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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11066 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ER AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46738.2023 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ), “FIS” o “ , con Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 sede in Roma, al Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Lombardi
(C.F. ) del Foro di Roma – pec: C.F._1
– presso il cui studio in Roma, alla Via Email_1
Crescenzio n. 63, è elettivamente domiciliata attore contro
(C.F e P.IVA: ) con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Via degli Olmetti n. 44 – 00060 Formello (Roma) in persona dell'A.U. e
L.R. pro tempore - rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Vincenzo Emiliano Piccioni (C.F. ) e CodiceFiscale_2 dall'Avv. Claudia Cedola (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliate ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Piccioni in via
Appia Nuova 288 Roma convenuto
Oggetto: risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale determinato da inadempimento contrattuale della parte convenuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 2
Parte attrice premetteva testualmente che con la deliberazione del Consiglio
Federale n. 133 del luglio 2020, la la cui Controparte_2 mission statutaria è la promozione, direzione e gestione della scherma in tutte le sue specialità, sul territorio nazionale – indiceva una gara per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di movimentazione delle attrezzature tecniche e di installazione ed allestimento degli impianti adibiti allo svolgimento delle gare federali per il periodo tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021, posticipato dal 30.03.2021 al 29.03.2022, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs.
50/2016. Il risultava aggiudicatario dell'appalto, Controparte_1 Parte_2 per un corrispettivo di euro71.397,26. Il relativo contratto veniva sottoscritto in data 06.07.2021 a seguito degli esiti del ricorso giurisdizionale promosso da un concorrente avverso l'aggiudicazione. Co In data 15.03.2022, la esercitava l'opzione di proroga del già menzionato contratto sino al 31.07.2022, per il tempo indispensabile alla conclusione delle procedure di gara volte alla individuazione di un nuovo appaltatore. Quest'ultima, bandita in data 14.04.2022, invero, si rendeva necessaria vieppiù in considerazione dei plurimi ritardi, disservizi e danneggiamenti causati dal nel corso del rapporto negoziale, tant'è che veniva indetta, per CP_1
l'affidamento degli stessi servizi per il periodo dal 01.08.2022 al 31.07.2025, nella consapevolezza che l'attività di manutenzione straordinaria sarebbe stata preponderante rispetto agli altri servizi, attesa la necessità di colmare le lacune esecutive e di ripristinare i danneggiamenti provocati dal precedente CP_1 affidatario.
Conosciuti tali gravi inadempimenti, la – che aveva provveduto ad Parte_1 adempiere alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo contrattuale, provvedeva a segnalare puntualmente i ritardi, i disservizi e i danneggiamenti dei materiali, sia per le vie brevi sia mediante apposite contestazioni scritte rimaste inevase.
In particolare, in occasione del trasferimento delle attrezzature alla nuova aggiudicataria, Andrea Servizi Roma, la constatava, in Parte_1 contraddittorio con l'odierna convenuta, la non compiuta esecuzione non solo dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ma anche di quelli di
2 3
magazzinaggio come risulta dai diversi verbali di riconsegna sottoscritti da entrambe le parti.
Nello specifico: i) quanto alle manutenzioni, risultava non effettuata la manutenzione dei rulli e degli apparecchi di segnalazione e la sabbiatura delle pedane;
ii) quanto ai servizi di magazzinaggio, risultavano smarrite n. 19 powerbank, n. 34 telecomandi, il fondale della finale e danneggiate le transenne.
Per porre rimedio alle carenze esecutive del Consorzio, la assume di Parte_1 essere stata costretta a corrispondere un importo di ulteriori euro 80.781,69 alla nuova società affidataria del servizio al fine di avere a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività agonistica.
A tale danno patrimoniale, si somma il notevole pregiudizio all'immagine della nei confronti degli stakeholder nazionali ed internazionali, laddove Parte_1 la stessa si è vista destinataria di lamentele e censure non solo da parte degli organismi regionali ma anche di terzi. A fronte di quanto sopra, l'odierna parte attrice, in data 17.02.2023, faceva pervenire al una diffida a disporre a CP_1 suo favore, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, il pagamento di quanto corrisposto per la sostituzione e la riparazione dei materiali smarriti, riservandosi di quantificare e richiedere ogni ulteriore maggiore danno all'esito di verifiche istruttorie interne.
La predetta diffida veniva riscontrata dal , in data 22.02.2023, il quale - CP_1 nel contestare la richiesta risarcitoria nel quantum - rappresentava di non ritenersi responsabile degli inadempimenti contestati.
In data 27.03.2023 la - per il tramite del legale di fiducia -dava Parte_1 riscontro alla comunicazione pervenutale, ribadendo la responsabilità del
, allegando le fatture delle spese sostenute dalla stessa per la CP_1 manutenzione straordinaria commissionata alla Andrea Servizi Roma, diffidandolo nuovamente a corrispondere entro 15 giorni l'importo complessivo di euro 80.781,69. Quest'ultima diffida restava priva di riscontro. Co Di qui l'odierna azione giudiziaria promossa dalla la quale così concludeva: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di per Parte_3 tutte le causali in atti, condannare il predetto convenuto in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore i) al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla per i titoli di cui al presente atto, da Parte_1
3 4
quantificarsi in euro 80.781,69, oltre interessi come per legge, nonché ii) al risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale parimenti subito dall'attore, nella somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva la parte convenuta e poneva a critica alcune voci di danno e concludeva: nel merito, rigettare tutte le domande di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, a qualsivoglia titolo, avanzate dalla
[...] nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 risultando infondate e pretestuose, sia sotto il profilo dell'an che del quantum;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di un Consorzio responsabile, in relazione Co al servizio di magazzinaggio, delle spese sostenute dalla per le attrezzature mancanti nel numero risultante dai verbali di riconsegna delle stesse, riconoscere dovuto dal convenuto esclusivamente l'importo di € 8.129,41 necessario per il loro acquisto. In via subordinata, nella denegata ipotesi la S.V. ritenga il responsabile, in relazione al servizio di magazzinaggio, delle spese CP_1
Co sostenute dalla per le attrezzature mancanti e/o da aggiustare nel numero risultante dai verbali di riconsegna delle stesse, riconoscere dovuto dal convenuto esclusivamente l'importo di €10.515,91 necessario per il loro acquisto e/o riparazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Era fissata l'udienza in forma scritta per 20.5.2025 e sulla scorta delle rispettive memorie la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Co La aveva indetto una gara relativa all'affidamento della fornitura del servizio di magazzinaggio, manutenzione, trasporto e allestimento delle attrezzature tecniche di gara, con un appalto della durata prevista in un anno dal 01/01/2021 al Co 31/12/2021, con opzione di proroga a favore di di 6 mesi, appalto aggiudicato a seguito della gara espletata al Parte_4
[... e-mail allegate all'atto di citazione comprovano certamente una certa disorganizzazione e impreparazione dell'appaltatore nella esecuzione del servizio affidato;
tuttavia, la ricostruzione esatta dei danni appare effettuata in maniera incerta evidentemente in eccesso. In occasione del trasferimento delle attrezzature alla nuova aggiudicataria, Andrea Servizi Roma, le parti procedevano alla redazione dei verbali di riconsegna – datati 28.10.2022, 31.10.2022, i quali
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venivano sottoscritti da persone incaricate da entrambe le parti. In quella occasione i danni non erano esattamente individuati.
Certamente i danni lamentati – per condotta colposa - debbono essere equitativamente commisurati anche alla luce del valore del contratto di appalto dell'importo di euro71.397,26; molte attività sono state regolarmente eseguite Co dall'appaltatore alla luce del calendario delle gare effettuate dalla nel corso dell'anno 2022/2023. L'intera richiesta dei danni, alcuni dei quali non documentati, sembra addirittura superiore all'importo del contratto. Il Calendario comprova la grande quantità di spostamenti effettuati dal convenuto ma CP_1
Co anche il massiccio utilizzo delle attrezzature da parte della anche nel periodo in cui il si occupava del solo servizio di magazzinaggio. CP_1
Giova evidenziare, peraltro, che l'attività svolta a carico del era cessata CP_1 definitivamente nel mese di luglio 2022.
