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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 17119/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUARDAMAGNA ID IO FRANCESCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GUARDAMAGNA ID IO FRANCESCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
GUARDAMAGNA ID IO FRANCESCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
c. f. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. TROTTI ANTONIO STEFANO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PAPAGNI ANDREA, Controparte_3 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore pagina 1 di 13 (c. f. ), con il patrocinio dell'avv. VERRIENTI Controparte_4 C.F._4
LUCA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni degli attori
- accertata la loro responsabilità solidale per le ragioni di fatto e diritto illustrate, condannare
(in forma abbreviata C.F. Controparte_2 Controparte_2
e P.I. ), (C.F. e P.I. P.IVA_1 P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_2
) e (C.F. ), in via solidale tra loro, a P.IVA_3 Controparte_4 C.F._4 risarcire gli odierni attori (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), nella loro qualità di C.F._2 CP_1 C.F._3 eredi di (C.F. ), tutti i danni da loro subiti e quantificati Persona_1 C.F._5 in linea capitale in complessivi:
i) € 482.059,24 o nella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse essere accertata dal
Giudice per penali di riscatto non dovute, commissioni di gestione non dovute e danno da ritardo versamento nella Polizza “Private”, oltre a rivalutazione ISTAT e interessi legali dal 18 maggio
2018 fino al 20 aprile 2023 (giorno della notifica della domanda giudiziale) ed interessi moratori dal 20 aprile 2023 al saldo ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ.; ii) € 23.806,74 o nella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse essere accertata dal
Giudice per spese giudiziali relative alla fase stragiudiziale, spese per la grafologa Dott.ssa spese per la consulenza della e spese per la Persona_2 Controparte_5 mediazione, oltre a rivalutazione ISTAT e interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura fino al 20 aprile 2023 (giorno della notifica della domanda giudiziale) ed interessi moratori dal 20 aprile 2023 al saldo ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
- respingere, perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti, la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_2 in via istruttoria
A) convocare il CTU, Dott. ad un'udienza da svolgersi in presenza, affinché Persona_3 renda i chiarimenti di cui alle note scritte ex art. 127ter cod. proc. civ. depositate dagli attori per l'udienza del 19 settembre 2024, adottando all'esito ogni conseguente e opportuno provvedimento;
B) si rinnova l'istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. del documento 13 indicando, quali scritture di comparazione quelli di cui al documento 45, chiedendo la nomina di un consulente tecnico grafologo, affinché sia accertata la autenticità della sottoscrizione apposta sul già menzionato documento 13, e riservandosi il deposito dell'originale in occasione dell'inizio delle operazioni peritali o comunque nei termini stabiliti dal Giudice;
pagina 2 di 13 C) occorrendo, disporsi consulenza grafica per accertare o confermare la falsità delle sottoscrizioni attribuite ad di cui ai documenti 30, 31, 32, 33, 34, 35, ordinando Persona_1 ex art. 210 cod. proc. civ. a (docc. da 30 a 33) e (docc. 34 e 35) di CP_3 CP_2 produrre in giudizio i relativi originali.
Col favore delle spese tutte di causa, comprensive di I.V.A, C.P.A. e della percentuale di rimborso delle spese generali, ponendo altresì integralmente a carico dei convenuti il compenso del CTU (liquidato in € 9.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA, come da provvedimento del 26 settembre 2024) e del proprio CTP, Dott. della (€ 4.636,00 Persona_4 Controparte_5 come da fattura n. 17/2024 quietanzata che sarà depositata unitamente alla nota spese).
Conclusioni di parte convenuta
Controparte_2
Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis e previa ogni, opportuna, declaratoria, così provvedere:
1. nel merito ed in via principale, respingere la citazione degli attori e tutte le domande ivi formulate nei confronti di , perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non CP_2 provate e, in ogni caso, tardive;
2. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, riparametrare gli importi di tali domande nelle diverse misure calcolate dal CTU, ovvero: (i) € 364.437,84 per penali di riscatto, dedotto l'importo, di € 213.880,00, corrispondente all'ammontare totale del bonus d'ingresso accreditato in eccesso al defunto Sig. Persona_1 padre degli attori, al momento della sottoscrizione delle polizze vita “Premium”; (ii) € 44.591,46 per commissioni di gestione, oppure zero se, correttamente, calcolate dalla data, dell'8 novembre
2017, della lettera recante la firma scansionata dell'allora ad e direttore generale di;
CP_2
(iii) zero anche per l'asserito (ma inesistente) danno da ritardo nella liquidazione delle anzidette polizze;
3. in ulteriore subordine, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare il concorso di colpa del Sig. padre degli attori, Per_1 nella produzione del danno subito, ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c. e, per l'effetto, escludere o, quanto meno, ridurre la pretesa risarcitoria attorea nei confronti di , CP_2 anche in via equitativa e/o di giustizia;
4. in via riconvenzionale, condannare gli attori, in solido, a pagare a l'importo CP_2 netto totale di € 65.000,00, a titolo di rimborso delle commissioni di gestione indebitamente percepite dal de cuius, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oppure con loro compensazione, totale o parziale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale delle domande avversarie.
Conclusioni di parte convenuta
Controparte_3
n via principale, accertare e dichiarare il corretto adempimento di nell'esecuzione CP_3 dei contratti di assicurazione n. 70026373304, nn. Controparte_6 Controparte_7
pagina 3 di 13 70026282611, 70026282800, 70026282712 e 70026274107 e nn. 70032411001, CP_6
70032410711, 70032410812 e 70032410900 attivati dal Sig. e, conseguentemente, Per_1
l'assenza in capo alla medesima Compagnia di alcuna forma di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per tutte le argomentazioni e deduzioni esposte negli atti difensivi e, per l'effetto, respingere tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti di perché CP_3 infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale attribuisse validità nei confronti di alla missiva dell'8.11.2017 redatta su carta intestata di Banca Fideuram, CP_3 rideterminare, se del caso, la domanda di restituzione delle penali di riscatto, richieste per €. 364.437,84, riducendola della somma di €. 213.880,00 pari al bonus di ingresso conferito in eccesso al dovuto rispetto alle condizioni della predetta missiva e, comunque, rigettare tanto la domanda di restituzione dei costi di gestione atteso che gli attori non hanno fornito alcun valido elemento per determinarne correttamente l'ammontare, quanto la domanda risarcitoria relativa al presunto danno da ritardo nella liquidazione delle polizze per cui è causa atteso che tale danno risulta inesistente in quanto la perdita subita costituisce il mero effetto dell'applicazione delle condizioni contrattuali;
- in via gradatamente subordinata e sempre nella denegata ipotesi in cui il Tribunale attribuisse validità nei confronti di alla missiva dell'8.11.2017 redatta su carta intestata di CP_3
Banca Fideuram, nonché fosse ritenuta raggiunta la prova sulla determinazione dei costi di gestione applicati in eccesso rispetto al dovuto della missiva così come contabilizzati dalle parti attrici, limitare comunque gli effetti delle condizioni di miglior favore contenute nella missiva in questione a decorrere dalla data della sua presunta sottoscrizione dell'8.11.2017 e, per l'effetto, individuarli nella sola misura di €. 31,325,20 già soddisfatta dalla restituzione effettuata, in data 28.02.2018, per il medesimo titolo, da Banca Fideuram per €. 65.000,00, con un eccesso sul presunto dovuto di €.
33.674,80 di cui si chiede quindi la compensazione con altre voci di danno che eventualmente verranno riconosciute;
- condannare gli attori alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% ed agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Conclusioni di parte convenuta
Controparte_4 nel merito ed in via principale: respingere integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, contenere la condanna nei limiti del giusto e/o del dovuto.
pagina 4 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di natura risarcitoria, originariamente quantificato in euro
599.845,98 vantato dagli attori, in qualità di eredi di nei confronti dei Persona_1
convenuti. Si osserva che la somma richiesta in sede di precisazione delle conclusioni è solo apparentemente diversa, perché essa non contiene l'importo di euro 94.604,00 conteggiato in citazione a titolo di rivalutazione e interessi fino al 23/3/2023.
Gli attori hanno allegato che promotore di Banca FIDEURAM e intermediario di fiducia CP_4 di avrebbe indotto quest'ultimo a sottoscrivere, nel luglio 2016, cinque Persona_1
polizze sulla vita (cfr. doc.
9-12 att.) attraverso l'offerta di vantaggiose condizioni contrattuali. Si tratta, più precisamente, di quattro polizze Fideuram Vita Insieme Premium e di una polizza
Fideuram Vita Insieme Private.
Le deroghe offerte da sono documentate nella lettera dell'8/11/2017 (v. doc. 13 att.), che CP_4 prevedeva: commissione di gestione pari all'1%; bonus di ingresso pari al 4% del capitale complessivamente investito;
eliminazione della penale in caso di riscatto;
con riferimento al fondo interno “FVI Pally” di cui alla polizza ”, riaccredito all'inizio di ogni anno CP_2 successivo a quello di rendicontazione dei costi di cui ai punti b) e c) dell'art. 6 del Regolamento del predetto fondo.
Tali condizioni, però, non hanno trovato effettiva applicazione, se non limitatamente al rimborso dell'importo di euro 65.000,00 disposto dalla banca in data 28/2/2018 (v. doc. 14 att.).
Inoltre, con la promessa di una più veloce applicazione delle predette condizioni in deroga, avrebbe determinato alla liquidazione delle quattro polizze premium in CP_4 Per_1
modo da farle confluire in quella di tipo private. Di fatto, però, le quattro polizze premium sono state dapprima trasferite su altrettante polizze vita e solo successivamente liquidate su CP_2
c/c e il ricavato versato nella polizza Private. Gli attori hanno dedotto che i contratti di apertura delle nuove quattro polizze (cfr. doc. 30-33 att.) recano firme apocrife di e che Persona_1
tale operatività avrebbe cagionato un danno da ritardo.
pagina 5 di 13 Il danno lamentato deriva dalla mancata applicazione delle condizioni di favore concordate sulle cinque polizze vita, dal predetto danno da ritardo, nonché da spese sostenute nella fase stragiudiziale.
2. Legittimo affidamento
Parte attrice ha fondatamente invocato la responsabilità di ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_4
Per quanto riguarda le condizioni da applicare alle cinque polizze, on ha contestato CP_4
di aver concordato con fin dall'apertura dei rapporti, nel luglio 2016, le condizioni di Per_1
favore in seguito documentate nella lettera dell'8/11/2017, apparentemente firmata dall'amministratore delegato della banca. La circostanza è quindi pacifica tra quelle parti.
Si osserva che non aveva concreti elementi per porre in dubbio la genuinità e Per_1
l'effettività della proposta;
si tratta di un documento redatto su carta intestata Controparte_2
a firma leggibile dell'amministratore delegato, che in modo ragionevole spiega il riconoscimento sulle polizze vita di condizioni di favore del tutto coerenti in relazione al profilo primario del rapporto. Si tenga conto, infatti, che complessivamente ha investito nelle polizze di Per_1
oltre 9.000.000 di euro. Si nota anche che la firma dell'a.d. risulta identica a CP_3
quella presente in calce ad altre comunicazioni della banca, v. ad es. doc. 45 att. Si tratta, verosimilmente, di una sorta di timbro digitale, di modo che risulta smentita l'apocrifia affermata dalla banca.
Pertanto, in base a tali univoci e concordanti elementi, si ritiene che abbia fatto Per_1 legittimo affidamento sull'applicazione delle deroghe contrattuali in modo del tutto incolpevole.
A ciò si aggiunga che il convincimento di è stato verosimilmente rafforzato Per_1
dall'effettivo storno di euro 65.000 disposto dalla banca in data 28/2/2018 a titolo di “rimborso commissioni” e dalle mail di del 2/3/2018 e del 20/3/2018 (v. docc. 15 e 20 att.), CP_4
nelle quali il consulente ha promesso l'applicazione delle condizioni di favore anche alle operazioni di liquidazione delle quattro polizze premium.
Il fatto che la lettera dell'8/11/2017 provenga da e non da Controparte_2 Controparte_3
evidenziato dalla banca, non indice sulla esistenza di un legittimo affidamento di dal Per_1
momento che l'interlocutore dell'investitore è sempre stata la banca, tramite il suo promotore.
pagina 6 di 13 In punto di fatto, però, come già indicato, le condizioni di favore non sono state applicate, ad eccezione del già precisato storno, e ciò ha determinato la lesione del legittimo e incolpevole affidamento di Per_1
Pertanto, è responsabile, ex art. 2043 c.c., nei confronti degli eredi er le CP_4 Per_1
conseguenze dannose che sono derivate al patrimonio del de cuius a causa della predetta lesione.
La prova è invece carente in relazione alle modalità con le quali sono state liquidate le quattro polizze premium, confluite nella polizza Private.
In primo luogo, si osserva che parte attrice non ha allegato che le firme sulle quattro polizze nuove, denunciate come apocrife, siano state vergate da A questi, infatti, è stata CP_4
imputata solo una condotta di “deposito e avallo” delle quattro schede di trasformazione (cfr. punto 23 cit.). In questa situazione, potrebbe sussistere una responsabilità del promotore solo nel caso in cui egli abbia utilizzato dei contratti palesemente apocrifi, ma tale circostanza non ricorre.
Si ricorda che al promotore, così come al cassiere di banca, non sono richieste speciali competenze grafologiche, né è richiesto di utilizzare una particolare strumentazione;
per questo è ininfluente la c.t.p. grafologica prodotta dagli attori. L'esame comparativo delle firme apposte in calce alle polizze riconosciute come genuine (cfr. docc.
8-12 att.) e a quelle denunciate come apocrife (cfr. docc. 30-33 att.) non evidenzia palesi contraffazioni:
(doc. 8)
pagina 7 di 13 (doc. 9)
(doc. 30)
(doc. 31).
pagina 8 di 13 A ciò si aggiunga che parte attrice non ha prodotto lo specimen della firma depositato in banca da né ne ha chiesto l'esibizione. Tale cartellino costituisce il documento principale in base Per_1
al quale la banca e i suoi collaboratori devono valutare l'autenticità delle firme del cliente e in difetto di esso non è possibile ritenere che abbia colpevolmente dato seguito a CP_4
contratti e disposizioni apparentemente provenienti da Per_1
Inoltre, la stessa lacuna probatoria non può essere colmata neanche dalla richiesta attorea di
C.T.U. grafologica dato che, sempre a fronte della mancata produzione degli specimen, finirebbe con l'assumere un carattere meramente esplorativo tale da determinarne il rigetto.
Di conseguenza, le operazioni di trasformazione delle quattro polizze premium e la successiva estinzione con contestuale assorbimento nella polizza private sono da attribuirsi a Per_1
Per l'effetto, non può essere riconosciuto agli attori alcun danno da ritardo per quella operatività.
3. Responsabilità di Controparte_2 Controparte_3
Accertata la responsabilità del promotore in punto commissioni e penali, la norma che regola quella dell'intermediario è l'art. 31, comma 3, TUF, il quale, in rapporto di specialità con l'art. 2049 c.c., pone in capo agli stessi intermediari una responsabilità di tipo solidale per i fatti illeciti compiuti dai promotori nei confronti dei clienti. L'art. 31, comma 3, TUF, dunque, disciplina una peculiare forma di responsabilità per culpa in eligendo e/o in vigilando.
In particolare, affinché scatti questa tipologia di responsabilità solidale, è indispensabile la sussistenza del legame di occasionalità necessaria tra l'attività di mediazione svolta dai promotori in favore degli intermediari e gli illeciti effettivamente commessi dai primi a danno dei clienti
(cfr. Cass. n. 30421/2024).
Nella specie, relativamente a è dimostrato che ha mediato Controparte_2 CP_4
prodotti assicurativi sul mercato attraverso la spendita del nome di tale istituto dal 1992 fino al
2021 e che l'attività oggetto del presente giudizio rientri in questo ambito operativo (cfr. doc. 5 att.)
Dunque, deve essere ritenuto sussistente il nesso di occasionalità necessaria tra i fatti illeciti commessi da che hanno determinato danni al patrimonio di e l'attività CP_4 Per_1
svolta dallo stesso promotore spendendo il nome di Controparte_2
pagina 9 di 13 deve, pertanto, essere ritenuta responsabile in solido con per il Controparte_2 CP_4
danno da lesione del legittimo affidamento di oggi fatto valere, iure hereditatis, dagli Per_1
odierni attori.
Per quanto riguarda, invece, , giova evidenziare come quest'ultima si limiti a CP_3
predisporre i prodotti assicurativi che vengono poi collocati sul mercato da Controparte_2
tramite i propri promotori. on era un promotore di , di modo che viene a spezzarsi il nesso CP_4 CP_3 di occasionalità richiesto per accertare questo tipo di responsabilità, dato che l'istituto assicurativo non ha, in concreto, la possibilità di vigilare sull'attività dei promotori di
Controparte_2
Infatti, ritenere responsabile in solido con e CP_3 CP_4 Controparte_2 significherebbe confondere la casistica disciplinata dall'art. 31, comma 3, TUF con la responsabilità ex recepto, fattispecie concettualmente ben distinta e disciplinata dall'ordinamento attraverso specifiche ipotesi (cfr. Cass. n. 3775/1988).
Pertanto, la domanda nei confronti di deve essere rigettata. CP_3
4. Danno
Come già indicato, in sede di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno quantificato il risarcimento chiesto in € 505.865,98, esclusi interessi e rivalutazione.
Fermo quanto già detto per escludere il danno da ritardo, in punto di quantum è stata disposta
C.T.U. con il compito di applicare le condizioni di deroga descritte dalla comunicazione dell'8/11/2017 e, così, quantificare il credito in favore degli odierni attori.
La C.T.U. ha concluso che il credito a favore degli attori consiste nella somma di € 153.329,99 ovvero di € 200.237,84.
In particolare, il consulente ha ricavato la prima somma calcolando: a credito degli attori €
364.437,84 a titolo di penali applicate e non dovute ed € 109.591,46, per commissioni di gestione, da cui vengono detratti € 65.000,00 già pacificamente versati da a Controparte_2 debito degli stessi attori, invece, € 41.819,31 per commissioni di gestione dal novembre del 2017, oltre ad € 213.880,00 a titolo di bonus per la banca;
tale ultima somma non considera però il bonus sulla polizza private.
pagina 10 di 13 La seconda somma si differenzia da quanto sopra, essendo quantificato in € 167.200,00 il credito di per il bonus, ma con inclusa anche la polizza private. CP_2
L'esperto c.t.u. ha, come di consueto, operato in modo preciso e rigoroso, oltre che razionale e verificabile, di modo che si aderisce alle risultanze dell'indagine, con le seguenti precisazioni.
Per quanto riguarda il riconoscimento di un bonus in favore della banca, gli attori hanno contestato che il C.T.U. sia andato oltre il suo incarico, in quanto quella questione non era espressamente compresa nel quesito formulato dal giudice.
Sul punto si osserva che il C.T.U., quale ausiliario del giudice, non può soffrire limiti rispetto all'esame dei fatti che ricava dai documenti di causa e, quindi, durante l'analisi della documentazione può dedurre dei fatti anche principali non allegati dalle parti (cfr. Cass. S.U. n.
3086 e 6500/2022). L'unico limite che continua a perimetrare l'attività del C.T.U. è il consenso delle parti alla produzione di nuovi documenti (cfr. Cass. n. 5370/2023).
Nella specie, dunque, è corretto l'operato del C.T.U. il quale ha ricavato un fatto dai documenti già prodotti in causa.
Per lo stesso principio, la somma a titolo di bonus per la banca che deve essere presa in considerazione è quella di € 167.200,00 che include la polizza private in quanto, come giustamente evidenziato dal C.T.U., anche a quest'ultima dovevano applicarsi le condizioni previste dalla comunicazione dell'8/11/2017.
Pertanto, dall'applicazione delle condizioni previste dalla più volte citata comunicazione, a favore degli attori residua un credito pari ad € 200.237,84.
Rispetto, infine, alla somma di € 23.182,54 che gli attori chiedono a titolo di risarcimento per le spese stragiudiziali di perizia contabile di parte, di quella grafologica, e di altre voci genericamente attribuite alla fase stragiudiziale, si tratta di una posta risarcitoria che non può essere posta a carico di e di ad eccezione delle spese di Controparte_2 CP_4
mediazione.
Le spese stragiudiziali, infatti, possono essere poste a carico delle controparti solo se si accerta che la controversia poteva essere risolta attraverso le attività stragiudiziali di cui si chiede il rimborso (cfr. Cass. n. 39384/2021).
Nella specie, invece, è stato necessario predisporre C.T.U. contabile, la perizia grafologica si è rilevata del tutto irrilevante e, infine, la domanda è stata accolta solo parzialmente.
Pertanto, le spese stragiudiziali non possono essere oggetto di rimborso.
pagina 11 di 13 In conclusione, quindi, e devono essere condannati in solido in Controparte_2 CP_4 favore degli attori al risarcimento del danno sofferto, quantificato nella somma di € 200.237,84.
Tale somma rappresenta un credito di valore e, quindi, deve essere rivalutata in base all'indice
Parte ISTAT dei prezzi al consumo dalla data del fatto, cioè dalla registrazione delle polizze il 2/8/2016; inoltre, sulla somma annualmente rivalutata vanno applicati gli interessi CP_2
legali tempo per tempo vigenti (cfr. S.U. n. 1712/1995; Cass. n. 8766/2018). A norma dell'art. 1284, quarto comma c.c., dalla notifica della citazione si applicano gli interessi legali di mora.
5. Domande ed eccezioni di Controparte_2 [...]
nella comparsa di risposta ha formulato domanda di rivalsa nei confronti di Controparte_3
Tale domanda deve intendersi implicitamente rinunciata in quanto non riproposta in CP_4
prima memoria e nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda, invece, diretta contro gli attori e volta alla restituzione di € 65.000,00 deve essere respinta in quanto si tratta di somma dovuta a fronte dell'applicazione delle condizioni di polizza previste nella comunicazione del 8/11/2017 e già riconosciuta.
Inoltre, riguardo all'eccezione formulata da di concorso di colpa di Controparte_2 Per_1
deve considerarsi assorbita, in quanto strettamente connessa, dalla mancata prova da parte degli attori della falsità delle firme apposte dallo stesso e relative all'autorizzazione di Per_1
trasformare le polizze premium per poi farle confluire in quella private.
Infine, le ulteriori eccezioni formulate da sono assorbite dall'accertamento CP_3 dell'assenza di responsabilità in capo a tale convenuta.
6. Spese
Le spese seguono la soccombenza, devono essere liquidate secondo i parametri medi e, così, suddivise: gli attori sono tenuti alla refusione delle spese nei confronti di;
CP_3
e sono tenuti in solido al rimborso delle spese di giudizio in CP_4 Controparte_2 favore degli attori nei limiti dell'accoglimento della domanda.
Considerate le soccombenze, da una parte, e l'accoglimento parziale della domanda, dall'altra, le spese della C.T.U., disposta anche nell'interesse degli attori, sono poste a carico di CP_4
per 2/4, di per 1/4 e degli attori per 1/4. , invece, deve Controparte_2 CP_3
essere esclusa dalle spese di C.T.U. non essendo soccombente.
pagina 12 di 13
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna in solido e in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_2 in carica, al pagamento in favore degli attori della somma di € 200.237,84 oltre interessi e rivalutazione, come in motivazione;
2) rigetta la domanda degli attori nei confronti di Controparte_3
3) rigetta la domanda riconvenzionale di nei confronti degli attori;
CP_2
4) condanna gli attori a rimborsare in favore di le spese di giudizio, che liquida in CP_3
€ 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.;
5) condanna, altresì, e a rimborsare in favore degli attori le Controparte_4 Controparte_2 spese di giudizio che liquida in € 14.103,00 per compensi, ed € 786,00 per contributo unificato e marca notifica, nonché le spese di mediazione che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre IVA, ed euro 73,20 per spese;
6) pone le spese di c.t.u., in via definitiva, a carico di per 2/4, di Controparte_4 CP_2
per 1/4 e degli attori per 1/4.
[...]
