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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7764 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 10288/2025 RG TRA
rappresentata e difesa dall'avv. FUSCHINO PASQUALE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_2
che in data 2 marzo 2023 aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;
Parte
che la Commissione Medica competente dell' nella seduta del 14 febbraio 2024, l'aveva riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99%” , negando l'indennità di accompagnamento;
che risultava affetta da “vasculopatia cerebrale cronica, artrite reumatoide, esiti di protesi ginocchio bilaterale, ipoacusia, BPCO, IVC arti inferiori, cardiopatia ischemica-ipertensiva, depressione” ;
che il consulente tecnico d'ufficio nominato aveva riconosciuto un grado di invalidità civile del cento per cento ma non aveva ravvisato i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, stante la non condivisibilità delle argomentazioni del CTU nominato chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi, e alle spese processuali. 2
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
L'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale che siano “mutilati o invalidi totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche”
e che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano necessità di un'assistenza continua.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, ha accertato che la perizianda risulta affetta dalle seguenti patologie:
“Vasculopatia cerebrale cronica;
Cardiopatia sclero-ipertensiva in buona fase di compenso farmacologico;
Artrosi polidistrettuale (possibile coesistenza artritica reumatoide) ed esiti da protesizzazione bilaterale ginocchia, piede piatto senile in soggetto in eccesso ponderale;
Ipoacusia con uso di ausili otoiatrici;
Insufficienza venosa periferica arti inferiori;
Prolasso vescicale con incontinenza urinaria stabilizzata” .
In particolare, il consulente ha proceduto alla valutazione delle singole patologie come segue:
Per la vasculopatia cerebrale cronica in discreto compenso funzionale con buon orientamento temporo-spaziale e buona per le funzioni esecutive, con memoria a breve termine parzialmente deficitaria, ha fatto analogicamente riferimento al codice 1002
(Demenza iniziale) della tabella ministeriale, attribuendo un grado d'invalidità del sessantuno per cento.
Per la cardiopatia sclero-ipertensiva in buona fase di compenso farmacologico, ha fatto riferimento analogicamente al codice 6441 (Miocardiopatie con insufficienza cardiaca lieve
[NYHA I classe]) attribuendo il grado d'invalidità del trenta per cento.
Per l'artrosi polidistrettuale (con probabile componente reumatologica) a maggiore espressività rachidea e agli arti inferiori (anche, ginocchia e piedi), escludendo da questa valutazione le protesi delle ginocchia, ha attribuito analogicamente il codice 7004 3
(spondiloartrite anchilopoietica) con valutazione del grado d'invalidità del quaranta per cento.
Per la protesizzazione delle ginocchia ha fatto riferimento al codice 7221 (Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio) attribuendo il grado d'invalidità del quaranta per cento per la bilateralità della menomazione.
Per l'insufficienza venosa periferica, ha fatto riferimento analogicamente al codice 6101
(Emorroidi) con valutazione del grado d'invalidità del dieci per cento, in difetto di altra voce tabellare più specifica.
Per l'incontinenza urinaria stabilizzata da prolasso vescicale ha fatto riferimento analogicamente al codice 8206 (Estrofia vescicale) valutando il relativo grado d'invalidità con il venti per cento.
Non è stata valutata ai fini del computo totale del grado d'invalidità l'ipoacusia in quanto la protesizzazione acustica riesce a compensare il deficit uditivo in maniera soddisfacente.
Nel caso di specie, il consulente ha ritenuto che “la ricorrente possa compiere gli atti elementari della vita quotidiana senza la necessità di un'assistenza continuativa in quanto non sono presenti, nel suo caso, importanti disturbi della sfera intellettiva e cognitiva che sono invece addebitabili a forme avanzate di stati patologici” .
Per quelli funzionali, in particolare la già riportata possibilità di spostamenti extradomestici, il consulente ha tenuto in debita considerazione il riferimento comparativo delle funzioni con una persona di pari età, evidenziando che “bisogna tener conto che gli ottantenni, ovviamente, posseggono fisiologicamente ridotte capacità di resistenza allo sforzo e un certo rallentamento dei movimenti nel loro complesso ma che comunque non necessitano di un'assistenza continuativa per compierli” .
In conclusione, il consulente ha affermato che, “tenuto conto del complesso delle patologie da cui risulta essere affetta la ricorrente, riteniamo che, allo stato, tali patologie non comportino globalmente un'apprezzabile disautonomia nello svolgimento delle attività essenziali sia del vivere quotidiano che delle attività strumentali. Pertanto, nel caso in oggetto, si ritiene che non sussistano, allo stato, i requisiti medico-legali per il riconoscimento del diritto all'Indennità di Accompagnamento” .
Parte attrice contesta anzitutto che il consulente non avrebbe adeguatamente considerato la certificazione geriatrica del 20 marzo 2024 rilasciata dal dott. del Distretto Per_1 4
Sanitario n. 26 dell'ASL NA 1 Centro, che attesta “Malattia cerebrovascolare cronica su base aterosclerotica con ingravescente deterioramento cognitivo. IADL 2/6. ADL 2/8” , unitamente alla prescrizione di pannoloni per incontinenza urinaria e di presidio ortopedico Parte (deambulatore) autorizzato dall del Distretto n. 28 in data 2 agosto 2023.