Parte attrice richiede un danno patrimoniale pari ad € 80.781,69, di cui:
1. Euro 15.304,78 per la riparazione e la manutenzione dei rulli di segnalazione
2. Euro 533,14 per l'acquisto di nuovi powerbank
3. Euro 3.480,17 per l'acquisto di nuovi telecomandi
4. Euro 1.586,00 per la riparazione delle transenne
5. Euro 1.256,60 per l'acquisto della barra paralimpica
6. Euro 53.375,00 per la sabbiatura delle pedane
7. Euro 5.246,00 per l'acquisto del fondale della pedana della finale.
Questo giudice ritiene che alcuni beni siano stati oggettivamente smarriti ma che non vi sia prova che l'attività di manutenzione non sia stata effettuata per come richiesta.
Dalle lettere di contestazione questo dato contestato non emerge compiutamente;
peraltro la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di tali attrezzature a carico del era già cessata sin dal mese di luglio 2022. Al momento, dunque, della CP_1 loro riconsegna (17.11.2022), parte convenuta si occupava da quasi 4 mesi del solo servizio di magazzinaggio;
parte convenuta ha eccepito, senza una convincente replica ex art.115 c.p.c., che nel corso di questi mesi le attrezzature erano utilizzate, in molte gare, anche da parte di soggetti terzi. Non vi è dunque certezza sulla causa dei lamentati danni: non vi è prova certa che questa voce di
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danno (euro 53.375,00 per la sabbiatura delle pedane) sia da imputare alla ditta convenuta per omesse manutenzioni. Analogamente non si ritiene provata neanche il costo di euro 5.246,00 per l'acquisto del fondale della pedana della finale. Non è stata provata la ragione della lesione alla pedana;
l'età della stessa, lo stato di manutenzione prima dell'appalto.
Allo stato non sussiste documentazione certa che giustifichi questo costo né la sua esatta origine. Ritiene questo giudice, anche alla luce dell'importo dell'intero appalto e dei danni in parte ammessi dalla stessa parte convenuta, che la responsabilità del debba essere limitata Controparte_1 alle seguenti voci:
1. Euro 15.304,78 per la riparazione e la manutenzione dei rulli di segnalazione
2. Euro 533,14 per l'acquisto di nuovi powerbank
3. Euro 3.480,17 per l'acquisto di nuovi telecomandi
4. Euro 1.586,00 per la riparazione delle transenne
5. Euro 1.256,60 per l'acquisto della barra paralimpica non essendoci prova certa, come detto, che il costo di euro 53.375,00 per la sabbiatura delle pedane sia da imputare alla responsabilità della convenuta.
Le rimanenti voci costituiscono voci da risarcire in favore della parte attrice pari a complessivi euro 22.160,69. Il danno da inadempimento tiene conto dei beni smarriti, dei danneggiamenti sofferti dalla attrezzatura trasportata, alla luce tuttavia anche del valore dell'appalto pari ad euro71.397,26.
Circa il danno non patrimoniale (anche all'immagine) ritiene questo giudice che non vi sia prova dello stesso non potendosi dedurre, dalle semplici e-mail inviate Co alla ditta convenuta, che la abbia subito anche un danno non patrimoniale.
In prossimità temporale della cessazione del complessivo rapporto contrattuale tra Co le parti (ottobre 2022), la ha affidato la manutenzione straordinaria alla nuova ditta appaltatrice;
tuttavia, non emerge dal processo che gli esborsi per la sabbiatura ed il rifacimento delle pedane sia in stretto nesso causale con la condotta del . Mentre le altre voci appaiono costi relativi a beni smarriti CP_1
e\o rovinati in sede di trasporto le due voci sopra espunte sembrano riconducibili a una manutenzione ordinaria che prescinde dalle modalità del trasporto.
6 7
In ultima analisi il risarcimento del danno patrimoniale liquidato in euro
22.160,69 copre ogni possibile voce di danno riconducibile all'inadempimento della Controparte_1
Le spese di lite seguono la compensazione in relazione alla reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda della parte attrice e condanna
[...] al pagamento di euro 22.160,69 con i soli Controparte_1 interessi legali a far data dalla notifica dell'atto di citazione;
b) compensa le spese di lite.
