CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 16490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16490 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza in data 16/09/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale EL AR, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentita l'Avvocata SONIA DI DOMENICANTONIO che, quale sostituto processuale dell'Avvocato ANDREA CARMELO LORIOLI, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente, con due separati ricorsi, impugna la sentenza in data 16/09/2025 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 24/02/2025 del Tribunale di Monza, che lo aveva condannato per il reato di estorsione e per quello di maltrattamenti in famiglia aggravato. Con l’Avvocato Andrea Carmelo Lorioli deduce:
1.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla titolarità della somma oggetto del reato e conseguente insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.) Il ricorrente premette che il Tribunale aveva ritenuto provato un unico episodio estorsivo avente a oggetto la somma di euro 70,00. Ciò premesso, la sentenza impugnata viene censurata sotto due profili tra loro connessi, intesi a dimostrare che le somme di Penale Sent. Sez. 2 Num. 16490 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/04/2026 denaro, ottenute mediante l’impiego di violenza verbale, appartenevano allo stesso imputato e non al suo genitore, per come ritenuto dalla corte di appello. In tal senso, vengono sviluppate argomentazioni sia con riguardo alla collocazione temporale della condotta, sia all’adeguatezza delle risorse finanziarie dell’imputato nel periodo in cui sono collocati i fatti. Sulla collocazione temporale del fatto, la corte di appello ha fissato la consumazione del reato a "gennaio 2024", ma, secondo la difesa, tale individuazione costituisce un'attività creativa del giudice, (c.d. travisamento per invenzione), atteso che né il padre dell’imputato, nel testimoniare, aveva fornito precisi riferimenti temporali, né il Tribunale si era pronunciato sul punto. Dalla testimonianza del padre emerge invece che l'episodio con dazione di denaro avrebbe potuto collocarsi tra gennaio e luglio 2024. In applicazione del principio del favor rei, il fatto deve essere collocato nel periodo aprile-maggio 2024, coincidente con il danneggiamento dell'armadio. Sull'appartenenza della somma in relazione all’adeguatezza delle risorse dell’imputato, la difesa assume che la sentenza impugnata è contraddittoria laddove afferma, da un lato, che le entrate dell'imputato erano insufficienti anche solo a coprire l'assegno mensile di Euro 300,00 per il figlio minorenne e, dall'altro, che tutte le richieste di denaro nel primo semestre 2024 – tranne quella di Euro 70,00 – avevano a oggetto somme di proprietà dell'imputato gestite dai genitori. Il ricorrente sostiene che l'analisi dei movimenti del conto corrente postale dell'imputato (gennaio-luglio 2024) dimostra che nei mesi di aprile e maggio 2024 quel conto presentava saldi positivi e disponibilità residue più che sufficienti ad assecondare le richieste di denaro formulate dal figlio, così smentendosi documentalmente la tesi della corte di appello circa l'insufficienza delle finanze dell'imputato. Si aggiunge che, applicando il principio del favor rei, la condotta deve essere collocata in un periodo in cui le finanze dell'imputato erano in bonis, con la conseguenza che il denaro preteso era di proprietà dell'agente e deve escludersi la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di estorsione. Il fatto deve essere riqualificato nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), con dichiarazione di improcedibilità avendo la persona offesa rinunciato all'istanza di punizione.
1.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 572 cod. pen.. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è censurabile anche in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia. A tale proposito si osserva che il Tribunale aveva accertato che l'imputato aveva usato violenza verbale per ottenere denaro in un'unica occasione, escludendo quindi la continuazione originariamente contestata. Da ciò si fa conseguire che in tutti gli altri episodi le richieste violente avevano a oggetto denaro proprio dell'imputato o comunque richieste formulate con modalità insistenti ma non qualificabili come maltrattamento. La difesa sostiene che la corte di appello ha ignorato il principio affermato da questa Corte, secondo cui integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di maltrattamenti in famiglia, la condotta intimidatoria reiterata posta in essere in danno di familiari conviventi al solo scopo di recuperare somme di denaro di propria spettanza, senza l'intento di perseguitare sistematicamente le vittime (si richiamano: Sez. 6, n. 35936 del 13/07/2021, S., non massimata;
Sez. 6, n. 6068 del 17/12/2014, dep. 2015, A., Rv. 262340 - 01). Si assume che, nel caso di specie, le condotte violente erano finalizzate esclusivamente al recupero di somme ritenute di propria pertinenza, e non alla sistematica persecuzione delle vittime. Le condotte estranee a dinamiche economiche avevano natura episodica, e l'episodio più grave (asserita aggressione fisica al padre) è risultato in realtà coincidente con un intervento difensivo del figlio a tutela della madre, vittima delle violenze del padre alcolista. La sentenza è altresì contraddittoria laddove, a pag. 13, indica quale indice di maltrattamento l'abitudine della madre di dormire con la porta chiusa a chiave, quando è emerso in istruttoria che ella continuava a fare così anche a gennaio 2025, cioè quando il figlio era già da sei mesi in carcere. Le condotte intimidatorie, finalizzate al recupero di somme proprie trattenute dai genitori in assenza di formale investitura, integrano la fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quella dei maltrattamenti in famiglia. 2. Con l’Avvocato Guido Palmieri.
2.1. Proprietà del contante consegnato all'imputato – Omessa decisione sul punto. La difesa censura la sentenza impugnata per travisamento della prova e omessa valutazione di un elemento decisivo, con riguardo alla titolarità delle somme di denaro che l'imputato si sarebbe fatto consegnare dai genitori nell'episodio del 12 luglio 2024, unico fatto ritenuto accertato dalle corti territoriali. Deduce che l’imputato, pur gravato da dipendenze da sostanze, alcol e gioco, aveva sempre evitato di intaccare il proprio patrimonio immobiliare e non aveva mai contratto debiti con i genitori, i quali peraltro non erano in condizione economica di prestargli denaro. Il punto dirimente era stabilire se le somme consegnate fossero di proprietà dei genitori o dell'imputato stesso: nel secondo caso la condotta, lungi dall'integrare l'estorsione, avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), non punibile a seguito di remissione di querela, per difetto dell'elemento del profitto ingiusto a scapito altrui. A tale riguardo la difesa evidenzia che il bancomat del conto corrente era nella disponibilità esclusiva dei genitori, i quali effettuavano personalmente i prelievi – talora anche per esigenze proprie o del padre – e tenevano il contante in casa senza una contabilità rigorosa, così determinando una confusione patrimoniale tra le somme di pertinenza dei genitori e quelle di spettanza del figlio. In particolare, nel mese e mezzo precedente all'episodio contestato risultavano prelievi per complessivi € 1.800,00, mai rendicontati e potenzialmente già destinati a fini diversi, sicché l'affermazione dei testimoni circa la proprietà delle somme consegnate il 12 luglio 2024 non poteva ritenersi attendibile in assenza di riscontro contabile. Le corti territoriali avrebbero omesso di affrontare tale questione nonostante la sua rilevanza determinante ai fini della qualificazione giuridica del fatto, recidendo così il nesso logico necessario tra prova e decisione.
2.2. Vizio di motivazione in relazione ai redditi dell’imputato. La difesa censura come manifestamente illogica la valutazione delle corti territoriali in ordine alla capacità economica dell'imputato, assunta a presupposto della ritenuta plausibilità di un intervento economico dei genitori in suo favore. Il Tribunale aveva affermato che le entrate dell’imputato, sebbene documentate, erano complessivamente insufficienti a provvedere al mantenimento del figlio minorenne;
tale conclusione sarebbe contraddetta dalle risultanze processuali:dell'estratto conto, dal quale emerge un reddito medio mensile di circa € 1.359,00 netti, cui dovevano aggiungersi, secondo le stesse dichiarazioni dell'imputato rese in dibattimento, consistenti compensi da lavoro in nero, nonché la circostanza – ulteriore indice di capacità reddituale – di aver acquistato un immobile senza ricorrere a mutuo. Da ciò si fa discendere che l'assegno di mantenimento fissato in € 300,00 mensili risultava dunque abbondantemente sostenibile anche limitandosi ai soli redditi dichiarati. Per converso, il reddito complessivo dei genitori – pensione del padre e stipendio della madre, anziana ma ancora lavoratrice – non superava € 1.500,00 mensili, somma appena sufficiente al loro stesso fabbisogno. Risultava quindi illogico ritenere che i genitori finanziassero il figlio che aveva redditi superiori ai loro.
2.3. Vizio di motivazione in relazione ai fatti in correlazione dell'imputazione. La difesa censura la ricostruzione della condotta violenta asseritamente posta in essere dall'imputato per ottenere la consegna del denaro, deducendo che le dichiarazioni dei testimoni d'accusa sono contraddittorie sia al loro interno sia con quanto risulta dalle trascrizioni delle fonoregistrazioni. In primo luogo, il contesto familiare era già storicamente caratterizzato da violenza, essenzialmente riconducibile al padre dell'imputato – il quale aveva in passato aggredito fisicamente la moglie fino a rendersi necessario il ricovero al pronto soccorso ed aveva condotte aggressive quotidiane anche al momento del dibattimento – sicché la violenza non poteva essere imputata come elemento qualificante. In secondo luogo, le dichiarazioni del padre circa la rottura di elettrodomestici risultano contraddittorie: nella querela e nelle fonoregistrazioni tale episodio veniva ricondotto alla rabbia dell'imputato per non aver trovato cibo di suo gradimento, laddove in dibattimento il teste lo aveva invece collegato alla richiesta di denaro;
tale incoerenza non era stata contestata dal pubblico ministero, che aveva interesse a valorizzare la versione accusatoria. Analogamente, anche le dichiarazioni della madre risultano illogiche e contraddittorie quanto all'episodio della violenza sulle cose, il quale emerge come causalmente sconnesso dalla richiesta di dazione di denaro. La difesa conclude che la motivazione a sostegno della condanna è illogica nella parte in cui riconduce gli atti di violenza alla richiesta di denaro, e chiede l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano ai fini dell'assoluzione dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo dei medesimi argomenti fattuali sottoposti all’attenzione della corte di appello e da questa puntualmente affrontati e motivatamente risolti.
