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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 472 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv.
Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta Persona_1 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_2
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente
OGGETTO: malattia professionale – maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 maggio 2024, il ricorrente premetteva: - di svolgere, dal 1982, le mansioni di macellaio, inizialmente, presso un'impresa familiare e, successivamente, alle dipendenze della Superconti Supermercati
S.r.l. (Cfr. All.to 2 al ricorso – estratto contributivo e anamnesi lavorativa;
CP_1
- Di essere costantemente esposto, in ragione dello svolgimento della suddetta mansione, al rischio di sovraccarico degli arti superiori con movimentazione manuale e ripetitiva di carichi e di vibrazioni al sistema mano braccio e di prensione della mano;
- Di aver contratto, a causa dell'attività svolta, la patologia “Sindrome del tunnel carpale” e, al fine di vedersi riconosciuta la natura tecnopatica della menomazione, in data 04/02/2020, presentava domanda all' (Cfr. All. 3 al ricorso); - Che l' con nota del 30/09/2020, CP_1 CP_1 riconosceva la malattia denunciata come professionale quantificando la consequenziale menomazione psico-fisica nella misura del 3% (Cfr. all. 4 al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, ritenendola riduttiva, il ricorrente proponeva opposizione amministrativa, riscontrata negativamente dall' CP_2 con nota del 21/04/2021, con cui comunicava di non espletare collegiale medica, confermando la propria valutazione ritenendola congrua rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati.
Parte ricorrente, ritenendo tale valutazione ingiusta ed illegittima, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo di accertare e CP_1 dichiarare che dalla patologia Sindrome del tunnel carpale, già riconosciuta dall' come malattia professionale, consegua un danno biologico permanente CP_1 valutabile nella misura del 7%, o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, con condanna dell' al pagamento CP_2 dell'indennità/rendita corrispondente dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le menomazioni pregresse, già accertate e riconosciute dall' . Con vittoria di spese di lite da distrarsi in CP_2 favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' contestando le richieste di parte CP_1 ricorrente ritenendo la valutazione del caso, per come effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa (3% per sindrome del tunnel carpale e 18% complessivo), rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D. L.vo n. 38/2000, ritenendo, pertanto, la richiesta di un maggior grado di danno biologico permanente, formulata dal ricorrente, sproporzionata alle lesioni subite dall'istante. Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso. Al fine di meglio valutare il maggior grado di invalidità permanente subito dal ricorrente in conseguenza della patologia denunciata, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via amministrativa CP_1 la natura professionale della patologia sofferta dal ricorrente valutando la menomazione della “sindrome del tunnel carpale bilaterale”, nella percentuale del 3% e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, già riconosciute dall' e non oggetto di contestazione, nella misura complessiva del 18%, CP_2 con consequenziale erogazione della relativa rendita (cfr. all. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente, ritenendo sottostimato il danno subito, ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, sostenendo la sussistenza di un CP_2 maggior grado di lesione psico-fisica derivante dalla patologia “sindrome del tunnel carpale”, valutata dal consulente di parte, Prof. Persona_3 produttiva di un danno biologico permanente nella misura del 7% - (Cfr. relazione medico legale di parte Prof. – all. 7 al ricorso). Per_3
A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per gli organi interessati, è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico per la patologia professionale, rispetto alla valutazione intervenuta in sede amministrativa. Il CTU nominato, dott.ssa , sulla base dell'indagine clinico Per_4 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato con congrua e logica motivazione che il ricorrente è affetto da “Sofferenza del Nervo Mediano, al polso, cronica, bilaterale, sensimotoria a prevalenza sensitiva, severa (vedasi esame EMG del 25.10.2019). Clinicamente presenta ipotrofia dell'eminenza tenare bilateralmente con positività dei segni di e Per_5 Per_6
(più lievi a sinistra) e debolezza del muscolo opponente del pollice nel movimento di pinza contro resistenza”. (Cfr. CTU in atti) Accertata, quindi, l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente ed avendo l' già riconosciuta l'eziologia professionale della patologia sofferta CP_1 dallo stesso, il CTU ha proceduto alla determinazione della percentuale dello stato invalidante quantificandolo nella misura del 6% (sei per cento) e, operato il cumulo con pregresse menomazioni non oggetto di contestazioni nel presente giudizio, nella percentuale complessiva del 20% (venti per cento).
Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso completo, attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa.
Orbene, in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia denunciata pari al 6% (6 per cento) e, operato il cumulo con tutte le pregresse patologie già accertate e riconosciute dall' complessivamente pari al 20% CP_1
(venti per cento), deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (04/02/2020).
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) e lett. b), del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione della malattia professionale riscontrata e consistente in “Sindrome da tunnel carpale bilaterale” da cui deriva un danno biologico permanente nella percentuale del 6% e, complessivamente, operato il cumulo coi pregressi, già riconosciuti e non oggetto di contestazione, nella misura complessiva del 20%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
04/02/2020, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì, 30 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 472 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv.
Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta Persona_1 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_2
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente
OGGETTO: malattia professionale – maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 maggio 2024, il ricorrente premetteva: - di svolgere, dal 1982, le mansioni di macellaio, inizialmente, presso un'impresa familiare e, successivamente, alle dipendenze della Superconti Supermercati
S.r.l. (Cfr. All.to 2 al ricorso – estratto contributivo e anamnesi lavorativa;
CP_1
- Di essere costantemente esposto, in ragione dello svolgimento della suddetta mansione, al rischio di sovraccarico degli arti superiori con movimentazione manuale e ripetitiva di carichi e di vibrazioni al sistema mano braccio e di prensione della mano;
- Di aver contratto, a causa dell'attività svolta, la patologia “Sindrome del tunnel carpale” e, al fine di vedersi riconosciuta la natura tecnopatica della menomazione, in data 04/02/2020, presentava domanda all' (Cfr. All. 3 al ricorso); - Che l' con nota del 30/09/2020, CP_1 CP_1 riconosceva la malattia denunciata come professionale quantificando la consequenziale menomazione psico-fisica nella misura del 3% (Cfr. all. 4 al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, ritenendola riduttiva, il ricorrente proponeva opposizione amministrativa, riscontrata negativamente dall' CP_2 con nota del 21/04/2021, con cui comunicava di non espletare collegiale medica, confermando la propria valutazione ritenendola congrua rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati.
Parte ricorrente, ritenendo tale valutazione ingiusta ed illegittima, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo di accertare e CP_1 dichiarare che dalla patologia Sindrome del tunnel carpale, già riconosciuta dall' come malattia professionale, consegua un danno biologico permanente CP_1 valutabile nella misura del 7%, o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, con condanna dell' al pagamento CP_2 dell'indennità/rendita corrispondente dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le menomazioni pregresse, già accertate e riconosciute dall' . Con vittoria di spese di lite da distrarsi in CP_2 favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' contestando le richieste di parte CP_1 ricorrente ritenendo la valutazione del caso, per come effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa (3% per sindrome del tunnel carpale e 18% complessivo), rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D. L.vo n. 38/2000, ritenendo, pertanto, la richiesta di un maggior grado di danno biologico permanente, formulata dal ricorrente, sproporzionata alle lesioni subite dall'istante. Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso. Al fine di meglio valutare il maggior grado di invalidità permanente subito dal ricorrente in conseguenza della patologia denunciata, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via amministrativa CP_1 la natura professionale della patologia sofferta dal ricorrente valutando la menomazione della “sindrome del tunnel carpale bilaterale”, nella percentuale del 3% e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, già riconosciute dall' e non oggetto di contestazione, nella misura complessiva del 18%, CP_2 con consequenziale erogazione della relativa rendita (cfr. all. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente, ritenendo sottostimato il danno subito, ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, sostenendo la sussistenza di un CP_2 maggior grado di lesione psico-fisica derivante dalla patologia “sindrome del tunnel carpale”, valutata dal consulente di parte, Prof. Persona_3 produttiva di un danno biologico permanente nella misura del 7% - (Cfr. relazione medico legale di parte Prof. – all. 7 al ricorso). Per_3
A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per gli organi interessati, è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico per la patologia professionale, rispetto alla valutazione intervenuta in sede amministrativa. Il CTU nominato, dott.ssa , sulla base dell'indagine clinico Per_4 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato con congrua e logica motivazione che il ricorrente è affetto da “Sofferenza del Nervo Mediano, al polso, cronica, bilaterale, sensimotoria a prevalenza sensitiva, severa (vedasi esame EMG del 25.10.2019). Clinicamente presenta ipotrofia dell'eminenza tenare bilateralmente con positività dei segni di e Per_5 Per_6
(più lievi a sinistra) e debolezza del muscolo opponente del pollice nel movimento di pinza contro resistenza”. (Cfr. CTU in atti) Accertata, quindi, l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente ed avendo l' già riconosciuta l'eziologia professionale della patologia sofferta CP_1 dallo stesso, il CTU ha proceduto alla determinazione della percentuale dello stato invalidante quantificandolo nella misura del 6% (sei per cento) e, operato il cumulo con pregresse menomazioni non oggetto di contestazioni nel presente giudizio, nella percentuale complessiva del 20% (venti per cento).
Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso completo, attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa.
Orbene, in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia denunciata pari al 6% (6 per cento) e, operato il cumulo con tutte le pregresse patologie già accertate e riconosciute dall' complessivamente pari al 20% CP_1
(venti per cento), deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (04/02/2020).
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) e lett. b), del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione della malattia professionale riscontrata e consistente in “Sindrome da tunnel carpale bilaterale” da cui deriva un danno biologico permanente nella percentuale del 6% e, complessivamente, operato il cumulo coi pregressi, già riconosciuti e non oggetto di contestazione, nella misura complessiva del 20%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
04/02/2020, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì, 30 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri