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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore PASTORE FRANCESCO, Giudice RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5167/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11219/7/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 23/06/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Napoli, con la sentenza n. 11219/07/2025, depositata il 23 giugno 2025, dichiarava la cessata materia del contendere con compensazione delle spese nel procedimento promosso da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120240134422712000 contenente, fra l'altro, l'avviso di accertamento n. 734366072147 relativo al veicolo targato Targa_1, concernente tassa automobilistica annualità 2017 per euro 993,70. Il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'atto opposto per intervenuta prescrizione, mancando la notifica del pregresso avviso di accertamento e la Regione Campania, nel costituirsi, aveva rappresentato di aver annullato in via di autotutela l'avviso in contestazione, impugnato unitamente alla cartella esattoriale. Si era costituita anche l'Agenzia Entrate-Riscossione solo per dedurre la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che le contestazioni attoree riguardavano l'attività compiuta dall'Ente creditore che correttamente era stato chiamato in giudizio. In punto spese la sentenza in narrativa (che peraltro erra nell'affermare che l'estinzione del giudizio conseguiva alla “antecedente rottamazione del veicolo”), così aveva statuito:
«Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio».
Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di prime cure avevano ritenuto di compensare tra le parti le spese di giustizia.
L'appellante ha così ricostruito i termini del contenzioso conclusosi con la declaratoria di cessata materia e la compensazione delle spese: «I. […] II. L'appellante eccepiva nel giudizio di prime cure la prescrizione della tassa per l'anno 2017 attesa la mancata notifica, da parte della regione Campania dell'avviso di accertamento n. 734366072147, nonché del precedente avviso di accertamento n. 734297738071; III. In data 21.05.2025 si costituiva nell'incardinato giudizio la Regione Campania rappresentando l'effettiva illegittimità degli atti sottesi alla cartella di pagamento impugnata e per l'effetto disponeva l'annullamento in
Ricorrente_1autotutela degli atti di propria competenza;
IV. Il sig. con proprie memorie illustrative eccepiva che l'annullamento in autotutela predisposto dalla Regione Campania, non esimesse l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Napoli dal condannare la stessa alla refusione delle spese e competenze di lite in forza dell'art. 91 c.p.c. che statuisce in ordine al principio di soccombenza virtuale e contestualmente depositava nota spese redatta secondo i parametri forensi;
V. Tuttavia, con sentenza n. 11219/2025 la VII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli dichiarava la cessata materia del contendere e compensava tra le parti le spese di giustizia sussistendone i “giusti motivi”». Nel merito, con riguardo alla asserita violazione del principio di soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., l'atto di appello, richiamando giurisprudenza secondo cui è immotivata la compensazione delle spese disposta in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, così ha argomentato la richiesta di condanna alle spese di lite: «Secondo tale consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Si rappresenta che qualora la Regione Campania non avesse operato l'annullamento in autotutela nelle more dell'incardinato giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli avrebbe statuito in ordine all'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione del credito. La soccombenza virtuale è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Si ha soccombenza "virtuale" perché, di fatto, il giudizio si è concluso senza vinti né vincitori, tuttavia secondo la giurisprudenza quest'ultima si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte».
La Regione Campania non ha resistito all'impugnazione ed è rimasta intimata stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello. Si è invece costituita AdER che, dopo aver premesso che nella specie il giudizio era stato promosso «a seguito di opposizione a cartella esattoriale e causando l'annullamento del ruolo il venir meno della cartella esattoriale, l'Agente della riscossione deve far parte del giudizio al fine di avere notizia della sorte dell'atto da essa emesso», ha chiesto, qualora si ritenesse fondata la domanda dell'appellante di provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio ponendole a carico del solo Ente creditore, dichiarando la carenza di legittimazione passiva di Agenzia Entrate Riscossione.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Le riferite conclusioni della CGT di Napoli non sono condivisibili e meritano di essere rettificate limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese di lite.
