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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2627/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17456/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249005505139000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160008479168000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003579364000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003579465000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003579465000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170006734488000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R801061/2016 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R801061/2016 IVA-ALTRO 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R801061/2016 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030203819/2017 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030203819/2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030203819/2017 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1845/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna un atto di intimazione della AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI (ufficio di Avellino) deducendo:
la nullità della notificazione dell'atto perché proveniente da indirizzo PEC non rientrante tra quelli registrati;
la mancata notificazione degli atti prodromici e la conseguente prescrizione delle pretese tributarie.
Il Ricorso è stato notificato soltanto ad ADER benchè nell'atto di intimazione figurino anche avvisi di accertamento esecutivi emessi dalla Agenzia delle Entrate.
ADER si è costituita in giudizio producendo documentazione per provare la regolare notificazione degli atti prodromici, ad eccezione degli avvisi di accertamento per i quali ha rappresentato il difetto di legittimazione passiva ma eccepito l'inammissibilità del ricorso perché non notificati all'ente impositore.
Ha comunque fatto presente che le pretese si sono consolidate per mancata impugnazione di atti successivi alle cartelle, intimazioni precedenti e da ultimo comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Limitatamente ad una cartella ha eccepito il difetto di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché l'atto di intimazione è stato notificato da ADER Ufficio di Avellino e poiché anche le pretese sottese oggetto di censura risultano per lo più derivanti da iscrizioni a ruolo effettuate da enti impositori siti in
Campania, ritiene il Collegio di dovere rilevare d'ufficio il difetto di competenza per territorio di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte Tributaria di primo grado di Avellino, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi a tale corte;
spese compensate.
Roma 17.2.2026 Il Presidente rel.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17456/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249005505139000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160008479168000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003579364000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003579465000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003579465000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170006734488000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R801061/2016 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R801061/2016 IVA-ALTRO 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R801061/2016 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030203819/2017 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030203819/2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030203819/2017 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1845/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna un atto di intimazione della AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI (ufficio di Avellino) deducendo:
la nullità della notificazione dell'atto perché proveniente da indirizzo PEC non rientrante tra quelli registrati;
la mancata notificazione degli atti prodromici e la conseguente prescrizione delle pretese tributarie.
Il Ricorso è stato notificato soltanto ad ADER benchè nell'atto di intimazione figurino anche avvisi di accertamento esecutivi emessi dalla Agenzia delle Entrate.
ADER si è costituita in giudizio producendo documentazione per provare la regolare notificazione degli atti prodromici, ad eccezione degli avvisi di accertamento per i quali ha rappresentato il difetto di legittimazione passiva ma eccepito l'inammissibilità del ricorso perché non notificati all'ente impositore.
Ha comunque fatto presente che le pretese si sono consolidate per mancata impugnazione di atti successivi alle cartelle, intimazioni precedenti e da ultimo comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Limitatamente ad una cartella ha eccepito il difetto di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché l'atto di intimazione è stato notificato da ADER Ufficio di Avellino e poiché anche le pretese sottese oggetto di censura risultano per lo più derivanti da iscrizioni a ruolo effettuate da enti impositori siti in
Campania, ritiene il Collegio di dovere rilevare d'ufficio il difetto di competenza per territorio di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte Tributaria di primo grado di Avellino, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi a tale corte;
spese compensate.
Roma 17.2.2026 Il Presidente rel.