuo, sempre riportato nell'informativa e nello specchietto riepilogativo, è relativo ad un reddito da locazione di un immobile sito in Misilmeri, Via Mordini 25, come da contratto in atti, di cui il ricorrente è comproprietario di una quota pari ad 1/8 del cespite (come si evince dalla visura catastale prodotta all'udienza del 3 dicembre 2018). La quota di spettanza del GR IC, in relazione a tale cespite era corrispondente ad euro 150,00 (che si riduce ad euro 142,50 tenendo conto della riduzione forfettaria del 5%). Anche in questo caso, la mancata indicazione di tale modesta somma nella dichiarazione resa al fine dell'ottenimento del beneficio può ascriversi a mera dimenticanza del richiedente. Come si evince sempre dallo specchietto riepilogativo della G. di F., si riscontra un unico importo di euro 5.812,94, giustificato come pensione di vecchiaia ed assegno sociale. Tale determinazione sarebbe erronea. La pensione di vecchiaia ammontava ad euro 1.632,73 (come si evince dalla certificazione INPS Unica 2016 relativa all'anno fiscale 2015 e dalla comunicazione di liquidazione di pensione di vecchiaia in favore del GR IC con decorrenza dal 1/10/2015 prodotte all'udienza del 3 dicembre 2018, di cui ai punti 10 ed 11 del relativo indice). Solo l'importo di euro 1.632,73, documentato e certificato da CUD, è stato inserito nella dichiarazione dei redditi modello Unico anno di imposta 2015. Il predetto importo di euro 1.632,73 veniva erroneamente conteggiato due volte dagli organi accertatori come si ricava dall'ultimo rigo dello specchietto riepilogativo relativo all'anno di imposta 2015 e dalla informativa. L'importo relativo all'assegno sociale di euro 3.817.17 non è stato inserito in dichiarazione dei redditi poiché non documentato e certificato nella medesima dichiarazione Unica anno 2016 - relativa all'anno d'imposta 2015 (C.U.D.) - rilasciata dall'INPS al GR. Ciò ha ingenerato in capo al ricorrente la ragionevole convinzione che tale introito non dovesse essere dichiarato ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio. Anche volendo conteggiare tale importo, sommando ad euro 2.246,00 l'importo di euro 3.817,17 dell'assegno sociale, nonché l'importo di euro 142,50 per la rendita dell'immobile sopra menzionato, si perviene ad un totale di euro 6.205,67, somma ben al di sotto del limite di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio (pari ad Zuro 11.528,41 per l'anno 2015). 5 2.1 Tutti i rilievi riguardanti la determinazione del reddito valutabile illustrati in precedenza incidono anche sulla valutazione dell'elemento soggettivo del reato. Il reato che occupa richiede il dolo generico e, quindi, la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete. Nel caso concreto, alla luce delle precisazioni illustrate in precedenza, il beneficio era comunque spettante in tutti i casi. La Corte di merito non ha considerato che il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendo escludersi il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poichè il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (cfr. Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264). 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile i ed il difensore dell'imputato, che ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La difesa contesta, sotto il profilo oggettivo, l'affermazione di responsabilità che ha riguardato il suo assistito in relazione a tutti i reati allo stesso ascritti. All'uopo evidenzia l'erroneità degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, sostenendo l'assunto con diffuse argomentazioni, nelle quali si deducono, come già prospettato e documentato nei gradi di merito, numerose inesattezze con riferimento alla determinazione dei redditi percepiti dall'istante da parte del personale che ha provveduto alle verifiche. Lamenta che sarebbero stati considerati nella determinazione del reddito valutabile ai fini dell'ammissione al patrociribtdello Stato emolumenti percepiti in misura di gran lunga inferiore a quella calcolata dagli organi accertatori (rendite provenienti dagli immobili siti in Misilmeri via Madonna del Carmelo e via Mordini); evidenzia altresì come siano stati considerati redditi i cui importi non andavano calcolati ai fini dell'ammissione al beneficio (somma ricavata dalla vendita di una piccola quota frazionaria di un cespite derivante da un lascito ereditario, assegno sociale) e redditi che, essendo già stati indicati nelle precedenti dichiarazioni, erano stati calcolati due volte. 