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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 3376/2020
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Lisa Micochero Presidente
Dott. Enrico Chemollo Giudice
Dott. Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento per modifica delle condizioni di separazione ex art. 709 ter c.p.c. previgente introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AD OV
contro
, C.F. , con l'Avv. ULMIRI CP_1 C.F._2
CINZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: Per parte ricorrente:
“mantenere l'affidamento dei minori [che il prossimo 17 Persona_1
dicembre diverrà maggiorenne] e [nato il 2 febbraio Persona_2
2010] al servizio Sociale del Comune di Venezia, affinché continui l'attività di monitoraggio e di calendarizzazione degli incontri tra e la Per_2
madre nei termini già esplicitati dall'ordinanza resa in data 04.02.2022 o comunque nei diversi termini che verranno ritenuti opportuni;
confermare la prosecuzione della presa in carico di da parte del Per_2
Servizio di neuropsichiatria infantile sino al completamento del percorso ritenuto idoneo dal competente servizio;
pronunciare l'ammonimento del sig. per le inadempienze CP_1
poste in essere dal 2020 ad oggi, così come evidenziate sin dal deposito del ricorso introduttivo e così come emerse e confermate nel corso del procedimento;
condannare il resistente al pagamento:
delle spese del presente procedimento, ivi incluse:
quelle della C.T.U. e quelle sostenute dalla RA per il Parte_1
proprio consulente tecnico di parte (all. 7 alle note dd. 26.04.2023);
quella della tutrice nominata in persona dell'avvocato Lara Sereno.
Per parte resistente:
Nel merito:
rigettare le richieste, tutte, formulate dalla ricorrente, sig.ra
[...]
, con il ricorso 21.10.20 e ciò anche in considerazione del Parte_1
Pag. 2 di 13 contenuto delle ultime relazioni dimesse dell'Area Coesione Sociale del
Comune di Venezia e, conseguentemente revocarsi i provvedimenti 9.2.22
e 25.10.23 del Tribunale di Venezia, in particolare nella parte in cui è stata decisa la sospensione provvisoria della responsabilità genitoriale dei sig.
e , con nomina del Tutore Provvisorio;
Parte_1 CP_1
- Accertarsi e dichiararsi che vive stabilmente con il padre Parte_2
da marzo 2020, e conseguentemente, disporsi il suo CP_1
affidamento prevalente presso il padre, sig. , con facoltà per CP_1
la madre di vederlo e stare con lui, a sua richiesta, compatibilmente con gli impegni e le volontà del figlio;
Per_2
- Accertarsi e dichiararsi che -che raggiungerà la maggiore Parte_3
età il prossimo 17.12.25- da settembre 2020 ha trascorso, alternativamente, una settimana presso l'abitazione della madre ed una settimana presso l'abitazione del padre e presso il quale, da marzo 2025, vive stabilmente, e conseguentemente, disporsi il suo affidamento prevalente presso il padre, sig. , -almeno fino al raggiungimento della sua maggiore CP_1
età- con facoltà per la madre di vederlo e stare con lui, a sua richiesta, compatibilmente con gli impegni e le volontà del figlio . Per_1
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 21.10.2020, premesso con sentenza Parte_1
n. 1302/2018 il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi in accoglimento delle conclusioni conformi secondo cui i figli e restavano Persona_3 Persona_4
affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento
Pag. 3 di 13 condiviso, con residenza e collocamento prevalente dei minori presso la madre, a San Martino di Castrozza (TN), ed il padre avrebbe provveduto al loro mantenimento mediante corresponsione alla ricorrente della somma mensile di Euro 800,00 ( Euro 400,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il 7 di ogni mese mediante bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che i minori e , se pur formalmente residenti a [...]Per_1 Parte_2
Martino di Castrozza, erano attualmente domiciliati a Venezia in quanto da settembre la ricorrente aveva lasciato San Martino di Castrozza e si era trasferita a vivere a Venezia, ove ha preso in locazione un appartamento;
che purtroppo la situazione era drasticamente peggiorata in quanto da aprile viveva stabilmente con il padre, senza alcun tempo di permanenza Per_2
presso la ricorrente, manifestando una totale chiusura nei suoi confronti;
che tale mutamento era il risultato dei gravissimi comportamenti assunti dal signor finalizzati, con ogni evidenza, ad emarginare e neutralizzare CP_1
la figura materna;
che in particolare questi aveva progressivamente indotto i figli a convincersi della limitatezza e negatività dell'ambiente di San
Martino di Castrozza, inducendoli a chiedere un trasferimento a Venezia, nonostante il diverso avviso della madre;
che nel corso del mese di marzo
2020, durante il periodo di lockdown, la situazione era precipitata, con un acutizzarsi dei comportamenti aggressivi di nei confronti della Per_2
ricorrente, tanto che il 24 marzo, a seguito di una crisi di nervi incontenibile, era scappato a casa del padre;
che nelle settimane Per_2
successive la RA aveva tentato in ogni modo di riavvicinare Parte_1
, senza riuscire tuttavia a trascorrere del tempo da sola con lui;
che Per_2
nel corso dell'estate il signor , in violazione degli accordi stabiliti CP_1
Pag. 4 di 13 in sede di separazione, aveva fatto in modo di limitare quanto possibile anche la permanenza di presso la mamma, organizzando e Per_1
proponendo anche a lui momenti di svago e di ferie durante i periodi nei quali era previsto che stessero con la ricorrente. Ciò premesso chiedeva:
“autorizzare la RA ad avviare un immediato intervento di Parte_1
supporto psicologico/psichiatrico per i minori eventualmente avvalendosi anche del Servizio Specialistico territorialmente competente;
avviare presso i competenti Servizi un intervento di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico/psichiatrico per entrambi i genitori nell'interesse dei minori;
pronunciare l'ammonimento del signor per le CP_1
inadempienze sopra esposte.
Si costituiva il signor il quale contestava quanto dedotto dalla CP_1
ricorrente e affermava che la scelta di trasferire i minori era stata determinata anche dalla insofferenza di entrambi i figli riscontrata nell'ambiente scolastico di Trento, tanto da sfociare in atti di bullismo che avevano minato severamente la serenità dei ragazzi. Da ultimo, inoltre, si era anche determinata una frattura nei rapporti tra i figli e la madre, frattura che nonostante l'impegno, la pazienza e la solerzia del padre non solo non si è sanata, ma è peggiorata con particolare riferimento al figlio . Per_2
Chiedeva quindi si chiede quindi di avviare un percorso di mediazione familiare al fine di favorire i più sereni rapporti tra i figli ed entrambi i genitori.
Le parti venivano sentite all'udienza del 22.4.2021 in cui la ricorrente precisava di non aver più veduto il figlio , mentre da quando si era Per_2
stabilita a Venezia, il figlio rimaneva a settimane alterne con Per_1
ciascuno dei genitori. Con decreto di data 27.4.2021, il Tribunale
Pag. 5 di 13 disponeva CTU sul seguente quesito: “accerti il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa, esaminate le parti ed i rispettivi figli minori con accertamento della capacità genitoriale delle parti, del miglior regime di collocamento e diritto di vista del genitore non collocatario”.
All'esito della consulenza le parti sono state sentite all'udienza del
3.2.2022 e all'esito il Tribunale, con decreto di data 4.2.2022, tenuto conto di quanto affermato dal dott. secondo cui il minore era stato CP_2 Per_2
coinvolto in un vero proprio conflitto di lealtà con il padre, il quale lo sta allontanando sempre di più dalla madre, senza in giustificato motivo, riteneva opportuno sospendere temporaneamente ex art. 333 c.c. la responsabilità genitoriale delle parti, per un tempo di circa 18 mesi, provvedendo nel contempo l'affidamento dei minori ed Persona_1 [...]
ai Servizi Sociali del Comune di Venezia e la nomina Persona_4
di un Tutore nella persona dell'Avv. Sereno Lara, la quale “potrà prendere tutte quelle decisioni relative ai figli che i genitori non sono in grado di concertare tra loro, assumendo la responsabilità genitoriale in luogo delle parti ed ogni decisione di maggiore rilevanza relativa ai minori per tutte le questioni straordinarie attinenti alle scelte scolastiche, medico sanitarie, ludico ricreative, sportive etc.e demandando ai genitori la sola amministrazione ordinaria nei periodi di permanenza dei minori stessi presso ciascuno”. Prevedeva altresì la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Venezia “affinché effettuino, nell'arco temporale dell'affidamento esterno, un monitoraggio degli atteggiamenti relazionali e delle dinamiche intercorrenti tra ciascun genitore ed i figli, che regolamentino le modalità di comunicazione e di passaggio, in particolare di , dall'uno e all'altro, nonché pianifichino tempi e Per_2
Pag. 6 di 13 modalità di permanenza e di pernotto, di presso la madre, da Per_2
attuarsi in tempi rapidi, con valutazione periodica che dovrà essere depositata ogni tre mesi al giudice relatore”. Faceva quindi proprie le modalità di frequentazione suggerite dal CTU per cui: “Per quanto attiene
potranno proseguire come sta attualmente avvenendo, con settimane Per_1
alterne presso ciascuno dei genitori. Per quanto attiene sarà a casa Per_2
della mamma due pomeriggi alla settimana il martedì e il giovedì, da fine scuola a sera compresa la cena, dopo due settimane sarà dalla mamma, a settimane alterne, il sabato mattina dalle 10,00 alle 18,00 gli stessi in cui
è dalla mamma. Dopo quattro settimane, sarà dalla mamma Per_1 Per_2
due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle 16,00 a dopo la cena ed un sabato tutto il giorno, ed il successivo solo mattino incluso il pranzo (a we alterni, gli stessi in cui va dalla mamma.) Dopo Per_1
quattro settimane, due pomeriggi alla settimana dalla madre, il martedì e il giovedì, dalle 16,00 a sera dopo cena ed, a W-E alternati, da sabato mattina a domenica sera, gli stessi in cui è dalla mamma. Dopo Per_1
altre quattro settimane, due pomeriggi alla settimana dalla madre, il martedì e il giovedì, dalle 16,00 a dopo cena ed, a W-E alternati dal venerdì sera a lunedì mattina (gli stessi in cui va dalla mamma)”. Per_1
Con ordinanza di data 13.7.2022 il giudice dichiarava l'interruzione del processo essendo stata irrogata all'Avv. Cinzia Ulmiri la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione forense per mesi sei (dal 26.6.2022 al 26.12.2022). La causa veniva quindi tempestivamente riassunta. All'udienza del 20.10.22 la ricorrente dichiarava di vedere il figlio solo saltuariamente. Venivano poi sentite nuovamente le parti all'udienza del 27.1.2023 che davano atto dell'attività
Pag. 7 di 13 svolta dai Servizi sociali e dal servizio di NPI in favore del figlio . La Per_2
ricorrente riferiva di avere ancora difficoltà nell'incontrare il figlio. Con decreto di data 25.1.23 il Tribunale disponeva che l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di Venezia fosse a tempo indeterminato, prorogando in via provvisoria al 30.12.2024 la sospensione delle parti dall'esercizio della responsabilità genitoriale ed il mandato del tutore;
disponeva altresì
l'audizione dei minori, che venivano sentiti all'udienza del 5.12.2023.