Milano, 10 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Gian Maria Marletti, magistrato in tirocinio.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 17119/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUARDAMAGNA ID IO FRANCESCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GUARDAMAGNA ID IO FRANCESCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
GUARDAMAGNA ID IO FRANCESCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
c. f. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. TROTTI ANTONIO STEFANO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PAPAGNI ANDREA, Controparte_3 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore pagina 1 di 13 (c. f. ), con il patrocinio dell'avv. VERRIENTI Controparte_4 C.F._4
LUCA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni degli attori
- accertata la loro responsabilità solidale per le ragioni di fatto e diritto illustrate, condannare
(in forma abbreviata C.F. Controparte_2 Controparte_2
e P.I. ), (C.F. e P.I. P.IVA_1 P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_2
) e (C.F. ), in via solidale tra loro, a P.IVA_3 Controparte_4 C.F._4 risarcire gli odierni attori (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), nella loro qualità di C.F._2 CP_1 C.F._3 eredi di (C.F. ), tutti i danni da loro subiti e quantificati Persona_1 C.F._5 in linea capitale in complessivi:
i) € 482.059,24 o nella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse essere accertata dal
Giudice per penali di riscatto non dovute, commissioni di gestione non dovute e danno da ritardo versamento nella Polizza “Private”, oltre a rivalutazione ISTAT e interessi legali dal 18 maggio
2018 fino al 20 aprile 2023 (giorno della notifica della domanda giudiziale) ed interessi moratori dal 20 aprile 2023 al saldo ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ.; ii) € 23.806,74 o nella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse essere accertata dal
Giudice per spese giudiziali relative alla fase stragiudiziale, spese per la grafologa Dott.ssa spese per la consulenza della e spese per la Persona_2 Controparte_5 mediazione, oltre a rivalutazione ISTAT e interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura fino al 20 aprile 2023 (giorno della notifica della domanda giudiziale) ed interessi moratori dal 20 aprile 2023 al saldo ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
- respingere, perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti, la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_2 in via istruttoria
A) convocare il CTU, Dott. ad un'udienza da svolgersi in presenza, affinché Persona_3 renda i chiarimenti di cui alle note scritte ex art. 127ter cod. proc. civ. depositate dagli attori per l'udienza del 19 settembre 2024, adottando all'esito ogni conseguente e opportuno provvedimento;
B) si rinnova l'istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. del documento 13 indicando, quali scritture di comparazione quelli di cui al documento 45, chiedendo la nomina di un consulente tecnico grafologo, affinché sia accertata la autenticità della sottoscrizione apposta sul già menzionato documento 13, e riservandosi il deposito dell'originale in occasione dell'inizio delle operazioni peritali o comunque nei termini stabiliti dal Giudice;
pagina 2 di 13 C) occorrendo, disporsi consulenza grafica per accertare o confermare la falsità delle sottoscrizioni attribuite ad di cui ai documenti 30, 31, 32, 33, 34, 35, ordinando Persona_1 ex art. 210 cod. proc. civ. a (docc. da 30 a 33) e (docc. 34 e 35) di CP_3 CP_2 produrre in giudizio i relativi originali.
Col favore delle spese tutte di causa, comprensive di I.V.A, C.P.A. e della percentuale di rimborso delle spese generali, ponendo altresì integralmente a carico dei convenuti il compenso del CTU (liquidato in € 9.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA, come da provvedimento del 26 settembre 2024) e del proprio CTP, Dott. della (€ 4.636,00 Persona_4 Controparte_5 come da fattura n. 17/2024 quietanzata che sarà depositata unitamente alla nota spese).
Conclusioni di parte convenuta
Controparte_2
Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis e previa ogni, opportuna, declaratoria, così provvedere:
1. nel merito ed in via principale, respingere la citazione degli attori e tutte le domande ivi formulate nei confronti di , perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non CP_2 provate e, in ogni caso, tardive;
2. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, riparametrare gli importi di tali domande nelle diverse misure calcolate dal CTU, ovvero: (i) € 364.437,84 per penali di riscatto, dedotto l'importo, di € 213.880,00, corrispondente all'ammontare totale del bonus d'ingresso accreditato in eccesso al defunto Sig. Persona_1 padre degli attori, al momento della sottoscrizione delle polizze vita “Premium”; (ii) € 44.591,46 per commissioni di gestione, oppure zero se, correttamente, calcolate dalla data, dell'8 novembre
2017, della lettera recante la firma scansionata dell'allora ad e direttore generale di;
CP_2
(iii) zero anche per l'asserito (ma inesistente) danno da ritardo nella liquidazione delle anzidette polizze;
3. in ulteriore subordine, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare il concorso di colpa del Sig. padre degli attori, Per_1 nella produzione del danno subito, ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c. e, per l'effetto, escludere o, quanto meno, ridurre la pretesa risarcitoria attorea nei confronti di , CP_2 anche in via equitativa e/o di giustizia;
4. in via riconvenzionale, condannare gli attori, in solido, a pagare a l'importo CP_2 netto totale di € 65.000,00, a titolo di rimborso delle commissioni di gestione indebitamente percepite dal de cuius, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oppure con loro compensazione, totale o parziale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale delle domande avversarie.
