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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE RI EN, Presidente
BASCUCCI SANTE, AT
DI CUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 81/2020 depositato il 28/1/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli 1 62100 Macerata
MC elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 2 e pubblicata il 4/9/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170000242609000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma della sentenza appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata N. 358/2/2019 del
23/5/2019, depositata in Segreteria il 4/9/2019, è stato rigettato il ricorso proposto da
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento sopra indicata.
Si legge in motivazione:
2 che la notifica della cartella impugnata era regolare e che, in ogni caso, qualsiasi vizio si doveva ritenere sanato ai sensi dell'art. 156 – ultimo comma – c.p.c.;
che il contenuto dell'atto era legittimo siccome esso era conforme allo standard, trattandosi di provvedimento emesso in ordine alla procedura automatizzata di cui all'art. 36 bis D.P.R. 29/9/1973 n. 600;
che l'atto non presenta alcuno dei vizi formali dedotti riguardanti la contestata regolarità della firma del sottoscrittore dell'atto e della qualifica dello stesso, nonché il difetto di motivazione circa l'omessa e puntuale indicazione del calcolo degli interessi applicati;
che il credito d'imposta azionato in compensazione non sussisteva – donde la legittimità della cartella – siccome correlato ad una dichiarazione dei redditi integrativa tardiva e che, in ogni caso, il contribuente non aveva fornito alcuna prova circa il regime di convivenza dei famigliari, il quale costituiva il presupposto per la deduzione dei costi portati in compensazione.
2. Avvero la sentenza il contribuente ha proposto appello affidato a sei motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della notifica della cartella impugnata, per essere stata essa affidata a servizio postale privato e per essere la relativa di notifica illeggibile: si assume, inoltre, l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile tale motivo siccome non coltivato nell'atto introduttivo del processo, ma in una memoria.
2.2 Con il secondo motivo si censura la legittimità dell'atto impugnato per non essere stato lo stesso preceduto da preventiva comunicazione (c.d. avviso bonario) regolarmente notificata al 1contribuente.
2.3 Con il terzo motivo si assume la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione con 2conseguente violazione della L. 27/7/2000 n. 212.
3 2.4 Con il quarto motivo si sostiene della dichiarazione dei redditi siccome “atto di scienza”.
Si rileva che, nel caso in esame, trova applicazione l'art. 5 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito nella
L. 1/12/2016 n. 225.
2.5 Con il quarto motivo si contesta l'illegittimità della cartella per omessa indicazione del calcolo degli interessi: da tale omissione deriva altresì l'impossibilità per l'appellante di contestarli.
2.6 Con il sesto motivo si deduce la nullità dell'atto in quanto si ignora la qualifica funzionale del suo firmatario.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Premette parte appellata: “In data 10/04/2017 veniva notificata la cartella di pagamento n.
Ricorrente_106320170000242609 con la quale si richiedeva al sig. il pagamento di €
1.796,00 a titolo di IRPEF, ADD. REG. e ADD. COM., oltre sanzioni ed interessi per l'omesso versamento e il minore credito ricalcolato per l'anno d'imposta 2013.
La pretesa tributaria muoveva dal controllo automatizzato, art. 36 bis del D.P.R. 600/73, della dichiarazione Modello 730 2014/2013, presentata dal contribuente in data 3/7/2014, nella quale
l'Amministrazione Finanziaria disconosceva le seguenti eccedenze anni precedenti (quadro F):
1. eccedenze IRPEF per € 1.084,00;
2. eccedenze di Addizionale Regionale all'IRPEF per € 434,00;
3. eccedenze di Addizionale Comunale all'IRPEF per € 278,00.
Infatti, tutti questi crediti di imposta dichiarati dal contribuente non trovavano corrispondenza nella dichiarazione validamente presentata per l'anno 2012.”
Si legge, inoltre, nell'atto di controdeduzioni che:
o la notifica dell'atto è assolutamente regolare: “Invero, dalla disamina della stessa relata, si evince chiaramente come la firma apposta sia riconducibile al sig.
Nominativo_1 e cioè, esattamente, al soggetto che, come risulta da relativo atto prodotto in causa, risulta rivestire la qualifica di messo notificatore, con
4 l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito territoriale di competenza.”;
o la cartella è stata regolarmente notificata “… la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante:
deposito dell'atto presso la casa comunale (in data 29/03/2017 presso il comune di Potenza Picena);
affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario;
invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento (racc. n. EQU72600033700-5 del 29/03/2017).
Quand'anche si dovesse ritenere viziata la notifica, il difetto sarebbe comunque da considerarsi sanato, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione.”
o l'eccezione riguardante la nullità della notifica della cartella per essere la stessa stata affidata a servizio postale privato è inammissibile siccome non introdotta nel ricorso ma con motivi “aggiunti” in violazione dei termini di cui all'art. 24 D.Lvo 331/12/1992 n. 546; in ogni caso essa è infondata;
o il credito portato in compensazione non sussiste a cagione delle irregolarità in cui è incorso il contribuente: “In data 18/11/2014 lo stesso trasmetteva ultratardivamente il Mod. UNICO 2013/2012 integrativo a favore con il quale aggiungeva ben n. 3 “altri” familiari a carico, producendosi un maggiore credito per € 7.001,00, di cui € 5.200,00 venivano chiesti a rimborso ed € 1.796,00 in compensazione. In data successiva (06/11/2015) il medesimo contribuente presentava una NUOVA dichiarazione Mod. UNICO 2013/2012 integrativa con 3 Cfr., pagg. 6 e ss. dell'atto di controdeduzioni.
5 l'indicazione di ben n. 5 “altri” familiari a carico, producendosi un maggiore credito per € 8.973,00, di cui € 5.200,00 venivano chiesti a rimborso ed € 3.773,00 in compensazione. Di questa ulteriore trasmissione viene traccia nel Mod. UNICO
2014/2013 integrativo, presentato dal contribuente in data 06/11/2015 (di cui non
è causa ma che serve a delineare il contegno del contribuente).”;
o la cartella di pagamento non deve essere preceduta da avviso bonario;
o “La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del D.P.R. 602/73, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. La cartella in contestazione rispecchia fedelmente il modello previsto dal D.M. n. 321/99 in ossequio a quanto previsto appunto dal D.P.R. 602/73 citato. Sulla lamentata carenza di motivazione, si evidenzia, anzitutto, che per la cartella di pagamento, come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, non è individuato uno specifico obbligo di motivazione, ma lo stesso è stato in ogni caso soddisfatto da quanto indicato nel “DETTAGLIO” della cartella in contestazione. Infatti, vengono riportati sia la tipologia di controllo effettuato, che le modalità di controllo 36 bis, la data di predisposizione e la data di consegna della comunicazione. Sono inoltre evidenziati in cartella i riferimenti dell'ufficio che ha emesso il ruolo a cui chiedere eventuali chiarimenti.”;
o sono dovuti gli interessi e l'aggio per il riscossore a mente dell'art. 17 D.Lvo
13/4/1999 n. 112;
o il ruolo è stato regolarmente emesso e sottoscritto: “Secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 4 del D.P.R. 602/73 “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.” Ed è proprio dall'esame della cartella esattoriale che si rileva quando e chi ha sottoscritto il ruolo, rendendolo pertanto esecutivo: infatti, viene riportato “ruolo n. 2016/250303
6 reso esecutivo in data 4/11/2016 ruolo ordinario il responsabile del procedimento
Nominativo_2 Nominativo_2di iscrizione a ruolo è ”. Il Dr. è
Direttore Provinciale di Macerata ed è inserito nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate dal 29/12/1999 …”.
Con memoria d'udienza, l'Ufficio ha illustrato nuovamente le sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte di secondo grado che l'appello sia manifestamente infondato ed alla soglia dell'inammissibilità.
Ed invero, è ictu oculi evidente che l'appellante non ha impugnato la sentenza di primo grado, ma, nuovamente ed infondatamente, l'atto giacché i motivi dedotti si riferiscono – quasi tutti - non alla sentenza con il cui apparato argomentativo l'appellante non si confronta, ma all'atto impugnato. In altre parole, l'atto di appello è una semplice copia del contenuto del ricorso in primo grado e, se si procedesse all'esame dei motivi, si duplicherebbe il giudizio di primo grado in quanto l'appellante non contesta la decisione impugnata, ma la validità – formale e sostanziale – della cartella impugnata richiedendo a questa Corte di secondo grado di reiterare, in sostanza, il primo grado di giudizio.