La sentenza di primo grado invero, nel compensare le spese, non ha specificato quali ragioni sostengano siffatta decisione, limitandosi a ricorrere a una mera clausola di stile condensata nell'espressione “Sussistono giusti motivi” la quale, oltre che indefinita nella sua portata esegetica, non può sicuramente integrare quanto stabilito dal dettato normativo invocato dal contribuente e che, pertanto, risulta totalmente e immotivatamente disapplicato.
La Corte di prime cure, difatti, ha compensato tra le parti le spese di lite senza giustificare tale decisione con alcuna concreta motivazione ma, ricorrendo ad una formula tanto generica quanto vaga e indeterminata che, di fatto e sostanzialmente, ha omesso nel concreto di spiegare per quale ragione la vicenda era così “particolare” da dover determinare una compensazione delle spese di giustizia, sì da derogare al generale principio della soccombenza – che deve trovare applicazione, salvo concorde diversa decisone delle parti, anche in caso di cessazione della materia del contendere, essendo rimessa al giudice in questo caso la valutazione in ordine alla soccombenza virtuale – così come da ultimo statuito dalla più volte novellata normativa in materia che consente la compensazione in tassative e predeterminate ipotesi, giusto il disposto dell'art. 92, comma secondo c.p.c. secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Tale ricostruzione normativa e fattuale, del resto, è confermata dalla univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese del giudizio richiede la concorrenza di altri giusti motivi, che vanno esplicitamente indicati in motivazione e che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, né tantomeno, come nel caso in narrativa, dall'essersi i giudici di prime cure limitati ad una formula discutibile e incerta, così come indicata nella parte finale della motivazione e già dianzi riportata. Nel caso di specie, dunque, deve trovare applicazione l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
546/1992, con le modifiche introdotte dall'art. 4 della Legge del 31/08/2022 n. 130, nonché al comma 2-bis dello stesso art. 15 citato e che opera in relazione a tutti i giudizi pendenti dal 16/09/2022; il rinvio esplicito dell'art.15 del citato decreto legislativo all'art.92, comma 2 c.p.c., nel testo come sopra già enunciato, rende immediatamente operativa la regola nel processo tributario, nonché i principi giurisprudenziali affermatisi nell'ambito dei giudizi civili.
Le spese di giudizio per il primo grado di giudizio, pertanto, vanno certamente liquidate, tuttavia dovendosi tenere conto del modestissimo costo delle attività processuali richieste per la soluzione del contenzioso, del tutto privo di difficoltà, numero e complessità delle questioni giuridiche di fatto e di diritto trattate e, quindi, di tutta evidenza di semplice e agevole definizione. Dunque, condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite nei termini che seguono in dispositivo. Nessuna responsabilità può invece imputarsi e ricondursi a carico di
AdER per la quale va invece confermata la compensazione delle spese di lite. In ragione di quanto innanzi si liquida per le spese di lite del primo grado di giudizio, escluse le fasi istruttoria e cautelare che non si sono svolte e tenendo altresì conto che la difesa del contribuente neppure è comparsa in udienza, l'importo di euro 200,00 per onorario, oltre contributo unificato e oneri accessori se dovuti. Per il secondo grado, caratterizzato dalla ancor più modesta attività processuale, di fatto concretizzatasi nella presentazione di un unico motivo di appello, tenuto altresì conto degli stessi motivi posti alla base della riduzione come disposta per il primo grado, va liquidato per le medesime fasi sempre l'importo di euro 200,00, oltre contributo unificato e oneri accessori se dovuti;
entrambi gli importi liquidati con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario sin dal primo grado di giudizio.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Napoli n. 11219/07/2025, accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e per l'effetto liquida le spese a favore dell'appellante e a carico della Regione Campania in euro 250,00 per ciascun grado di giudizio, oltre contributo unificato e oneri accessori se dovuti.
Entrambi gli importi sono liquidati a favore del difensore antistatario.