Roma,22.7.2025
Il Giudice
ER AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ER AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46738.2023 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ), “FIS” o “ , con Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 sede in Roma, al Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Lombardi
(C.F. ) del Foro di Roma – pec: C.F._1
– presso il cui studio in Roma, alla Via Email_1
Crescenzio n. 63, è elettivamente domiciliata attore contro
(C.F e P.IVA: ) con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Via degli Olmetti n. 44 – 00060 Formello (Roma) in persona dell'A.U. e
L.R. pro tempore - rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Vincenzo Emiliano Piccioni (C.F. ) e CodiceFiscale_2 dall'Avv. Claudia Cedola (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliate ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Piccioni in via
Appia Nuova 288 Roma convenuto
Oggetto: risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale determinato da inadempimento contrattuale della parte convenuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Parte attrice premetteva testualmente che con la deliberazione del Consiglio
Federale n. 133 del luglio 2020, la la cui Controparte_2 mission statutaria è la promozione, direzione e gestione della scherma in tutte le sue specialità, sul territorio nazionale – indiceva una gara per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di movimentazione delle attrezzature tecniche e di installazione ed allestimento degli impianti adibiti allo svolgimento delle gare federali per il periodo tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021, posticipato dal 30.03.2021 al 29.03.2022, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs.
50/2016. Il risultava aggiudicatario dell'appalto, Controparte_1 Parte_2 per un corrispettivo di euro71.397,26. Il relativo contratto veniva sottoscritto in data 06.07.2021 a seguito degli esiti del ricorso giurisdizionale promosso da un concorrente avverso l'aggiudicazione. Co In data 15.03.2022, la esercitava l'opzione di proroga del già menzionato contratto sino al 31.07.2022, per il tempo indispensabile alla conclusione delle procedure di gara volte alla individuazione di un nuovo appaltatore. Quest'ultima, bandita in data 14.04.2022, invero, si rendeva necessaria vieppiù in considerazione dei plurimi ritardi, disservizi e danneggiamenti causati dal nel corso del rapporto negoziale, tant'è che veniva indetta, per CP_1
l'affidamento degli stessi servizi per il periodo dal 01.08.2022 al 31.07.2025, nella consapevolezza che l'attività di manutenzione straordinaria sarebbe stata preponderante rispetto agli altri servizi, attesa la necessità di colmare le lacune esecutive e di ripristinare i danneggiamenti provocati dal precedente CP_1 affidatario.
Conosciuti tali gravi inadempimenti, la – che aveva provveduto ad Parte_1 adempiere alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo contrattuale, provvedeva a segnalare puntualmente i ritardi, i disservizi e i danneggiamenti dei materiali, sia per le vie brevi sia mediante apposite contestazioni scritte rimaste inevase.
In particolare, in occasione del trasferimento delle attrezzature alla nuova aggiudicataria, Andrea Servizi Roma, la constatava, in Parte_1 contraddittorio con l'odierna convenuta, la non compiuta esecuzione non solo dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ma anche di quelli di
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magazzinaggio come risulta dai diversi verbali di riconsegna sottoscritti da entrambe le parti.
Nello specifico: i) quanto alle manutenzioni, risultava non effettuata la manutenzione dei rulli e degli apparecchi di segnalazione e la sabbiatura delle pedane;
ii) quanto ai servizi di magazzinaggio, risultavano smarrite n. 19 powerbank, n. 34 telecomandi, il fondale della finale e danneggiate le transenne.
Per porre rimedio alle carenze esecutive del Consorzio, la assume di Parte_1 essere stata costretta a corrispondere un importo di ulteriori euro 80.781,69 alla nuova società affidataria del servizio al fine di avere a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività agonistica.
A tale danno patrimoniale, si somma il notevole pregiudizio all'immagine della nei confronti degli stakeholder nazionali ed internazionali, laddove Parte_1 la stessa si è vista destinataria di lamentele e censure non solo da parte degli organismi regionali ma anche di terzi. A fronte di quanto sopra, l'odierna parte attrice, in data 17.02.2023, faceva pervenire al una diffida a disporre a CP_1 suo favore, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, il pagamento di quanto corrisposto per la sostituzione e la riparazione dei materiali smarriti, riservandosi di quantificare e richiedere ogni ulteriore maggiore danno all'esito di verifiche istruttorie interne.