All'udienza del 13.3.2024 il giudice proponeva che le parti rassegnassero conclusioni conformi che rispecchiassero la situazione attualmente in essere e rinviava ala causa all'udienza del 22.5.24, poi rinviata al
18.6.2024, in cui la ricorrente dava atto che gli unici incontro con il figlio Contr
erano quelli organizzati dal Il giudice, quindi, rinviava la causa Per_2
per avere dai suddetti servizi una relazione sull'andamento delle visite. La causa veniva quindi rinviata su richiesta delle parti al fine di giungere a conclusioni concordate. Nelle more veniva depositata dal difensore del sig.
richiesta di volta ad ottenere una modifica della sentenza n. CP_4
1302/18 nel senso di: “prevedere un concorso nel mantenimento a carico della Sig.ra per il figlio almeno dal Marzo 2020 Parte_1 Per_2
che, per coerenza, dovrà essere di € 400,00 mensili pari a quello che i genitori avevano concordato nel 2018 e dovrà ridurre il concorso nel mantenimento di ad € 200,00 mensili tenuto conto della sua mutata Per_1
ed alternata collocazione tra i due genitori”. Con ordinanza di data
13.3.2025 il giudice dichiarava inammissibile la richiesta in quanto: “il presente giudizio è stato proposto ex art. 709 ter c.p.c. previgente, in via principale, e pertanto non ha ad oggetto le statuizioni di natura patrimoniale pronunciate in sede di separazione, ma solo “la soluzione di
Pag. 8 di 13 controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento”. Il Giudice chiedeva altresì che i Servizi Sociali competenti e il Centro di Neuropsichiatria Infantile dimettessero una relazione finale in ordine alle attuali modalità di frequentazione tra il minore e la madre e fissava udienza in cui Per_2
avrebbe trattenuto in decisione la causa. Sentite quindi le parti all'udienza del 3.9.2025 sulle modalità di frequentazione dei due figli con la madre, acquisite le relazioni richieste, il giudice all'udienza del 11.9.2025 concedeva alle parti termine per note conclusive fino al 15.10.2025 e si riservava all'esito di riferire al collegio, dopo aver prorogato i poteri del tutore e dei Servizi sociali fino alla pronuncia del presente decreto.
Alla luce della lunga e complessa vicenda dei due minori, questo collegio ritiene di non dover disporre alcuna ammonizione nei confronti del
, essendovi stata dall'epoca della proposizione del ricorso una CP_1
evoluzione così articolata dei rapporti genitori-figli che l'adozione di tale misura non sarebbe comunque più attuale.
Va preliminarmente osservato che, a breve, il 17.12.2025, Persona_3
diventerà maggiorenne, per cui va disposto in relazione al suo
[...]
affidamento, seppur per poco tempo.
Quanto all'affidamento del minore (nato nel 2010), va riportato Per_2
quanto relazionato a questo giudice dai Servizi sociali, cui era affidato assieme al fratello, e dal servizio di NPI presso cui era in carico.
I Servizi sociali, chiamati a dare il loro giudizio conclusivo sul percorso di riavvicinamento tra la madre ed hanno dichiarato: “i contatti con Per_2
si sono incrementati rispetto agli anni scorsi. Nei mesi scorsi si sono Per_2
Pag. 9 di 13 finalmente avviati incontri su proposta del minore stesso. La CP_5
RA, accettando tempi e modalità decise dal secondogenito , sta Per_2
riuscendo a incontrare il figlio come mai successo in precedenza”; i Servizi hanno inoltre precisato che: “alla luce della situazione attuale dei due ragazzi adolescenti, conferma di non ravvisare elementi di rischio e pregiudizio tali da motivare il proseguire l'affido di questi due fratelli al
Servizio sociale”.