1.1. Dalla lettura della doppia sentenza conforme emerge che l'imputato –soggetto tossicodipendente da alcol e stupefacenti, affetto anche da ludopatia– si era trasferito stabilmente presso l'abitazione dei genitori, pur essendo titolare di una propria unità immobiliare nel medesimo condominio. In ragione delle sue dipendenze -secondo quanto stabilito dai giudici della doppia sentenza conforme- soleva esaurire in pochissimi giorni il proprio stipendio, sicché aveva convenuto con i genitori un sistema di gestione patrimoniale in forza del quale il padre amministrava le entrate mensili del figlio, garantendo anzitutto la copertura del contributo al mantenimento del figlio minore (circa € 300,00 mensili) e delle spese dell'abitazione di proprietà dell'imputato. Quando si trovava a corto di liquidità – evenienza ritenuta pressoché quotidiana dai giudici – l’imputato pretendeva la consegna di ulteriori somme di denaro (nell'ordine di 20, 30, fino a 90 euro), e di fronte al rifiuto dei genitori andava in escandescenza, assumendo condotte violente, aggressive e intimidatorie, con particolare intensità nei momenti di alterazione da abuso di alcol e sostanze stupefacenti. In tale contesto, nel luglio 2024, minacciava esplicitamente il padre, il quale, in ragione di esse gli consegnava la somma di € 70,00. 2. Così ricostruita la vicenda fattuale nella doppia sentenza conforme, i giudici della Corte territoriale hanno dato compiuta risposta a tutte le doglianze esposte con l’atto di appello e ora reiterate con il ricorso.
2.1. Con riguardo alla pretesa appartenenza delle somme all'imputato, la Corte ha ritenuto insostenibile la ricostruzione difensiva secondo cui le somme corrisposte dal padre provenissero dal patrimonio personale dell'imputato. Il ragionamento difensivo si fonda(va) sul fatto che il padre amministrava le entrate lavorative del figlio e prelevava mensilmente un importo superiore a quello strettamente necessario alla copertura delle spese fisse, traendone il dubbio che la somma di € 70,00 consegnata sotto minaccia fosse, in realtà, di pertinenza dell'imputato. La Corte ha respinto tale argomento evidenziando che la difesa aveva trascurato di considerare un dato dirimente, ossia la condizione di dipendenza da alcol, stupefacenti e gioco d'azzardo che determinava, in pochissimi giorni, la totale dispersione del denaro ricevuto dall'imputato, sicché, al netto delle somme destinate alla copertura delle spese fisse – tra cui il mantenimento del figlio minore, pari a circa € 300,00 mensili, e le spese dell'abitazione – nessuna residua disponibilità personale era riconducibile all'imputato al momento delle richieste. In tal senso, i giudici hanno ritenuto decisive le dichiarazioni del padre, rimaste incontrovertite e puntualmente confermate anche in dibattimento nonostante le contestazioni del pubblico ministero: "praticamente in due giorni si mangiava lo stipendio… in tutto: gioco, sostanze, alcol più che altro"; "ogni volta che prende lo stipendio se l'è sempre mangiati in un giorno, un giorno e mezzo e dopo tutto il mese sino a quando non lo pagano un'altra volta è senza soldi". A ulteriore riprova della piena consapevolezza dell'imputato di attingere al patrimonio dei genitori, la Corte ha valorizzato le parole che questi era solito rivolgere alla madre – "quei quattro soldi che hai te li devi portare nella bara, se vedo soldi in giro te li brucio, bastarda" – che dimostravano inequivocabilmente la volontà di impossessarsi, con qualunque mezzo, del denaro dei congiunti conviventi, una volta esaurito il proprio.
2.2. Quanto alla collocazione temporale dell'episodio della consegna dei 70,00 euro, la Corte ha osservato che esso era stato adeguatamente circostanziato dalla persona offesa, che lo aveva ricondotto al primo semestre del 2024, indicandone l'esatto importo e descrivendolo come connotato da verbali minacce di morte e da violenza perpetrata dal figlio sugli arredi domestici. La collocazione temporale trovava inoltre un preciso riscontro oggettivo nella misura cautelare custodiale applicata all'imputato, che aveva determinato la sua collocazione agli arresti domiciliari per circa tre mesi, nonché nelle risultanze del procedimento penale in corso, elementi che consentivano di ancorare con sufficiente certezza l'episodio al periodo contestato.
