Art. 26.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.