Orbene, premesso quanto sopra, ed esaminati i motivi di appello secondo un corretto ordine logico giuridico, va ritenuto:
il secondo motivo non coglie nel segno in quanto l'avviso bonario è necessario solo qualora la l'Amministrazione Finanziaria compia una valutazione circa la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ma non quando si limiti – come nel caso in esame – a contestarne l'irregolarità: “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la
7 cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 41997.”;
il sesto motivo è errato in diritto: il firmatario dell'atto è (era) il direttore pro tempore dell'Agenzia delle Entrate cui competono tutti i poteri di firma dell'atto.
quanto al terzo ed al quinto, si rileva che il primo Giudice ha motivato circa la legittimità formale e sostanziale della cartella siccome conforme allo standard normativo evocato e l'appellante non spiega perché la motivazione offerta dal primo Giudice circa la legittimità 5 6della firma, l'adeguatezza della motivazione e l'esatto conteggio degli interessi sia inesatta;
riguardo a quest'ultima tematica va ricordato che la Suprema Corte ha stabilito che, quando la cartella di pagamento fa riferimento ad un atto contenente la motivazione circa la sussistenza dell'an e del quantum ovvero quando – come nel caso in esame – la cartella di pagamento si riferisce ad un debito insorto a seguito di dichiarazione fiscale del contribuente, non sussiste alcuno specifico obbligo di
8 motivazione, neppure per quel che concerne il calcolo degli interessi, dal momento che la motivazione della cartella “deriva” dall'atto o dalla dichiarazione 7 8cui essa afferisce. Anche l'aggio per il riscossore è dovuto;
quanto al primo motivo, va dato atto che la notifica effettuata a mezzo di agente postale privato non è inesistente, ma nulla e tale nullità è sanata qualora la notifica abbia raggiunto il suo scopo;
in questo senso: “La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore 9privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento.”
il quarto motivo è infondato: “In tema di dichiarazione integrativa, la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, realizzata dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 (conv. dalla l. n. 225 del 2016), in virtù della quale la stessa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, 7 Cass. sez. Un. 14/7/2022 n. 22281. 8 “In tema di aggio per l'attività di riscossione, nel regime di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (nella versione antecedente alla novella introdotta dall'art. 1, comma 15, della l. n. 234 del 2021), ove l'intimazione di pagamento sia stata notificata prima della conciliazione giudiziale sull'impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto, contemplante il ridimensionamento della pretesa tributaria, l'aggio rimane dovuto per l'intero, traendo esso origine dalla violazione dell'obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio ex artt. 29 d.l. n. 78 del 2010 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, e avendo, dunque, natura retributiva (siccome volta a porre a carico del debitore inadempiente la remunerazione del servizio di riscossione), non essendo, pertanto configurabile alcun indebito arricchimento dell'Erario, in ragione della variabilità della misura degli oneri di riscossione a carico del debitore, dipendente dal momento del pagamento delle somme e dei relativi interessi di mora.”. Cass. sez. V ordinanza 1/7/2025 n. 17728. 9 Cass. sez. V ordinanza 3/12/2024 n. 30901.
9 per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di 10richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge.”: orbene, siccome la presente vicenda afferisce a redditi relativi all'anno d'imposta 2013, va da sé che la normativa invocata, che non ha efficacia retroattiva, essendo entrata in vigore nell'anno
2016, non trova applicazione nella presente vicenda.
La manifesta infondatezza del ricorso comporta, in esito, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate appellata, spese che possono essere liquidate equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio liquidate in
€ 300,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, 15 dicembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. diffusamente, pag. 12 dell'atto di impugnazione 2 Cfr. diffusamente, pagg. 12 e ss. dell'atto di impugnazione 4 Cass. sez. V ordinanza 30/6/2021 n. 18405. 5 In ordine alla firma del documento, è necessario ricordare che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.” Cass. sez. V ordinanza 15/7/2024 n. 19327. 6 Infatti, la Suprema Corte ha ricordato che quando la cartella di pagamento fa riferimento ad un atto contenente la motivazione circa la sussistenza dell'an e del quantum ovvero quando – come nel caso in esame – la cartella di pagamento si riferisce ad un debito insorto a seguito di dichiarazione fiscale del contribuente, non sussiste alcuno specifico obbligo di motivazione, neppure per quel che concerne il calcolo degli interessi, dal momento che la motivazione della cartella “deriva” dall'atto o dalla dichiarazione cui essa afferisce. Cfr. Cass. sez. Un. 14/7/2022 n. 22281. 10 Cass. sez. V ordinanza 28/6/2019 n. 17506.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE RI EN, Presidente
BASCUCCI SANTE, AT
DI CUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 81/2020 depositato il 28/1/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli 1 62100 Macerata
MC elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 2 e pubblicata il 4/9/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170000242609000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma della sentenza appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata N. 358/2/2019 del
23/5/2019, depositata in Segreteria il 4/9/2019, è stato rigettato il ricorso proposto da
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento sopra indicata.
Si legge in motivazione:
2 che la notifica della cartella impugnata era regolare e che, in ogni caso, qualsiasi vizio si doveva ritenere sanato ai sensi dell'art. 156 – ultimo comma – c.p.c.;
che il contenuto dell'atto era legittimo siccome esso era conforme allo standard, trattandosi di provvedimento emesso in ordine alla procedura automatizzata di cui all'art. 36 bis D.P.R. 29/9/1973 n. 600;
che l'atto non presenta alcuno dei vizi formali dedotti riguardanti la contestata regolarità della firma del sottoscrittore dell'atto e della qualifica dello stesso, nonché il difetto di motivazione circa l'omessa e puntuale indicazione del calcolo degli interessi applicati;
che il credito d'imposta azionato in compensazione non sussisteva – donde la legittimità della cartella – siccome correlato ad una dichiarazione dei redditi integrativa tardiva e che, in ogni caso, il contribuente non aveva fornito alcuna prova circa il regime di convivenza dei famigliari, il quale costituiva il presupposto per la deduzione dei costi portati in compensazione.
2. Avvero la sentenza il contribuente ha proposto appello affidato a sei motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della notifica della cartella impugnata, per essere stata essa affidata a servizio postale privato e per essere la relativa di notifica illeggibile: si assume, inoltre, l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile tale motivo siccome non coltivato nell'atto introduttivo del processo, ma in una memoria.
2.2 Con il secondo motivo si censura la legittimità dell'atto impugnato per non essere stato lo stesso preceduto da preventiva comunicazione (c.d. avviso bonario) regolarmente notificata al 1contribuente.
2.3 Con il terzo motivo si assume la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione con 2conseguente violazione della L. 27/7/2000 n. 212.
3 2.4 Con il quarto motivo si sostiene della dichiarazione dei redditi siccome “atto di scienza”.
Si rileva che, nel caso in esame, trova applicazione l'art. 5 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito nella
L. 1/12/2016 n. 225.
2.5 Con il quarto motivo si contesta l'illegittimità della cartella per omessa indicazione del calcolo degli interessi: da tale omissione deriva altresì l'impossibilità per l'appellante di contestarli.
2.6 Con il sesto motivo si deduce la nullità dell'atto in quanto si ignora la qualifica funzionale del suo firmatario.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Premette parte appellata: “In data 10/04/2017 veniva notificata la cartella di pagamento n.
Ricorrente_106320170000242609 con la quale si richiedeva al sig. il pagamento di €
1.796,00 a titolo di IRPEF, ADD. REG. e ADD. COM., oltre sanzioni ed interessi per l'omesso versamento e il minore credito ricalcolato per l'anno d'imposta 2013.
La pretesa tributaria muoveva dal controllo automatizzato, art. 36 bis del D.P.R. 600/73, della dichiarazione Modello 730 2014/2013, presentata dal contribuente in data 3/7/2014, nella quale
l'Amministrazione Finanziaria disconosceva le seguenti eccedenze anni precedenti (quadro F):
1. eccedenze IRPEF per € 1.084,00;
2. eccedenze di Addizionale Regionale all'IRPEF per € 434,00;
3. eccedenze di Addizionale Comunale all'IRPEF per € 278,00.
Infatti, tutti questi crediti di imposta dichiarati dal contribuente non trovavano corrispondenza nella dichiarazione validamente presentata per l'anno 2012.”
Si legge, inoltre, nell'atto di controdeduzioni che:
o la notifica dell'atto è assolutamente regolare: “Invero, dalla disamina della stessa relata, si evince chiaramente come la firma apposta sia riconducibile al sig.
Nominativo_1 e cioè, esattamente, al soggetto che, come risulta da relativo atto prodotto in causa, risulta rivestire la qualifica di messo notificatore, con
4 l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito territoriale di competenza.”;
o la cartella è stata regolarmente notificata “… la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante:
deposito dell'atto presso la casa comunale (in data 29/03/2017 presso il comune di Potenza Picena);
affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario;
invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento (racc. n. EQU72600033700-5 del 29/03/2017).
Quand'anche si dovesse ritenere viziata la notifica, il difetto sarebbe comunque da considerarsi sanato, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione.”
o l'eccezione riguardante la nullità della notifica della cartella per essere la stessa stata affidata a servizio postale privato è inammissibile siccome non introdotta nel ricorso ma con motivi “aggiunti” in violazione dei termini di cui all'art. 24 D.Lvo 331/12/1992 n. 546; in ogni caso essa è infondata;
o il credito portato in compensazione non sussiste a cagione delle irregolarità in cui è incorso il contribuente: “In data 18/11/2014 lo stesso trasmetteva ultratardivamente il Mod. UNICO 2013/2012 integrativo a favore con il quale aggiungeva ben n. 3 “altri” familiari a carico, producendosi un maggiore credito per € 7.001,00, di cui € 5.200,00 venivano chiesti a rimborso ed € 1.796,00 in compensazione. In data successiva (06/11/2015) il medesimo contribuente presentava una NUOVA dichiarazione Mod. UNICO 2013/2012 integrativa con 3 Cfr., pagg. 6 e ss. dell'atto di controdeduzioni.
5 l'indicazione di ben n. 5 “altri” familiari a carico, producendosi un maggiore credito per € 8.973,00, di cui € 5.200,00 venivano chiesti a rimborso ed € 3.773,00 in compensazione. Di questa ulteriore trasmissione viene traccia nel Mod. UNICO
2014/2013 integrativo, presentato dal contribuente in data 06/11/2015 (di cui non
è causa ma che serve a delineare il contegno del contribuente).”;
o la cartella di pagamento non deve essere preceduta da avviso bonario;
o “La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del D.P.R. 602/73, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. La cartella in contestazione rispecchia fedelmente il modello previsto dal D.M. n. 321/99 in ossequio a quanto previsto appunto dal D.P.R. 602/73 citato. Sulla lamentata carenza di motivazione, si evidenzia, anzitutto, che per la cartella di pagamento, come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, non è individuato uno specifico obbligo di motivazione, ma lo stesso è stato in ogni caso soddisfatto da quanto indicato nel “DETTAGLIO” della cartella in contestazione. Infatti, vengono riportati sia la tipologia di controllo effettuato, che le modalità di controllo 36 bis, la data di predisposizione e la data di consegna della comunicazione. Sono inoltre evidenziati in cartella i riferimenti dell'ufficio che ha emesso il ruolo a cui chiedere eventuali chiarimenti.”;
o sono dovuti gli interessi e l'aggio per il riscossore a mente dell'art. 17 D.Lvo
13/4/1999 n. 112;
o il ruolo è stato regolarmente emesso e sottoscritto: “Secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 4 del D.P.R. 602/73 “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.” Ed è proprio dall'esame della cartella esattoriale che si rileva quando e chi ha sottoscritto il ruolo, rendendolo pertanto esecutivo: infatti, viene riportato “ruolo n. 2016/250303
6 reso esecutivo in data 4/11/2016 ruolo ordinario il responsabile del procedimento
Nominativo_2 Nominativo_2di iscrizione a ruolo è ”. Il Dr. è
Direttore Provinciale di Macerata ed è inserito nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate dal 29/12/1999 …”.
Con memoria d'udienza, l'Ufficio ha illustrato nuovamente le sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte di secondo grado che l'appello sia manifestamente infondato ed alla soglia dell'inammissibilità.
Ed invero, è ictu oculi evidente che l'appellante non ha impugnato la sentenza di primo grado, ma, nuovamente ed infondatamente, l'atto giacché i motivi dedotti si riferiscono – quasi tutti - non alla sentenza con il cui apparato argomentativo l'appellante non si confronta, ma all'atto impugnato. In altre parole, l'atto di appello è una semplice copia del contenuto del ricorso in primo grado e, se si procedesse all'esame dei motivi, si duplicherebbe il giudizio di primo grado in quanto l'appellante non contesta la decisione impugnata, ma la validità – formale e sostanziale – della cartella impugnata richiedendo a questa Corte di secondo grado di reiterare, in sostanza, il primo grado di giudizio.
Orbene, premesso quanto sopra, ed esaminati i motivi di appello secondo un corretto ordine logico giuridico, va ritenuto:
il secondo motivo non coglie nel segno in quanto l'avviso bonario è necessario solo qualora la l'Amministrazione Finanziaria compia una valutazione circa la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ma non quando si limiti – come nel caso in esame – a contestarne l'irregolarità: “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la
7 cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 41997.”;
il sesto motivo è errato in diritto: il firmatario dell'atto è (era) il direttore pro tempore dell'Agenzia delle Entrate cui competono tutti i poteri di firma dell'atto.
quanto al terzo ed al quinto, si rileva che il primo Giudice ha motivato circa la legittimità formale e sostanziale della cartella siccome conforme allo standard normativo evocato e l'appellante non spiega perché la motivazione offerta dal primo Giudice circa la legittimità 5 6della firma, l'adeguatezza della motivazione e l'esatto conteggio degli interessi sia inesatta;
riguardo a quest'ultima tematica va ricordato che la Suprema Corte ha stabilito che, quando la cartella di pagamento fa riferimento ad un atto contenente la motivazione circa la sussistenza dell'an e del quantum ovvero quando – come nel caso in esame – la cartella di pagamento si riferisce ad un debito insorto a seguito di dichiarazione fiscale del contribuente, non sussiste alcuno specifico obbligo di
8 motivazione, neppure per quel che concerne il calcolo degli interessi, dal momento che la motivazione della cartella “deriva” dall'atto o dalla dichiarazione 7 8cui essa afferisce. Anche l'aggio per il riscossore è dovuto;
quanto al primo motivo, va dato atto che la notifica effettuata a mezzo di agente postale privato non è inesistente, ma nulla e tale nullità è sanata qualora la notifica abbia raggiunto il suo scopo;
in questo senso: “La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore 9privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento.”
il quarto motivo è infondato: “In tema di dichiarazione integrativa, la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, realizzata dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 (conv. dalla l. n. 225 del 2016), in virtù della quale la stessa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, 7 Cass. sez. Un. 14/7/2022 n. 22281. 8 “In tema di aggio per l'attività di riscossione, nel regime di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (nella versione antecedente alla novella introdotta dall'art. 1, comma 15, della l. n. 234 del 2021), ove l'intimazione di pagamento sia stata notificata prima della conciliazione giudiziale sull'impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto, contemplante il ridimensionamento della pretesa tributaria, l'aggio rimane dovuto per l'intero, traendo esso origine dalla violazione dell'obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio ex artt. 29 d.l. n. 78 del 2010 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, e avendo, dunque, natura retributiva (siccome volta a porre a carico del debitore inadempiente la remunerazione del servizio di riscossione), non essendo, pertanto configurabile alcun indebito arricchimento dell'Erario, in ragione della variabilità della misura degli oneri di riscossione a carico del debitore, dipendente dal momento del pagamento delle somme e dei relativi interessi di mora.”. Cass. sez. V ordinanza 1/7/2025 n. 17728. 9 Cass. sez. V ordinanza 3/12/2024 n. 30901.
9 per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di 10richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge.”: orbene, siccome la presente vicenda afferisce a redditi relativi all'anno d'imposta 2013, va da sé che la normativa invocata, che non ha efficacia retroattiva, essendo entrata in vigore nell'anno
2016, non trova applicazione nella presente vicenda.
La manifesta infondatezza del ricorso comporta, in esito, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate appellata, spese che possono essere liquidate equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio liquidate in
€ 300,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, 15 dicembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. diffusamente, pag. 12 dell'atto di impugnazione 2 Cfr. diffusamente, pagg. 12 e ss. dell'atto di impugnazione 4 Cass. sez. V ordinanza 30/6/2021 n. 18405. 5 In ordine alla firma del documento, è necessario ricordare che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.” Cass. sez. V ordinanza 15/7/2024 n. 19327. 6 Infatti, la Suprema Corte ha ricordato che quando la cartella di pagamento fa riferimento ad un atto contenente la motivazione circa la sussistenza dell'an e del quantum ovvero quando – come nel caso in esame – la cartella di pagamento si riferisce ad un debito insorto a seguito di dichiarazione fiscale del contribuente, non sussiste alcuno specifico obbligo di motivazione, neppure per quel che concerne il calcolo degli interessi, dal momento che la motivazione della cartella “deriva” dall'atto o dalla dichiarazione cui essa afferisce. Cfr. Cass. sez. Un. 14/7/2022 n. 22281. 10 Cass. sez. V ordinanza 28/6/2019 n. 17506.