2. Il motivo di ricorso è infondato. Le argomentazioni illustrate nell'atto di impugnazione non posseggono efficacia disarticolante del ragionamento spiegato dai giudici di merito nelle due sentenze conformi. La Corte distrettuale, nel fornire risposta alle lagnanze difensive, si è soffermata sul fatto di cui al capo a) d'imputazione, richiamando, quanto ai redditi percepiti dall'imputato nell'anno 2012, le dichiarazioni del teste qualificato GI ON. Il teste esaminato, si legge in sentenza, ha ammesso di avere calcolato l'intero canone annuo riferito alla rendita dell'immobile di Misilmeri, via Madonna del Carmelo, ed ha riconosciuto la possibilità di avere commesso un errore circa la precisa quantificazione di tali redditi, sottolineando, tuttavia, come, relativamente agli importi percepiti in quell'anno, l'imputato avesse certamente omesso di indicare la somma di euro 3.143,33 derivante dalla vendita di alcune proprietà immobiliari. La Corte territoriale, prendendo atto di tali dichiarazioni, ha ritenuto che il reato ascritto al capo a) della rubrica si fosse perfezionato, sostenendo, con argomentare logico e coerente rispetto alle risultanze processuali , che il ricorrente avesse reso dichiarazioni non corrispondenti alla realtà con riferimento alla sua situazione reddituale. La difesa, nel confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza nei quali si fa riferimento alle somme percepite dalla vendita di proprietà immobiliari, oggetto della testimonianza del Brigadiere GI, ammette come tale importo non fosse stato dichiarato. Quanto alle altre annualità, i giudici di merito hanno accertato, attraverso le dichiarazioni del medesimo teste GI e la documentazione acquisita agli atti, la ricorrenza di ulteriori difformità nelle dichiarazioni presentate dall'imputato ai fini dell'ottenimento del beneficio. La difesa, pur profondendosi in articolate argomentazioni tendenti a dimostrare che i redditi percepiti dal ricorrente consentissero egualmente l'ammissione al beneficio, ha comunque ammesso che il GR non avesse dichiarato taluni emolumenti percepiti. In particolare, con riferimento agli anni di imposta 2014 e 2015, si rappresenta nello stesso ricorso che il GR non ha provveduto a dichiarare gli importi relativi al canone di locazione dell'immobile sito in Misilmeri, via Mordini 25, la pensione di vecchiaia e l'assegno sociale. 7 Nell'avversare dunque la motivazione dei giudici di merito attraverso il richiamo ai conteggi prospettati, non ha mai sostenuto che i redditi indicati nelle diverse richieste per l'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato (euro 5.442,00 per l'anno 2012; euro 4.261,00 per l'anno 2014; euro 2.246,00 per l'anno 2015) corrispondessero a quelli effettivamente percepiti. 3. Il reato in contestazione, come è noto, viene ad esistenza con la semplice dichiarazione infedele, indipendentemente dal superamento o meno della soglia indicata dalla norma di riferimento (art. 76 d.P.R. 115/2002). Pertanto, le argomentazioni con le quali i giudici di merito hanno ritenuto integrate le fattispecie di reato in contestazione sono del tutto conformi al dettato normativo ed ai principi stabiliti in questa sede (cfr. ex multis Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, 10/03/2022, Rv. 282716:"Integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio"). Per completezza argomentativa, occorre precisare che, nella valutazione del possesso da parte dell'istante dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve tenersi conto di tutti i redditi leciti e illeciti percepiti dallo stesso, compresi quelli ricavati dalla vendita di beni pervenutigli a seguito di successione ereditaria (così Sez. 4, n. 38486 del 17/09/2008, Di Natali, Rv. 241225). Erra, pertanto, la difesa nel sostenere che la somma indicata dal teste GI, pari ad euro 3.143,33, ricavata dalla vendita di beni pervenuti all'imputato da successione ereditaria, non dovesse essere calcolata ai fini della determinazione del reddito valutabile. Quanto all'assegno sociale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che tali emolumenti, al pari delle somme percepite a titolo d'invalidità, debbano essere indicati dal richiedente l'ammissione al beneficio (cfr. in argomento Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017, Lazzoi, Rv. 270201:"Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche le somme percepite a titolo di invalidità"). 3. Nel valutare l'elemento soggettivo del reato, della cui considerazione pur si duole la difesa nel ricorso, la Corte di merito ha escluso la possibilità che il ricorrente potesse non avere avuto conoscenza di somme da lui stesso 8 Il Consigliere estensore Il Presidente direttamente percepite, incidenti peraltro in modo rilevante sulla entità dei redditi relativi alle diverse annualità. Si è quindi esclusa la possibilità che la mancata indicazione dei redditi percepiti e non dichiarati in occasione della richiesta di ammissione al beneficio potesse essere frutto di una colposa dimenticanza o disattenzione. Trattasi di valutazione non censurabile in questa sede, essendo del tutto logica e coerente con gli elementi illustrati in motivazione. Non si attaglia, dunque, al caso in esame l'orientamento invocato dalla difesa, in base al quale, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio può assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, escludendo il reato ove si accerti un difetto di controllo o una disattenzione riconducibili a comportamenti di natura colposa. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 6 aprile 2023