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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 782/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2562/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024004541773100 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00454177 31 00, notificata a mezzo PEC in data 16.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate SI, con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 1.002,89 a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73, sul modello
Unico/Redditi anno 2021.
La ricorrente, contestando la dovutezza della somma richiesta per i motivi meglio indicati in atti, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato ritenendolo illegittimo.
L'AdER, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e pertanto deve essere dichiarata contumace.
L'Agenzia dell'Entrate costituitasi, affermando la correttezza del proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Successivamente la ricorrente ha depositata una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Ricorrente_1 ha esposto che con la comunicazione del 15.7.2024 l'Agenzia delle Entrate l'aveva resa edotta che dai controlli effettuati sulla dichiarazione modello Redditi 2022 risultavano delle incongruenze per le quali avrebbe dovuto versare - al fine di regolarizzare la sua posizione fiscale - la somma di € 790,77.
A seguito della suddetta comunicazione la ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione che è stata accolta dall'Agenzia delle Entrate la quale ha predisposto un piano rateale di n. 10 rate (All. 3), la cui prima rata scadeva il 19.11.2024.
La suddetta rata, come anche la successiva - con scadenza il 28.02.2025 - sono state regolarmente pagate dalla ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti. (All.ti 4 e 5).
L'Agenzia delle Entrate - evidenziando che l'Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva già provveduto allo sgravio parziale delle rate pagate - ha affermato che la ricorrente era decaduta dal beneficio della rateizzazione in quanto aveva versato la prima rata in data 5.11.2024 e, precisamente, oltre il termino previsto dei 30 giorni dalla data di consegna della comunicazione che scadeva - effettuati i dovuti calcoli - il 18.9.2024.
Orbene, ai fini della decisione occorre evidenziare che le norme sulla decadenza presuppongono un inadempimento del contribuente a lui imputabile.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che la ricorrente dopo avere ricevuto l'avviso bonario in data
15.07.2024, ha immediatamente manifestato la volontà di regolarizzare la propria posizione chiedendo la dilazione del pagamento;
in riscontro a tale richiesta, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato un "Piano rateale", riportato nell'allegato n. 3 prodotto dalla ricorrente.
Orbene, dall'esame di tale documento, intestato "Agenzia Entrate - Determinazione dei versamenti rateali", si evince che il piano predisposto unilateralmente dall'Agenzia indica in modo esplicito le scadenze di ciascuna delle 10 rate e, in particolare, per la prima rata, nella colonna "Data scad. viene indicata la data del 19.11.2024.
Consegue che la ricorrente proprio sulla base dell'indicazione proveniente dalla stessa Amministrazione finanziaria, ha provveduto al pagamento della prima rata in data 05.11.2024 e, quindi, con 14 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata dall'Agenzia, 19.11.2024.
Nella fattispecie in esame, pertanto, non si ravvisa alcun inadempimento imputabile alla ricorrente per la quale la stessa deve dichiararsi decaduta dal beneficio della rateizzazione in quanto la discrasia tra il termine legale (18.09.2024) e quello indicato nel piano rateale (19.11.2024) è unicamente ascrivibile a un'anomalia del sistema di calcolo effettuato dall'Agenzia delle Entrate, le cui conseguenze non possono ricadere sulla contribuente che ha agito in buona fede (come si evince anche dai pagamenti delle successive rate scadute)
e che ha posto un legittimo affidamento sul piano rateale fornitogli dall'ente creditore.
Le spese di lite sono compensate con l 'AdER in quanto il vizio eccepito è imputabile all'operato dell'ente impositore, mentre nei confronti di quest'ultimo seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 400,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2562/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024004541773100 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00454177 31 00, notificata a mezzo PEC in data 16.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate SI, con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 1.002,89 a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73, sul modello
Unico/Redditi anno 2021.
La ricorrente, contestando la dovutezza della somma richiesta per i motivi meglio indicati in atti, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato ritenendolo illegittimo.
L'AdER, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e pertanto deve essere dichiarata contumace.
L'Agenzia dell'Entrate costituitasi, affermando la correttezza del proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Successivamente la ricorrente ha depositata una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Ricorrente_1 ha esposto che con la comunicazione del 15.7.2024 l'Agenzia delle Entrate l'aveva resa edotta che dai controlli effettuati sulla dichiarazione modello Redditi 2022 risultavano delle incongruenze per le quali avrebbe dovuto versare - al fine di regolarizzare la sua posizione fiscale - la somma di € 790,77.
A seguito della suddetta comunicazione la ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione che è stata accolta dall'Agenzia delle Entrate la quale ha predisposto un piano rateale di n. 10 rate (All. 3), la cui prima rata scadeva il 19.11.2024.
La suddetta rata, come anche la successiva - con scadenza il 28.02.2025 - sono state regolarmente pagate dalla ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti. (All.ti 4 e 5).
L'Agenzia delle Entrate - evidenziando che l'Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva già provveduto allo sgravio parziale delle rate pagate - ha affermato che la ricorrente era decaduta dal beneficio della rateizzazione in quanto aveva versato la prima rata in data 5.11.2024 e, precisamente, oltre il termino previsto dei 30 giorni dalla data di consegna della comunicazione che scadeva - effettuati i dovuti calcoli - il 18.9.2024.
Orbene, ai fini della decisione occorre evidenziare che le norme sulla decadenza presuppongono un inadempimento del contribuente a lui imputabile.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che la ricorrente dopo avere ricevuto l'avviso bonario in data
15.07.2024, ha immediatamente manifestato la volontà di regolarizzare la propria posizione chiedendo la dilazione del pagamento;
in riscontro a tale richiesta, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato un "Piano rateale", riportato nell'allegato n. 3 prodotto dalla ricorrente.
Orbene, dall'esame di tale documento, intestato "Agenzia Entrate - Determinazione dei versamenti rateali", si evince che il piano predisposto unilateralmente dall'Agenzia indica in modo esplicito le scadenze di ciascuna delle 10 rate e, in particolare, per la prima rata, nella colonna "Data scad. viene indicata la data del 19.11.2024.
Consegue che la ricorrente proprio sulla base dell'indicazione proveniente dalla stessa Amministrazione finanziaria, ha provveduto al pagamento della prima rata in data 05.11.2024 e, quindi, con 14 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata dall'Agenzia, 19.11.2024.
Nella fattispecie in esame, pertanto, non si ravvisa alcun inadempimento imputabile alla ricorrente per la quale la stessa deve dichiararsi decaduta dal beneficio della rateizzazione in quanto la discrasia tra il termine legale (18.09.2024) e quello indicato nel piano rateale (19.11.2024) è unicamente ascrivibile a un'anomalia del sistema di calcolo effettuato dall'Agenzia delle Entrate, le cui conseguenze non possono ricadere sulla contribuente che ha agito in buona fede (come si evince anche dai pagamenti delle successive rate scadute)
e che ha posto un legittimo affidamento sul piano rateale fornitogli dall'ente creditore.
Le spese di lite sono compensate con l 'AdER in quanto il vizio eccepito è imputabile all'operato dell'ente impositore, mentre nei confronti di quest'ultimo seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 400,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca