Articolo 26 della Legge 19 gennaio 1963, n. 15
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1963
Art. 26.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963