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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 26347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26347 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, SIMONE PERELLI, che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato SARTINI CARLO in difesa di AB OR, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26347 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/04/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP dello stesso tribunale 1'8/10/2024 aveva applicato nei confronti di UR RR la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. ed all'art. 316-ter cod. pen., entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. dalla finalità di agevolare la cosca di stampo 'ndranghetistico Mazzaferro. 2. Il UR ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la violazione di legge, con riferimento all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., in quanto il tempo trascorso tra le condotte contestate - tutte relative al periodo dal 2019 al 2021 - e l'applicazione della misura rendeva insussistente il requisito della concreta attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le argomentazioni addotte si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondate, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. Invero, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, come nel caso di specie, l'assenza o la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01), in quanto il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01). Il ricorso del UR non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli, nemmeno in ordine all'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, riconosciuta dal Tribunale del riesame sul rilievo della piena consapevolezza, da parte del ricorrente, di apportare vantaggi al sodalizio di stampo 'ndranghetistico riconducibile al coindagato Sfara, prendendo parte, con l'assunzione del ruolo fittizio di socio unico ed 2 amministratore di una società dedita al commercio di prodotti petroliferi - la TA IZ SR - ad un sofisticato meccanismo che consentiva la realizzazione di ingenti profitti tramite la fraudolenta omissione del pagamento dell'IVA sui prodotti petroliferi. A tal fine, l'ordinanza impugnata ha valorizzato intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva l'accettazione, da parte del UR, dell'invito rivoltogli dal coindagato AR a mettersi a disposizione della cosca capeggiata dallo Sfara, manifestando spregiudicatezza e lucidità nel mascherare la propria condotta, consapevole di consentire al sodalizio di svolgere attività illecita. In considerazione di tale aggravante, il Tribunale ha ricordato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed ha evidenziato come dalle intercettazioni telefoniche sia emersa la disponibilità piena ed incondizionata del UR nei confronti dei coindagati, tanto che il Canoni gli diceva "una è la TA", manifestando che vi erano altre società e che l'intestazione di questa poteva essere per loro "un punto di partenza", circostanza peraltro riscontrata dal rilievo che lo Sfara è risultato gestire tramite prestanomi sei società. Anche con riferimento alla presunzione ex lege di attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto che questa non possa ritenersi superata dall'assunto difensivo secondo cui il UR sarebbe uscito in via di fatto dalla società e in considerazione della sua incensuratezza e del tempo trascorso dai fatti, trattandosi di elementi che perdono di valore a fronte della pendenza di procedimenti penali a carico del UR per reati analoghi a quelli per cui si procede: uno per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. commesso nel 2018 ed altro per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., commesso nel 2021. Avverso queste conclusioni, il ricorrente omette sostanzialmente di confrontarsi. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in camera di consiglio il 15 aprile 2025 Il relatore Il Presidente
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, SIMONE PERELLI, che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato SARTINI CARLO in difesa di AB OR, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26347 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/04/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP dello stesso tribunale 1'8/10/2024 aveva applicato nei confronti di UR RR la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. ed all'art. 316-ter cod. pen., entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. dalla finalità di agevolare la cosca di stampo 'ndranghetistico Mazzaferro. 2. Il UR ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la violazione di legge, con riferimento all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., in quanto il tempo trascorso tra le condotte contestate - tutte relative al periodo dal 2019 al 2021 - e l'applicazione della misura rendeva insussistente il requisito della concreta attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le argomentazioni addotte si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondate, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. Invero, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, come nel caso di specie, l'assenza o la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01), in quanto il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01). Il ricorso del UR non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli, nemmeno in ordine all'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, riconosciuta dal Tribunale del riesame sul rilievo della piena consapevolezza, da parte del ricorrente, di apportare vantaggi al sodalizio di stampo 'ndranghetistico riconducibile al coindagato Sfara, prendendo parte, con l'assunzione del ruolo fittizio di socio unico ed 2 amministratore di una società dedita al commercio di prodotti petroliferi - la TA IZ SR - ad un sofisticato meccanismo che consentiva la realizzazione di ingenti profitti tramite la fraudolenta omissione del pagamento dell'IVA sui prodotti petroliferi. A tal fine, l'ordinanza impugnata ha valorizzato intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva l'accettazione, da parte del UR, dell'invito rivoltogli dal coindagato AR a mettersi a disposizione della cosca capeggiata dallo Sfara, manifestando spregiudicatezza e lucidità nel mascherare la propria condotta, consapevole di consentire al sodalizio di svolgere attività illecita. In considerazione di tale aggravante, il Tribunale ha ricordato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed ha evidenziato come dalle intercettazioni telefoniche sia emersa la disponibilità piena ed incondizionata del UR nei confronti dei coindagati, tanto che il Canoni gli diceva "una è la TA", manifestando che vi erano altre società e che l'intestazione di questa poteva essere per loro "un punto di partenza", circostanza peraltro riscontrata dal rilievo che lo Sfara è risultato gestire tramite prestanomi sei società. Anche con riferimento alla presunzione ex lege di attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto che questa non possa ritenersi superata dall'assunto difensivo secondo cui il UR sarebbe uscito in via di fatto dalla società e in considerazione della sua incensuratezza e del tempo trascorso dai fatti, trattandosi di elementi che perdono di valore a fronte della pendenza di procedimenti penali a carico del UR per reati analoghi a quelli per cui si procede: uno per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. commesso nel 2018 ed altro per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., commesso nel 2021. Avverso queste conclusioni, il ricorrente omette sostanzialmente di confrontarsi. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in camera di consiglio il 15 aprile 2025 Il relatore Il Presidente