2.3. La Corte ha poi sottolineato che l'episodio oggetto di condanna – pur essendo il solo specificamente circostanziato in dibattimento – non costituiva un accadimento estemporaneo e isolato, bensì si inscriveva in un sistema di sopraffazione continuativa e diuturna, nel quale i genitori, fondatamente preoccupati per la propria incolumità, cedevano sistematicamente alle pretese del figlio. I giudici evidenziavano che l’effettiva dazione del denaro collocava le condotte nel paradigma dell’estorsione consumata, non risultando sostenibile quanto assunto dalla difesa, ossia che non vi fosse nesso eziologico fra le modalità minatorie e intemperanti dell'imputato e la consegna dei settanta euro da parte del padre.
2.4. Nella sentenza impugnata viene affrontato anche il tema della derubricazione del fatto in "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", sostenuta dalla difesa sul presupposto che l'imputato avesse agito nell'erronea convinzione di pretendere denaro di sua spettanza. La corte di appello ha rigettato anche tale motivo, osservando che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone che l'agente versi nella convinzione – ancorché erronea – di far valere un diritto giuridicamente tutelabile. Nel caso di specie, tuttavia, l’imputato -per quanto già esposto- era perfettamente consapevole della consistenza delle proprie entrate – stipendio, indennità di disoccupazione, indennità di fine rapporto – e della loro totale dispersione nell'arco di pochissimi giorni per il finanziamento delle proprie dipendenze. Non vi era dunque alcun diritto, neppure putativo, sulle somme richieste con violenza e minaccia ai genitori: l'imputato sapeva di non avere alcun titolo sulle risorse patrimoniali di questi ultimi e con la condotta intimidatoria sistematicamente reiterata puntava esclusivamente ad impossessarsi del loro denaro.
2.5. Quanto al delitto di maltrattamenti, la difesa -con l’atto di appello e con il ricorso- deduce la sua non configurabilità, stante l'assenza di una serialità e abitualità di condotte sufficientemente gravi. Anche in questo caso la corte di appello ha dato puntuale risposta alla doglianza, distinguendo sul piano giuridico e su quello fattuale il reato di ragion fattasi da quello di maltrattamenti in famiglia. In diritto, la Corte ha ricordato (in conformità a Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Rv. 274617-01) che la fattispecie di maltrattamenti in famiglia implica l'accertamento di una serialità e abitualità di condotte mediante le quali taluno infligge vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, ad uno o più familiari, imponendo loro un insostenibile regime di vita persecutorio e umiliante. Quanto all'elemento soggettivo (richiamando Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, O., Rv. 279326-01) la Corte ha ribadito che «nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il dolo non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima». Così individuati i principi di diritto regolanti la materia, la Corte ha accertato che le condotte dell'imputato – esordite già nel 2019 e progressivamente intensificate sino all'acme del periodo gennaio/luglio 2024 – integravano pienamente la fattispecie: aggressività verbale costante e insulti diurni ai genitori conviventi, danneggiamenti sistematici di beni della casa (la macchinetta del caffè, la piastra elettrica, il microonde scaraventati a terra, quattro ante dell'armadio sfondate a pugni, un altro armadio rotto, la porta della camera da letto della madre divelta dai cardini), spintonamenti e percosse (il padre era caduto a terra patendo un periodo di difficoltà di deambulazione;
la madre aveva riportato una tumefazione all'occhio), rottura di una mano nel tentativo di sfondare il portone di casa a pugni. La madre era costretta a dormire barricata in camera e, in più occasioni, si era allontanata dalla propria abitazione per sfuggire alla costante tensione. Il padre aveva dovuto richiedere l'intervento dei Carabinieri innumerevoli volte al domicilio. I giudici hanno ritenuto particolarmente significativa la testimonianza del ES GR – soggetto istituzionale e terzo rispetto alle parti – il quale, intervenuto il 21 giugno 2024 presso il domicilio della famiglia, aveva rinvenuto l'imputato in grave stato di alterazione, con una mano rotta, mentre gridava minacce e insulti al padre, chiedendo soldi e sigarette, sfogando altrettanta rabbia verbale all'indirizzo dei militari. Tale episodio è stato ritenuto rappresentativo delle condotte intemperanti, violente e costrittive abitualmente assunte in famiglia dall'imputato, accompagnate dalla consapevolezza di persistere nella propria attività vessatoria era dunque evidente, stante la dilatata durata temporale dei maltrattamenti e la loro persistenza pur a fronte dei plurimi interventi dissuasivi e repressivi dei Carabinieri presso il domicilio familiare. 3. A fronte di tale apparato argomentativo, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Dal che discendono plurime ragioni d’inammissibilità. 3.1. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
3.2. A ciò si aggiunga che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica 8 argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
3.3. Va, infine, osservato che i motivi d’impugnazione sostanzialmente eludono il confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, così che entrambi i ricorsi risultano anche aspecifici. Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01).
