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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 898/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CREAZZO GIANLUCA GIUSEPPE VI, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5225/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500001761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500001761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500001761000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500001761000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione di ipoteca, meglio specificata in epigrafe, notificatale il 26.6.2025, deducendo l'infondatezza nel merito della pretesa erariale.
Non si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione benché ritualmente chiamata in giudizio.
La ricorrente, con memoria aggiunta, ha insistito nei motivi di ricorso.
La Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto, emessa per l'importo complessivo di € 62.428,65, si fonda sull'avviso di accertamento n. TYS01T403037/2016, notificato il 16/12/2016 ed emesso nei confronti di Nominativo_1, deceduto il 18.11.2016, per IRAP e IRPEF per l'anno 2011. Ebbene risulta ampiamente documentato in atti che l'odierna ricorrente ha accettato l'eredità di Nominativo_1 con beneficio di inventario, in data 13/02/2017. Risulta inoltre dagli atti che l'attivo ereditario è stato integralmente assorbito dalle procedure esecutive immobiliari n. 432/2015 R.G.E. e di divisione endo-esecutiva n. 10445/2019, promosse dalla Banca_1
di Ragusa, che si sono concluse con l'aggiudicazione e il trasferimento coattivo di tutti i beni immobili caduti in successione.
Da ciò consegue l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto, non solo non è configurabile nel caso di specie alcuna responsabilità patrimoniale in capo all'erede con beneficio d'inventario, ai sensi degli artt. 490 e ss.
c.c., ma, soprattutto, non è giuridicamente possibile procedere all'iscrizione ipotecaria su beni che non appartengono né all'asse ereditario né al patrimonio personale della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sez.Prima, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1 , annulla la comunicazione preventiva d'iscrizione di ipoteca n.229376202500001761000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Catania alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio dalla parte ricorrente che liquida in euro 1.500,00, oltre agli oneri accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2026. Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CREAZZO GIANLUCA GIUSEPPE VI, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5225/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500001761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500001761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500001761000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500001761000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione di ipoteca, meglio specificata in epigrafe, notificatale il 26.6.2025, deducendo l'infondatezza nel merito della pretesa erariale.
Non si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione benché ritualmente chiamata in giudizio.
La ricorrente, con memoria aggiunta, ha insistito nei motivi di ricorso.
La Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto, emessa per l'importo complessivo di € 62.428,65, si fonda sull'avviso di accertamento n. TYS01T403037/2016, notificato il 16/12/2016 ed emesso nei confronti di Nominativo_1, deceduto il 18.11.2016, per IRAP e IRPEF per l'anno 2011. Ebbene risulta ampiamente documentato in atti che l'odierna ricorrente ha accettato l'eredità di Nominativo_1 con beneficio di inventario, in data 13/02/2017. Risulta inoltre dagli atti che l'attivo ereditario è stato integralmente assorbito dalle procedure esecutive immobiliari n. 432/2015 R.G.E. e di divisione endo-esecutiva n. 10445/2019, promosse dalla Banca_1
di Ragusa, che si sono concluse con l'aggiudicazione e il trasferimento coattivo di tutti i beni immobili caduti in successione.
Da ciò consegue l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto, non solo non è configurabile nel caso di specie alcuna responsabilità patrimoniale in capo all'erede con beneficio d'inventario, ai sensi degli artt. 490 e ss.
c.c., ma, soprattutto, non è giuridicamente possibile procedere all'iscrizione ipotecaria su beni che non appartengono né all'asse ereditario né al patrimonio personale della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sez.Prima, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1 , annulla la comunicazione preventiva d'iscrizione di ipoteca n.229376202500001761000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Catania alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio dalla parte ricorrente che liquida in euro 1.500,00, oltre agli oneri accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2026. Il Presidente