Anche il servizio di NPI che ha, in questi anni, seguito ha affermato: Per_2
“Quello che il servizio di Neuropsichiatria si sente di esprimere ad oggi è che questo lungo percorso che è stato caratterizzato anche da momenti di forte sofferenza emotiva da parte di tutti, ha reso possibile un inizio di rapporto fra la madre ed il minore. Questo è potuto accadere proprio perché entrambi genitori, seppur con modi e modalità diverse, sono riusciti
a mettere al centro . Il padre ha garantito la presenza di a tutti Per_2 Per_2
gli incontri proposti e ha accolto anche le osservazioni poste dai clinici, accettando di confrontarsi anche con la RA e quest'ultima, Parte_1
allo stesso modo, con il con il signor . La madre ha consentito a CP_1
farsi guidare nel percorso di avvicinamento di , nel rispetto dei tempi Per_2
del ragazzo, del suo vissuto, ponendo molta attenzione alla sofferenza del ragazzo, cercando di disgiungerla dalla sua sofferenza per il mancato rapporto con il figlio. Fin dell'indirizzo del percorso per il servizio era importante che il riavvicinamento di alla mamma rispettasse i tempi Per_2
del ragazzo, non tanto per la rielaborazione di quanto accaduto, di cui
stesso ancora non si sente pronto ad affrontare, ma per poter Per_2
riprendere da quanto il minore aveva sperimentato la nascita, un positivo legame di attaccamento…Dall'ultimo colloquio con i genitori, svolti
Pag. 10 di 13 separatamente, entrambi hanno riportato un andamento positivo della situazione, confermando l'importanza di avere dato il tempo, sapendo di doverne dare ancora… Nella ripresa dei rapporti con la madre ( si Per_2
concede, gli aspetti positivi, rimane in ascolto delle sue emozioni, non è pronto ad affrontare quanto accaduto, ma è desideroso di andare avanti e affermando che apprezza il padre per il supporto che ha sempre avuto ed apprezza che la madre non ritorni su quanto “è successo in montagna” e che si sta avvicinando piano a lui… Lo scrivente servizio ritiene visti gli obiettivi raggiunti che allo stato attuale non sia necessario proseguire la presa in carico”.
Alla luce di questa positiva evoluzione nei rapporti tra ed entrambi i Per_2
genitori, può essere revocato l'affidamento ai Servizi sociali, non essendovi più ragione di mantenere questa modalità di affido, in considerazione del riavvicinamento di alla madre e del diverso atteggiamento tenuto dal Per_2
sig. nei confronti della RA , teso ad un maggior CP_1 Parte_1
dialogo e partecipazione nella vita del figlio, anche se talvolta il confronto con la madre è ancora sentito più come un dovere e non si risolve sempre in un atteggiamento spontaneo di confronto volto a garantire la bigenitorialità nell'interesse del figlio stesso. Va infatti ricordato che l'affidamento del minore ai Servizi sociali costituisce ipotesi residuale e deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore,
Va altresì revocata la presa in carico del minore da parte del servizio di
NPI, stante quanto evidenziato dai servizi stessi.
Pag. 11 di 13 Può quindi essere previsto un affidamento condiviso del minore , con Per_2
collocazione presso il padre, dove risiede stabilmente da tempo, in modo da permettere alla madre di partecipare attivamente alle scelte riguardanti il futuro del figlio e a far sì che il padre continui in questo atteggiamento di inclusione della madre nella vita di . Per_2
Quanto alle modalità di frequentazione con la madre, questo Collegio ritiene di dover lasciare libero di decidere quando e con che modalità Per_2
vedere la madre, sia in considerazione della sua età, sia per evitare che la previsione di una tempistica imposta faccia venir meno i progressi positivi nei loro rapporti di questo ultimo anno sopra evidenziati.
Quanto al minore , questi ha sempre avuto un rapporto Persona_3
abbastanza sereno sia con il padre che con la madre e, attualmente, si è da poco definitivamente trasferito presso il padre, per cui anche nei suoi confronti andrà stabilito l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre: questi concorderà direttamente con la madre le modalità di frequentazione.
Va conseguentemente revocata anche la nomina dell'Avv.to Sereno quale tutore dei minori.
Quanto alle spese di lite, esse possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia. Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste a carico solidale delle parti, essendo la consulenza stata svolta nell'interesse di entrambi i genitori.
Il tutore avv.to Sereno ha richiesto la liquidazione di una equa indennità per l'attività compiuta ai sensi dell'art. 379 c.c., richiesta che il collegio ritiene di dover accogliere, in considerazione della importante e articolata attività
Pag. 12 di 13 svolta in favore dei minori per tutta la durata della causa, e che stima equo determinare in complessivi 1.500,00 euro, che pone a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero,
- Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori e , con Persona_4 Persona_3
collocazione presso l'abitazione del padre;
i minori saranno liberi di decidere quando e con che modalità frequentare la madre;
- Revoca quindi l'affidamento ai Servizi sociali dei minori, la presa in carico da parte del servizio di NPI di Persona_4
e la nomina dell'avv.to Sereno quale tutore;
- Spese di lite compensate;
- Spese di CTU, già liquidate, a carico solidale delle parti;
- Liquida al tutore dei minori, avv.to Sereno, un'equa indennità per l'attività compiuta ai sensi dell'art. 379 c.c. di 1.500,00 euro, che pone a carico solidale delle parti.
Venezia, 13.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 3376/2020
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Lisa Micochero Presidente
Dott. Enrico Chemollo Giudice
Dott. Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento per modifica delle condizioni di separazione ex art. 709 ter c.p.c. previgente introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AD OV
contro
, C.F. , con l'Avv. ULMIRI CP_1 C.F._2
CINZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: Per parte ricorrente:
“mantenere l'affidamento dei minori [che il prossimo 17 Persona_1
dicembre diverrà maggiorenne] e [nato il 2 febbraio Persona_2
2010] al servizio Sociale del Comune di Venezia, affinché continui l'attività di monitoraggio e di calendarizzazione degli incontri tra e la Per_2
madre nei termini già esplicitati dall'ordinanza resa in data 04.02.2022 o comunque nei diversi termini che verranno ritenuti opportuni;
confermare la prosecuzione della presa in carico di da parte del Per_2
Servizio di neuropsichiatria infantile sino al completamento del percorso ritenuto idoneo dal competente servizio;
pronunciare l'ammonimento del sig. per le inadempienze CP_1
poste in essere dal 2020 ad oggi, così come evidenziate sin dal deposito del ricorso introduttivo e così come emerse e confermate nel corso del procedimento;
condannare il resistente al pagamento:
delle spese del presente procedimento, ivi incluse:
quelle della C.T.U. e quelle sostenute dalla RA per il Parte_1
proprio consulente tecnico di parte (all. 7 alle note dd. 26.04.2023);
quella della tutrice nominata in persona dell'avvocato Lara Sereno.
Per parte resistente:
Nel merito:
rigettare le richieste, tutte, formulate dalla ricorrente, sig.ra
[...]
, con il ricorso 21.10.20 e ciò anche in considerazione del Parte_1
Pag. 2 di 13 contenuto delle ultime relazioni dimesse dell'Area Coesione Sociale del
Comune di Venezia e, conseguentemente revocarsi i provvedimenti 9.2.22
e 25.10.23 del Tribunale di Venezia, in particolare nella parte in cui è stata decisa la sospensione provvisoria della responsabilità genitoriale dei sig.
e , con nomina del Tutore Provvisorio;
Parte_1 CP_1
- Accertarsi e dichiararsi che vive stabilmente con il padre Parte_2
da marzo 2020, e conseguentemente, disporsi il suo CP_1
affidamento prevalente presso il padre, sig. , con facoltà per CP_1
la madre di vederlo e stare con lui, a sua richiesta, compatibilmente con gli impegni e le volontà del figlio;
Per_2
- Accertarsi e dichiararsi che -che raggiungerà la maggiore Parte_3
età il prossimo 17.12.25- da settembre 2020 ha trascorso, alternativamente, una settimana presso l'abitazione della madre ed una settimana presso l'abitazione del padre e presso il quale, da marzo 2025, vive stabilmente, e conseguentemente, disporsi il suo affidamento prevalente presso il padre, sig. , -almeno fino al raggiungimento della sua maggiore CP_1
età- con facoltà per la madre di vederlo e stare con lui, a sua richiesta, compatibilmente con gli impegni e le volontà del figlio . Per_1
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 21.10.2020, premesso con sentenza Parte_1
n. 1302/2018 il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi in accoglimento delle conclusioni conformi secondo cui i figli e restavano Persona_3 Persona_4
affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento
Pag. 3 di 13 condiviso, con residenza e collocamento prevalente dei minori presso la madre, a San Martino di Castrozza (TN), ed il padre avrebbe provveduto al loro mantenimento mediante corresponsione alla ricorrente della somma mensile di Euro 800,00 ( Euro 400,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il 7 di ogni mese mediante bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che i minori e , se pur formalmente residenti a [...]Per_1 Parte_2
Martino di Castrozza, erano attualmente domiciliati a Venezia in quanto da settembre la ricorrente aveva lasciato San Martino di Castrozza e si era trasferita a vivere a Venezia, ove ha preso in locazione un appartamento;
che purtroppo la situazione era drasticamente peggiorata in quanto da aprile viveva stabilmente con il padre, senza alcun tempo di permanenza Per_2
presso la ricorrente, manifestando una totale chiusura nei suoi confronti;
che tale mutamento era il risultato dei gravissimi comportamenti assunti dal signor finalizzati, con ogni evidenza, ad emarginare e neutralizzare CP_1
la figura materna;
che in particolare questi aveva progressivamente indotto i figli a convincersi della limitatezza e negatività dell'ambiente di San
Martino di Castrozza, inducendoli a chiedere un trasferimento a Venezia, nonostante il diverso avviso della madre;
che nel corso del mese di marzo
2020, durante il periodo di lockdown, la situazione era precipitata, con un acutizzarsi dei comportamenti aggressivi di nei confronti della Per_2
ricorrente, tanto che il 24 marzo, a seguito di una crisi di nervi incontenibile, era scappato a casa del padre;
che nelle settimane Per_2
successive la RA aveva tentato in ogni modo di riavvicinare Parte_1
, senza riuscire tuttavia a trascorrere del tempo da sola con lui;
che Per_2
nel corso dell'estate il signor , in violazione degli accordi stabiliti CP_1
Pag. 4 di 13 in sede di separazione, aveva fatto in modo di limitare quanto possibile anche la permanenza di presso la mamma, organizzando e Per_1
proponendo anche a lui momenti di svago e di ferie durante i periodi nei quali era previsto che stessero con la ricorrente. Ciò premesso chiedeva:
“autorizzare la RA ad avviare un immediato intervento di Parte_1
supporto psicologico/psichiatrico per i minori eventualmente avvalendosi anche del Servizio Specialistico territorialmente competente;
avviare presso i competenti Servizi un intervento di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico/psichiatrico per entrambi i genitori nell'interesse dei minori;
pronunciare l'ammonimento del signor per le CP_1
inadempienze sopra esposte.
Si costituiva il signor il quale contestava quanto dedotto dalla CP_1
ricorrente e affermava che la scelta di trasferire i minori era stata determinata anche dalla insofferenza di entrambi i figli riscontrata nell'ambiente scolastico di Trento, tanto da sfociare in atti di bullismo che avevano minato severamente la serenità dei ragazzi. Da ultimo, inoltre, si era anche determinata una frattura nei rapporti tra i figli e la madre, frattura che nonostante l'impegno, la pazienza e la solerzia del padre non solo non si è sanata, ma è peggiorata con particolare riferimento al figlio . Per_2
Chiedeva quindi si chiede quindi di avviare un percorso di mediazione familiare al fine di favorire i più sereni rapporti tra i figli ed entrambi i genitori.
Le parti venivano sentite all'udienza del 22.4.2021 in cui la ricorrente precisava di non aver più veduto il figlio , mentre da quando si era Per_2
stabilita a Venezia, il figlio rimaneva a settimane alterne con Per_1
ciascuno dei genitori. Con decreto di data 27.4.2021, il Tribunale
Pag. 5 di 13 disponeva CTU sul seguente quesito: “accerti il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa, esaminate le parti ed i rispettivi figli minori con accertamento della capacità genitoriale delle parti, del miglior regime di collocamento e diritto di vista del genitore non collocatario”.
All'esito della consulenza le parti sono state sentite all'udienza del
3.2.2022 e all'esito il Tribunale, con decreto di data 4.2.2022, tenuto conto di quanto affermato dal dott. secondo cui il minore era stato CP_2 Per_2
coinvolto in un vero proprio conflitto di lealtà con il padre, il quale lo sta allontanando sempre di più dalla madre, senza in giustificato motivo, riteneva opportuno sospendere temporaneamente ex art. 333 c.c. la responsabilità genitoriale delle parti, per un tempo di circa 18 mesi, provvedendo nel contempo l'affidamento dei minori ed Persona_1 [...]
ai Servizi Sociali del Comune di Venezia e la nomina Persona_4
di un Tutore nella persona dell'Avv. Sereno Lara, la quale “potrà prendere tutte quelle decisioni relative ai figli che i genitori non sono in grado di concertare tra loro, assumendo la responsabilità genitoriale in luogo delle parti ed ogni decisione di maggiore rilevanza relativa ai minori per tutte le questioni straordinarie attinenti alle scelte scolastiche, medico sanitarie, ludico ricreative, sportive etc.e demandando ai genitori la sola amministrazione ordinaria nei periodi di permanenza dei minori stessi presso ciascuno”. Prevedeva altresì la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Venezia “affinché effettuino, nell'arco temporale dell'affidamento esterno, un monitoraggio degli atteggiamenti relazionali e delle dinamiche intercorrenti tra ciascun genitore ed i figli, che regolamentino le modalità di comunicazione e di passaggio, in particolare di , dall'uno e all'altro, nonché pianifichino tempi e Per_2
Pag. 6 di 13 modalità di permanenza e di pernotto, di presso la madre, da Per_2
attuarsi in tempi rapidi, con valutazione periodica che dovrà essere depositata ogni tre mesi al giudice relatore”. Faceva quindi proprie le modalità di frequentazione suggerite dal CTU per cui: “Per quanto attiene
potranno proseguire come sta attualmente avvenendo, con settimane Per_1
alterne presso ciascuno dei genitori. Per quanto attiene sarà a casa Per_2
della mamma due pomeriggi alla settimana il martedì e il giovedì, da fine scuola a sera compresa la cena, dopo due settimane sarà dalla mamma, a settimane alterne, il sabato mattina dalle 10,00 alle 18,00 gli stessi in cui
è dalla mamma. Dopo quattro settimane, sarà dalla mamma Per_1 Per_2
due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle 16,00 a dopo la cena ed un sabato tutto il giorno, ed il successivo solo mattino incluso il pranzo (a we alterni, gli stessi in cui va dalla mamma.) Dopo Per_1
quattro settimane, due pomeriggi alla settimana dalla madre, il martedì e il giovedì, dalle 16,00 a sera dopo cena ed, a W-E alternati, da sabato mattina a domenica sera, gli stessi in cui è dalla mamma. Dopo Per_1
altre quattro settimane, due pomeriggi alla settimana dalla madre, il martedì e il giovedì, dalle 16,00 a dopo cena ed, a W-E alternati dal venerdì sera a lunedì mattina (gli stessi in cui va dalla mamma)”. Per_1
Con ordinanza di data 13.7.2022 il giudice dichiarava l'interruzione del processo essendo stata irrogata all'Avv. Cinzia Ulmiri la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione forense per mesi sei (dal 26.6.2022 al 26.12.2022). La causa veniva quindi tempestivamente riassunta. All'udienza del 20.10.22 la ricorrente dichiarava di vedere il figlio solo saltuariamente. Venivano poi sentite nuovamente le parti all'udienza del 27.1.2023 che davano atto dell'attività
Pag. 7 di 13 svolta dai Servizi sociali e dal servizio di NPI in favore del figlio . La Per_2
ricorrente riferiva di avere ancora difficoltà nell'incontrare il figlio. Con decreto di data 25.1.23 il Tribunale disponeva che l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di Venezia fosse a tempo indeterminato, prorogando in via provvisoria al 30.12.2024 la sospensione delle parti dall'esercizio della responsabilità genitoriale ed il mandato del tutore;
disponeva altresì
l'audizione dei minori, che venivano sentiti all'udienza del 5.12.2023.