La predetta diffida veniva riscontrata dal , in data 22.02.2023, il quale - CP_1 nel contestare la richiesta risarcitoria nel quantum - rappresentava di non ritenersi responsabile degli inadempimenti contestati.
In data 27.03.2023 la - per il tramite del legale di fiducia -dava Parte_1 riscontro alla comunicazione pervenutale, ribadendo la responsabilità del
, allegando le fatture delle spese sostenute dalla stessa per la CP_1 manutenzione straordinaria commissionata alla Andrea Servizi Roma, diffidandolo nuovamente a corrispondere entro 15 giorni l'importo complessivo di euro 80.781,69. Quest'ultima diffida restava priva di riscontro. Co Di qui l'odierna azione giudiziaria promossa dalla la quale così concludeva: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di per Parte_3 tutte le causali in atti, condannare il predetto convenuto in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore i) al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla per i titoli di cui al presente atto, da Parte_1
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quantificarsi in euro 80.781,69, oltre interessi come per legge, nonché ii) al risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale parimenti subito dall'attore, nella somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva la parte convenuta e poneva a critica alcune voci di danno e concludeva: nel merito, rigettare tutte le domande di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, a qualsivoglia titolo, avanzate dalla
[...] nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 risultando infondate e pretestuose, sia sotto il profilo dell'an che del quantum;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di un Consorzio responsabile, in relazione Co al servizio di magazzinaggio, delle spese sostenute dalla per le attrezzature mancanti nel numero risultante dai verbali di riconsegna delle stesse, riconoscere dovuto dal convenuto esclusivamente l'importo di € 8.129,41 necessario per il loro acquisto. In via subordinata, nella denegata ipotesi la S.V. ritenga il responsabile, in relazione al servizio di magazzinaggio, delle spese CP_1
Co sostenute dalla per le attrezzature mancanti e/o da aggiustare nel numero risultante dai verbali di riconsegna delle stesse, riconoscere dovuto dal convenuto esclusivamente l'importo di €10.515,91 necessario per il loro acquisto e/o riparazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Era fissata l'udienza in forma scritta per 20.5.2025 e sulla scorta delle rispettive memorie la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Co La aveva indetto una gara relativa all'affidamento della fornitura del servizio di magazzinaggio, manutenzione, trasporto e allestimento delle attrezzature tecniche di gara, con un appalto della durata prevista in un anno dal 01/01/2021 al Co 31/12/2021, con opzione di proroga a favore di di 6 mesi, appalto aggiudicato a seguito della gara espletata al Parte_4
[... e-mail allegate all'atto di citazione comprovano certamente una certa disorganizzazione e impreparazione dell'appaltatore nella esecuzione del servizio affidato;
tuttavia, la ricostruzione esatta dei danni appare effettuata in maniera incerta evidentemente in eccesso. In occasione del trasferimento delle attrezzature alla nuova aggiudicataria, Andrea Servizi Roma, le parti procedevano alla redazione dei verbali di riconsegna – datati 28.10.2022, 31.10.2022, i quali
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venivano sottoscritti da persone incaricate da entrambe le parti. In quella occasione i danni non erano esattamente individuati.
Certamente i danni lamentati – per condotta colposa - debbono essere equitativamente commisurati anche alla luce del valore del contratto di appalto dell'importo di euro71.397,26; molte attività sono state regolarmente eseguite Co dall'appaltatore alla luce del calendario delle gare effettuate dalla nel corso dell'anno 2022/2023. L'intera richiesta dei danni, alcuni dei quali non documentati, sembra addirittura superiore all'importo del contratto. Il Calendario comprova la grande quantità di spostamenti effettuati dal convenuto ma CP_1
Co anche il massiccio utilizzo delle attrezzature da parte della anche nel periodo in cui il si occupava del solo servizio di magazzinaggio. CP_1
Giova evidenziare, peraltro, che l'attività svolta a carico del era cessata CP_1 definitivamente nel mese di luglio 2022.