Conclusioni di parte convenuta
Controparte_3
n via principale, accertare e dichiarare il corretto adempimento di nell'esecuzione CP_3 dei contratti di assicurazione n. 70026373304, nn. Controparte_6 Controparte_7
pagina 3 di 13 70026282611, 70026282800, 70026282712 e 70026274107 e nn. 70032411001, CP_6
70032410711, 70032410812 e 70032410900 attivati dal Sig. e, conseguentemente, Per_1
l'assenza in capo alla medesima Compagnia di alcuna forma di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per tutte le argomentazioni e deduzioni esposte negli atti difensivi e, per l'effetto, respingere tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti di perché CP_3 infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale attribuisse validità nei confronti di alla missiva dell'8.11.2017 redatta su carta intestata di Banca Fideuram, CP_3 rideterminare, se del caso, la domanda di restituzione delle penali di riscatto, richieste per €. 364.437,84, riducendola della somma di €. 213.880,00 pari al bonus di ingresso conferito in eccesso al dovuto rispetto alle condizioni della predetta missiva e, comunque, rigettare tanto la domanda di restituzione dei costi di gestione atteso che gli attori non hanno fornito alcun valido elemento per determinarne correttamente l'ammontare, quanto la domanda risarcitoria relativa al presunto danno da ritardo nella liquidazione delle polizze per cui è causa atteso che tale danno risulta inesistente in quanto la perdita subita costituisce il mero effetto dell'applicazione delle condizioni contrattuali;
- in via gradatamente subordinata e sempre nella denegata ipotesi in cui il Tribunale attribuisse validità nei confronti di alla missiva dell'8.11.2017 redatta su carta intestata di CP_3
Banca Fideuram, nonché fosse ritenuta raggiunta la prova sulla determinazione dei costi di gestione applicati in eccesso rispetto al dovuto della missiva così come contabilizzati dalle parti attrici, limitare comunque gli effetti delle condizioni di miglior favore contenute nella missiva in questione a decorrere dalla data della sua presunta sottoscrizione dell'8.11.2017 e, per l'effetto, individuarli nella sola misura di €. 31,325,20 già soddisfatta dalla restituzione effettuata, in data 28.02.2018, per il medesimo titolo, da Banca Fideuram per €. 65.000,00, con un eccesso sul presunto dovuto di €.
33.674,80 di cui si chiede quindi la compensazione con altre voci di danno che eventualmente verranno riconosciute;
- condannare gli attori alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% ed agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Conclusioni di parte convenuta
Controparte_4 nel merito ed in via principale: respingere integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, contenere la condanna nei limiti del giusto e/o del dovuto.
pagina 4 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di natura risarcitoria, originariamente quantificato in euro
599.845,98 vantato dagli attori, in qualità di eredi di nei confronti dei Persona_1
convenuti. Si osserva che la somma richiesta in sede di precisazione delle conclusioni è solo apparentemente diversa, perché essa non contiene l'importo di euro 94.604,00 conteggiato in citazione a titolo di rivalutazione e interessi fino al 23/3/2023.
Gli attori hanno allegato che promotore di Banca FIDEURAM e intermediario di fiducia CP_4 di avrebbe indotto quest'ultimo a sottoscrivere, nel luglio 2016, cinque Persona_1
polizze sulla vita (cfr. doc.
9-12 att.) attraverso l'offerta di vantaggiose condizioni contrattuali. Si tratta, più precisamente, di quattro polizze Fideuram Vita Insieme Premium e di una polizza
Fideuram Vita Insieme Private.
Le deroghe offerte da sono documentate nella lettera dell'8/11/2017 (v. doc. 13 att.), che CP_4 prevedeva: commissione di gestione pari all'1%; bonus di ingresso pari al 4% del capitale complessivamente investito;
eliminazione della penale in caso di riscatto;
con riferimento al fondo interno “FVI Pally” di cui alla polizza ”, riaccredito all'inizio di ogni anno CP_2 successivo a quello di rendicontazione dei costi di cui ai punti b) e c) dell'art. 6 del Regolamento del predetto fondo.
Tali condizioni, però, non hanno trovato effettiva applicazione, se non limitatamente al rimborso dell'importo di euro 65.000,00 disposto dalla banca in data 28/2/2018 (v. doc. 14 att.).
Inoltre, con la promessa di una più veloce applicazione delle predette condizioni in deroga, avrebbe determinato alla liquidazione delle quattro polizze premium in CP_4 Per_1
modo da farle confluire in quella di tipo private. Di fatto, però, le quattro polizze premium sono state dapprima trasferite su altrettante polizze vita e solo successivamente liquidate su CP_2
c/c e il ricavato versato nella polizza Private. Gli attori hanno dedotto che i contratti di apertura delle nuove quattro polizze (cfr. doc. 30-33 att.) recano firme apocrife di e che Persona_1
tale operatività avrebbe cagionato un danno da ritardo.
pagina 5 di 13 Il danno lamentato deriva dalla mancata applicazione delle condizioni di favore concordate sulle cinque polizze vita, dal predetto danno da ritardo, nonché da spese sostenute nella fase stragiudiziale.
2. Legittimo affidamento
Parte attrice ha fondatamente invocato la responsabilità di ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_4
Per quanto riguarda le condizioni da applicare alle cinque polizze, on ha contestato CP_4
di aver concordato con fin dall'apertura dei rapporti, nel luglio 2016, le condizioni di Per_1
favore in seguito documentate nella lettera dell'8/11/2017, apparentemente firmata dall'amministratore delegato della banca. La circostanza è quindi pacifica tra quelle parti.
Si osserva che non aveva concreti elementi per porre in dubbio la genuinità e Per_1
l'effettività della proposta;
si tratta di un documento redatto su carta intestata Controparte_2
a firma leggibile dell'amministratore delegato, che in modo ragionevole spiega il riconoscimento sulle polizze vita di condizioni di favore del tutto coerenti in relazione al profilo primario del rapporto. Si tenga conto, infatti, che complessivamente ha investito nelle polizze di Per_1
oltre 9.000.000 di euro. Si nota anche che la firma dell'a.d. risulta identica a CP_3
quella presente in calce ad altre comunicazioni della banca, v. ad es. doc. 45 att. Si tratta, verosimilmente, di una sorta di timbro digitale, di modo che risulta smentita l'apocrifia affermata dalla banca.
Pertanto, in base a tali univoci e concordanti elementi, si ritiene che abbia fatto Per_1 legittimo affidamento sull'applicazione delle deroghe contrattuali in modo del tutto incolpevole.
A ciò si aggiunga che il convincimento di è stato verosimilmente rafforzato Per_1
dall'effettivo storno di euro 65.000 disposto dalla banca in data 28/2/2018 a titolo di “rimborso commissioni” e dalle mail di del 2/3/2018 e del 20/3/2018 (v. docc. 15 e 20 att.), CP_4
nelle quali il consulente ha promesso l'applicazione delle condizioni di favore anche alle operazioni di liquidazione delle quattro polizze premium.
Il fatto che la lettera dell'8/11/2017 provenga da e non da Controparte_2 Controparte_3
evidenziato dalla banca, non indice sulla esistenza di un legittimo affidamento di dal Per_1
momento che l'interlocutore dell'investitore è sempre stata la banca, tramite il suo promotore.
pagina 6 di 13 In punto di fatto, però, come già indicato, le condizioni di favore non sono state applicate, ad eccezione del già precisato storno, e ciò ha determinato la lesione del legittimo e incolpevole affidamento di Per_1
Pertanto, è responsabile, ex art. 2043 c.c., nei confronti degli eredi er le CP_4 Per_1
conseguenze dannose che sono derivate al patrimonio del de cuius a causa della predetta lesione.
La prova è invece carente in relazione alle modalità con le quali sono state liquidate le quattro polizze premium, confluite nella polizza Private.
In primo luogo, si osserva che parte attrice non ha allegato che le firme sulle quattro polizze nuove, denunciate come apocrife, siano state vergate da A questi, infatti, è stata CP_4
imputata solo una condotta di “deposito e avallo” delle quattro schede di trasformazione (cfr. punto 23 cit.). In questa situazione, potrebbe sussistere una responsabilità del promotore solo nel caso in cui egli abbia utilizzato dei contratti palesemente apocrifi, ma tale circostanza non ricorre.
Si ricorda che al promotore, così come al cassiere di banca, non sono richieste speciali competenze grafologiche, né è richiesto di utilizzare una particolare strumentazione;
per questo è ininfluente la c.t.p. grafologica prodotta dagli attori. L'esame comparativo delle firme apposte in calce alle polizze riconosciute come genuine (cfr. docc.
8-12 att.) e a quelle denunciate come apocrife (cfr. docc. 30-33 att.) non evidenzia palesi contraffazioni:
(doc. 8)
pagina 7 di 13 (doc. 9)
(doc. 30)
(doc. 31).
pagina 8 di 13 A ciò si aggiunga che parte attrice non ha prodotto lo specimen della firma depositato in banca da né ne ha chiesto l'esibizione. Tale cartellino costituisce il documento principale in base Per_1
al quale la banca e i suoi collaboratori devono valutare l'autenticità delle firme del cliente e in difetto di esso non è possibile ritenere che abbia colpevolmente dato seguito a CP_4
contratti e disposizioni apparentemente provenienti da Per_1
Inoltre, la stessa lacuna probatoria non può essere colmata neanche dalla richiesta attorea di
C.T.U. grafologica dato che, sempre a fronte della mancata produzione degli specimen, finirebbe con l'assumere un carattere meramente esplorativo tale da determinarne il rigetto.
Di conseguenza, le operazioni di trasformazione delle quattro polizze premium e la successiva estinzione con contestuale assorbimento nella polizza private sono da attribuirsi a Per_1
Per l'effetto, non può essere riconosciuto agli attori alcun danno da ritardo per quella operatività.
3. Responsabilità di Controparte_2 Controparte_3
Accertata la responsabilità del promotore in punto commissioni e penali, la norma che regola quella dell'intermediario è l'art. 31, comma 3, TUF, il quale, in rapporto di specialità con l'art. 2049 c.c., pone in capo agli stessi intermediari una responsabilità di tipo solidale per i fatti illeciti compiuti dai promotori nei confronti dei clienti. L'art. 31, comma 3, TUF, dunque, disciplina una peculiare forma di responsabilità per culpa in eligendo e/o in vigilando.
In particolare, affinché scatti questa tipologia di responsabilità solidale, è indispensabile la sussistenza del legame di occasionalità necessaria tra l'attività di mediazione svolta dai promotori in favore degli intermediari e gli illeciti effettivamente commessi dai primi a danno dei clienti
(cfr. Cass. n. 30421/2024).
Nella specie, relativamente a è dimostrato che ha mediato Controparte_2 CP_4
prodotti assicurativi sul mercato attraverso la spendita del nome di tale istituto dal 1992 fino al
2021 e che l'attività oggetto del presente giudizio rientri in questo ambito operativo (cfr. doc. 5 att.)
Dunque, deve essere ritenuto sussistente il nesso di occasionalità necessaria tra i fatti illeciti commessi da che hanno determinato danni al patrimonio di e l'attività CP_4 Per_1
svolta dallo stesso promotore spendendo il nome di Controparte_2
pagina 9 di 13 deve, pertanto, essere ritenuta responsabile in solido con per il Controparte_2 CP_4
danno da lesione del legittimo affidamento di oggi fatto valere, iure hereditatis, dagli Per_1
odierni attori.
Per quanto riguarda, invece, , giova evidenziare come quest'ultima si limiti a CP_3
predisporre i prodotti assicurativi che vengono poi collocati sul mercato da Controparte_2
tramite i propri promotori. on era un promotore di , di modo che viene a spezzarsi il nesso CP_4 CP_3 di occasionalità richiesto per accertare questo tipo di responsabilità, dato che l'istituto assicurativo non ha, in concreto, la possibilità di vigilare sull'attività dei promotori di
Controparte_2
Infatti, ritenere responsabile in solido con e CP_3 CP_4 Controparte_2 significherebbe confondere la casistica disciplinata dall'art. 31, comma 3, TUF con la responsabilità ex recepto, fattispecie concettualmente ben distinta e disciplinata dall'ordinamento attraverso specifiche ipotesi (cfr. Cass. n. 3775/1988).
Pertanto, la domanda nei confronti di deve essere rigettata. CP_3
4. Danno
Come già indicato, in sede di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno quantificato il risarcimento chiesto in € 505.865,98, esclusi interessi e rivalutazione.
Fermo quanto già detto per escludere il danno da ritardo, in punto di quantum è stata disposta
C.T.U. con il compito di applicare le condizioni di deroga descritte dalla comunicazione dell'8/11/2017 e, così, quantificare il credito in favore degli odierni attori.
La C.T.U. ha concluso che il credito a favore degli attori consiste nella somma di € 153.329,99 ovvero di € 200.237,84.
In particolare, il consulente ha ricavato la prima somma calcolando: a credito degli attori €
364.437,84 a titolo di penali applicate e non dovute ed € 109.591,46, per commissioni di gestione, da cui vengono detratti € 65.000,00 già pacificamente versati da a Controparte_2 debito degli stessi attori, invece, € 41.819,31 per commissioni di gestione dal novembre del 2017, oltre ad € 213.880,00 a titolo di bonus per la banca;
tale ultima somma non considera però il bonus sulla polizza private.
pagina 10 di 13 La seconda somma si differenzia da quanto sopra, essendo quantificato in € 167.200,00 il credito di per il bonus, ma con inclusa anche la polizza private. CP_2
L'esperto c.t.u. ha, come di consueto, operato in modo preciso e rigoroso, oltre che razionale e verificabile, di modo che si aderisce alle risultanze dell'indagine, con le seguenti precisazioni.
Per quanto riguarda il riconoscimento di un bonus in favore della banca, gli attori hanno contestato che il C.T.U. sia andato oltre il suo incarico, in quanto quella questione non era espressamente compresa nel quesito formulato dal giudice.
Sul punto si osserva che il C.T.U., quale ausiliario del giudice, non può soffrire limiti rispetto all'esame dei fatti che ricava dai documenti di causa e, quindi, durante l'analisi della documentazione può dedurre dei fatti anche principali non allegati dalle parti (cfr. Cass. S.U. n.
3086 e 6500/2022). L'unico limite che continua a perimetrare l'attività del C.T.U. è il consenso delle parti alla produzione di nuovi documenti (cfr. Cass. n. 5370/2023).
Nella specie, dunque, è corretto l'operato del C.T.U. il quale ha ricavato un fatto dai documenti già prodotti in causa.
Per lo stesso principio, la somma a titolo di bonus per la banca che deve essere presa in considerazione è quella di € 167.200,00 che include la polizza private in quanto, come giustamente evidenziato dal C.T.U., anche a quest'ultima dovevano applicarsi le condizioni previste dalla comunicazione dell'8/11/2017.
Pertanto, dall'applicazione delle condizioni previste dalla più volte citata comunicazione, a favore degli attori residua un credito pari ad € 200.237,84.
Rispetto, infine, alla somma di € 23.182,54 che gli attori chiedono a titolo di risarcimento per le spese stragiudiziali di perizia contabile di parte, di quella grafologica, e di altre voci genericamente attribuite alla fase stragiudiziale, si tratta di una posta risarcitoria che non può essere posta a carico di e di ad eccezione delle spese di Controparte_2 CP_4
mediazione.
Le spese stragiudiziali, infatti, possono essere poste a carico delle controparti solo se si accerta che la controversia poteva essere risolta attraverso le attività stragiudiziali di cui si chiede il rimborso (cfr. Cass. n. 39384/2021).
Nella specie, invece, è stato necessario predisporre C.T.U. contabile, la perizia grafologica si è rilevata del tutto irrilevante e, infine, la domanda è stata accolta solo parzialmente.
Pertanto, le spese stragiudiziali non possono essere oggetto di rimborso.
pagina 11 di 13 In conclusione, quindi, e devono essere condannati in solido in Controparte_2 CP_4 favore degli attori al risarcimento del danno sofferto, quantificato nella somma di € 200.237,84.
Tale somma rappresenta un credito di valore e, quindi, deve essere rivalutata in base all'indice
Parte ISTAT dei prezzi al consumo dalla data del fatto, cioè dalla registrazione delle polizze il 2/8/2016; inoltre, sulla somma annualmente rivalutata vanno applicati gli interessi CP_2
legali tempo per tempo vigenti (cfr. S.U. n. 1712/1995; Cass. n. 8766/2018). A norma dell'art. 1284, quarto comma c.c., dalla notifica della citazione si applicano gli interessi legali di mora.
5. Domande ed eccezioni di Controparte_2 [...]
nella comparsa di risposta ha formulato domanda di rivalsa nei confronti di Controparte_3
Tale domanda deve intendersi implicitamente rinunciata in quanto non riproposta in CP_4
prima memoria e nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda, invece, diretta contro gli attori e volta alla restituzione di € 65.000,00 deve essere respinta in quanto si tratta di somma dovuta a fronte dell'applicazione delle condizioni di polizza previste nella comunicazione del 8/11/2017 e già riconosciuta.
Inoltre, riguardo all'eccezione formulata da di concorso di colpa di Controparte_2 Per_1
deve considerarsi assorbita, in quanto strettamente connessa, dalla mancata prova da parte degli attori della falsità delle firme apposte dallo stesso e relative all'autorizzazione di Per_1
trasformare le polizze premium per poi farle confluire in quella private.
Infine, le ulteriori eccezioni formulate da sono assorbite dall'accertamento CP_3 dell'assenza di responsabilità in capo a tale convenuta.
6. Spese
Le spese seguono la soccombenza, devono essere liquidate secondo i parametri medi e, così, suddivise: gli attori sono tenuti alla refusione delle spese nei confronti di;
CP_3
e sono tenuti in solido al rimborso delle spese di giudizio in CP_4 Controparte_2 favore degli attori nei limiti dell'accoglimento della domanda.
Considerate le soccombenze, da una parte, e l'accoglimento parziale della domanda, dall'altra, le spese della C.T.U., disposta anche nell'interesse degli attori, sono poste a carico di CP_4
per 2/4, di per 1/4 e degli attori per 1/4. , invece, deve Controparte_2 CP_3
essere esclusa dalle spese di C.T.U. non essendo soccombente.
pagina 12 di 13
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna in solido e in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_2 in carica, al pagamento in favore degli attori della somma di € 200.237,84 oltre interessi e rivalutazione, come in motivazione;
2) rigetta la domanda degli attori nei confronti di Controparte_3
3) rigetta la domanda riconvenzionale di nei confronti degli attori;
CP_2
4) condanna gli attori a rimborsare in favore di le spese di giudizio, che liquida in CP_3
€ 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.;
5) condanna, altresì, e a rimborsare in favore degli attori le Controparte_4 Controparte_2 spese di giudizio che liquida in € 14.103,00 per compensi, ed € 786,00 per contributo unificato e marca notifica, nonché le spese di mediazione che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre IVA, ed euro 73,20 per spese;
6) pone le spese di c.t.u., in via definitiva, a carico di per 2/4, di Controparte_4 CP_2
per 1/4 e degli attori per 1/4.
[...]
Milano, 10 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Gian Maria Marletti, magistrato in tirocinio.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 13 di 13