4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale EL AR, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentita l'Avvocata SONIA DI DOMENICANTONIO che, quale sostituto processuale dell'Avvocato ANDREA CARMELO LORIOLI, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente, con due separati ricorsi, impugna la sentenza in data 16/09/2025 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 24/02/2025 del Tribunale di Monza, che lo aveva condannato per il reato di estorsione e per quello di maltrattamenti in famiglia aggravato. Con l’Avvocato Andrea Carmelo Lorioli deduce:
1.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla titolarità della somma oggetto del reato e conseguente insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.) Il ricorrente premette che il Tribunale aveva ritenuto provato un unico episodio estorsivo avente a oggetto la somma di euro 70,00. Ciò premesso, la sentenza impugnata viene censurata sotto due profili tra loro connessi, intesi a dimostrare che le somme di Penale Sent. Sez. 2 Num. 16490 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/04/2026 denaro, ottenute mediante l’impiego di violenza verbale, appartenevano allo stesso imputato e non al suo genitore, per come ritenuto dalla corte di appello. In tal senso, vengono sviluppate argomentazioni sia con riguardo alla collocazione temporale della condotta, sia all’adeguatezza delle risorse finanziarie dell’imputato nel periodo in cui sono collocati i fatti. Sulla collocazione temporale del fatto, la corte di appello ha fissato la consumazione del reato a "gennaio 2024", ma, secondo la difesa, tale individuazione costituisce un'attività creativa del giudice, (c.d. travisamento per invenzione), atteso che né il padre dell’imputato, nel testimoniare, aveva fornito precisi riferimenti temporali, né il Tribunale si era pronunciato sul punto. Dalla testimonianza del padre emerge invece che l'episodio con dazione di denaro avrebbe potuto collocarsi tra gennaio e luglio 2024. In applicazione del principio del favor rei, il fatto deve essere collocato nel periodo aprile-maggio 2024, coincidente con il danneggiamento dell'armadio. Sull'appartenenza della somma in relazione all’adeguatezza delle risorse dell’imputato, la difesa assume che la sentenza impugnata è contraddittoria laddove afferma, da un lato, che le entrate dell'imputato erano insufficienti anche solo a coprire l'assegno mensile di Euro 300,00 per il figlio minorenne e, dall'altro, che tutte le richieste di denaro nel primo semestre 2024 – tranne quella di Euro 70,00 – avevano a oggetto somme di proprietà dell'imputato gestite dai genitori. Il ricorrente sostiene che l'analisi dei movimenti del conto corrente postale dell'imputato (gennaio-luglio 2024) dimostra che nei mesi di aprile e maggio 2024 quel conto presentava saldi positivi e disponibilità residue più che sufficienti ad assecondare le richieste di denaro formulate dal figlio, così smentendosi documentalmente la tesi della corte di appello circa l'insufficienza delle finanze dell'imputato. Si aggiunge che, applicando il principio del favor rei, la condotta deve essere collocata in un periodo in cui le finanze dell'imputato erano in bonis, con la conseguenza che il denaro preteso era di proprietà dell'agente e deve escludersi la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di estorsione. Il fatto deve essere riqualificato nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), con dichiarazione di improcedibilità avendo la persona offesa rinunciato all'istanza di punizione.
1.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 572 cod. pen.. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è censurabile anche in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia. A tale proposito si osserva che il Tribunale aveva accertato che l'imputato aveva usato violenza verbale per ottenere denaro in un'unica occasione, escludendo quindi la continuazione originariamente contestata. Da ciò si fa conseguire che in tutti gli altri episodi le richieste violente avevano a oggetto denaro proprio dell'imputato o comunque richieste formulate con modalità insistenti ma non qualificabili come maltrattamento. La difesa sostiene che la corte di appello ha ignorato il principio affermato da questa Corte, secondo cui integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di maltrattamenti in famiglia, la condotta intimidatoria reiterata posta in essere in danno di familiari conviventi al solo scopo di recuperare somme di denaro di propria spettanza, senza l'intento di perseguitare sistematicamente le vittime (si richiamano: Sez. 6, n. 35936 del 13/07/2021, S., non massimata;
Sez. 6, n. 6068 del 17/12/2014, dep. 2015, A., Rv. 262340 - 01). Si assume che, nel caso di specie, le condotte violente erano finalizzate esclusivamente al recupero di somme ritenute di propria pertinenza, e non alla sistematica persecuzione delle vittime. Le condotte estranee a dinamiche economiche avevano natura episodica, e l'episodio più grave (asserita aggressione fisica al padre) è risultato in realtà coincidente con un intervento difensivo del figlio a tutela della madre, vittima delle violenze del padre alcolista. La sentenza è altresì contraddittoria laddove, a pag. 13, indica quale indice di maltrattamento l'abitudine della madre di dormire con la porta chiusa a chiave, quando è emerso in istruttoria che ella continuava a fare così anche a gennaio 2025, cioè quando il figlio era già da sei mesi in carcere. Le condotte intimidatorie, finalizzate al recupero di somme proprie trattenute dai genitori in assenza di formale investitura, integrano la fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quella dei maltrattamenti in famiglia. 2. Con l’Avvocato Guido Palmieri.
2.1. Proprietà del contante consegnato all'imputato – Omessa decisione sul punto. La difesa censura la sentenza impugnata per travisamento della prova e omessa valutazione di un elemento decisivo, con riguardo alla titolarità delle somme di denaro che l'imputato si sarebbe fatto consegnare dai genitori nell'episodio del 12 luglio 2024, unico fatto ritenuto accertato dalle corti territoriali. Deduce che l’imputato, pur gravato da dipendenze da sostanze, alcol e gioco, aveva sempre evitato di intaccare il proprio patrimonio immobiliare e non aveva mai contratto debiti con i genitori, i quali peraltro non erano in condizione economica di prestargli denaro. Il punto dirimente era stabilire se le somme consegnate fossero di proprietà dei genitori o dell'imputato stesso: nel secondo caso la condotta, lungi dall'integrare l'estorsione, avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), non punibile a seguito di remissione di querela, per difetto dell'elemento del profitto ingiusto a scapito altrui. A tale riguardo la difesa evidenzia che il bancomat del conto corrente era nella disponibilità esclusiva dei genitori, i quali effettuavano personalmente i prelievi – talora anche per esigenze proprie o del padre – e tenevano il contante in casa senza una contabilità rigorosa, così determinando una confusione patrimoniale tra le somme di pertinenza dei genitori e quelle di spettanza del figlio. In particolare, nel mese e mezzo precedente all'episodio contestato risultavano prelievi per complessivi € 1.800,00, mai rendicontati e potenzialmente già destinati a fini diversi, sicché l'affermazione dei testimoni circa la proprietà delle somme consegnate il 12 luglio 2024 non poteva ritenersi attendibile in assenza di riscontro contabile. Le corti territoriali avrebbero omesso di affrontare tale questione nonostante la sua rilevanza determinante ai fini della qualificazione giuridica del fatto, recidendo così il nesso logico necessario tra prova e decisione.
2.2. Vizio di motivazione in relazione ai redditi dell’imputato. La difesa censura come manifestamente illogica la valutazione delle corti territoriali in ordine alla capacità economica dell'imputato, assunta a presupposto della ritenuta plausibilità di un intervento economico dei genitori in suo favore. Il Tribunale aveva affermato che le entrate dell’imputato, sebbene documentate, erano complessivamente insufficienti a provvedere al mantenimento del figlio minorenne;
tale conclusione sarebbe contraddetta dalle risultanze processuali:dell'estratto conto, dal quale emerge un reddito medio mensile di circa € 1.359,00 netti, cui dovevano aggiungersi, secondo le stesse dichiarazioni dell'imputato rese in dibattimento, consistenti compensi da lavoro in nero, nonché la circostanza – ulteriore indice di capacità reddituale – di aver acquistato un immobile senza ricorrere a mutuo. Da ciò si fa discendere che l'assegno di mantenimento fissato in € 300,00 mensili risultava dunque abbondantemente sostenibile anche limitandosi ai soli redditi dichiarati. Per converso, il reddito complessivo dei genitori – pensione del padre e stipendio della madre, anziana ma ancora lavoratrice – non superava € 1.500,00 mensili, somma appena sufficiente al loro stesso fabbisogno. Risultava quindi illogico ritenere che i genitori finanziassero il figlio che aveva redditi superiori ai loro.
2.3. Vizio di motivazione in relazione ai fatti in correlazione dell'imputazione. La difesa censura la ricostruzione della condotta violenta asseritamente posta in essere dall'imputato per ottenere la consegna del denaro, deducendo che le dichiarazioni dei testimoni d'accusa sono contraddittorie sia al loro interno sia con quanto risulta dalle trascrizioni delle fonoregistrazioni. In primo luogo, il contesto familiare era già storicamente caratterizzato da violenza, essenzialmente riconducibile al padre dell'imputato – il quale aveva in passato aggredito fisicamente la moglie fino a rendersi necessario il ricovero al pronto soccorso ed aveva condotte aggressive quotidiane anche al momento del dibattimento – sicché la violenza non poteva essere imputata come elemento qualificante. In secondo luogo, le dichiarazioni del padre circa la rottura di elettrodomestici risultano contraddittorie: nella querela e nelle fonoregistrazioni tale episodio veniva ricondotto alla rabbia dell'imputato per non aver trovato cibo di suo gradimento, laddove in dibattimento il teste lo aveva invece collegato alla richiesta di denaro;
tale incoerenza non era stata contestata dal pubblico ministero, che aveva interesse a valorizzare la versione accusatoria. Analogamente, anche le dichiarazioni della madre risultano illogiche e contraddittorie quanto all'episodio della violenza sulle cose, il quale emerge come causalmente sconnesso dalla richiesta di dazione di denaro. La difesa conclude che la motivazione a sostegno della condanna è illogica nella parte in cui riconduce gli atti di violenza alla richiesta di denaro, e chiede l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano ai fini dell'assoluzione dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo dei medesimi argomenti fattuali sottoposti all’attenzione della corte di appello e da questa puntualmente affrontati e motivatamente risolti.
1.1. Dalla lettura della doppia sentenza conforme emerge che l'imputato –soggetto tossicodipendente da alcol e stupefacenti, affetto anche da ludopatia– si era trasferito stabilmente presso l'abitazione dei genitori, pur essendo titolare di una propria unità immobiliare nel medesimo condominio. In ragione delle sue dipendenze -secondo quanto stabilito dai giudici della doppia sentenza conforme- soleva esaurire in pochissimi giorni il proprio stipendio, sicché aveva convenuto con i genitori un sistema di gestione patrimoniale in forza del quale il padre amministrava le entrate mensili del figlio, garantendo anzitutto la copertura del contributo al mantenimento del figlio minore (circa € 300,00 mensili) e delle spese dell'abitazione di proprietà dell'imputato. Quando si trovava a corto di liquidità – evenienza ritenuta pressoché quotidiana dai giudici – l’imputato pretendeva la consegna di ulteriori somme di denaro (nell'ordine di 20, 30, fino a 90 euro), e di fronte al rifiuto dei genitori andava in escandescenza, assumendo condotte violente, aggressive e intimidatorie, con particolare intensità nei momenti di alterazione da abuso di alcol e sostanze stupefacenti. In tale contesto, nel luglio 2024, minacciava esplicitamente il padre, il quale, in ragione di esse gli consegnava la somma di € 70,00. 2. Così ricostruita la vicenda fattuale nella doppia sentenza conforme, i giudici della Corte territoriale hanno dato compiuta risposta a tutte le doglianze esposte con l’atto di appello e ora reiterate con il ricorso.
2.1. Con riguardo alla pretesa appartenenza delle somme all'imputato, la Corte ha ritenuto insostenibile la ricostruzione difensiva secondo cui le somme corrisposte dal padre provenissero dal patrimonio personale dell'imputato. Il ragionamento difensivo si fonda(va) sul fatto che il padre amministrava le entrate lavorative del figlio e prelevava mensilmente un importo superiore a quello strettamente necessario alla copertura delle spese fisse, traendone il dubbio che la somma di € 70,00 consegnata sotto minaccia fosse, in realtà, di pertinenza dell'imputato. La Corte ha respinto tale argomento evidenziando che la difesa aveva trascurato di considerare un dato dirimente, ossia la condizione di dipendenza da alcol, stupefacenti e gioco d'azzardo che determinava, in pochissimi giorni, la totale dispersione del denaro ricevuto dall'imputato, sicché, al netto delle somme destinate alla copertura delle spese fisse – tra cui il mantenimento del figlio minore, pari a circa € 300,00 mensili, e le spese dell'abitazione – nessuna residua disponibilità personale era riconducibile all'imputato al momento delle richieste. In tal senso, i giudici hanno ritenuto decisive le dichiarazioni del padre, rimaste incontrovertite e puntualmente confermate anche in dibattimento nonostante le contestazioni del pubblico ministero: "praticamente in due giorni si mangiava lo stipendio… in tutto: gioco, sostanze, alcol più che altro"; "ogni volta che prende lo stipendio se l'è sempre mangiati in un giorno, un giorno e mezzo e dopo tutto il mese sino a quando non lo pagano un'altra volta è senza soldi". A ulteriore riprova della piena consapevolezza dell'imputato di attingere al patrimonio dei genitori, la Corte ha valorizzato le parole che questi era solito rivolgere alla madre – "quei quattro soldi che hai te li devi portare nella bara, se vedo soldi in giro te li brucio, bastarda" – che dimostravano inequivocabilmente la volontà di impossessarsi, con qualunque mezzo, del denaro dei congiunti conviventi, una volta esaurito il proprio.
2.2. Quanto alla collocazione temporale dell'episodio della consegna dei 70,00 euro, la Corte ha osservato che esso era stato adeguatamente circostanziato dalla persona offesa, che lo aveva ricondotto al primo semestre del 2024, indicandone l'esatto importo e descrivendolo come connotato da verbali minacce di morte e da violenza perpetrata dal figlio sugli arredi domestici. La collocazione temporale trovava inoltre un preciso riscontro oggettivo nella misura cautelare custodiale applicata all'imputato, che aveva determinato la sua collocazione agli arresti domiciliari per circa tre mesi, nonché nelle risultanze del procedimento penale in corso, elementi che consentivano di ancorare con sufficiente certezza l'episodio al periodo contestato.