Inoltre, osserva che la certificazione specialistica accerta un “deterioramento cognitivo grave (MMSE 14/30)” , evidenziando che il test MMSE (Mini Mental State Examination) è uno strumento validato che valuta i disturbi intellettivi e il grado di deterioramento cognitivo, con punteggio da 0 a 30, dove minore è il punteggio, maggiore è il bisogno di assistenza della persona. Secondo i parametri del test, un punteggio compreso tra 0 e 13 indica un deterioramento grave, mentre un punteggio compreso tra 13 e 17 indica un deterioramento evidente.
Tale doglianza non merita accoglimento.
Innanzitutto, deve rilevarsi che il consulente tecnico d'ufficio ha espressamente preso in esame la documentazione prodotta, includendo tra i documenti allegati proprio le “Copie di consulenze Geriatriche del 20.3.24 e del 04.3.24 effettuate presso ASL NA 1 D.S. 26” , nonché la “Copia consulenza Fisiatrica con prescrizione di presidi per facilitare la deambulazione del 04.7.23 effettata presso ASL NA 1 Centro D.S. 28” e il “Copia documento di consegna materiali Serenity Light extra 8 x 30 pcs del 21.6.23” .
Pertanto il consulente ha avuto piena conoscenza della documentazione specialistica prodotta, compresa la certificazione geriatrica del 20 marzo 2024.
Per quanto attiene specificamente alla valutazione del deterioramento cognitivo, il consulente, nel corso dell'esame clinico, ha avuto modo di sottoporre la ricorrente all'esame psicologico, condotto con la tecnica del libero colloquio, cui la stessa ha acceduto “in maniera vigile e partecipativa con eloquio adeguato al suo livello di cultura e con un buon orientamento temporo-spaziale”, evidenziando peraltro “Note di accennato deficit della memoria recente” .
Nella valutazione del grado di invalidità civile, il consulente ha espressamente attribuito alla vasculopatia cerebrale cronica, caratterizzata da “discreto compenso funzionale con buon orientamento temporo-spaziale, e buona per le funzioni esecutive” e con “memoria a breve termine parzialmente deficitaria” , un grado di invalidità del sessantuno per cento, facendo analogicamente riferimento al codice 1002 (Demenza iniziale) della tabella ministeriale. 5
Orbene, la scelta del consulente di inquadrare il quadro clinico della ricorrente nell'ambito della “demenza iniziale” piuttosto che in quello della “demenza grave” o della “demenza media” appare pienamente giustificata alla luce dei rilievi obiettivi emersi nel corso della visita peritale.
Invero, secondo i criteri di classificazione contenuti nella Seconda Parte del Decreto
Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, alla voce “Deficit delle funzioni intellettive: deterioramento o insufficienza intellettiva” , sono individuati tre livelli di gravità:
LIEVE: deficit di memoria lieve associato ad almeno due dei seguenti segni: disorientamento temporale;
afasia lieve;
disturbi del comportamento lievi insorti approssimativamente insieme ad altri segni;
MEDIA: deficit grave di memoria, disorientamento temporale, afasia lieve e media, autosufficienza nelle necessità personali della vita quotidiana;
GRAVE: deficit grave di memoria, disorientamento temporale e spaziale, afasia media e grave, disturbi del comportamento, dipendenza da altri per le necessità personali della vita quotidiana, disturbi sfinterici.
Nel caso di specie, il consulente ha accertato un quadro clinico caratterizzato da buon orientamento temporo-spaziale, eloquio adeguato, assenza di disturbi del comportamento di grado medio-grave, autosufficienza nelle necessità personali della vita quotidiana, circostanze che inducono ragionevolmente a classificare il deterioramento cognitivo come
“lieve” o al massimo come “iniziale”, piuttosto che come “medio” o “grave”.
Del resto, la stessa certificazione geriatrica del 20 marzo 2024 prodotta dalla ricorrente, pur riportando un punteggio MMSE di 14/30, non inquadra il quadro clinico in termini di
“demenza grave” ma di “Malattia cerebrovascolare cronica su base aterosclerotica con ingravescente deterioramento cognitivo” , ponendo l'accento sulla natura evolutiva del processo patologico piuttosto che su uno stato di demenza conclamata e stabilizzata.
Quanto agli indici IADL (Instrumental Activities of Daily Living) e ADL (Activities of
Daily Living) riportati nella certificazione geriatrica (rispettivamente 2/6 e 2/8), va osservato che tali parametri, pur indicativi di una riduzione delle capacità funzionali, devono essere valutati in un contesto clinico complessivo e non possono essere considerati 6
di per sé sufficienti a dimostrare l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continuativa.
Invero, come correttamente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, occorre distinguere tra le attività elementari della vita quotidiana (ADL), quali la vestizione, la nutrizione,
l'igiene personale e l'espletamento dei bisogni fisiologici, e le attività strumentali (IADL), quali l'effettuazione degli acquisti e delle compere, la preparazione dei cibi, la capacità di accudire alle faccende domestiche, lo spostamento per il raggiungimento del luogo di lavoro, che richiedono un maggior grado di autonomia e organizzazione.
Nel caso di specie, il consulente ha accertato che la ricorrente è in grado di compiere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana (ADL), mentre presenta limitazioni nelle attività strumentali (IADL), il che è peraltro fisiologico in una persona di ottantaquattro anni di età.
Tale distinzione è fondamentale, poiché, il diritto all'indennità di accompagnamento presuppone l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, ossia le attività elementari, e non già le attività strumentali più complesse.
Pertanto, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha ritenuto la ricorrente in grado di compiere gli atti elementari della vita quotidiana senza necessità di assistenza continuativa, appaiono coerenti con il quadro clinico accertato e meritano di essere condivise.
La ricorrente contesta inoltre che nell'esame obiettivo del consulente non vi sarebbe alcun accenno ai parametri della scala di , strumento validato utilizzato nei pazienti anziani Per_2
per valutare l'equilibrio e il cammino del paziente.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Preliminarmente, va osservato che la scala di Tinetti, denominata anche POMA
(Performance-Oriented Mobility Assessment), è effettivamente uno strumento validato per la valutazione dell'equilibrio e della deambulazione nei soggetti anziani, utilizzato soprattutto in ambito riabilitativo e geriatrico per individuare i soggetti a rischio di caduta.
Tuttavia, l'omessa applicazione formale di tale scala non inficia la validità delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, posto che lo stesso ha comunque proceduto a un'accurata valutazione clinica della capacità di deambulazione della ricorrente.
Invero, il consulente ha specificamente rilevato nell'esame obiettivo che: 7
la ricorrente “Curata nell'aspetto si presenta con deambulatore” ;
“Indossa busto ortopedico e pannoloni” ; all'esame dell'apparato osteo-articolare, “Rachide indossa busto steccato. Lieve spianamento della lordosi lombare, rotazioni e flessioni del tronco con lieve deficit funzionale ai gradi estremi. Deambulazione autonoma con ausilio di deambulatore.
Passaggi posturali autonomi” ; per quanto attiene agli arti inferiori, “Esiti cicatriziali chirurgici sovrarotulei di circa 12 cm da pregresse protesi delle ginocchia. Piede piatto artrosico. Andatura autonoma con appoggio a deambulatore” .
Tali rilievi obiettivi dimostrano che il consulente ha attentamente valutato la capacità di deambulazione della ricorrente, accertando che la stessa, pur necessitando dell'ausilio del deambulatore, è in grado di camminare autonomamente e di effettuare i passaggi posturali in modo autonomo.
Nelle considerazioni medico-legali, il consulente ha poi espressamente affermato che “per quanto attiene la ricorrente, la deambulazione si può ritenere sostanzialmente autonoma, in riferimento all'età, in quanto la pregressa protesizzazione delle ginocchia è allo stato funzionalmente valida e il piattismo plantare dei piedi si giova dell'ausilio di scarpe Part ortopediche su misura fornite dalla e che permette un'andatura cautelata ma comunque autonoma” .
Tale valutazione appare pienamente condivisibile alla luce dei rilievi obiettivi e della documentazione sanitaria in atti.
Invero, la capacità di deambulare autonomamente, seppure con l'ausilio di un deambulatore, non integra di per sé il requisito dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore previsto dall'art. 1 della legge n. 18/1980.
L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore sussiste quando il soggetto, in ragione delle proprie condizioni patologiche, non è in grado di spostarsi autonomamente neppure nell'ambito domestico, o quando la deambulazione è fonte di grave e concreto pericolo per l'incolumità propria o altrui.
Nel caso di specie, invece, il consulente ha accertato che la ricorrente è in grado di deambulare autonomamente con l'ausilio del deambulatore, di effettuare i passaggi posturali 8
in modo autonomo e di spostarsi nell'ambito domestico senza necessità dell'aiuto costante di un accompagnatore.
Del resto, lo stesso consulente ha evidenziato che “bisogna tener conto che gli ottantenni, ovviamente, posseggono fisiologicamente ridotte capacità di resistenza allo sforzo e un certo rallentamento dei movimenti nel loro complesso ma che comunque non necessitano di un'assistenza continuativa per compierli” , ponendo correttamente l'accento sulla necessità di rapportare le capacità funzionali della ricorrente a quelle di un soggetto normale di pari età, conformemente ai criteri indicati dalla normativa ministeriale.
La ricorrente contesta inoltre la pretesa contraddittorietà dell'affermazione del consulente secondo cui “Pertanto bisogna tener conto che gli ottantenni, ovviamente, posseggono fisiologicamente ridotte capacità di resistenza allo sforzo e un certo rallentamento dei movimenti nel loro complesso ma che comunque non necessitano di un'assistenza continuativa per compierli. In conclusione, tenuto conto del complesso delle patologie da cui risulta essere affetta la ricorrente, riteniamo che, allo stato, tali patologie non comportino globalmente un'apprezzabile disautonomia nello svolgimento delle attività essenziali sia del vivere quotidiano che delle attività strumentali” .
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non sussiste alcuna contraddittorietà nelle conclusioni del consulente, che ha correttamente distinto tra le fisiologiche limitazioni funzionali proprie dell'età avanzata e la vera e propria impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita che giustifica il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Invero, come correttamente evidenziato dal consulente, la presenza di ridotte capacità di resistenza allo sforzo e di un certo rallentamento dei movimenti è una caratteristica fisiologica dell'invecchiamento che non comporta di per sé il diritto all'indennità di accompagnamento, ove tali limitazioni non si traducano nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti elementari della vita quotidiana.
La ricorrente contesta inoltre che il consulente non avrebbe dettagliato in alcun modo quali delle attività della vita quotidiana (ADL) e strumentali (IADL) la ricorrente sia o non sia in condizioni di svolgere. 9
La doglianza, pur formalmente fondata quanto all'assenza di una specifica elencazione delle singole attività che la ricorrente è in grado di compiere autonomamente, non vale comunque ad inficiare le conclusioni del consulente.
Invero, dalle risultanze dell'esame clinico e dalle considerazioni medico-legali svolte dal consulente emerge con sufficiente chiarezza che la ricorrente è in grado di compiere autonomamente le principali attività elementari della vita quotidiana.
In particolare, il consulente ha accertato che: la ricorrente si è presentata alla visita medica “Curata nell'aspetto” , circostanza che depone per la capacità di provvedere autonomamente alla propria igiene personale e alla vestizione;
è “Portatrice di protesi dentaria amovibile” , il che presuppone la capacità di gestire autonomamente la protesi e di provvedere all'igiene orale;
presenta “Deambulazione autonoma con ausilio di deambulatore. Passaggi posturali autonomi” , circostanza che evidenzia la capacità di spostarsi autonomamente nell'ambito domestico e di effettuare i passaggi posturali necessari per le attività quotidiane;
all'esame psicologico ha acceduto “in maniera vigile e partecipativa con eloquio adeguato al suo livello di cultura e con un buon orientamento temporo-spaziale” , circostanza che evidenzia l'integrità delle funzioni cognitive superiori necessarie per l'organizzazione delle attività quotidiane.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere che la ricorrente sia sostanzialmente in grado di provvedere autonomamente alle principali attività elementari della vita quotidiana, quali la vestizione, l'igiene personale, l'alimentazione e gli spostamenti nell'ambito domestico, pur necessitando dell'ausilio di presidi ortopedici (deambulatore, busto ortopedico, scarpe ortopediche).
Quanto alle attività strumentali della vita quotidiana (IADL), il consulente ha implicitamente riconosciuto che la ricorrente presenta limitazioni nella capacità di effettuare spostamenti extradomestici, circostanza peraltro fisiologica in un soggetto di ottantaquattro anni di età affetto dalle patologie accertate.
Tuttavia, come già evidenziato, le limitazioni nelle attività strumentali della vita quotidiana non integrano di per sé il requisito dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita previsto dall'art. 1 della legge n. 18/1980, atteso che tale disposizione fa riferimento agli 10
“atti quotidiani della vita”, ossia alle attività elementari e non già alle attività strumentali più complesse.
La ricorrente evidenzia infine di essere affetta da grave forma di artrosi ed incontinenza urinaria, e di essere quindi costretta a indossare pannoloni, circostanza che, secondo la difesa della ricorrente, sarebbe indicativa dell'impossibilità di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Innanzitutto, va osservato che il consulente ha espressamente preso in esame la patologia dell'incontinenza urinaria, che ha qualificato come “Prolasso vescicale con incontinenza urinaria stabilizzata” , attribuendole, ai fini della valutazione del grado di invalidità civile, un valore percentuale del venti per cento, facendo riferimento analogicamente al codice
8206 (Estrofia vescicale).
Il consulente ha inoltre espressamente rilevato nell'esame obiettivo che la ricorrente
“Indossa busto ortopedico e pannoloni” , nonché ha incluso tra la documentazione esaminata il “Copia documento di consegna materiali Serenity Light extra 8 x 30 pcs del
21.6.23” .
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il consulente ha avuto piena conoscenza e ha tenuto in debito conto la patologia dell'incontinenza urinaria.
Tuttavia, la presenza di incontinenza urinaria, seppure comportante la necessità di indossare pannoloni, non integra di per sé il requisito dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continuativa.
Difatti, per integrare tale requisito non è sufficiente la presenza di una patologia che renda necessario l'ausilio di presidi, ma occorre che la patologia determini l'impossibilità per il soggetto di provvedere autonomamente alle proprie necessità quotidiane.
Nel caso di specie, l'incontinenza urinaria stabilizzata, gestibile mediante l'utilizzo di pannoloni, non comporta l'impossibilità per la ricorrente di provvedere autonomamente alla propria igiene personale e alle proprie necessità quotidiane.
In conclusione la sig.ra pur essendo affetta da patologie plurime Parte_2
conserva una sostanziale autonomia nella deambulazione, seppure con l'ausilio del deambulatore, ed è in grado di compiere autonomamente le principali attività elementari della vita quotidiana senza necessità di assistenza continuativa. 11
Quanto alle spese processuali, si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ad eccezione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio che si pongono a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta l'opposizione
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite ponendo le spese di ctu a carico dell' . CP_1
Napoli, 28 ottobre 2025 IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 10288/2025 RG TRA
rappresentata e difesa dall'avv. FUSCHINO PASQUALE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_2
che in data 2 marzo 2023 aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;
Parte
che la Commissione Medica competente dell' nella seduta del 14 febbraio 2024, l'aveva riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99%” , negando l'indennità di accompagnamento;
che risultava affetta da “vasculopatia cerebrale cronica, artrite reumatoide, esiti di protesi ginocchio bilaterale, ipoacusia, BPCO, IVC arti inferiori, cardiopatia ischemica-ipertensiva, depressione” ;
che il consulente tecnico d'ufficio nominato aveva riconosciuto un grado di invalidità civile del cento per cento ma non aveva ravvisato i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, stante la non condivisibilità delle argomentazioni del CTU nominato chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi, e alle spese processuali. 2
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
L'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale che siano “mutilati o invalidi totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche”
e che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano necessità di un'assistenza continua.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, ha accertato che la perizianda risulta affetta dalle seguenti patologie:
“Vasculopatia cerebrale cronica;
Cardiopatia sclero-ipertensiva in buona fase di compenso farmacologico;
Artrosi polidistrettuale (possibile coesistenza artritica reumatoide) ed esiti da protesizzazione bilaterale ginocchia, piede piatto senile in soggetto in eccesso ponderale;
Ipoacusia con uso di ausili otoiatrici;
Insufficienza venosa periferica arti inferiori;
Prolasso vescicale con incontinenza urinaria stabilizzata” .
In particolare, il consulente ha proceduto alla valutazione delle singole patologie come segue:
Per la vasculopatia cerebrale cronica in discreto compenso funzionale con buon orientamento temporo-spaziale e buona per le funzioni esecutive, con memoria a breve termine parzialmente deficitaria, ha fatto analogicamente riferimento al codice 1002
(Demenza iniziale) della tabella ministeriale, attribuendo un grado d'invalidità del sessantuno per cento.
Per la cardiopatia sclero-ipertensiva in buona fase di compenso farmacologico, ha fatto riferimento analogicamente al codice 6441 (Miocardiopatie con insufficienza cardiaca lieve
[NYHA I classe]) attribuendo il grado d'invalidità del trenta per cento.
Per l'artrosi polidistrettuale (con probabile componente reumatologica) a maggiore espressività rachidea e agli arti inferiori (anche, ginocchia e piedi), escludendo da questa valutazione le protesi delle ginocchia, ha attribuito analogicamente il codice 7004 3
(spondiloartrite anchilopoietica) con valutazione del grado d'invalidità del quaranta per cento.
Per la protesizzazione delle ginocchia ha fatto riferimento al codice 7221 (Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio) attribuendo il grado d'invalidità del quaranta per cento per la bilateralità della menomazione.
Per l'insufficienza venosa periferica, ha fatto riferimento analogicamente al codice 6101
(Emorroidi) con valutazione del grado d'invalidità del dieci per cento, in difetto di altra voce tabellare più specifica.
Per l'incontinenza urinaria stabilizzata da prolasso vescicale ha fatto riferimento analogicamente al codice 8206 (Estrofia vescicale) valutando il relativo grado d'invalidità con il venti per cento.
Non è stata valutata ai fini del computo totale del grado d'invalidità l'ipoacusia in quanto la protesizzazione acustica riesce a compensare il deficit uditivo in maniera soddisfacente.
Nel caso di specie, il consulente ha ritenuto che “la ricorrente possa compiere gli atti elementari della vita quotidiana senza la necessità di un'assistenza continuativa in quanto non sono presenti, nel suo caso, importanti disturbi della sfera intellettiva e cognitiva che sono invece addebitabili a forme avanzate di stati patologici” .
Per quelli funzionali, in particolare la già riportata possibilità di spostamenti extradomestici, il consulente ha tenuto in debita considerazione il riferimento comparativo delle funzioni con una persona di pari età, evidenziando che “bisogna tener conto che gli ottantenni, ovviamente, posseggono fisiologicamente ridotte capacità di resistenza allo sforzo e un certo rallentamento dei movimenti nel loro complesso ma che comunque non necessitano di un'assistenza continuativa per compierli” .
In conclusione, il consulente ha affermato che, “tenuto conto del complesso delle patologie da cui risulta essere affetta la ricorrente, riteniamo che, allo stato, tali patologie non comportino globalmente un'apprezzabile disautonomia nello svolgimento delle attività essenziali sia del vivere quotidiano che delle attività strumentali. Pertanto, nel caso in oggetto, si ritiene che non sussistano, allo stato, i requisiti medico-legali per il riconoscimento del diritto all'Indennità di Accompagnamento” .
Parte attrice contesta anzitutto che il consulente non avrebbe adeguatamente considerato la certificazione geriatrica del 20 marzo 2024 rilasciata dal dott. del Distretto Per_1 4
Sanitario n. 26 dell'ASL NA 1 Centro, che attesta “Malattia cerebrovascolare cronica su base aterosclerotica con ingravescente deterioramento cognitivo. IADL 2/6. ADL 2/8” , unitamente alla prescrizione di pannoloni per incontinenza urinaria e di presidio ortopedico Parte (deambulatore) autorizzato dall del Distretto n. 28 in data 2 agosto 2023.
Inoltre, osserva che la certificazione specialistica accerta un “deterioramento cognitivo grave (MMSE 14/30)” , evidenziando che il test MMSE (Mini Mental State Examination) è uno strumento validato che valuta i disturbi intellettivi e il grado di deterioramento cognitivo, con punteggio da 0 a 30, dove minore è il punteggio, maggiore è il bisogno di assistenza della persona. Secondo i parametri del test, un punteggio compreso tra 0 e 13 indica un deterioramento grave, mentre un punteggio compreso tra 13 e 17 indica un deterioramento evidente.
Tale doglianza non merita accoglimento.
Innanzitutto, deve rilevarsi che il consulente tecnico d'ufficio ha espressamente preso in esame la documentazione prodotta, includendo tra i documenti allegati proprio le “Copie di consulenze Geriatriche del 20.3.24 e del 04.3.24 effettuate presso ASL NA 1 D.S. 26” , nonché la “Copia consulenza Fisiatrica con prescrizione di presidi per facilitare la deambulazione del 04.7.23 effettata presso ASL NA 1 Centro D.S. 28” e il “Copia documento di consegna materiali Serenity Light extra 8 x 30 pcs del 21.6.23” .
Pertanto il consulente ha avuto piena conoscenza della documentazione specialistica prodotta, compresa la certificazione geriatrica del 20 marzo 2024.
Per quanto attiene specificamente alla valutazione del deterioramento cognitivo, il consulente, nel corso dell'esame clinico, ha avuto modo di sottoporre la ricorrente all'esame psicologico, condotto con la tecnica del libero colloquio, cui la stessa ha acceduto “in maniera vigile e partecipativa con eloquio adeguato al suo livello di cultura e con un buon orientamento temporo-spaziale”, evidenziando peraltro “Note di accennato deficit della memoria recente” .
Nella valutazione del grado di invalidità civile, il consulente ha espressamente attribuito alla vasculopatia cerebrale cronica, caratterizzata da “discreto compenso funzionale con buon orientamento temporo-spaziale, e buona per le funzioni esecutive” e con “memoria a breve termine parzialmente deficitaria” , un grado di invalidità del sessantuno per cento, facendo analogicamente riferimento al codice 1002 (Demenza iniziale) della tabella ministeriale. 5
Orbene, la scelta del consulente di inquadrare il quadro clinico della ricorrente nell'ambito della “demenza iniziale” piuttosto che in quello della “demenza grave” o della “demenza media” appare pienamente giustificata alla luce dei rilievi obiettivi emersi nel corso della visita peritale.
Invero, secondo i criteri di classificazione contenuti nella Seconda Parte del Decreto
Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, alla voce “Deficit delle funzioni intellettive: deterioramento o insufficienza intellettiva” , sono individuati tre livelli di gravità:
LIEVE: deficit di memoria lieve associato ad almeno due dei seguenti segni: disorientamento temporale;
afasia lieve;
disturbi del comportamento lievi insorti approssimativamente insieme ad altri segni;
MEDIA: deficit grave di memoria, disorientamento temporale, afasia lieve e media, autosufficienza nelle necessità personali della vita quotidiana;
GRAVE: deficit grave di memoria, disorientamento temporale e spaziale, afasia media e grave, disturbi del comportamento, dipendenza da altri per le necessità personali della vita quotidiana, disturbi sfinterici.
Nel caso di specie, il consulente ha accertato un quadro clinico caratterizzato da buon orientamento temporo-spaziale, eloquio adeguato, assenza di disturbi del comportamento di grado medio-grave, autosufficienza nelle necessità personali della vita quotidiana, circostanze che inducono ragionevolmente a classificare il deterioramento cognitivo come
“lieve” o al massimo come “iniziale”, piuttosto che come “medio” o “grave”.
Del resto, la stessa certificazione geriatrica del 20 marzo 2024 prodotta dalla ricorrente, pur riportando un punteggio MMSE di 14/30, non inquadra il quadro clinico in termini di
“demenza grave” ma di “Malattia cerebrovascolare cronica su base aterosclerotica con ingravescente deterioramento cognitivo” , ponendo l'accento sulla natura evolutiva del processo patologico piuttosto che su uno stato di demenza conclamata e stabilizzata.
Quanto agli indici IADL (Instrumental Activities of Daily Living) e ADL (Activities of
Daily Living) riportati nella certificazione geriatrica (rispettivamente 2/6 e 2/8), va osservato che tali parametri, pur indicativi di una riduzione delle capacità funzionali, devono essere valutati in un contesto clinico complessivo e non possono essere considerati 6
di per sé sufficienti a dimostrare l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continuativa.
Invero, come correttamente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, occorre distinguere tra le attività elementari della vita quotidiana (ADL), quali la vestizione, la nutrizione,
l'igiene personale e l'espletamento dei bisogni fisiologici, e le attività strumentali (IADL), quali l'effettuazione degli acquisti e delle compere, la preparazione dei cibi, la capacità di accudire alle faccende domestiche, lo spostamento per il raggiungimento del luogo di lavoro, che richiedono un maggior grado di autonomia e organizzazione.
Nel caso di specie, il consulente ha accertato che la ricorrente è in grado di compiere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana (ADL), mentre presenta limitazioni nelle attività strumentali (IADL), il che è peraltro fisiologico in una persona di ottantaquattro anni di età.
Tale distinzione è fondamentale, poiché, il diritto all'indennità di accompagnamento presuppone l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, ossia le attività elementari, e non già le attività strumentali più complesse.
Pertanto, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha ritenuto la ricorrente in grado di compiere gli atti elementari della vita quotidiana senza necessità di assistenza continuativa, appaiono coerenti con il quadro clinico accertato e meritano di essere condivise.
La ricorrente contesta inoltre che nell'esame obiettivo del consulente non vi sarebbe alcun accenno ai parametri della scala di , strumento validato utilizzato nei pazienti anziani Per_2
per valutare l'equilibrio e il cammino del paziente.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Preliminarmente, va osservato che la scala di Tinetti, denominata anche POMA
(Performance-Oriented Mobility Assessment), è effettivamente uno strumento validato per la valutazione dell'equilibrio e della deambulazione nei soggetti anziani, utilizzato soprattutto in ambito riabilitativo e geriatrico per individuare i soggetti a rischio di caduta.
Tuttavia, l'omessa applicazione formale di tale scala non inficia la validità delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, posto che lo stesso ha comunque proceduto a un'accurata valutazione clinica della capacità di deambulazione della ricorrente.
Invero, il consulente ha specificamente rilevato nell'esame obiettivo che: 7
la ricorrente “Curata nell'aspetto si presenta con deambulatore” ;
“Indossa busto ortopedico e pannoloni” ; all'esame dell'apparato osteo-articolare, “Rachide indossa busto steccato. Lieve spianamento della lordosi lombare, rotazioni e flessioni del tronco con lieve deficit funzionale ai gradi estremi. Deambulazione autonoma con ausilio di deambulatore.
Passaggi posturali autonomi” ; per quanto attiene agli arti inferiori, “Esiti cicatriziali chirurgici sovrarotulei di circa 12 cm da pregresse protesi delle ginocchia. Piede piatto artrosico. Andatura autonoma con appoggio a deambulatore” .
Tali rilievi obiettivi dimostrano che il consulente ha attentamente valutato la capacità di deambulazione della ricorrente, accertando che la stessa, pur necessitando dell'ausilio del deambulatore, è in grado di camminare autonomamente e di effettuare i passaggi posturali in modo autonomo.
Nelle considerazioni medico-legali, il consulente ha poi espressamente affermato che “per quanto attiene la ricorrente, la deambulazione si può ritenere sostanzialmente autonoma, in riferimento all'età, in quanto la pregressa protesizzazione delle ginocchia è allo stato funzionalmente valida e il piattismo plantare dei piedi si giova dell'ausilio di scarpe Part ortopediche su misura fornite dalla e che permette un'andatura cautelata ma comunque autonoma” .
Tale valutazione appare pienamente condivisibile alla luce dei rilievi obiettivi e della documentazione sanitaria in atti.
Invero, la capacità di deambulare autonomamente, seppure con l'ausilio di un deambulatore, non integra di per sé il requisito dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore previsto dall'art. 1 della legge n. 18/1980.
L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore sussiste quando il soggetto, in ragione delle proprie condizioni patologiche, non è in grado di spostarsi autonomamente neppure nell'ambito domestico, o quando la deambulazione è fonte di grave e concreto pericolo per l'incolumità propria o altrui.
Nel caso di specie, invece, il consulente ha accertato che la ricorrente è in grado di deambulare autonomamente con l'ausilio del deambulatore, di effettuare i passaggi posturali 8
in modo autonomo e di spostarsi nell'ambito domestico senza necessità dell'aiuto costante di un accompagnatore.
Del resto, lo stesso consulente ha evidenziato che “bisogna tener conto che gli ottantenni, ovviamente, posseggono fisiologicamente ridotte capacità di resistenza allo sforzo e un certo rallentamento dei movimenti nel loro complesso ma che comunque non necessitano di un'assistenza continuativa per compierli” , ponendo correttamente l'accento sulla necessità di rapportare le capacità funzionali della ricorrente a quelle di un soggetto normale di pari età, conformemente ai criteri indicati dalla normativa ministeriale.
La ricorrente contesta inoltre la pretesa contraddittorietà dell'affermazione del consulente secondo cui “Pertanto bisogna tener conto che gli ottantenni, ovviamente, posseggono fisiologicamente ridotte capacità di resistenza allo sforzo e un certo rallentamento dei movimenti nel loro complesso ma che comunque non necessitano di un'assistenza continuativa per compierli. In conclusione, tenuto conto del complesso delle patologie da cui risulta essere affetta la ricorrente, riteniamo che, allo stato, tali patologie non comportino globalmente un'apprezzabile disautonomia nello svolgimento delle attività essenziali sia del vivere quotidiano che delle attività strumentali” .
