Art. 2.
In tutti i casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o piu' Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, oppure tra uno degli Istituti di previdenza e solo alcuni degli Enti predetti, ai fini della determinazione della misura della tredicesima mensilita' dovuta al titolare della pensione, dell'attribuzione delle relative quote ai diversi Enti concorrenti al riparto, nonche' delle modalita' di pagamento e di rivalsa delle quote predette, si applicano le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza per il trattamento della pensione spettante prima dell'applicazione della presente legge.
In tutti i casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o piu' Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, oppure tra uno degli Istituti di previdenza e solo alcuni degli Enti predetti, ai fini della determinazione della misura della tredicesima mensilita' dovuta al titolare della pensione, dell'attribuzione delle relative quote ai diversi Enti concorrenti al riparto, nonche' delle modalita' di pagamento e di rivalsa delle quote predette, si applicano le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza per il trattamento della pensione spettante prima dell'applicazione della presente legge.