Parte attrice richiede un danno patrimoniale pari ad € 80.781,69, di cui:
1. Euro 15.304,78 per la riparazione e la manutenzione dei rulli di segnalazione
2. Euro 533,14 per l'acquisto di nuovi powerbank
3. Euro 3.480,17 per l'acquisto di nuovi telecomandi
4. Euro 1.586,00 per la riparazione delle transenne
5. Euro 1.256,60 per l'acquisto della barra paralimpica
6. Euro 53.375,00 per la sabbiatura delle pedane
7. Euro 5.246,00 per l'acquisto del fondale della pedana della finale.
Questo giudice ritiene che alcuni beni siano stati oggettivamente smarriti ma che non vi sia prova che l'attività di manutenzione non sia stata effettuata per come richiesta.
Dalle lettere di contestazione questo dato contestato non emerge compiutamente;
peraltro la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di tali attrezzature a carico del era già cessata sin dal mese di luglio 2022. Al momento, dunque, della CP_1 loro riconsegna (17.11.2022), parte convenuta si occupava da quasi 4 mesi del solo servizio di magazzinaggio;
parte convenuta ha eccepito, senza una convincente replica ex art.115 c.p.c., che nel corso di questi mesi le attrezzature erano utilizzate, in molte gare, anche da parte di soggetti terzi. Non vi è dunque certezza sulla causa dei lamentati danni: non vi è prova certa che questa voce di
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danno (euro 53.375,00 per la sabbiatura delle pedane) sia da imputare alla ditta convenuta per omesse manutenzioni. Analogamente non si ritiene provata neanche il costo di euro 5.246,00 per l'acquisto del fondale della pedana della finale. Non è stata provata la ragione della lesione alla pedana;
l'età della stessa, lo stato di manutenzione prima dell'appalto.
Allo stato non sussiste documentazione certa che giustifichi questo costo né la sua esatta origine. Ritiene questo giudice, anche alla luce dell'importo dell'intero appalto e dei danni in parte ammessi dalla stessa parte convenuta, che la responsabilità del debba essere limitata Controparte_1 alle seguenti voci:
1. Euro 15.304,78 per la riparazione e la manutenzione dei rulli di segnalazione
2. Euro 533,14 per l'acquisto di nuovi powerbank
3. Euro 3.480,17 per l'acquisto di nuovi telecomandi
4. Euro 1.586,00 per la riparazione delle transenne
5. Euro 1.256,60 per l'acquisto della barra paralimpica non essendoci prova certa, come detto, che il costo di euro 53.375,00 per la sabbiatura delle pedane sia da imputare alla responsabilità della convenuta.
Le rimanenti voci costituiscono voci da risarcire in favore della parte attrice pari a complessivi euro 22.160,69. Il danno da inadempimento tiene conto dei beni smarriti, dei danneggiamenti sofferti dalla attrezzatura trasportata, alla luce tuttavia anche del valore dell'appalto pari ad euro71.397,26.
Circa il danno non patrimoniale (anche all'immagine) ritiene questo giudice che non vi sia prova dello stesso non potendosi dedurre, dalle semplici e-mail inviate Co alla ditta convenuta, che la abbia subito anche un danno non patrimoniale.
In prossimità temporale della cessazione del complessivo rapporto contrattuale tra Co le parti (ottobre 2022), la ha affidato la manutenzione straordinaria alla nuova ditta appaltatrice;
tuttavia, non emerge dal processo che gli esborsi per la sabbiatura ed il rifacimento delle pedane sia in stretto nesso causale con la condotta del . Mentre le altre voci appaiono costi relativi a beni smarriti CP_1
e\o rovinati in sede di trasporto le due voci sopra espunte sembrano riconducibili a una manutenzione ordinaria che prescinde dalle modalità del trasporto.
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In ultima analisi il risarcimento del danno patrimoniale liquidato in euro
22.160,69 copre ogni possibile voce di danno riconducibile all'inadempimento della Controparte_1
Le spese di lite seguono la compensazione in relazione alla reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda della parte attrice e condanna
[...] al pagamento di euro 22.160,69 con i soli Controparte_1 interessi legali a far data dalla notifica dell'atto di citazione;
b) compensa le spese di lite.
Roma,22.7.2025
Il Giudice
ER AR
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