Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/03/2026, n. 5320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5320 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03936/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3936 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Damiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del 28 novembre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 28 novembre 2022, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 28 settembre 2018 dallo straniero di origine marocchina, sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, con la seguente motivazione:
- “ il richiedente presenta a suo carico i seguenti pregiudizi di natura penale: -OMISSIS- ”;
- “ il nominato in oggetto, pur conservando ad oggi la residenza anagrafica nel Comune di Trebisacce (CS), di fatto risulta irreperibile ”.
Secondo l’Amministrazione, la condotta del richiedente è indice d’inaffidabilità e di una mancata integrazione nella comunità nazionale.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Il ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui agli artt. 3 del D.P.R. n. 362/1994 e 8, comma 2, della l. n. 1191/1992.
Il ricorrente si duole, poi, dell’insufficienza motivazionale e istruttoria del diniego impugnato, non avendo l’Amministrazione tenuto conto:
- dell’assenza di condanne penali, così come risultante dal certificato del casellario giudiziale;
- delle sue condizioni lavorative, reddituali e familiari.
Quanto, in ultimo, alla sua presunta irreperibilità, tale circostanza sarebbe smentita dalla notifica a mani proprie del provvedimento impugnato presso la sua residenza nel Comune di Trebisacce.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, depositando documentazione.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, destituita di fondamento è la censura inerente alla violazione del termine di conclusione del procedimento.
Invero, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, “ l’Amministrazione, allorché venga presentata un’istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, come nel caso in esame, conserva senza dubbio il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso, come ripetutamente chiarito anche da questa Sezione, può semmai legittimare il richiedente a proporre il ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione ex artt. 31 e 117 c.p.a. (TAR Lazio, sez. V bis, nn. 3620/2022, 5130/2022, 6604/2022, 6254/2022, 16216/2022) nonché, eventualmente, un’azione di risarcimento per il danno da ritardo, sebbene in presenza di tutti gli altri necessari presupposti.
D’altronde, ...un termine procedimentale non può rivestire carattere perentorio - tale, cioè, da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all’Amministrazione in caso di suo superamento - se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa ovvero di una evidente, manifesta ed univoca ratio legis in tal senso: detti presupposti non sono evidentemente ravvisabili nel caso in esame” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 23 aprile 2025, n. 79419).
Quanto ai motivi posti a fondamento del diniego di cittadinanza impugnato, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137);
- “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Invero, riguardo alla rilevanza del giudizio penale pendente alla data di adozione del provvedimento, secondo condiviso e pacifico orientamento giurisprudenziale:
- “ ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n. 1057) ”;
- “ le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019 ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 23 aprile 2025, n. 7941).
In conseguenza, a prescindere dal fatto che la condotta imputata al ricorrente non sia sfociata in una sentenza di condanna, non appare irragionevole che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto nella formulazione di un giudizio globale sull’indole e la personalità del richiedente la concessione della cittadinanza.
Tanto è sufficiente a ritenere legittimo il provvedimento impugnato, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice ” (Consiglio di Stato sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 8094).
In ultimo, riguardo alla mancata valutazione delle condizioni di vita del ricorrente, sintomatiche del suo inserimento nella comunità, osserva il Collegio che il ricorrente non ha presentato alcuna osservazione in conseguenza alla comunicazione del preavviso di rigetto, di guisa da non poter giustificare una diversa decisione dell’autorità procedente (cfr., in questo senso, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 8 giugno 2022, n. 7437).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato (ferma, comunque, la facoltà per il ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE ND, Presidente
Davide De Grazia, Primo Referendario
AN CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | CE ND |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.