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non sussiste alcuna contraddittorietà nelle conclusioni del consulente, che ha correttamente distinto tra le fisiologiche limitazioni funzionali proprie dell'età avanzata e la vera e propria impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita che giustifica il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Invero, come correttamente evidenziato dal consulente, la presenza di ridotte capacità di resistenza allo sforzo e di un certo rallentamento dei movimenti è una caratteristica fisiologica dell'invecchiamento che non comporta di per sé il diritto all'indennità di accompagnamento, ove tali limitazioni non si traducano nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti elementari della vita quotidiana.
La ricorrente contesta inoltre che il consulente non avrebbe dettagliato in alcun modo quali delle attività della vita quotidiana (ADL) e strumentali (IADL) la ricorrente sia o non sia in condizioni di svolgere. 9
La doglianza, pur formalmente fondata quanto all'assenza di una specifica elencazione delle singole attività che la ricorrente è in grado di compiere autonomamente, non vale comunque ad inficiare le conclusioni del consulente.
Invero, dalle risultanze dell'esame clinico e dalle considerazioni medico-legali svolte dal consulente emerge con sufficiente chiarezza che la ricorrente è in grado di compiere autonomamente le principali attività elementari della vita quotidiana.
In particolare, il consulente ha accertato che: la ricorrente si è presentata alla visita medica “Curata nell'aspetto” , circostanza che depone per la capacità di provvedere autonomamente alla propria igiene personale e alla vestizione;
è “Portatrice di protesi dentaria amovibile” , il che presuppone la capacità di gestire autonomamente la protesi e di provvedere all'igiene orale;
presenta “Deambulazione autonoma con ausilio di deambulatore. Passaggi posturali autonomi” , circostanza che evidenzia la capacità di spostarsi autonomamente nell'ambito domestico e di effettuare i passaggi posturali necessari per le attività quotidiane;
all'esame psicologico ha acceduto “in maniera vigile e partecipativa con eloquio adeguato al suo livello di cultura e con un buon orientamento temporo-spaziale” , circostanza che evidenzia l'integrità delle funzioni cognitive superiori necessarie per l'organizzazione delle attività quotidiane.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere che la ricorrente sia sostanzialmente in grado di provvedere autonomamente alle principali attività elementari della vita quotidiana, quali la vestizione, l'igiene personale, l'alimentazione e gli spostamenti nell'ambito domestico, pur necessitando dell'ausilio di presidi ortopedici (deambulatore, busto ortopedico, scarpe ortopediche).
Quanto alle attività strumentali della vita quotidiana (IADL), il consulente ha implicitamente riconosciuto che la ricorrente presenta limitazioni nella capacità di effettuare spostamenti extradomestici, circostanza peraltro fisiologica in un soggetto di ottantaquattro anni di età affetto dalle patologie accertate.
Tuttavia, come già evidenziato, le limitazioni nelle attività strumentali della vita quotidiana non integrano di per sé il requisito dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita previsto dall'art. 1 della legge n. 18/1980, atteso che tale disposizione fa riferimento agli 10
“atti quotidiani della vita”, ossia alle attività elementari e non già alle attività strumentali più complesse.
La ricorrente evidenzia infine di essere affetta da grave forma di artrosi ed incontinenza urinaria, e di essere quindi costretta a indossare pannoloni, circostanza che, secondo la difesa della ricorrente, sarebbe indicativa dell'impossibilità di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Innanzitutto, va osservato che il consulente ha espressamente preso in esame la patologia dell'incontinenza urinaria, che ha qualificato come “Prolasso vescicale con incontinenza urinaria stabilizzata” , attribuendole, ai fini della valutazione del grado di invalidità civile, un valore percentuale del venti per cento, facendo riferimento analogicamente al codice
8206 (Estrofia vescicale).
Il consulente ha inoltre espressamente rilevato nell'esame obiettivo che la ricorrente
“Indossa busto ortopedico e pannoloni” , nonché ha incluso tra la documentazione esaminata il “Copia documento di consegna materiali Serenity Light extra 8 x 30 pcs del
21.6.23” .
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il consulente ha avuto piena conoscenza e ha tenuto in debito conto la patologia dell'incontinenza urinaria.
Tuttavia, la presenza di incontinenza urinaria, seppure comportante la necessità di indossare pannoloni, non integra di per sé il requisito dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continuativa.
Difatti, per integrare tale requisito non è sufficiente la presenza di una patologia che renda necessario l'ausilio di presidi, ma occorre che la patologia determini l'impossibilità per il soggetto di provvedere autonomamente alle proprie necessità quotidiane.
Nel caso di specie, l'incontinenza urinaria stabilizzata, gestibile mediante l'utilizzo di pannoloni, non comporta l'impossibilità per la ricorrente di provvedere autonomamente alla propria igiene personale e alle proprie necessità quotidiane.
In conclusione la sig.ra pur essendo affetta da patologie plurime Parte_2
conserva una sostanziale autonomia nella deambulazione, seppure con l'ausilio del deambulatore, ed è in grado di compiere autonomamente le principali attività elementari della vita quotidiana senza necessità di assistenza continuativa. 11
Quanto alle spese processuali, si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ad eccezione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio che si pongono a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta l'opposizione
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite ponendo le spese di ctu a carico dell' . CP_1
Napoli, 28 ottobre 2025 IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio