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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/11/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3372/2025, promossa da:
(c.f. Parte_1
), con gli avv.ti ERICA MARIA EMILIA NASTI e MASSIMO P.IVA_1
MO
attore opponente nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. TERESA BELLIFEMINE CP_1 P.IVA_2
convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con il decreto ingiuntivo n. 834/2025 il Tribunale di Bergamo ha ingiunto al il pagamento a favore della Parte_2
pagina 1 di 5 società della somma di € 15.755,59, oltre interessi e spese della CP_1
procedura, a titolo di compensi per prestazioni professionali relative alla progettazione preliminare ed esecutiva di interventi edilizi agevolati ai sensi della normativa c.d. “Superbonus 110%”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il predetto ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 650 c.p.c., eccependo preliminarmente l'incompetenza del
Tribunale di Bergamo a emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano, invocando l'applicabilità nel caso che occupa del foro esclusivo del consumatore.
L'opposta si è tardivamente costituita aderendo preliminarmente CP_1
all'eccezione di incompetenza formulata dalla controparte, ferme le difese svolte nel merito.
All'udienza del 25/11/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
* * *
1. Deve essere esaminata preliminarmente, in conformità a quanto disposto dall'art. 276, comma 2 c.p.c., l'eccezione di incompetenza spiegata dall'opponente.
A mente dell'art. 38 c.p.c. le questioni di competenza “sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”.
Nel caso di specie, risulta pacifico e documentale che il opponente Parte_1
abbia sede in , e, come chiarito dall'ormai Pt_1 Parte_1
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del
pagina 2 di 5 consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (v., ex multis, Cass. n.
14410/2024).
Con riferimento alla clausola di elezione del foro contenuta all'art. 10 del disciplinare di incarico professionale sub doc. 5 fasc. monit. (che, peraltro,
l'opponente ha eccepito essere stato sottoscritto dall'amministratore in carica all'epoca, in assenza di una valida delibera assembleare di conferimento dei relativi poteri) l'opposta non ha dedotto – prima ancora che provato, come sarebbe stato suo onere fare (cfr.: Cass. n. 18785/2010) – la conduzione di alcuna trattativa individuale idonea ex art. 34, Codice del consumo a derogare validamente al foro del consumatore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, discende la nullità della clausola di elezione del foro di cui all'art. 10 del predetto contratto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo.
L'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente, pertanto, è fondata e deve essere accolta, trovando applicazione il foro speciale del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo.
2. L'opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente.
Sul punto deve evidenziarsi che il foro del consumatore è inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c. (cfr.: Cass. n. 18672/2010), sicché non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 38, comma 2 c.p.c., che dispone: “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.
pagina 3 di 5 A tale stregua, resta irrilevante l'adesione dell'opposta all'avversaria eccezione di incompetenza, essendo questa fondata sulla sussistenza di una competenza inderogabile.
Quanto anzidetto risulta confermato da due recenti arresti della giurisprudenza di legittimità: “il foro del consumatore di cui all'art. 33 co. 2 lett. u) del codice del consumo si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude quindi la possibilità di applicare l'art. 38 co. 2 c.p.c.” (v. Cass. n. 20153/2023) e ancora “la competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2,
c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria” (v. in tal senso Cass. n. 15699/2024).
Infine, sempre come chiarito dalla Suprema Corte, “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno
2009, n. 69” (cfr., ex multis, Cass. n. 15579/2019).
3. In conclusione, tenuto conto dei rilievi che precedono:
i) dev'essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bergamo, sussistendo la competenza inderogabile del Tribunale di Milano;
ii) per l'effetto dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere revocato.
pagina 4 di 5 4. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né si ritengono sussistenti le altre ipotesi previste dall'art. 92, II comma c.p.c. per derogare al principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014
(come da ultimo modificato con D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata e in considerazione del carattere assorbente dell'eccezione di incompetenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'eccezione preliminare svolta dall'opponente e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bergamo a emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 834/2025, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 27/3/2025;
- fissa il termine di tre mesi per la riassunzione della causa;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi e in € 145,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n.
55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 28 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3372/2025, promossa da:
(c.f. Parte_1
), con gli avv.ti ERICA MARIA EMILIA NASTI e MASSIMO P.IVA_1
MO
attore opponente nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. TERESA BELLIFEMINE CP_1 P.IVA_2
convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con il decreto ingiuntivo n. 834/2025 il Tribunale di Bergamo ha ingiunto al il pagamento a favore della Parte_2
pagina 1 di 5 società della somma di € 15.755,59, oltre interessi e spese della CP_1
procedura, a titolo di compensi per prestazioni professionali relative alla progettazione preliminare ed esecutiva di interventi edilizi agevolati ai sensi della normativa c.d. “Superbonus 110%”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il predetto ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 650 c.p.c., eccependo preliminarmente l'incompetenza del
Tribunale di Bergamo a emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano, invocando l'applicabilità nel caso che occupa del foro esclusivo del consumatore.
L'opposta si è tardivamente costituita aderendo preliminarmente CP_1
all'eccezione di incompetenza formulata dalla controparte, ferme le difese svolte nel merito.
All'udienza del 25/11/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
* * *
1. Deve essere esaminata preliminarmente, in conformità a quanto disposto dall'art. 276, comma 2 c.p.c., l'eccezione di incompetenza spiegata dall'opponente.
A mente dell'art. 38 c.p.c. le questioni di competenza “sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”.
Nel caso di specie, risulta pacifico e documentale che il opponente Parte_1
abbia sede in , e, come chiarito dall'ormai Pt_1 Parte_1
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del
pagina 2 di 5 consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (v., ex multis, Cass. n.
14410/2024).
Con riferimento alla clausola di elezione del foro contenuta all'art. 10 del disciplinare di incarico professionale sub doc. 5 fasc. monit. (che, peraltro,
l'opponente ha eccepito essere stato sottoscritto dall'amministratore in carica all'epoca, in assenza di una valida delibera assembleare di conferimento dei relativi poteri) l'opposta non ha dedotto – prima ancora che provato, come sarebbe stato suo onere fare (cfr.: Cass. n. 18785/2010) – la conduzione di alcuna trattativa individuale idonea ex art. 34, Codice del consumo a derogare validamente al foro del consumatore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, discende la nullità della clausola di elezione del foro di cui all'art. 10 del predetto contratto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo.
L'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente, pertanto, è fondata e deve essere accolta, trovando applicazione il foro speciale del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo.
2. L'opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente.
Sul punto deve evidenziarsi che il foro del consumatore è inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c. (cfr.: Cass. n. 18672/2010), sicché non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 38, comma 2 c.p.c., che dispone: “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.
pagina 3 di 5 A tale stregua, resta irrilevante l'adesione dell'opposta all'avversaria eccezione di incompetenza, essendo questa fondata sulla sussistenza di una competenza inderogabile.
Quanto anzidetto risulta confermato da due recenti arresti della giurisprudenza di legittimità: “il foro del consumatore di cui all'art. 33 co. 2 lett. u) del codice del consumo si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude quindi la possibilità di applicare l'art. 38 co. 2 c.p.c.” (v. Cass. n. 20153/2023) e ancora “la competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2,
c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria” (v. in tal senso Cass. n. 15699/2024).
Infine, sempre come chiarito dalla Suprema Corte, “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno
2009, n. 69” (cfr., ex multis, Cass. n. 15579/2019).
3. In conclusione, tenuto conto dei rilievi che precedono:
i) dev'essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bergamo, sussistendo la competenza inderogabile del Tribunale di Milano;
ii) per l'effetto dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere revocato.
pagina 4 di 5 4. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né si ritengono sussistenti le altre ipotesi previste dall'art. 92, II comma c.p.c. per derogare al principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014
(come da ultimo modificato con D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata e in considerazione del carattere assorbente dell'eccezione di incompetenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'eccezione preliminare svolta dall'opponente e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bergamo a emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 834/2025, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 27/3/2025;
- fissa il termine di tre mesi per la riassunzione della causa;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi e in € 145,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n.
55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 28 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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