All'udienza del 13.3.2024 il giudice proponeva che le parti rassegnassero conclusioni conformi che rispecchiassero la situazione attualmente in essere e rinviava ala causa all'udienza del 22.5.24, poi rinviata al
18.6.2024, in cui la ricorrente dava atto che gli unici incontro con il figlio Contr
erano quelli organizzati dal Il giudice, quindi, rinviava la causa Per_2
per avere dai suddetti servizi una relazione sull'andamento delle visite. La causa veniva quindi rinviata su richiesta delle parti al fine di giungere a conclusioni concordate. Nelle more veniva depositata dal difensore del sig.
richiesta di volta ad ottenere una modifica della sentenza n. CP_4
1302/18 nel senso di: “prevedere un concorso nel mantenimento a carico della Sig.ra per il figlio almeno dal Marzo 2020 Parte_1 Per_2
che, per coerenza, dovrà essere di € 400,00 mensili pari a quello che i genitori avevano concordato nel 2018 e dovrà ridurre il concorso nel mantenimento di ad € 200,00 mensili tenuto conto della sua mutata Per_1
ed alternata collocazione tra i due genitori”. Con ordinanza di data
13.3.2025 il giudice dichiarava inammissibile la richiesta in quanto: “il presente giudizio è stato proposto ex art. 709 ter c.p.c. previgente, in via principale, e pertanto non ha ad oggetto le statuizioni di natura patrimoniale pronunciate in sede di separazione, ma solo “la soluzione di
Pag. 8 di 13 controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento”. Il Giudice chiedeva altresì che i Servizi Sociali competenti e il Centro di Neuropsichiatria Infantile dimettessero una relazione finale in ordine alle attuali modalità di frequentazione tra il minore e la madre e fissava udienza in cui Per_2
avrebbe trattenuto in decisione la causa. Sentite quindi le parti all'udienza del 3.9.2025 sulle modalità di frequentazione dei due figli con la madre, acquisite le relazioni richieste, il giudice all'udienza del 11.9.2025 concedeva alle parti termine per note conclusive fino al 15.10.2025 e si riservava all'esito di riferire al collegio, dopo aver prorogato i poteri del tutore e dei Servizi sociali fino alla pronuncia del presente decreto.
Alla luce della lunga e complessa vicenda dei due minori, questo collegio ritiene di non dover disporre alcuna ammonizione nei confronti del
, essendovi stata dall'epoca della proposizione del ricorso una CP_1
evoluzione così articolata dei rapporti genitori-figli che l'adozione di tale misura non sarebbe comunque più attuale.
Va preliminarmente osservato che, a breve, il 17.12.2025, Persona_3
diventerà maggiorenne, per cui va disposto in relazione al suo
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affidamento, seppur per poco tempo.
Quanto all'affidamento del minore (nato nel 2010), va riportato Per_2
quanto relazionato a questo giudice dai Servizi sociali, cui era affidato assieme al fratello, e dal servizio di NPI presso cui era in carico.
I Servizi sociali, chiamati a dare il loro giudizio conclusivo sul percorso di riavvicinamento tra la madre ed hanno dichiarato: “i contatti con Per_2
si sono incrementati rispetto agli anni scorsi. Nei mesi scorsi si sono Per_2
Pag. 9 di 13 finalmente avviati incontri su proposta del minore stesso. La CP_5
RA, accettando tempi e modalità decise dal secondogenito , sta Per_2
riuscendo a incontrare il figlio come mai successo in precedenza”; i Servizi hanno inoltre precisato che: “alla luce della situazione attuale dei due ragazzi adolescenti, conferma di non ravvisare elementi di rischio e pregiudizio tali da motivare il proseguire l'affido di questi due fratelli al
Servizio sociale”.
