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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
AMANTONICO LUIGI, Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1867/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004230014000 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004230014000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante dell'Società_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.05920259004230014000, emessa da
Agenzia delle Entrate -Riscossione, limitatamente all'avviso di accertamento esecutivo n.
65923018477620001001 (TVM041200762/2020).
A fondamento del ricorso, poneva i seguenti motivi:
-compensazione del credito IVA;
-carenza di motivazione sulla compensazione;
-violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
-carenza del diritto dell'agente della riscossione ad agire esecutivamente nei confronti del ricorrente;
-assenza del dettaglio dei crediti;
-mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi;
-difetto di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di atti di esclusiva competenza dell'ente Impositore.
Pertanto, formulava istanza di intervento volontario dello stesso al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio e la piena tutela delle rispettive posizioni.
All'udienza del 9 febbraio 2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il principale motivo di contestazione attiene alla sussistenza di un credito IVA compensabile con il debito iscritto a ruolo.
La Legge di Bilancio 2026, ha previsto il divieto di utilizzo di crediti di imposta in compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali di importo complessivamente superiore a 50.000 euro. Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 50.000 euro, trova applicazione l'art. 31 D.L. n.78/2010.
Nel caso di specie, non è possibile procedere a compensazione del credito IVA (compensazione “orizzontale”
o “esterna”) in presenza di debiti iscritti a ruolo (per imposte erariali ed accessori) di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In merito alla carenza di motivazione, la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto.
Per quel che attiene poi alla misura degli interessi, essa discende direttamente dalla legge (art. 30 d.P.R. n. 602/73), talché non abbisogna di particolare motivazione, diversa da quella concernente l'indicazione delle somme dovute a tale titolo. Indicazione sussistente nel caso di specie.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in euro 500,00.
Lecce, 09.02.2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
AMANTONICO LUIGI, Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1867/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004230014000 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004230014000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante dell'Società_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.05920259004230014000, emessa da
Agenzia delle Entrate -Riscossione, limitatamente all'avviso di accertamento esecutivo n.
65923018477620001001 (TVM041200762/2020).
A fondamento del ricorso, poneva i seguenti motivi:
-compensazione del credito IVA;
-carenza di motivazione sulla compensazione;
-violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
-carenza del diritto dell'agente della riscossione ad agire esecutivamente nei confronti del ricorrente;
-assenza del dettaglio dei crediti;
-mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi;
-difetto di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di atti di esclusiva competenza dell'ente Impositore.
Pertanto, formulava istanza di intervento volontario dello stesso al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio e la piena tutela delle rispettive posizioni.
All'udienza del 9 febbraio 2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il principale motivo di contestazione attiene alla sussistenza di un credito IVA compensabile con il debito iscritto a ruolo.
La Legge di Bilancio 2026, ha previsto il divieto di utilizzo di crediti di imposta in compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali di importo complessivamente superiore a 50.000 euro. Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 50.000 euro, trova applicazione l'art. 31 D.L. n.78/2010.
Nel caso di specie, non è possibile procedere a compensazione del credito IVA (compensazione “orizzontale”
o “esterna”) in presenza di debiti iscritti a ruolo (per imposte erariali ed accessori) di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In merito alla carenza di motivazione, la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto.
Per quel che attiene poi alla misura degli interessi, essa discende direttamente dalla legge (art. 30 d.P.R. n. 602/73), talché non abbisogna di particolare motivazione, diversa da quella concernente l'indicazione delle somme dovute a tale titolo. Indicazione sussistente nel caso di specie.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in euro 500,00.
Lecce, 09.02.2026
Il Relatore Il Presidente