2.3. La Corte ha poi sottolineato che l'episodio oggetto di condanna – pur essendo il solo specificamente circostanziato in dibattimento – non costituiva un accadimento estemporaneo e isolato, bensì si inscriveva in un sistema di sopraffazione continuativa e diuturna, nel quale i genitori, fondatamente preoccupati per la propria incolumità, cedevano sistematicamente alle pretese del figlio. I giudici evidenziavano che l’effettiva dazione del denaro collocava le condotte nel paradigma dell’estorsione consumata, non risultando sostenibile quanto assunto dalla difesa, ossia che non vi fosse nesso eziologico fra le modalità minatorie e intemperanti dell'imputato e la consegna dei settanta euro da parte del padre.
2.4. Nella sentenza impugnata viene affrontato anche il tema della derubricazione del fatto in "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", sostenuta dalla difesa sul presupposto che l'imputato avesse agito nell'erronea convinzione di pretendere denaro di sua spettanza. La corte di appello ha rigettato anche tale motivo, osservando che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone che l'agente versi nella convinzione – ancorché erronea – di far valere un diritto giuridicamente tutelabile. Nel caso di specie, tuttavia, l’imputato -per quanto già esposto- era perfettamente consapevole della consistenza delle proprie entrate – stipendio, indennità di disoccupazione, indennità di fine rapporto – e della loro totale dispersione nell'arco di pochissimi giorni per il finanziamento delle proprie dipendenze. Non vi era dunque alcun diritto, neppure putativo, sulle somme richieste con violenza e minaccia ai genitori: l'imputato sapeva di non avere alcun titolo sulle risorse patrimoniali di questi ultimi e con la condotta intimidatoria sistematicamente reiterata puntava esclusivamente ad impossessarsi del loro denaro.
2.5. Quanto al delitto di maltrattamenti, la difesa -con l’atto di appello e con il ricorso- deduce la sua non configurabilità, stante l'assenza di una serialità e abitualità di condotte sufficientemente gravi. Anche in questo caso la corte di appello ha dato puntuale risposta alla doglianza, distinguendo sul piano giuridico e su quello fattuale il reato di ragion fattasi da quello di maltrattamenti in famiglia. In diritto, la Corte ha ricordato (in conformità a Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Rv. 274617-01) che la fattispecie di maltrattamenti in famiglia implica l'accertamento di una serialità e abitualità di condotte mediante le quali taluno infligge vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, ad uno o più familiari, imponendo loro un insostenibile regime di vita persecutorio e umiliante. Quanto all'elemento soggettivo (richiamando Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, O., Rv. 279326-01) la Corte ha ribadito che «nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il dolo non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima». Così individuati i principi di diritto regolanti la materia, la Corte ha accertato che le condotte dell'imputato – esordite già nel 2019 e progressivamente intensificate sino all'acme del periodo gennaio/luglio 2024 – integravano pienamente la fattispecie: aggressività verbale costante e insulti diurni ai genitori conviventi, danneggiamenti sistematici di beni della casa (la macchinetta del caffè, la piastra elettrica, il microonde scaraventati a terra, quattro ante dell'armadio sfondate a pugni, un altro armadio rotto, la porta della camera da letto della madre divelta dai cardini), spintonamenti e percosse (il padre era caduto a terra patendo un periodo di difficoltà di deambulazione;
la madre aveva riportato una tumefazione all'occhio), rottura di una mano nel tentativo di sfondare il portone di casa a pugni. La madre era costretta a dormire barricata in camera e, in più occasioni, si era allontanata dalla propria abitazione per sfuggire alla costante tensione. Il padre aveva dovuto richiedere l'intervento dei Carabinieri innumerevoli volte al domicilio. I giudici hanno ritenuto particolarmente significativa la testimonianza del ES GR – soggetto istituzionale e terzo rispetto alle parti – il quale, intervenuto il 21 giugno 2024 presso il domicilio della famiglia, aveva rinvenuto l'imputato in grave stato di alterazione, con una mano rotta, mentre gridava minacce e insulti al padre, chiedendo soldi e sigarette, sfogando altrettanta rabbia verbale all'indirizzo dei militari. Tale episodio è stato ritenuto rappresentativo delle condotte intemperanti, violente e costrittive abitualmente assunte in famiglia dall'imputato, accompagnate dalla consapevolezza di persistere nella propria attività vessatoria era dunque evidente, stante la dilatata durata temporale dei maltrattamenti e la loro persistenza pur a fronte dei plurimi interventi dissuasivi e repressivi dei Carabinieri presso il domicilio familiare. 3. A fronte di tale apparato argomentativo, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Dal che discendono plurime ragioni d’inammissibilità. 3.1. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
3.2. A ciò si aggiunga che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica 8 argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
3.3. Va, infine, osservato che i motivi d’impugnazione sostanzialmente eludono il confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, così che entrambi i ricorsi risultano anche aspecifici. Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01).
4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.