Conferma nel resto ivi compresa la compensazione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Napoli, 19 gennaio 2026 Il Presidente relatore
UR de UC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore PASTORE FRANCESCO, Giudice RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5167/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11219/7/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 23/06/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Napoli, con la sentenza n. 11219/07/2025, depositata il 23 giugno 2025, dichiarava la cessata materia del contendere con compensazione delle spese nel procedimento promosso da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120240134422712000 contenente, fra l'altro, l'avviso di accertamento n. 734366072147 relativo al veicolo targato Targa_1, concernente tassa automobilistica annualità 2017 per euro 993,70. Il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'atto opposto per intervenuta prescrizione, mancando la notifica del pregresso avviso di accertamento e la Regione Campania, nel costituirsi, aveva rappresentato di aver annullato in via di autotutela l'avviso in contestazione, impugnato unitamente alla cartella esattoriale. Si era costituita anche l'Agenzia Entrate-Riscossione solo per dedurre la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che le contestazioni attoree riguardavano l'attività compiuta dall'Ente creditore che correttamente era stato chiamato in giudizio. In punto spese la sentenza in narrativa (che peraltro erra nell'affermare che l'estinzione del giudizio conseguiva alla “antecedente rottamazione del veicolo”), così aveva statuito:
«Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio».
Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di prime cure avevano ritenuto di compensare tra le parti le spese di giustizia.
L'appellante ha così ricostruito i termini del contenzioso conclusosi con la declaratoria di cessata materia e la compensazione delle spese: «I. […] II. L'appellante eccepiva nel giudizio di prime cure la prescrizione della tassa per l'anno 2017 attesa la mancata notifica, da parte della regione Campania dell'avviso di accertamento n. 734366072147, nonché del precedente avviso di accertamento n. 734297738071; III. In data 21.05.2025 si costituiva nell'incardinato giudizio la Regione Campania rappresentando l'effettiva illegittimità degli atti sottesi alla cartella di pagamento impugnata e per l'effetto disponeva l'annullamento in
Ricorrente_1autotutela degli atti di propria competenza;
IV. Il sig. con proprie memorie illustrative eccepiva che l'annullamento in autotutela predisposto dalla Regione Campania, non esimesse l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Napoli dal condannare la stessa alla refusione delle spese e competenze di lite in forza dell'art. 91 c.p.c. che statuisce in ordine al principio di soccombenza virtuale e contestualmente depositava nota spese redatta secondo i parametri forensi;
V. Tuttavia, con sentenza n. 11219/2025 la VII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli dichiarava la cessata materia del contendere e compensava tra le parti le spese di giustizia sussistendone i “giusti motivi”». Nel merito, con riguardo alla asserita violazione del principio di soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., l'atto di appello, richiamando giurisprudenza secondo cui è immotivata la compensazione delle spese disposta in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, così ha argomentato la richiesta di condanna alle spese di lite: «Secondo tale consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Si rappresenta che qualora la Regione Campania non avesse operato l'annullamento in autotutela nelle more dell'incardinato giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli avrebbe statuito in ordine all'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione del credito. La soccombenza virtuale è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Si ha soccombenza "virtuale" perché, di fatto, il giudizio si è concluso senza vinti né vincitori, tuttavia secondo la giurisprudenza quest'ultima si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte».
La Regione Campania non ha resistito all'impugnazione ed è rimasta intimata stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello. Si è invece costituita AdER che, dopo aver premesso che nella specie il giudizio era stato promosso «a seguito di opposizione a cartella esattoriale e causando l'annullamento del ruolo il venir meno della cartella esattoriale, l'Agente della riscossione deve far parte del giudizio al fine di avere notizia della sorte dell'atto da essa emesso», ha chiesto, qualora si ritenesse fondata la domanda dell'appellante di provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio ponendole a carico del solo Ente creditore, dichiarando la carenza di legittimazione passiva di Agenzia Entrate Riscossione.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Le riferite conclusioni della CGT di Napoli non sono condivisibili e meritano di essere rettificate limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese di lite.
La sentenza di primo grado invero, nel compensare le spese, non ha specificato quali ragioni sostengano siffatta decisione, limitandosi a ricorrere a una mera clausola di stile condensata nell'espressione “Sussistono giusti motivi” la quale, oltre che indefinita nella sua portata esegetica, non può sicuramente integrare quanto stabilito dal dettato normativo invocato dal contribuente e che, pertanto, risulta totalmente e immotivatamente disapplicato.
La Corte di prime cure, difatti, ha compensato tra le parti le spese di lite senza giustificare tale decisione con alcuna concreta motivazione ma, ricorrendo ad una formula tanto generica quanto vaga e indeterminata che, di fatto e sostanzialmente, ha omesso nel concreto di spiegare per quale ragione la vicenda era così “particolare” da dover determinare una compensazione delle spese di giustizia, sì da derogare al generale principio della soccombenza – che deve trovare applicazione, salvo concorde diversa decisone delle parti, anche in caso di cessazione della materia del contendere, essendo rimessa al giudice in questo caso la valutazione in ordine alla soccombenza virtuale – così come da ultimo statuito dalla più volte novellata normativa in materia che consente la compensazione in tassative e predeterminate ipotesi, giusto il disposto dell'art. 92, comma secondo c.p.c. secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Tale ricostruzione normativa e fattuale, del resto, è confermata dalla univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese del giudizio richiede la concorrenza di altri giusti motivi, che vanno esplicitamente indicati in motivazione e che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, né tantomeno, come nel caso in narrativa, dall'essersi i giudici di prime cure limitati ad una formula discutibile e incerta, così come indicata nella parte finale della motivazione e già dianzi riportata. Nel caso di specie, dunque, deve trovare applicazione l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
546/1992, con le modifiche introdotte dall'art. 4 della Legge del 31/08/2022 n. 130, nonché al comma 2-bis dello stesso art. 15 citato e che opera in relazione a tutti i giudizi pendenti dal 16/09/2022; il rinvio esplicito dell'art.15 del citato decreto legislativo all'art.92, comma 2 c.p.c., nel testo come sopra già enunciato, rende immediatamente operativa la regola nel processo tributario, nonché i principi giurisprudenziali affermatisi nell'ambito dei giudizi civili.
Le spese di giudizio per il primo grado di giudizio, pertanto, vanno certamente liquidate, tuttavia dovendosi tenere conto del modestissimo costo delle attività processuali richieste per la soluzione del contenzioso, del tutto privo di difficoltà, numero e complessità delle questioni giuridiche di fatto e di diritto trattate e, quindi, di tutta evidenza di semplice e agevole definizione. Dunque, condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite nei termini che seguono in dispositivo. Nessuna responsabilità può invece imputarsi e ricondursi a carico di
AdER per la quale va invece confermata la compensazione delle spese di lite. In ragione di quanto innanzi si liquida per le spese di lite del primo grado di giudizio, escluse le fasi istruttoria e cautelare che non si sono svolte e tenendo altresì conto che la difesa del contribuente neppure è comparsa in udienza, l'importo di euro 200,00 per onorario, oltre contributo unificato e oneri accessori se dovuti. Per il secondo grado, caratterizzato dalla ancor più modesta attività processuale, di fatto concretizzatasi nella presentazione di un unico motivo di appello, tenuto altresì conto degli stessi motivi posti alla base della riduzione come disposta per il primo grado, va liquidato per le medesime fasi sempre l'importo di euro 200,00, oltre contributo unificato e oneri accessori se dovuti;
entrambi gli importi liquidati con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario sin dal primo grado di giudizio.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Napoli n. 11219/07/2025, accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e per l'effetto liquida le spese a favore dell'appellante e a carico della Regione Campania in euro 250,00 per ciascun grado di giudizio, oltre contributo unificato e oneri accessori se dovuti.
Entrambi gli importi sono liquidati a favore del difensore antistatario.
Conferma nel resto ivi compresa la compensazione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Napoli, 19 gennaio 2026 Il Presidente relatore
UR de UC