Anche il servizio di NPI che ha, in questi anni, seguito ha affermato: Per_2
“Quello che il servizio di Neuropsichiatria si sente di esprimere ad oggi è che questo lungo percorso che è stato caratterizzato anche da momenti di forte sofferenza emotiva da parte di tutti, ha reso possibile un inizio di rapporto fra la madre ed il minore. Questo è potuto accadere proprio perché entrambi genitori, seppur con modi e modalità diverse, sono riusciti
a mettere al centro . Il padre ha garantito la presenza di a tutti Per_2 Per_2
gli incontri proposti e ha accolto anche le osservazioni poste dai clinici, accettando di confrontarsi anche con la RA e quest'ultima, Parte_1
allo stesso modo, con il con il signor . La madre ha consentito a CP_1
farsi guidare nel percorso di avvicinamento di , nel rispetto dei tempi Per_2
del ragazzo, del suo vissuto, ponendo molta attenzione alla sofferenza del ragazzo, cercando di disgiungerla dalla sua sofferenza per il mancato rapporto con il figlio. Fin dell'indirizzo del percorso per il servizio era importante che il riavvicinamento di alla mamma rispettasse i tempi Per_2
del ragazzo, non tanto per la rielaborazione di quanto accaduto, di cui
stesso ancora non si sente pronto ad affrontare, ma per poter Per_2
riprendere da quanto il minore aveva sperimentato la nascita, un positivo legame di attaccamento…Dall'ultimo colloquio con i genitori, svolti
Pag. 10 di 13 separatamente, entrambi hanno riportato un andamento positivo della situazione, confermando l'importanza di avere dato il tempo, sapendo di doverne dare ancora… Nella ripresa dei rapporti con la madre ( si Per_2
concede, gli aspetti positivi, rimane in ascolto delle sue emozioni, non è pronto ad affrontare quanto accaduto, ma è desideroso di andare avanti e affermando che apprezza il padre per il supporto che ha sempre avuto ed apprezza che la madre non ritorni su quanto “è successo in montagna” e che si sta avvicinando piano a lui… Lo scrivente servizio ritiene visti gli obiettivi raggiunti che allo stato attuale non sia necessario proseguire la presa in carico”.
Alla luce di questa positiva evoluzione nei rapporti tra ed entrambi i Per_2
genitori, può essere revocato l'affidamento ai Servizi sociali, non essendovi più ragione di mantenere questa modalità di affido, in considerazione del riavvicinamento di alla madre e del diverso atteggiamento tenuto dal Per_2
sig. nei confronti della RA , teso ad un maggior CP_1 Parte_1
dialogo e partecipazione nella vita del figlio, anche se talvolta il confronto con la madre è ancora sentito più come un dovere e non si risolve sempre in un atteggiamento spontaneo di confronto volto a garantire la bigenitorialità nell'interesse del figlio stesso. Va infatti ricordato che l'affidamento del minore ai Servizi sociali costituisce ipotesi residuale e deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore,
Va altresì revocata la presa in carico del minore da parte del servizio di
NPI, stante quanto evidenziato dai servizi stessi.
Pag. 11 di 13 Può quindi essere previsto un affidamento condiviso del minore , con Per_2
collocazione presso il padre, dove risiede stabilmente da tempo, in modo da permettere alla madre di partecipare attivamente alle scelte riguardanti il futuro del figlio e a far sì che il padre continui in questo atteggiamento di inclusione della madre nella vita di . Per_2
Quanto alle modalità di frequentazione con la madre, questo Collegio ritiene di dover lasciare libero di decidere quando e con che modalità Per_2
vedere la madre, sia in considerazione della sua età, sia per evitare che la previsione di una tempistica imposta faccia venir meno i progressi positivi nei loro rapporti di questo ultimo anno sopra evidenziati.
Quanto al minore , questi ha sempre avuto un rapporto Persona_3
abbastanza sereno sia con il padre che con la madre e, attualmente, si è da poco definitivamente trasferito presso il padre, per cui anche nei suoi confronti andrà stabilito l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre: questi concorderà direttamente con la madre le modalità di frequentazione.
Va conseguentemente revocata anche la nomina dell'Avv.to Sereno quale tutore dei minori.
Quanto alle spese di lite, esse possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia. Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste a carico solidale delle parti, essendo la consulenza stata svolta nell'interesse di entrambi i genitori.
Il tutore avv.to Sereno ha richiesto la liquidazione di una equa indennità per l'attività compiuta ai sensi dell'art. 379 c.c., richiesta che il collegio ritiene di dover accogliere, in considerazione della importante e articolata attività
Pag. 12 di 13 svolta in favore dei minori per tutta la durata della causa, e che stima equo determinare in complessivi 1.500,00 euro, che pone a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero,
- Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori e , con Persona_4 Persona_3
collocazione presso l'abitazione del padre;
i minori saranno liberi di decidere quando e con che modalità frequentare la madre;
- Revoca quindi l'affidamento ai Servizi sociali dei minori, la presa in carico da parte del servizio di NPI di Persona_4
e la nomina dell'avv.to Sereno quale tutore;
- Spese di lite compensate;
- Spese di CTU, già liquidate, a carico solidale delle parti;
- Liquida al tutore dei minori, avv.to Sereno, un'equa indennità per l'attività compiuta ai sensi dell'art. 379 c.c. di 1.500,00 euro, che pone a carico solidale delle parti.
Venezia, 13.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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